AGLI ENTI APPARTENENTI ALLA AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

LEGGE 27/12/2002 N.289
SI ANNUNCIA LA FINE  DELLE AGENZIE E LA LORO TRASFORMAZIONE

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Quello che temevamo è avvenuto, ciò che prefiguravamo in perfetta solitudine è accaduto. La legge n.289 del 27/12/2002 cosiddetta  finanziaria,  oltre  a  contenere  il  condono semi-tombale per chi non paga le tasse, lo stravolgimento dello stato sociale, la dismissione dei beni culturali del Paese, prevede anche la completa destrutturazione della Pubblica Amministrazione.

Ci siamo anche noi in questo processo regressivo di privatizzazione della funzione pubblica, lo prevede l’art.34 comma 24 della finanziaria e lo riportiamo di seguito nel testo approvato e definitivo, lasciando a voi la riflessione sulle responsabilità di quei sindacati che hanno colpevolmente taciuto, insieme a quella parte politica che ha concretizzato ciò che era cominciato nel 1999 con la legge di riforma (ennesima) della Pubblica Amministrazione:

art.34

23. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:"1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali  per  quanto  riguarda  i riflessi  sulla  destinazione  del  personale, individua gli enti e gli organismi pubblici,  incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono più proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati, disponendone se necessario anche la trasformazione in società per azioni  o  in  fondazioni  di  diritto  privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con enti  o organismi che svolgono attività analoghe o complementari.

Scaduto il termine di cui al presente comma senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti, gli  organismi  e  le  agenzie per i quali non sia stato adottato  alcun provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione ".

             Coordinamento RdB-PI /Difesa

Roma,16 gennaio 2002