Entrerà in vigore il 17 ottobre 2003
DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n.269
Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
dei conti pubblici.
(GU n. 229 del 2-10-2003- Suppl. Ordinario n.157)
Decreto di accompagnamento alla legge finanziaria Cdm 29.9.2003
Condono edilizio, concordato biennale per artigiani e commercianti, proroga dell’IVA al 10% per le ristrutturazioni edilizie, proroga del condono fiscale. Sono queste alcune delle misure contenute nel decreto legge in materia di finanza pubblica, approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 settembre scorso, in stretta correlazione con le misure recate dalla legge finanziaria, la cui compatibilità finanziaria, tra l’altro, dipende largamente dagli interventi recati dallo stesso decreto legge. Più in particolare le principali novità della manovra finanziaria per il 2004, attuate attraverso il decreto legge sono le seguenti: 3,35 miliardi di euro dovrebbero venire dal condono edilizio; al massimo si potrà condonare una volumetria di 750 metri cubi, che comunque non devono superare il 30% della volumetria originaria, costruiti entro il 31 marzo scorso; per le opere abusive di restauro viene previsto un pagamento di 3.500 euro per sanare i casi più gravi;viene introdotto il concordato preventivo per il biennio 2003-04 e riservato alle imprese e ai professionisti; viene prorogato dal 16 ottobre 2003 al 16 marzo 2004 il termine per il condono fiscale; incentivi fiscali per investimenti in ricerca e sviluppo, ma anche per i costi sostenuti per la quotazione in borsa, per gli stage aziendali e per la partecipazione a fiere estere; agevolazioni fiscali anche a favore di associazioni di volontariato e Onlus; assegno di mille euro per favorire la natalità che riguarderà i nuovi nati o adottati, successivi al primo, dal 1° dicembre 2003 fino al 31 dicembre 2004; semplificazione per creare asili nido condominiali, servirà solo la denuncia di inizio attività; lotta al carovita attraverso l’aggiornamento degli studi di settore per quei commercianti che ingiustificatamente aumentano i prezzi. Il decreto legge deve essere ancora convertito in legge dal Parlamento. Il suo esame inizierà al Senato. I (2 ottobre 2003)
TITOLO I
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPO
CAPO I
INNOVAZIONE E RICERCA
Art. 1
(Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export,
quotazione in borsa, stage aziendali per studenti)
1. Per i soggetti in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, in aggiunta alla ordinaria deduzione è escluso dall’imposizione sul reddito d’impresa:
a) un importo pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali; nonché degli investimenti direttamente sostenuti in tecnologie digitali, volte a innovazioni di prodotto, di processo e organizzative; a tale importo si aggiunge il 30 per cento dell’eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d’imposta precedenti;
b) l’importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all’estero; sono comunque escluse le spese per sponsorizzazioni;
c) l’ammontare delle spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi d’istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di studi;
d) l’ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato di cui all’articolo 11.
2. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Ai fini di cui al comma 1, l’attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. L’effettività delle spese di cui alla lettera c) del comma 1 è comprovata dalle convenzioni stipulate con gli istituti di appartenenza degli studenti, da attestazioni concernenti l’effettiva partecipazione degli stessi o da altra idonea documentazione.
4. L’incentivo di cui al presente articolo si applica alle spese sostenute nel primo periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti detassati di cui al comma 1, lettera a), rilevano progressivamente i dati relativi alle attività di ricerca e sviluppo ed alle tecnologie digitali e li comunicano all’Agenzia delle entrate, a consuntivo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
6. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), il beneficio spetta nei limiti del 20 per cento della media dei redditi relativi, nel massimo, ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta cui si applicano le disposizioni del presente articolo. Ai fini del primo periodo gli esercizi in perdita non sono presi in considerazione.
