Circolare n. 69 27/4/2000
Gabinetto dell’On.le Ministro
SEDE
44290/10.13.00
Accordo "Apertura quotidiana con orari ampliati, anche nei giorni festivi, dei musei, delle gallerie, dei monumenti, dei siti archeologici, degli archivi e delle biblioteche" - Note esplicative.
Alla Segreteria Particolare
del Sottosegretario di Stato
On.le Giampaolo D’Andrea
SEDE
Alla Segreteria Particolare
del Sottosegretario di Stato
Avv. On.le Maretta Scoca
SEDE
Ai Direttori Generali
degli Uffici Centrali
LORO SEDI
Al Capo Dipartimento dello
Spettacolo SEDE
Al Capo dell’Ufficio per gli
Organismi sportivi
SEDE
Al Capo Ufficio Organizzazione
N.D.G.
Al Capo Ufficio Studi
N.D.G.
Al Capo del Servizio
Ispettivo
N.
Ai Direttori degli Istituti
Centrali e Periferici
SEDE
e, p. c. Alle OO.SS. CGIL, CISL, UIL,
UNSA/SNABCA,CISAL/FAS,
FALBAC/FAS, RDB/CUB
UGL/ANDCD
LORO SEDI
Come è noto, con le circolari n.47 e n.56 sono stati inviati i progetti che si riferivano alle aperture prolungate di musei, aree archeologiche, gallerie e monumenti, che hanno avuto attuazione sino al 16 aprile corrente.
Con effetto dal 30 aprile p.v. troverà applicazione l'accordo di apertura quotidiana con orari ampliati trasmesso in allegato con la conseguenza che da tale data sono rimodulati i compensi come previsto al paragrafo 4 punti 1 e 2 per tutti i musei, gallerie, monumenti, aree archeologiche, ancorchè non contemplati nel precedente progetto.
Come precisato nella circolare 63/2000 prot. 40177/10.13.00 del 13/4/2000, sono confermate le aperture aggiuntive e serali per i periodi dell'anno indicati nell'accordo del 17 marzo u.s. trasmesso in allegato alla circolare n. 56/2000 prot. n. 35763/10.13.00 del 4 aprile 2000.
Le modalità di apertura prolungata dei musei e aree archeologiche assumono in forza dell'accordo del 13 aprile u.s. carattere di ordinarietà e sono costituite dalle aperture quotidiane feriali e festive con orari ampliati.
Conseguentemente il punto 6 della circolare n.56 del 4 aprile 2000, che prevedeva l'opzione con prestazioni nell'arco delle 36 ore lavorative settimanali o aggiuntive rispetto a tale arco lavorativo, è abrogato, atteso il criterio ora introdotto del rispetto dell'orario di lavoro delle 36 ore settimanali previsto dall'accordo del 13 aprile u.s. sull'apertura quotidiana con orari ampliati.
Per tale effetto, tra l'altro, l'apertura delle domeniche pomeriggio per tutti gli Istituti, con esclusione degli Archivi e delle Biblioteche assume carattere di ordinarietà e il relativo compenso è costituito dalle indennità di turnazione nella misura di lire 86.255 al lordo per l'Amministrazione (area B) e di lire 159.932 al lordo per l'Amministrazione (area C), come risulta dall'accordo siglato il 3 aprile 2000 nella medesima riunione
Si precisa, inoltre, che per le aperture notturne il tavolo nazionale ha fissato l'arco delle ore 20/23 al fine di evitare per esigenze di continuità funzionale lo stacco dalle 20 alle 21.
Nella stessa sede è stato deciso che per il periodo 15 giugno - 15 settembre p.v. in alcune località d'arte o turistico-balneari di particolare rilevanza potrà effettuarsi la chiusura alle ore 24 previa proposta che dovrà essere valutata dal tavolo nazionale.
Si confermano i punti delle Circolari n.47 e n.56 relativi:
- al pagamento dei compensi entro il mese successivo a quello delle prestazioni, previa disponibilità dei fondi;
- alla considerazione delle somme come budget di sede;
- alla redazione della relazione finale dei Capi di Istituto;
- alla verifica dei risultati in sede decentrata ogni due mesi dall'inizio del progetto;
- all'inoltro dei verbali delle verifiche decentrate alla D.A.G. entro il 31/1/2001;
- ai compiti del funzionario dell'area C che partecipa al progetto;
- ai contatti tra Capi di Istituto ed Enti locali e Istituzioni pubbliche e private;
- alla non riducibilità degli spazi espositivi;
- alla stipula di eventuali convenzioni e al loro contenuto per prestazioni conto terzi;
- alle professionalità tecniche che possono partecipare alle aperture con orari ampliati;
- al monitoraggio tecnico cui saranno sottoposti gli Istituti per valutare l'andamento del progetto;
- alla esclusione nella realizzazione del progetto di soggetti estranei all'Amministrazione;
- alle procedure di contrattazione, ai soggetti a ciò legittimati e alla trasmissione dei relativi verbali;
- alla irriducibilità degli orari che, invece, vanno ampliati nei termini sopraspecificati;
- alla utilizzazione del personale presente appartenente al sito, all'istituto e in subordine agli altri istituti, con esclusione del personale in congedo o in malattia o altro.
