Dichiarazione a verbale della seduta di contrattazione del 19 dicembre 2003 |
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Dichiarazione
a verbale della seduta di contrattazione del 19 dicembre 2003
La RdB esprime soddisfazione per il fatto che finalmente siano state recepite le richieste dei lavoratori e di questa O.S. per un nuovo Accordo sull’orario di lavoro, più consono alle esigenze del personale.Vi appone quindi la propria firma, ribadendo però quanto già asserito nella sede di contrattazione del 19.12.03:
la RdB ritiene necessario
che l’Amministrazione espliciti, così come
si è impegnata a fare nella seduta citata,
previo accoglimento delle proposte del Comitato per le Pari
Opportunità e tramite circolare applicativa, i seguenti punti lacunosi
nell’Accordo stesso, anche al fine di non creare una situazione che si
presti a dubbi e confusione riguardo la norma:
Orario di lavoro e flessibilità:
art.6:
“l’orario ordinario di lavoro articolato su sei giorni si attua per
sei ore continuative, all’interno della fascia 7.30-15.00 (lasciare
8-14 potrebbe far pensare ad una esclusione della flessibilità).
Art.8
laddove recita: “I direttori degli uffici, sulla base delle esigenze
connesse alle attività previste, fermo restando il rispetto delle
tipologie di cui al punto 6 e della flessibilità di cui al punto 11,
nell’arco temporale settimanale orientano la distribuzione delle risorse
nei giorni lavorativi in modo da assicurare la migliore operatività
possibile” è necessario aggiungere che tale compito di
“orientamento” viene espletato solo in caso di esigenze di servizio
formalmente motivate da parte del Dirigente, e previa contestuale
attivazione della contrattazione decentrata per Ufficio.
Pausa e buoni pasto:
Art.1: la pausa è riconosciuta dopo massimo sei ore continuative (specificare quindi che è prevista anche prima, fermo restando la fascia garantita 9-13), come da art.19, c.4 del CCNL 1994-97.
Art.3: laddove recita: “la pausa è pari a 30’ “ sostituire con: “la pausa ..non può essere inferiore a 30’ “ (CCNL 1994-97), specificare questo aspetto.
Per la pausa, infatti,
essendo questa a tutela del dipendente, la norma prevede un massimo dopo
il quale effettuarla e non un minimo, così come prevede un minimo di
30’ e non un massimo.
Il recupero dei
permessi e ritardi può essere effettuato senza la pausa di 30’ e senza
che sia necessario un atto formale di rinuncia, dato per inteso che
una volta non effettuata la pausa non si intende richiedere il buono
pasto. Il recupero ritardi e permessi, qualora venga effettuato con la
pausa prevista, dà diritto al buono pasto, così come prevede l’Accordo
nazionale di comparto in materia di lavoro ordinario.
Art.2: in caso di rinuncia
formale alla pausa è necessario prevedere una differenziazione tra
la rinuncia alla pausa per i rientri e quella relativa ai recuperi (il
lavoratore potrebbe voler rinunciare solo a quella riguardante i recuperi
permessi e ritardi).
E’ importante
impegnarsi formalmente ad attivare al più presto il sistema della banca
delle ore, anche disciplinandolo all’interno del prossimo CCNI.
Il personale in
regime di part-time che superi la sesta ora lavorativa con pausa ha
diritto al buono pasto
Roma, 12 gennaio 2004
RdB
/PI Corte dei conti