Con la
pubblicazione della circolare n°58 dell’Inps,
con argomento “Decreto ministeriale del 27 ottobre 2004
riguardante le modalità di attuazione dell’articolo 47 del
decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
concernente benefici previdenziali per i lavoratori esposti
all’amianto.” viene fatta ulteriore chiarezza in merito
alla sofferta questione dei benefici previdenziali per i
lavoratori esposti alle fibre di amianto che ha
interessato, ai vari livelli la nostra Magistratura.
Una
interpretazione venne data in occasione dell’emanazione delle
istruzioni operative Inail nel gennaio 2004 in seguito alla
precedente circolare dell’Istituto. Tale interpretazione
lasciava comunque spazi interpretativi stante le numerose
casistiche che si erano a suo tempo create relativamente alle
diversificate realtà lavorative presenti nell’intero
territorio nazionale (ferrovieri, personale marittimo
viaggiante, addetti alla costruzione di vagoni ferroviari –
gruppo Ansaldo Breda – personale marittimo viaggiante ma
dipendente dal ministero della Difesa, dipendenti da cantieri
navali, addetti ai forni, altiforni, vetrerie, ecc..).
Nemmeno
l’intervento della Magistratura, con numerose sentenze emanate
dalla Cassazione ha poi sancito la fine alla decennale
questione. Anzi, con alcune interpretazioni ministeriali
veniva “allargato” il riconoscimento a taluni settori o
mansioni. Adesso possiamo
proprio dire che questo è l’ultimo treno per ottenere i
benefici previdenziali per esposizione all’amianto con
l’applicazione della vecchia normativa (salvo diverse
disposizioni legislative future) ovvero con la
rivalutazione del periodo di esposizione per il coefficiente
di 1,5. Ed è l’ultimo treno anche per quelle
particolari casistiche: lavoratori in mobilità, lavoratori che
hanno cessato l’attività lavorativa, lavoratori in mobilità,
lavoratori che al 02/10/2003 hanno perfezionato il diritto a
pensione utilizzando anche i benefici amianto.
Coloro i
quali successivamente a tale data presenteranno la domanda per
ottenere tali benefici osserveranno le disposizioni contenute
nel
D.M. 27 ottobre 2004.
Ad essi verrà riconosciuto il
beneficio mediante la rivalutazione “ai soli fini dell’importo
della pensione” per il coefficiente di 1,25.
Il termine del 15/6/2005,
come in precedenza ricordato, è
perentorio.
La domanda deve essere presentata alla sede
Inail di competenza.
Il link per
scaricare la modulistica è:
http://www.inail.it/assicurazione/modulisticaindex.htm
Si
riporta di seguito la circolare INPS n°58 del 15.04.2005
Il link per
scaricare la modulistica è:
http://www.inail.it/assicurazione/modulisticaindex.htm
BENEFICI
PREVIDENZIALI AMIANTO
1.
Per periodi
lavorativi assicurati dall'INAIL
Schema di
domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini
della concessione dei benefici previdenziali.
( Art. 47, decreto legge
269/2003 e norme di attuazione).
domanda Mod. A1 (.pdf
138 kb) - (.doc
50 kb)
allegato alla domanda Mod. A4 (.pdf
125 kb) - (.doc
38 kb)
Schema di
domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini
della concessione dei benefici previdenziali per
attività lavorativa prestata presso
aziende che hanno corrisposto il premio supplementare
asbestosi.
(Art. 13, comma 8, legge n.257/92,
e successive modifiche ed integrazioni.)
domanda Mod.A2 (.pdf
142 kb) -
(.doc
49 kb)
Schema di
Domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini
della concessione dei beneficio previdenziali, per
attività lavorativa soggetta
all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, prestata
presso azienda cessata o fallita e con datore di lavoro
irreperibile.
(Art. 13, comma 8, legge n.
257/92, e successive modifiche ed integrazioni.)
domanda Mod.A5
(.pdf
121 kb) -
(.doc
43 kb)
2.
