DICHIARAZIONE A VERBALE

della seduta di contrattazione del 4.12.03

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       La RdB Corte dei conti, a fronte della propria richiesta di affrontare l’annoso e gravoso problema dell’orario di lavoro in Corte dei conti, pur apprezzando la sensibilità dell’Amministrazione che accoglie la priorità su tale argomento, ritiene che la proposta di inserirlo all’interno della discussione sul prossimo CCNI sia da respingere in quanto ulteriormente penalizzante per il personale, considerato che proprio  la natura complessa e generale di tale contratto porterà al protrarsi per diversi mesi della relativa trattativa, impedendo di fatto di rendere efficace al più presto lo specifico accordo sull’orario di lavoro.

Considerato che il CCNL siglato in data 12.06.2003 all’art.4 c.1. così recita:

·        I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale;

·        In Corte dei conti l’attuale organizzazione dell’orario di lavoro è regolamentata da un accordo risalente al 6 febbraio 1991, oltre che dalla circolare n.25 del 26 febbraio 1996, entrambi antecedenti all’accordo nazionale per la concessione dei buoni pasto al personale civile del Comparto Ministeri siglato in data 28 febbraio 1996, che quindi non è mai stato regolamentato in Corte dei conti;

·        Sussistono per quanto sopra le condizioni di negoziazione con tempi e sessioni diverse dal CCNI previste dal citato art.4 CCNL 2002-2005;

·        Il personale della Corte dei conti risulta fortemente penalizzato dal mancato adeguamento dell’orario di lavoro alle diverse opzioni previste dall’Accordo citato sui Buoni pasto oltre che dall’Accordo successivo “Tipologie degli orari di lavoro” ai sensi dell’art.19 c.5 del CCNL del Comparto ministeri pubblicato sulla G.U. n.29 del 5 febbraio 1995, e di altre norme successive in materia;

·        Tale situazione ha portato ad una gestione, da parte dei Dirigenti, non uniforme da Ufficio a Ufficio in merito all’orario di lavoro, portando ad una evidente e documentata disparità di trattamento tra i lavoratori;

la RdB ,ritenendo non giustificato l’inserimento nel CCNI ed il conseguente ritardo nell’applicazione del nuovo orario, chiede una data certa per intraprendere una trattativa separata sull’orario di lavoro e buoni pasto, da concludersi entro dicembre 2003.

In caso tale richiesta non venga accolta la RdB indirà già da oggi la mobilitazione del personale da effettuarsi applicando ognuno nel rispetto delle 36 ore settimanali, le norme nazionali non recepite dal nostro Istituto, chiedendo  il conseguente adeguamento nella corresponsione dei buoni pasto.

Roma, 4 dicembre 2003                                

RdB/PI Corte dei conti