E' espressamente abrogato il punto 6 della Circolare n. 56 per incompatibilità con il sistema di ampliamento dell'orario di apertura recato dall'accordo del 13 aprile 2000.
I compensi previsti per le prestazioni aggiuntive del 23 e 24 aprile del 1° maggio antimeridiano e pomeridiano, 15 agosto e aperture serali sono da intendersi come omnicomprensivi, nel senso che inglobano le posizioni di lavoro per i dipendenti comunque già comandati.
Si invitano gli Istituti ad attenersi scrupolosamente alle precisazioni sopraindicate.
IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe PROIETTI)
Circolare n. 70 27/4/2000
Gabinetto dell’On.le Ministro
I
44447-10.13.00
Accordo contrattuale su: 1) "Apertura quotidiana con orari ampliati, anche nei giorni festivi, dei musei, delle gallerie, dei monumenti, dei siti archeologici, degli archivi e delle biblioteche" . 2) "Produttività ed efficienza". 3) “Posizioni di lavoro”. 4) “Organici”. Trasmissione.
Alla Segreteria Particolare
del Sottosegretario di Stato
On.le Giampaolo D’Andrea
SEDE
Alla Segreteria Particolare
del Sottosegretario di Stato
Avv. On.le Maretta Scoca
SEDE
Ai Direttori Generali
degli Uffici Centrali
LORO SEDI
Al Capo Dipartimento dello
Spettacolo SEDE
Al Capo dell’Ufficio per gli
Organismi sportivi
SEDE
Al Capo Ufficio Organizzazione
N.D.G.
Al Capo Ufficio Studi
N.D.G.
Al Capo del Servizio
Ispettivo
N.D.G.
Ai Direttori delle Divisioni
I-II-III-IV-V-VI-VII
N.D.G.
Ai Direttori degli Istituti
Centrali e Periferici
SEDE
e, p. c. Alle OO.SS. CGIL, CISL, UIL,
UNSA/SNABCA,
CISAL/BENI CULTURALI,
FALBAC/FAS, RDB/CUB
UGL/ANDCD
LORO SEDI
Si trasmette il testo degli Accordi indicati in oggetto, siglati dalle OO.SS. CGIL, CISL, UIL, UNSA/SNABCA, CISAL-BENI CULTURALI, FALDBAC/FAS, UGL/ANDCD, RDB/CUB il 13 aprile 2000.
1. L’accordo, per la parte “Apertura quotidiana con orari ampliati” è inteso a garantire con carattere di stabilità l'apertura quotidiana con orari prolungati, ivi compresi i giorni festivi, dei musei, delle gallerie, dei monumenti, dei siti archeologici, degli archivi di Stato, delle biblioteche statali. Al progetto sono interessati tutti gli istituti d'Arte e di Cultura (Musei, Monumenti, Gallerie, Aree Archeologiche, Biblioteche, Archivi di Stato) del Ministero: tutti gli Istituti, salvo motivate eccezioni, dovranno ampliare l'orario di servizio di un'ora al giorno e comunque assicurare l'apertura antimeridiana e pomeridiana per undici ore nei giorni feriali e nei giorni festivi (con l'eccezione per questi ultimi giorni di Archivi di Stato e Biblioteche) - attraverso la articolazione dell'orario di lavoro su turni di servizio - al fine di consentire una maggiore fruizione dei servizi istituzionali già resi all'utenza, nel rispetto dell'orario di lavoro delle 36 ore settimanali e, in via sperimentale per il solo personale turnante, di 35 ore settimanali.
L'ampliamento dell'orario e il conseguente incremento di produttività si misurano mediante l'aumento del servizio ad undici ore su due turni giornalieri, restando fermo l'orario di lavoro dei dipendenti di 36 ore settimanali.
Nel caso di siti che effettuano le aperture su sette giorni settimanali l'aumento di servizio di cinque ore può essere suddiviso fra i giorni della settimana.
In particolare, tutti gli Istituti, salvo motivate eccezioni da proporre dopo una verifica al tavolo di contrattazione locale, dovranno assicurare l'apertura al pubblico di undici ore e, nelle aree archeologiche, comunque fino ad un'ora prima del tramonto.
Al fine dell’ampliamento con carattere di stabilità degli orari degli Istituti d’Arte e di Cultura, le indennità di turnazione concordate con gli accordi di Ministero autorizzati con DD.MM. 29.10.96 e 3.06.97 ed attualmente ancora vigenti vengono rivalutate nella misura indicata al punto 4 par. 1 dell’accordo allegato sub 1).
Il mancato raggiungimento degli obiettivi di ampliamento degli orari di servizio nei giorni feriali e festivi nei termini sopra indicati comporta la impossibilità di corresponsione di tale indennità.