Art. 2
(Finanziamento degli investimenti in ricerca e innovazione)
1. Le risorse derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione, effettuate ai sensi dell’articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, dei crediti dello Stato o di altri enti pubblici, relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca e innovazione, sono destinate alla concessione di ulteriori finanziamenti da erogare con le modalità stabilite dal Ministro competente. La riassegnazione delle risorse derivanti dalle predette operazioni di cartolarizzazione a fondi non rotativi può essere disposta, nei limiti del venti per cento, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze
Art. 3
(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero)
1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori che dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi iniziano a svolgere la loro attività in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell’imposta regionale sulle attività produttive. L’incentivo di cui al presente comma si applica nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi.
Art. 4
(Istituto italiano di Tecnologia)
CAPO II
INVESTIMENTI PUBBLICI IN INFRASTRUTTURE
Art. 5
(Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni)
4. Con il decreto di cui al comma 3 è altresì approvato lo statuto della CDP S.p.A. e sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Per tale primo periodo restano in carica i componenti del collegio dei revisori incaricati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1983, 197. Le successive modifiche allo statuto della CDP S.p.A. e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile.
5. Il primo esercizio sociale della CDP S.p.A. si chiude al 31 dicembre 2004.
6. Alla CDP S.p.A. si applicano le disposizioni del Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previste per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo, tenendo presenti le caratteristiche del soggetto vigilato e la speciale disciplina della gestione separata di cui al comma 8.
7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
8. La CDP S.p.A. assume partecipazioni e
svolge le attività, strumentali, connesse e accessorie; per l’attuazione di
quanto previsto al comma 7, lettera a), la CDP S.p.A. istituisce un sistema
separato ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione è
uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell’equilibrio
economico. Sono assegnate alla gestione separata le partecipazioni e le
attività ad essa strumentali, connesse e accessorie, e le attività di
assistenza e di consulenza in favore dei soggetti di cui al comma 7, lettera
a). Il decreto ministeriale di cui al comma 3 può prevedere forme di
razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni detenute dalla Cassa
depositi e prestiti alla data di trasformazione in società per azioni. 10. Per l’amministrazione della gestione
separata di cui al comma 8 il consiglio di amministrazione della CDP S.p.A. è
integrato dai membri, con funzioni di amministratore, indicati alle lettere
c), d) ed f) del primo comma dell’articolo 7 della legge 13 maggio 1983, n.
197.
11. Per l’attività della gestione separata
di cui al comma 8 il Ministro dell’economia e delle finanze determina con
propri decreti di natura non regolamentare:
a. i criteri per la definizione delle
condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni
fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni
finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato;
b. i criteri per la definizione delle
condizioni generali ed economiche degli impieghi, nel rispetto dei principi di
accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non
discriminazione; d. i criteri di gestione delle partecipazioni
assegnate ai sensi del comma 3.
12. Sino all’emanazione dei decreti di cui
al comma 11 la CDP S.p.A. continua a svolgere le funzioni oggetto della
gestione separata di cui al comma 8 secondo le disposizioni vigenti alla data
di trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni. I
rapporti in essere e i procedimenti amministrativi in corso alla data di
entrata in vigore dei decreti di cui al comma 11 continuano ad essere regolati
dai provvedimenti adottati e dalle norme legislative e regolamentari vigenti
in data anteriore. Per quanto non disciplinato dai decreti di cui al comma 11
continua ad applicarsi la normativa vigente in quanto compatibile. Le
attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale della
Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione sono esercitate,
rispettivamente, dal consiglio di amministrazione e, se previsto,
dall’amministratore delegato della CDP S.p.A.
13. All’attività di impiego della gestione
separata di cui al comma 8 continuano ad applicarsi le disposizioni più
favorevoli previste per la Cassa depositi e prestiti anteriori alla
trasformazione, inclusa la disposizione di cui all’articolo 204, comma 2,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
14. La gestione separata di cui al comma 8
subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi
sorti per effetto della cartolarizzazione dei crediti effettuata ai sensi
dell’articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
15. La gestione separata di cui al comma 8 può
avvalersi dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 43 del testo
unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di
cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
16. Il Ministro dell’economia e delle
finanze, sulla base di apposita relazione presentata dalla CDP S.p.A.,
riferisce annualmente al Parlamento sulle attività svolte e sui risultati
conseguiti dalla CDP S.p.A..