Per periodi
lavorativi non assicurati dall'INAIL -
Informativa
Schema di
domanda di riconoscimento dell’esposizione all’amianto ai fini
della concessione dei benefici previdenziali.
( Art. 47, decreto legge
269/2003 e norme di attuazione).
domanda Mod.A1
(.pdf
138 kb) -
(.doc
50 kb)
allegato alla domanda Mod.
A4/NI
(.pdf
126 kb)
-
(.doc
38 kb)
3.
Lavoratori affetti da
malattia professionale derivante da esposizione all'amianto,
già riconosciuta dall'INAIL
Schema di
domanda di riconoscimento dell'esposizione all'amianto ai fini
della concessione dei benefici previdenziali.
(Art. 13, comma 7, legge n.
257/92, modificato dalla legge n. 271/93).
domanda Mod.A3
(.pdf
118 kb) -
(.doc
42 kb)
4.
Riapertura pratica
Schema di
richiesta di riapertura della pratica di riconoscimento
dell'esposizione all'amianto ai fini della concessione dei
benefici previdenziali.
domanda Mod.A6
(.pdf
117 kb) -
(.doc
43 kb)
5.
Richiesta
certificazione
Richiesta di
copia conforme all'originale del certificato di esposizione
all'amianto ai fini della concessione dei benefici
previdenziali.
domanda Mod.A7
(.pdf
106 kb) -
(.doc
39 kb)
Circolare INPS n°58 del 15-4-2005 |
Decreto ministeriale del 27 ottobre 2004
riguardante le modalità di attuazione dell’articolo 47
del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito
con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
concernente benefici previdenziali per i lavoratori
esposti all’amianto. |
Direzione Centrale delle Prestazioni
OGGETTO: |
Decreto ministeriale del 27 ottobre 2004 riguardante le
modalità di attuazione dell’articolo 47 del decreto
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
concernente benefici previdenziali per i lavoratori
esposti all’amianto. |
SOMMARIO: |
Benefici previdenziali per i lavoratori che hanno svolto
attività con esposizione all’amianto entro il 2 ottobre
2003. Ambito di applicazione dell’articolo 13,
comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, come
modificato dalla legge 4 agosto 1993, n. 271: lavoratori
esposti all’amianto per periodi lavorativi soggetti
all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL.
Ambito di applicazione dell’articolo 47, comma 1, dlla
legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con
modificazioni, del decreto legge 30 settembre 2003, n.
269: lavoratori esposti all’amianto per periodi
lavorativi non soggetti all’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali gestita dall’INAIL. Termine di
presentazione all’INAIL della domanda di certificazione
dell’esposizione all’amianto, sia per i lavoratori
destinatari della nuova disciplina, sia per i lavoratori
destinatari della disciplina previgente: 15 giugno 2005,
180° giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto ministeriale indicato in oggetto |
La Gazzetta
Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004 ha pubblicato il decreto
27 ottobre 2004, del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, riguardante “Attuazione dell’articolo 47 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Benefici
previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto”, come
previsto dal comma 6 dello stesso articolo 47.
Il decreto
in esame, operando un raccordo tra le disposizioni contenute
nell’articolo 47 della legge n. 326 e quelle introdotte
dall’articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, delinea le modalità di riconoscimento dei benefici
pensionistici per lavoro svolto con esposizione all’amianto da
parte degli Enti previdenziali erogatori delle prestazioni
pensionistiche nonché le modalità di rilascio della
certificazione attestante l’esposizione all’amianto da parte
dell’INAIL, a ciò deputato dalle recenti disposizioni
normative.
Si rammenta
che con circolare n°195 del 18 dicembre 2003 sono state
illustrate le novità introdotte dal citato articolo 47 della
legge n. 326 del 2003 e con circolare n° 54 del 19 marzo 2004
sono state fornite le indicazioni per la liquidazione dei
trattamenti pensionistici in favore dei soggetti di cui
all’articolo 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003.
