Corte
dei Conti
Accordo a livello di amministrazione sulle tipologie degli orari di lavoro |
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In data 19 dicembre
2003 la Delegazione di parte pubblica e le Organizzazioni sindacali
sottoscrivono il presente accordo a livello di amministrazione riguardante
le tipologie degli orari di lavoro, anche ai fini dell’erogazione dei
buoni pasto.
1. Il presente accordo si fonda sui principi fissati dalla contrattazione nazionale di comparto e dalla legislazione vigente per la definizione delle diverse tipologie di orario di lavoro al fine di pervenire ad un sistema di regole tendenzialmente uniforme da applicare in tutte le sedi della Corte dei conti. Nei limiti della disciplina contenuta nel presente accordo la contrattazione a livello di sede territoriale definirà l’organizzazione oraria di lavoro tenuto conto delle esigenze istituzionali di funzionamento ed ambientali ad essa peculiari.
2.
Le disposizioni contenute nel presente accordo entrano in vigore a
decorrere dal 1° febbraio 2004. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione
del presente accordo, nell’ambito dei criteri individuati, saranno
eventualmente attivati presso ciascuna sede di contrattazione territoriale
tavoli di negoziazione per la sottoscrizione dei relativi accordi
decentrati. Fino alla stipulazione degli accordi decentrati ovvero in
assenza degli stessi si applica la disciplina di cui al presente accordo.
ORARIO DI SERVIZIO
1. Per orario di servizio si intende il tempo giornaliero necessario ad assicurare la funzionalità degli uffici.
2. Tale orario, di norma, è articolato su sei giorni nel seguente arco temporale:
dal lunedì al giovedì dalle ore 7.30 alle 19.00
il venerdì dalle 7.30 alle 17.00
il sabato dalle ore 7.30 alle ore 15.00.
3.
Sono ammesse diverse articolazioni dell’orario di servizio,
previa consultazione con le Rappresentanze sindacali territoriali, in
relazione a particolari esigenze di funzionalità.
ORARIO DI LAVORO E FLESSIBILITA’
1. Per orario di lavoro si intende il tempo giornaliero durante il quale, nell’ambito dell’orario d’obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa in funzione delle esigenze derivanti dall’articolazione dell’orario di servizio.
2. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali articolato su cinque o sei giorni.
3. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di 9 ore, comprese eventuali ore di straordinario.
4. Per determinate attività che richiedono la copertura massima dell’orario di servizio giornaliero, qualora le tipologie di orario ordinario di cui al punto 6 non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio, si farà luogo alle turnazioni, nei limiti e con le modalità previste dall’art. 1 del CCNL del 12.1.1996, confermato dall’art. 26 del CCNL del 12 giugno 2003.
5. La rilevazione dell’orario di lavoro è assicurata mediante strumentazione obiettiva di tipo automatizzato.
6. L’orario ordinario di lavoro, articolato su sei giorni, si attua per 6 ore continuative dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
L’orario
di lavoro articolato su cinque giorni si attua secondo una delle seguenti
tipologie:
§ con due giorni lavorativi di 9 ore e tre giorni di 6 ore;
§ con tre giorni lavorativi di 8 ore e due giorni di 6 ore;
§ con quattro giorni lavorativi di 7 ore e 30 minuti e un giorno di 6 ore;
§ con cinque giorni lavorativi di 7 ore e 12 minuti.
7. La tipologia di orario di lavoro prescelta dal dipendente, sia quella che si basa su sei giorni sia quella che si basa su una delle modalità in cui si attua l’orario di lavoro articolato su cinque giorni, resta vincolante per 6 mesi, salvo esigenze particolari dell’ufficio o del personale interessato ritenute improcrastinabili.
8. I direttori degli uffici, sulla base delle esigenze connesse alle attività previste, fermo restando il rispetto delle tipologie di cui al punto 6 e della flessibilità di cui al punto 11, nell’arco temporale settimanale orientano la distribuzione delle risorse nei giorni lavorativi in modo da assicurare la migliore operatività possibile.
9. In relazione alla tipologia di orario adottato il personale è tenuto al rispetto dell’articolazione prevista nei giorni e con le modalità stabilite. Occasionali variazioni devono essere autorizzate dal direttore dell’ufficio.
10. I direttori degli uffici che per esigenze di servizio ed in relazione alle tipologie prescelte dal personale si trovino nell’impossibilità di assicurare il funzionale svolgimento delle attività lavorative definiscono, con la contrattazione integrativa, modalità rispondenti a casi particolari anche individuando percentuali da accordare a ciascuna tipologia e relativi criteri di preferenza.
11. Nell’ambito dell’orario di servizio e della tipologia di orario giornaliero prestabiliti è possibile adottare la flessibilità in entrata e in uscita, da determinare in relazione sia alle esigenze di servizio che di quelle del personale tenuto anche conto delle dimensioni del centro urbano ove è ubicata la sede di servizio. In ogni caso, la fascia in entrata potrà ricomprendere un arco temporale massimo di un’ora e trenta minuti; la fascia in uscita sarà diretta conseguenza di quella in entrata; dovrà essere garantita la presenza di tutto il personale di ciascuna unità organica nella fascia oraria 9-13.
12. I dipendenti che autocertificano di trovarsi in particolari situazioni personali, sociali e familiari (tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato) sono favoriti nell’utilizzo di orari caratterizzati da maggiore flessibilità, su richiesta e compatibilmente con le esigenze di servizio.
13. I ritardi sull’orario di ingresso al lavoro e la fruizione di permessi per uscite anticipate comportano l’obbligo del recupero entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il ritardo o fruito del permesso.
1. La pausa è riconosciuta dopo 6 ore di attività lavorativa continuativa.
2. Il lavoratore può esercitare il diritto di rinuncia alla pausa pranzo, mediante atto formale, per un periodo non inferiore ad un mese in relazione alla tipologia di orario di lavoro adottata. Tale rinuncia comporta l’impossibilità di percepire il buono pasto ed il lavoratore è tenuto alla continuità della prestazione fino al completamento dell’orario di lavoro.
3. La pausa effettuata prima del completamento dell’orario ordinario giornaliero è pari a 30 minuti e dà luogo all’erogazione del buono pasto. Pause più prolungate, ove necessario, possono essere stabilite dalla contrattazione integrativa di sede.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
Le parti convengono che in sede di rinnovo del contratto collettivo integrativo saranno esaminate la possibile attuazione della banca delle ore e forme di orario plurisettimanale.
Per la parte pubblica:
Per le Organizzazioni Sindacali:
CGIL/FP Firmato - CISL/FPS Firmato - UIL/PA Firmato
- UNSA/SNACO Firmato - RDB/PI
Firmato - CISAL/Intesa Firmato
- FLP Firmato