Dichiarazione a verbale della seduta di contrattazione del 19 dicembre 2003

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Dichiarazione a verbale della seduta di contrattazione del 19 dicembre 2003

La RdB esprime soddisfazione per il fatto che finalmente siano state  recepite le richieste dei lavoratori e di questa O.S. per un nuovo Accordo sull’orario di lavoro, più consono alle esigenze del personale.Vi appone quindi la propria firma, ribadendo però quanto già asserito nella sede di contrattazione del 19.12.03:

la RdB ritiene necessario che l’Amministrazione espliciti, così come si è impegnata a fare nella seduta citata,  previo accoglimento delle proposte del Comitato per le Pari Opportunità e tramite circolare applicativa, i seguenti punti lacunosi nell’Accordo stesso, anche al fine di non creare una situazione che si presti a dubbi e confusione riguardo la norma:

Orario di lavoro e flessibilità:

art.6: “l’orario ordinario di lavoro articolato su sei giorni si attua per sei ore continuative, all’interno della fascia 7.30-15.00 (lasciare 8-14 potrebbe far pensare ad una esclusione della flessibilità).

Art.8 laddove recita: “I direttori degli uffici, sulla base delle esigenze connesse alle attività previste, fermo restando il rispetto delle tipologie di cui al punto 6 e della flessibilità di cui al punto 11, nell’arco temporale settimanale orientano la distribuzione delle risorse nei giorni lavorativi in modo da assicurare la migliore operatività possibile” è necessario aggiungere che tale compito di “orientamento” viene espletato solo in caso di esigenze di servizio formalmente motivate da parte del Dirigente, e previa contestuale attivazione della contrattazione decentrata per Ufficio.

Pausa e buoni pasto:

Art.1: la pausa è riconosciuta dopo massimo sei ore continuative (specificare quindi che è prevista anche prima, fermo restando la fascia garantita 9-13), come da art.19, c.4 del CCNL 1994-97.

Art.3: laddove recita: “la pausa è pari a 30’ “ sostituire con: “la pausa ..non può essere inferiore a 30’ “ (CCNL 1994-97), specificare questo aspetto.

Per la pausa, infatti, essendo questa a tutela del dipendente, la norma prevede un massimo dopo il quale effettuarla e non un minimo, così come prevede un minimo di 30’ e non un massimo.

Il recupero dei permessi e ritardi può essere effettuato senza la pausa di 30’ e senza che sia necessario un atto formale di rinuncia, dato per inteso che una volta non effettuata la pausa non si intende richiedere il buono pasto. Il recupero ritardi e permessi, qualora venga effettuato con la pausa prevista, dà diritto al buono pasto, così come prevede l’Accordo nazionale di comparto in materia di lavoro ordinario.

Art.2: in caso di rinuncia formale alla pausa è necessario prevedere una differenziazione tra la rinuncia alla pausa per i rientri e quella relativa ai recuperi (il lavoratore potrebbe voler rinunciare solo a quella riguardante i recuperi permessi e ritardi).

E’  importante impegnarsi formalmente ad attivare al più presto il sistema della banca delle ore, anche disciplinandolo all’interno del prossimo CCNI.

Il personale in regime di part-time che superi la sesta ora lavorativa con pausa ha diritto al buono pasto

Roma, 12 gennaio 2004                                                                 

RdB /PI Corte dei conti