Si premette
che la maturazione del diritto al beneficio avviene per la
sussistenza della condizione dell’esposizione all’amianto
verificatasi entro il 2 ottobre 2003, per la durata indicata
dalle disposizioni normative, con l’avvertenza che
l’interessato, qualora non presenti domanda di certificazione
all’INAIL nei termini indicati dal decreto in oggetto, decade
dal diritto medesimo.
Si
forniscono di seguito le indicazioni riguardanti
l’applicazione delle disposizioni in esame.
A tal fine
si distingue tra la disciplina previgente alla data del 2
ottobre 2003, recante disposizioni in favore di lavoratori che
alla medesima data del 2 ottobre 2003 sono stati esposti, per
un periodo superiore a dieci anni all’amianto, per periodi
lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita
dall’INAIL, e la nuova disciplina recante disposizioni in
favore di lavoratori che hanno svolto per un periodo non
inferiore a dieci anni alla data del 2 ottobre 2003, attività
con esposizione all’amianto per periodi lavorativi non
soggetti alla predetta assicurazione.
Disciplina previgente al 2 ottobre 2003
Il comma 2 dell’articolo 1 del decreto
ministeriale 27 ottobre 2004 prevede: “Ai lavoratori che sono
stati esposti all’amianto per periodi lavorativi soggetti
all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, gestita dall’INAIL, che abbiano
già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al
conseguimento dei benefici previdenziali di cui all’articolo
13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive
modificazioni, si applica la disciplina previgente alla
medesima data, fermo restando, qualora non abbiano già
provveduto, l’obbligo di presentazione della domanda di cui
all’articolo 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di
decadenza, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto”.
Il citato
comma 2 dell’articolo 1 salvaguarda il diritto al
conseguimento dei benefici previdenziali previsti dalla
disciplina previgente al 2 ottobre 2003 in favore dei
lavoratori per i quali sussistono le condizioni indicate
dalla stessa disposizione e fissa un termine per la
presentazione della domanda di certificazione all’INAIL per
coloro che non vi abbiano ancora provveduto alla data di
entrata in vigore dello stesso decreto ministeriale.
Dalla
formulazione della disposizione in esame discende che il
beneficio pensionistico consistente nella moltiplicazione del
periodo di esposizione all’amianto per il coefficiente di 1,5,
sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione, sia ai
fini della determinazione del relativo importo, spetta ai
lavoratori che abbiano svolto, entro il 2 ottobre 2003,
attività lavorativa con esposizione ultradecennale
all’amianto, soggetta all’assicurazione obbligatoria contro le
malattie professionali derivanti da esposizione all’amianto
gestita dall’INAIL e siano in possesso della relativa
certificazione rilasciata dall’INAIL, ovvero ne vengano in
possesso a seguito di domanda presentata comunque entro il
termine ultimo del 15 giugno 2005, 180° giorno dalla data di
entrata in vigore del decreto ministeriale (17 dicembre 2004).
Pertanto, il
beneficio previsto dalla disciplina previgente al 2 ottobre
2003 spetta ai lavoratori che si trovino in una delle seguenti
situazioni:
-
siano in
possesso di un certificato rilasciato dall’INAIL attestante
lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività
lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto;
-
abbiano
ottenuto il riconoscimento, in sede giudiziaria o
amministrativa, dell’esposizione ultradecennale all’amianto
per attività lavorativa svolta entro il 2 ottobre 2003;
-
vengano in
possesso della certificazione rilasciata dall’INAIL
attestante lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di
attività lavorativa con esposizione ultradecennale
all’amianto, a seguito di domande presentate entro il 15
giugno 2005;
-
ottengano
il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale in
questione, per lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di
attività lavorativa con esposizione ultradecennale
all’amianto con sentenze che vengano pronunciate in esito di
cause il cui ricorso è stato depositato a seguito di diniego
dell’INAIL su domande di certificazione presentate nel tempo
dagli interessati a detto Istituto e comunque non oltre il
15 giugno 2005.
