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Il
Coordinamento Nazionale RdB P.I.–Difesa, in relazione alla
sottoscrizione dell'accordo sulla "Distribuzione del Fondo Unico di
Amministrazione anno 2004", valuta negativamente e non concorda con
quanto previsto relativamente alla Parte I art. 2 per l'esclusione
dall’applicazione dello stesso del personale attualmente inquadrato nei
ruoli del Ministero della Difesa in servizio presso gli Enti attribuiti
alla gestione e non ancora transitato negli organici dell'Agenzia
Industrie Difesa. La
volontà di perseguire nella scelta di "scaricare" a tutti i
costi il personale in A.I.D. viene confermata, come anche rigettata la
possibilità di una giusta applicazione delle regole di distribuzione del
Fondo poiché potrebbe risultare da parte dell'Agenzia una difformità di
trattamento o una maggior propensione per il raggiungimento dei propri
obiettivi economici di una delle due fattispecie di personale in servizio. L’accordo prevede l’attribuzione della posizione A1S a tutti i
lavoratori inquadrati in A1 indipendentemente dalla maturazione dei 12
anni di anzianità in ragione delle maggiori disponibilità del FUA 2004.
Riteniamo
doveroso l'aver attribuito a tutto il personale di posizione economica A1
in servizio al 1° gennaio 2004 la posizione economica A1 Super, sia per
il ristretto numero di unità rimanenti nei ruoli della Difesa ma
soprattutto per il ruolo e le mansioni che comunque possiamo ritenere
attribuibili a posizione economica superiore. Il contingente
di posizioni organizzative oggettivamente coperte per l'anno 2004 è
fissato a n. 1.546, nel quale
sono anche comprese quelle posizioni dei dipendenti civili che ricoprono
una posizione organizzativa prevista per il personale militare. Purtroppo disattesa la nostra richiesta di definire
al meglio la declaratoria per l'attribuzione di queste posizioni, viste le
difficoltà interpretative per la corretta applicazione e identificazione
che hanno portato a riconoscimenti non omogenei nei vari enti. Per
esplicita volontà della RdB, organizzazione sindacale facente parte del
tavolo autonomo, finalmente raggiungiamo il risultato di veder
riconosciuta la richiesta "di
consentire alla contrattazione locale opportuni punti di riferimento
nell’ambito dei quali procedere alla conclusione degli accordi per la
distribuzione del Fondo Unico di Sede, richiamando alcuni tipi di assenza
coperti da particolari garanzie, per i quali ritengono non possano
effettuarsi decurtazioni del FUS nei casi in cui, elemento di valutazione
per la sua corresponsione concorra la presenza in servizio, quali di
seguito si riportano: a.
assenza
per malattia dipendente da causa di servizio b.
assenza
per infortunio sul lavoro c.
assenza
per frequenza di corsi professionali dell'A.D. d.
assenza
per motivi sindacali relativi a permessi e distacchi retribuiti e.
assenza
per donazione di sangue f.
assenza
ai sensi della legge n. 104/92 g.
astensione
obbligatoria per maternità Per
effetto sia dell’incremento delle “somme certe” del FUA sia del
decremento della spesa per le particolari posizioni di lavoro, per
l’anno 2004 si dispone di un sensibile aumento del Fondo Unico di Sede
pari a una quota pro capite di circa € 1371 contro € 1033,68 del 2003.
RdB-P.I. Coordinamento Nazionale Difesa Roma,
07 luglio 2004 |
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