2. Per la parte di “produttività ed efficienza" l’accordo è inteso a perseguire finalità di efficienza per il personale dell'Amministrazione centrale e periferica che svolge attività istituzionale per gli obiettivi prioritari dell'Amministrazione, comprese anche tutte le attività di tutela e valorizzazione nonché strumentali e di supporto, di prevenzione e protezione, con la sola esclusione delle attività comunque riferite alle aperture degli Istituti d'Arte e di Cultura e perciò ricomprese nel punto precedente sub 1). Detta indennità è attribuita in funzione del rispetto dei termini previsti dal documento allegato nonché della riduzione di quelli dei procedimenti legati alla tutela dei beni culturali e ambientali da attuarsi anche attraverso la istituzione del c.d. sportello unico, secondo quanto indicato nell’accordo al punto sub 2).
La maggiore produttività è misurata anche mediante l'aumento del servizio reso, stimato in cinque ore settimanali, fermo restando l'orario di lavoro di 36 ore settimanali.
Per il perseguimento degli obiettivi individuati nei punti sub 1) e sub 2) sopraindicati al dipendente compete un compenso annuo lordo, che per l'anno corrente è da riferire al periodo di 8 mesi e 15 giorni (e per gli anni 2001 e successivi di 12 mesi ciascuno; con una somma mensile inferiore, perciò, a quella prevista per il 2000), stabilito come segue:
- Ispettore Generale R.E. £. 3.000.000
- Direttore di Divisione £. 3.048.000
- Posizione Economica C 3 £. 3.552.000
- Posizione Economica C 2 £. 3.204.000
- Posizione Economica C 1 £. 3.240.000
- Posizione Economica B 3 £. 2.736.000
- Posizione Economica B 2 £. 2.568.000
- Posizione Economica B 1 £. 2.316.000
- Posizione Economica A 1 Super £. 2.544.000
Ciascun dipendente deve essere incluso in una sola delle due attività indicate come sub 1) e sub 2).
Nel punto indicato come sub 1) andranno inclusi tutti i dipendenti le cui funzioni effettive sono esclusivamente o prevalentemente legate al funzionamento di Musei, Monumenti, Gallerie, Aree archeologiche, Archivi di Stato e Biblioteche statali nonché alle attività di supporto tecnico-amministrativo ed esecutivo, conservazione, promozione, valorizzazione, studio e ricerche ad essi riferite.
Nel punto indicato come sub 2) andranno indicati tutti i rimanenti dipendenti le cui funzioni effettive sono esclusivamente o prevalentemente legate alle attività di supporto tecnico-amministrativo ed esecutivo, di tutela, conservazione, promozione, valorizzazione, svolte dagli Organi centrali e periferici dell’Amministrazione nonché al loro indirizzo ed al loro coordinamento.
La somma dei dipendenti indicati nei due punti sub 1) e sub 2) dovrà coincidere con il numero dei dipendenti in effettivo servizio presso ciascun Ufficio od Istituto: a tal riguardo dopo la specifica contrattazione di sede i Capi degli Istituti dovranno compilare l’apposita scheda “A”.
L'indennità, il cui importo è da intendersi lordo al dipendente, viene corrisposta mensilmente sulla base della presenza rilevata.
Le assenze saranno regolate secondo i criteri adottati per l'erogazione della indennità di Amministrazione di cui all'art. 34, allegato B, tabella I del C.C.N.L. 1994 -1997 e dall'art. 33 del nuovo C.C.N.L..
Le indennità previste nei punti sub 1) e sub 2)
3. “Posizioni
di lavoro”.
L'accordo, inoltre, prevede che per compensare il maggiore impegno del personale appartenente all'area economica C preposto a istituti periferici è attribuita una indennità di direzione di £. 8.000.000 l'anno al lordo al dipendente per istituti dirigenziali, di £. 3.000.000 al lordo del dipendente per gli istituti non dirigenziali.
In base al progetto di cui si tratta sono inoltre, attribuiti:
- un compenso di lire 2 milioni annui lordi al dipendente per la Direzione di uffici esportazione;
- una indennità di lire 10 mila giornaliere lorde per ogni giornata di servizio ai centralinisti non vedenti.
Tali compensi o indennità sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti nei punti sub 1) e sub 2).
4. “Organici”.
Un ulteriore importo pari a lire 2.273.485.000 è previsto
dall’accordo per compensare le situazioni di carenza di organico rispetto al
personale in servizio che si riscontrano in alcuni uffici ed istituti;
l'utilizzo di dette risorse è demandato, previa individuazione dei criteri
generali al tavolo nazionale, alla contrattazione di sede.
Le economie sulle posizioni di lavoro relative all'ampliamento dell'orario di apertura al pubblico, e quelle derivanti dalle assenze che comportano la corresponsione dell'indennità di apertura quotidiana prolungata nonché di produttività e efficienza andranno ad incrementare le risorse destinate al fondo di sede per la produttività dell'anno 2000.
IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe
PROIETTI)