-
2-
Termine di presentazione della domanda di
certificazione all’INAIL
Il comma 2
dell’articolo 1 del decreto in esame, ai fini del
conseguimento dei benefici pensionistici previsti
dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992 e
successive modificazioni, fissa in 180 giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto stesso il termine per la
presentazione all’INAIL della domanda di certificazione
dell’esposizione all’amianto.
Pertanto
i lavoratori interessati, in favore dei quali non sia stata
già riconosciuta l’esposizione ultradecennale all’amianto,
avvenuta entro il 2 ottobre 2003, ovvero non abbiano già
provveduto a richiedere all’INAIL la certificazione di
esposizione ultradecennale avvenuta entro la stessa data,
debbono presentare a tale Istituto la domanda entro il
predetto termine del 15 giugno 2005, a pena di decadenza dal
diritto ai benefici.
Giova far
presente che detto termine è riferito anche ai lavoratori ai
quali si applica la disciplina previgente per effetto del
comma 6 bis dell’articolo 47, della legge 24 novembre 2003, n.
326, indicati, ai fini della liquidazione dei trattamenti
pensionistici, al punto 1 della circolare n.195 del 18
dicembre 2003. A tal riguardo, si rammenta che trattasi dei
seguenti soggetti interessati:
-
lavoratori
che alla data del 2 ottobre 2003 avevano perfezionato i
requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, anche
in base ai benefici di cui al comma 8 dell’articolo 13 della
citata legge n. 257;
-
lavoratori
che alla data del 2 ottobre 2003 fruivano di trattamenti di
mobilità;
-
lavoratori
che alla data del 2 ottobre 2003 avevano definito la
risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda
di pensionamento.
3-
Liquidazione e ricostituzione delle pensioni
Ai fini della liquidazione e della
ricostituzione delle pensioni con il riconoscimento del
beneficio previsto dalla disciplina previgente al 2 ottobre
2003, si confermano i criteri finora seguiti.
Disciplina vigente a seguito dell’emanazione
del D.M. 27 ottobre 2004
L’articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale
del 27 ottobre 2004 dispone: “I lavoratori che, alla data del
2 ottobre 2003, sono stati esposti all’amianto per periodi
lavorativi non soggetti all’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita
dall’INAIL hanno diritto ai benefici previdenziali derivanti
da esposizione ad amianto, alle condizioni e con le modalità
stabilite dal presente decreto.”
L’articolo 2, comma 1, del citato decreto
ministeriale dispone: “ Per i lavoratori di cui all’articolo
1, comma 1, che sono stati occupati, per un periodo non
inferiore a dieci anni, in attività lavorative comportanti
esposizione all’amianto, in concentrazione media annua non
inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al
giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, l’intero periodo
di esposizione all’amianto è moltiplicato, unicamente ai fini
della determinazione dell’importo della prestazione
pensionistica, per il coefficiente di 1,25.”
Secondo quanto previsto dal comma 2 del citato
articolo 2 “Per attività lavorative comportanti esposizione
all’amianto si intendono le seguenti:
a) coltivazione, estrazione o trattamento di
minerali amiantiferi;
b) produzione di manufatti contenenti amianto;
c) fornitura a misura, preparazione, posa in
opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti
amianto;
d) coibentazione con amianto, decoibentazione o
bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o
macchinari;
e) demolizione, manutenzione, riparazione,
revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o
macchinari contenenti amianto;
f) movimentazione, manipolazione ed utilizzo di
amianto o di manufatti contenenti amianto; distruzione,
sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto;
g) raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a
discarica di rifiuti contenenti amianto.”
Il comma 3 dello stesso articolo 2 prevede che,
ai fini del riconoscimento del beneficio previsto dalla nuova
disciplina, per periodo di esposizione si intende il periodo
di attività effettivamente svolta.
2- Termini
per la presentazione della domanda di certificazione
all’INAIL ai fini dell’applicazione della nuova disciplina
Ai fini del riconoscimento del beneficio della
moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente
di 1,25 ai soli fini dell’importo della prestazione
pensionistica, i lavoratori destinatari della nuova
disciplina devono presentare la domanda di certificazione
dell’esposizione all’amianto alla competente sede INAIL entro
180 giorni dall’entrata in vigore del decreto ministeriale,
cioè entro il 15 giugno 2005.
