DICHIARAZIONE
A VERBALE
della seduta di contrattazione del 4.12.03 |
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La RdB Corte dei conti, a fronte della propria richiesta di affrontare
l’annoso e gravoso problema dell’orario di lavoro in Corte dei conti, pur
apprezzando la sensibilità dell’Amministrazione che accoglie la priorità su
tale argomento, ritiene che la proposta di inserirlo all’interno della
discussione sul prossimo CCNI sia da respingere in quanto ulteriormente
penalizzante per il personale, considerato che proprio
la natura complessa e generale di tale contratto porterà al protrarsi
per diversi mesi della relativa trattativa, impedendo di fatto di rendere
efficace al più presto lo specifico accordo sull’orario di lavoro.
Considerato
che il CCNL siglato in data 12.06.2003 all’art.4 c.1. così recita:
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I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per
la parte normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti
gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica
sessione negoziale, tranne per le materie previste dal presente CCNL che, per
loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi essendo legate a fattori
organizzativi contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono
determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale;
·
In Corte dei conti l’attuale organizzazione dell’orario di
lavoro è regolamentata da un accordo risalente al 6 febbraio 1991, oltre
che dalla circolare n.25 del 26 febbraio 1996, entrambi antecedenti
all’accordo nazionale per la concessione dei buoni pasto al personale civile
del Comparto Ministeri siglato in data 28 febbraio 1996, che quindi non è
mai stato regolamentato in Corte dei conti;
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Sussistono per quanto sopra le condizioni di negoziazione con
tempi e sessioni diverse dal CCNI previste dal citato art.4 CCNL 2002-2005;
·
Il personale della Corte dei conti risulta fortemente penalizzato
dal mancato adeguamento dell’orario di lavoro alle diverse opzioni previste
dall’Accordo citato sui Buoni pasto oltre che dall’Accordo successivo
“Tipologie degli orari di lavoro” ai sensi dell’art.19 c.5 del CCNL del
Comparto ministeri pubblicato sulla G.U. n.29 del 5 febbraio 1995, e di altre
norme successive in materia;
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Tale situazione ha portato ad una gestione, da parte dei
Dirigenti, non uniforme da Ufficio a Ufficio in merito all’orario di lavoro,
portando ad una evidente e documentata disparità di trattamento tra i
lavoratori;
la
RdB ,ritenendo non giustificato l’inserimento nel CCNI ed il conseguente
ritardo nell’applicazione del nuovo orario, chiede una data certa per
intraprendere una trattativa separata sull’orario di lavoro e buoni pasto, da
concludersi entro dicembre 2003.
In
caso tale richiesta non venga accolta la RdB indirà già da oggi la
mobilitazione del personale da effettuarsi applicando ognuno nel rispetto delle
36 ore settimanali, le norme nazionali non recepite dal nostro Istituto,
chiedendo il conseguente
adeguamento nella corresponsione dei buoni pasto.
RdB/PI Corte dei conti