AGLI
ENTI APPARTENENTI ALLA AGENZIA INDUSTRIE DIFESA |
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Quello
che temevamo è avvenuto, ciò che prefiguravamo in perfetta solitudine è
accaduto. La legge n.289 del 27/12/2002 cosiddetta finanziaria, oltre
a contenere
il condono semi-tombale per
chi non paga le tasse, lo stravolgimento dello stato sociale, la dismissione dei
beni culturali del Paese, prevede anche la completa destrutturazione della
Pubblica Amministrazione.
Ci
siamo anche noi in questo processo regressivo di privatizzazione della funzione
pubblica, lo prevede l’art.34 comma 24 della finanziaria e lo riportiamo di
seguito nel testo approvato e definitivo, lasciando a voi la riflessione sulle
responsabilità di quei sindacati che hanno colpevolmente taciuto, insieme a
quella parte politica che ha concretizzato ciò che era cominciato nel 1999 con
la legge di riforma (ennesima) della Pubblica Amministrazione:
art.34
23.
All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:"1. Al fine di conseguire gli
obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di
funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di
migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni
sindacali per
quanto riguarda
i riflessi sulla
destinazione del
personale, individua gli enti e gli
organismi pubblici, incluse
le agenzie, vigilati dallo Stato,
ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono più
proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati, disponendone
se necessario anche la trasformazione in società per azioni
o in
fondazioni di
diritto privato, ovvero la fusione o
l'accorpamento con enti o organismi
che svolgono attività analoghe o complementari.
Scaduto il termine di cui al
presente comma senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli
enti, gli organismi e le
agenzie per i quali non sia stato adottato
alcun provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione ".
Coordinamento RdB-PI /Difesa
Roma,16 gennaio 2002