Gli stessi lavoratori che abbiano già
presentato domanda di certificazione dell’esposizione
all’amianto entro il 2 ottobre 2003 devono ripresentare la
domanda all’INAIL nel predetto termine di 180 giorni.
3- Divieto
di cumulo dei benefici previdenziali
Il comma 2 dell’articolo 4 del decreto in
oggetto contiene, per i destinatari della nuova disciplina,
disposizioni riguardanti l’opzione tra i benefici
previdenziali previsti per l’esposizione all’amianto ed altri
benefici previdenziali che comportino anticipazione
all’accesso al pensionamento ovvero aumento dell’anzianità
contributiva.
Si rammenta che, in materia, il comma 6 ter
dell’articolo 47 della legge n. 326 del 2003 dispone: “I
soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente
articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo
1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente
articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali
che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di
appartenenza, l’anticipazione dell’accesso al pensionamento,
ovvero l’aumento dell’anzianità contributiva, hanno facoltà
di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal
presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i
benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano già
usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di
entrata in vigore del presente decreto.”
La disposizione in esame, quindi, esclude, per
i lavoratori che intendono ottenere il beneficio della
moltiplicazione dell’intero periodo di esposizione all’amianto
per il coefficiente di 1,25, ai fini della determinazione
dell’importo della pensione, la possibilità di cumulare il
beneficio derivante da esposizione all’amianto con altri
benefici previdenziali che diano luogo, rispetto ai normali
limiti previsti dal regime pensionistico di appartenenza, ad
un’anticipazione dell’accesso al pensionamento o un aumento
dell’anzianità contributiva.
I soggetti potenzialmente destinatari sia del
beneficio per esposizione all’amianto, sia di benefici
consistenti in anticipazioni dell’accesso alla pensione o
aumenti dell’anzianità contributiva, hanno facoltà di optare
tra l’uno o gli altri benefici al momento della presentazione
della domanda di pensionamento all’ente previdenziale di
appartenenza.
Nel contesto sopra delineato è stato chiesto al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali di conoscere se
i benefici previsti per lavoro svolto con esposizione
all’amianto siano compatibili con quelli previsti per i
lavoratori invalidi, non vedenti, sordomuti, o comunque
affetti da particolari infermità oggetto di tutela
previdenziale.
Il predetto Dicastero, con nota del 31 marzo
2005, prot. n° 24/0001226, ha precisato che “si ritengono
cumulabili i benefici previdenziali connessi all’esposizione
all’amianto con quelli conseguenti ad un particolare status
del lavoratore (invalidi, non vedenti, sordomuti)”.
4-
Liquidazione e ricostituzione delle pensioni
I benefici previsti per i lavoratori che sono
stati esposti all’amianto sono riconosciuti sulla base delle
norme vigenti nel regime pensionistico di appartenenza.
Il riconoscimento del beneficio pensionistico
consistente nella moltiplicazione per il coefficiente di 1,25
ai soli fini della misura spetta anche ai titolari di
trattamento pensionistico avente decorrenza non anteriore al
1° maggio 1992, mese successivo all’entrata in vigore della
legge n. 257/92.
Gli importi arretrati spettanti saranno
corrisposti con decorrenza non anteriore al 1° novembre 2003,
mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto
legge n. 269 del 2003.
5-
Lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A.
Con messaggio n. 189 del 21 giugno 2002 è stato
precisato che le domande di riconoscimento del beneficio
previsto dall’articolo 13, comma 8, legge n. 257/1992 e
successive modificazioni, presentate da lavoratori delle
Ferrovie dello Stato S.p.A., dovevano essere tenute in
apposita evidenza: ciò in attesa di conoscere le modalità
applicative della sentenza della Corte Costituzionale n.
127/2002 con la quale è stato ritenuto che il beneficio di cui
alla citata legge n. 257 sia da riconoscere anche ai
lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A.
