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Numero dei componenti delle delegazioni trattanti


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Al Segretario generale . Pres. Lucio Todaro Marescotti
Sede

Al Responsabile dell’Ufficio Relazioni sindacali
dr. Gino Galli
Sede

Oggetto: numero dei componenti delle delegazioni trattanti. 

La circolare Aran del 27 maggio c.a., prot. n. 4260 alla lettera a) paragrafo 4, così recita: “Nessuna norma fissa il numero dei componenti delle delegazioni trattanti di parte sindacale e nessuna imposizione può essere fatta in tal senso trattandosi, appunto, di una libera scelta”.

Nell’ultima convocazione di codesto Ufficio alle OO.SS. per l’incontro di contrattazione del 18 giugno c.a., avente ad oggetto l’utilizzo del FUA, veniva raccomandato di limitare la partecipazione a non più di due rappresentanti per sigla.

Considerato che la limitazione a due rappresentanti è frutto di una decisione avvenuta a maggioranza riguardo il tavolo tecnico programmato per il 17.5 u.s., avente ad oggetto  le percentuali da destinare alle varie posizioni economiche nelle prossime riqualificazioni, fase già conclusa,

e considerato che da ben due incontri è ripresa la normale contrattazione per il CCNI della Corte dei conti, questa O.S. invita codesto Ufficio a non reiterare la richiesta di  limitare la partecipazione a due componenti per sigla.

Inoltre ritiene che un’ eventuale limitazione  per tutta la Contrattazione Integrativa, come sta avvenendo di fatto, debba necessariamente essere oggetto di un Protocollo d’ intesa sottoscritto all’unanimità, trattandosi di una modifica importante delle regole sulla partecipazione e sulla libertà di scelta di ogni sigla in merito.

Quanto sopra è anche auspicato nella citata circolare Aran: “Affinché lo svolgimento delle trattative sia semplice e snello, è comunque auspicabile che, prima del loro inizio, le reciproche relazioni sindacali siano regolate attraverso protocolli locali. La natura di tali protocolli è quella di fissare le regole di un operare comune per una migliore funzionalità delle relazioni stesse e non anche di intervenire, con potere modificativo, sulla materia delle relazioni sindacali, non disponibile per la contrattazione integrativa se non nei limiti ad essa demandati dai CCNQ e dal CCNL”.

A tal proposito concordiamo pienamente con le valutazioni espresse dal Dirigente Generale Dott. Italo Guarente nell’incontro del 18.6 u.s., laddove ricordava l’alto compito demandato nella Contrattazione sia alla parte pubblica che a quella sindacale, compito svolto in precedenza dal Parlamento Italiano. Questo comporta la necessità di  garantire una regolamentazione certa, trasparente e rispettosa delle libertà sindacali.

Roma, 22 giugno 2004

RdB/PI    Cdc


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