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La CGIL,
dopo aver strumentalizzato la protesta e il malcontento dei lavoratori
contro il “libro bianco” di Maroni e l'attacco all'art. 18 e dopo aver
sbandierato lotte radicali contro la Legge 30 (legge Biagi), nella realtà
continua a trattare l’applicazione delle norme che precarizzano
ulteriormente il lavoro, non solo quello dei "giovani". In
perfetta sintonia con la “nuova politica dei redditi” approvata
nell’ultimo Comitato direttivo nazionale, la CGIL da una parte continua
a sostenere che si batterà per non far inserite nei rinnovi contrattuali
le norme, previste dalla legge 30, che rendono ancor più precario il
lavoro, mentre dall’altra firma accordi con il Governo che smaschera
l’ennesima frottola. Con
questo accordo i contratti di inserimento sono già applicabili, con le
nuove norme, fino alla contrattazione nazionale. Ciò significa che, anche
se non si inseriscono direttamente nei contratti nazionali, i contratti di
inserimento sono già in vigore ! L’effetto
nefasto di questo accordo è l’immediato inquadramento di lavoratori e
lavoratrici in due livelli inferiori a quelli previsti dal contratto
nazionale. I contenuti dell’accordo, siglato l’11 febbraio 2004 tra
CGIL, CISL e UIL e padronato (confindustria, confcommercio, legacoop,
ecc…), definiscono l’applicazione dei contratti di inserimento e di
reinserimento previsti dal decreto legislativo n. 276/03 (decreto
attuativo della Legge 30) e avrà validità fino a diversa disciplina
stabilita nei contratti collettivi di settore.
I
contenuti principali dell’accordo: - possono essere assunti con contratto di inserimento i
disoccupati da oltre 12 mesi (definendo così la disoccupazione di lunga
durata) fino a 32 anni di età. A questi si aggiungono, come definisce la
legge, i “giovani” tra i 18 e i 29 anni, chi ha più di 45 anni, chi
non lavora da più di 2 anni, le donne nelle zone con disoccupazione
femminile superiore al 10% di quella maschile o con occupazione
femminile inferiore del 20% a quella maschile, e infine i disabili
psico-fisici; - l’inquadramento “potrà” essere inferiore di due
livelli rispetto all’effettivo lavoro svolto; - la durata minima è di 9 mesi e massima di 18 mesi,
con l'eccezione dei disabili con una durata massima di 36 mesi; - il progetto deve prevedere una formazione teorica anche
di solo 16 ore (prevenzione antinfortunistica, rapporto di lavoro,
ecc…); - il periodo di inserimento/reinserimento, in caso di
passaggio a tempo indeterminato, non ha valore per gli scatti di
anzianità o di carriera. DIAMO
UNA FORTE RISPOSTA A QUESTO SCEMPIO DI DIRITTI CON LO SCIOPERO
GENERALE DEL 12 MARZO 2004 - indetto dalla CUB con
manifestazioni locali MANIFESTAZIONE
NAZIONALE CONTRO LA GUERRA IL 20 MARZO 2004 |