Nel
confermare l’indicazione di cui sopra si precisa che, anche
per i lavoratori delle Ferrovie dello Stato S.p.A. ai quali,
nel rispetto delle procedure e dei requisiti sopra delineati,
sia riconosciuto il beneficio della maggiorazione per il
coefficiente di 1,25 del periodo di esposizione, deve essere
costituita apposita evidenza delle relative domande per
l’eventuale successivo riconoscimento, ai medesimi lavoratori,
del beneficio previsto dalle disposizioni previgenti a seguito
dell’emanazione del D.M. 27 ottobre 2004.
Anche tali lavoratori, qualora abbiano già
presentato domanda di certificazione dell’esposizione
all’amianto entro il 2 ottobre 2003, devono ripresentare la
domanda all’INAIL nel predetto termine del 15 giugno 2005.
Disposizioni applicative generali
1-
Presentazione all’INPS della certificazione rilasciata
dall’INAIL
La
certificazione rilasciata dall’INAIL deve essere presentata
alle Strutture INPS territorialmente competenti a corredo
della domanda di pensione o di ricostituzione.
La
medesima certificazione può essere presentata, ai soli fini
dell’indicazione del periodo di esposizione all’amianto sul
conto assicurativo del lavoratore, indipendentemente dalla
domanda di pensione o di ricostituzione.
La
certificazione dell’esposizione all’amianto, ai fini del
riconoscimento dei benefici pensionistici, è rilasciata
dall’INAIL per lo svolgimento di una delle seguenti tipologie
di attività lavorativa:
a)
attività lavorativa soggetta all’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
gestita dall’INAIL;
b)
attività lavorativa non soggetta all’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali gestita dall’INAIL.
Nell’ipotesi sub a) il lavoratore per il quale
è stata accertata l’esposizione ultradecennale ha diritto al
riconoscimento consistente nella maggiorazione per il
coefficiente di 1,5, sia ai fini del diritto che della misura
del trattamento pensionistico, del periodo di esposizione
certificato dall’INAIL.
Nell’ipotesi sub b) il lavoratore per il quale
è stata accertata l’esposizione per almeno dieci anni ha
diritto al riconoscimento consistente nella maggiorazione per
il coefficiente di 1,25, ai fini della misura del trattamento
pensionistico, del periodo di esposizione certificato
dall’INAIL.
2- Periodi
“misti” di esposizione cioè in parte soggetti e in parte non
soggetti all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL
Si è posto il problema di stabilire se possa
essere riconosciuto il beneficio pensionistico in questione
per singoli periodi di esposizione all’amianto soggetti e non
all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL, inferiori
al decennio.
A riguardo, la disciplina attualmente vigente
in materia tutela, ai fini pensionistici, l’attività
lavorativa svolta con esposizione all’amianto per almeno un
decennio entro il 2 ottobre 2003.
Pertanto i periodi di esposizione all’amianto
soggetti e non all’assicurazione obbligatoria gestita
dall’INAIL, che siano inferiori al decennio, danno comunque
luogo al riconoscimento del beneficio pensionistico ove
risulti che si sia complessivamente verificato il decennio di
esposizione. In ogni caso la salvaguardia del diritto al
beneficio consistente nella moltiplicazione per il
coefficiente di 1,5 sia ai fini del diritto che della misura
della pensione può essere riconosciuto solo per i periodi di
esposizione ultradecennale all’amianto soggetti
all’assicurazione gestita dall’INAIL, verificatasi entro il 2
ottobre 2003.
In particolare, il riconoscimento del beneficio
avviene nelle ipotesi e nei limiti di seguito indicati.
Spetta la maggiorazione per il coefficiente di
1,5, sia ai fini del diritto che della misura della pensione
del periodo di esposizione soggetto all’assicurazione gestita
dall’INAIL e alla maggiorazione per il coefficiente di 1,25,
ai soli fini della misura, del periodo di esposizione non
soggetto all’assicurazione gestita dall’INAIL al:
Ø
lavoratore esposto all’amianto per oltre un
decennio, per svolgimento di attività lavorativa soggetta
all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL e per meno
di un decennio, per svolgimento di attività lavorativa non
soggetta all’assicurazione gestita dall’INAIL.
Spetta
la maggiorazione dell’intero periodo di esposizione, per il
coefficiente di 1,25, ai soli fini della misura della pensione
al:
Ø
lavoratore esposto all’amianto per almeno un
decennio, per svolgimento di attività lavorativa non soggetta
all’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INAIL e,
per meno di un decennio, per svolgimento di attività
lavorativa soggetta all’assicurazione gestita dall’INAIL;
Ø
lavoratore esposto all’amianto complessivamente
per almeno un decennio, sommando periodi soggetti
all’assicurazione gestita dall’INAIL e periodi non soggetti
alla medesima che sono entrambi inferiori al decennio.
3-
Pensioni ai superstiti
Il beneficio
pensionistico è riconosciuto, a domanda, ai superstiti di
dante causa che, prima del decesso, aveva maturato i benefici
pensionistici in esame, in virtù dei criteri applicativi sopra
delineati.
4-
Limite del riconoscimento del beneficio pensionistico
Secondo
quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto
ministeriale citato, l’anzianità complessiva utile ai fini
pensionistici conseguita con l’attribuzione dei benefici
derivanti da esposizione all’amianto, non può comunque
risultare superiore a quaranta anni, ovvero al corrispondente
limite massimo previsto dai regimi pensionistici di
appartenenza.
5-Beneficio per periodi di esposizione all’amianto in favore
di lavoratori affetti da malattie professionali da amianto
Si rammenta
che il comma 7 dell’articolo 13 della legge n. 257/92, come
modificato dalla legge n. 271/1993 prevede: “Ai fini del
conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i
lavoratori che abbiano contratto malattie professionali a
causa dell’esposizione all’amianto documentate dall’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione
obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per
il periodo di provata esposizione all’amianto è moltiplicato
per il coefficiente di 1,5”.
Pertanto ai
lavoratori per i quali è documentata dall’INAIL una malattia
professionale da amianto deve essere riconosciuto, sia ai fini
del diritto che della misura della pensione, il beneficio
della maggiorazione per l’1,5 del periodo di esposizione
certificato dall’INAIL, ancorché tale periodo si riferisca ad
attività lavorativa non soggetta all’assicurazione
obbligatoria gestita da tale Istituto.
Le richieste
di certificazione all’INAIL, ai fini del riconoscimento del
beneficio di cui al comma 7, non sono soggette ad alcun
termine decadenziale.
In seguito
ai recenti interventi legislativi è stato chiesto al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali di conoscere se il
beneficio in questione possa essere riconosciuto in favore di
lavoratori per i quali sia accertata da ente diverso
dall’INAIL una malattia professionale a causa dell’esposizione
all’amianto. Ciò nella considerazione che l’articolo 47, comma
3, della legge n. 326/2003 reca previsioni riguardanti
lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia
professionale a causa dell’esposizione all’amianto ai sensi
del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Il predetto dicastero, con la già citata nota
del 31 marzo 2005, ha chiarito che “tale disposizione nella
parte in cui fa riferimento al testo unico approvato con
D.P.R. n. 1124 del 1965 e non all’INAIL, ai fini
dell’accertamento della malattia professionale causata
dall’esposizione all’amianto, innova rispetto al dettato del
citato articolo 13, comma 7, che invece prevedeva che la
malattia professionale fosse documentata dall’INAIL”.
Sulla base di detto parere, anche ai lavoratori
per i quali è documentata da ente diverso dall’INAIL una
malattia professionale da amianto deve essere riconosciuto,
sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il
beneficio della maggiorazione per l’1,5 del periodo di
esposizione coperto da contribuzione obbligatoria.
Gli oneri derivanti dal riconoscimento dei
benefici previdenziali per esposizione all’amianto sono posti
a carico dello Stato
Il
Direttore Generale. Crecco |