17. Il controllo della Corte dei conti si
svolge sulla CDP S.p.A. con le modalità previste dall’articolo 12 della
legge 21 marzo 1958, n. 259.
18. La CDP S.p.A. può destinare propri beni
e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da
essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A tal fine la CDP S.p.A. adotta
apposita deliberazione contenente l’esatta descrizione dei beni e dei
rapporti giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è
effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità con le quali è
possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato.
La deliberazione è depositata e iscritta a norma dell’articolo 2436 del
codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione i beni e i rapporti
giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei
diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e
costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della CDP
S.p.A. e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei
diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul
patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse
azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la
deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone diversamente, delle
obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è
effettuata la CDP S.p.A. risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad
essi destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni caso la
responsabilità illimitata della CDP S.p.A. per le obbligazioni derivanti da
fatto illecito. Con riferimento a ciascun patrimonio separato la CDP S.p.A.
tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli
2214 e seguenti del codice civile. Per il caso di sottoposizione della CDP
S.p.A. alle procedure di cui al Titolo IV del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, o ad altra procedura concorsuale applicabile, i contratti
relativi a ciascun patrimonio destinato continuano ad avere esecuzione e
continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli
organi della procedura provvedono al tempestivo pagamento delle passività al
cui servizio il patrimonio è destinato e nei limiti dello stesso, secondo le
scadenze e gli altri termini previsti nei relativi contratti preesistenti. Gli
organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche i
beni e i rapporti giuridici ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le
relative passività.
19. Alla scadenza, anche anticipata per
qualsiasi motivo, del contratto di servizio ovvero del rapporto con il quale
è attribuita la disponibilità o è affidata la gestione delle opere, degli
impianti, delle reti e delle dotazioni destinati alla fornitura di servizi
pubblici in relazione ai quali è intervenuto il finanziamento della CDP
S.p.A. o di altri soggetti autorizzati alla concessione di credito, gli
indennizzi dovuti al soggetto uscente sono destinati prioritariamente al
soddisfacimento dei crediti della CDP S.p.A. e degli altri finanziatori di cui
al presente comma, sono indisponibili da parte del soggetto uscente fino al
completo soddisfacimento dei predetti crediti e non possono formare oggetto di
azioni da parte di creditori diversi dalla CDP S.p.A. e dagli altri
finanziatori di cui al presente comma. Il nuovo soggetto gestore assume, senza
liberazione del debitore originario, l’eventuale debito residuo nei
confronti della CDP S.p.A. e degli altri finanziatori di cui al presente
comma. L’ente affidante e, se prevista, la società proprietaria delle
opere, degli impianti, delle reti e delle dotazioni garantiscono in solido il
debito residuo fino all’individuazione del nuovo soggetto gestore. Anche ai
finanziamenti concessi dalla CDP S.p.A. si applicano le disposizioni di cui ai
commi 3 e 4 dell'articolo 42 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
20. Salvo le deleghe previste dallo statuto,
l'organo amministrativo della CDP S.p.A. delibera le operazioni di raccolta di
fondi con obbligo di rimborso sotto qualsiasi forma. Ad esse non si applicano
il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall’articolo
11, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, né i limiti
quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa vigente; non trovano
altresì applicazione gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per
ciascuna emissione di titoli può essere nominato un rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza
esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni delle condizioni dell’operazione.
21. Ai decreti ministeriali emanati in base
alle norme contenute nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
22. La pubblicazione del decreto di cui al
comma 3 nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di
costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.
23. Tutti gli atti e le operazioni posti in
essere per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti e per
l’effettuazione dei trasferimenti e conferimenti previsti dal presente
articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta ed indiretta.
24. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti,
prestazioni e formalità relativi alle operazioni di raccolta e di impiego,
sotto qualsiasi forma, effettuate dalla gestione separata di cui al comma 8,
alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali
di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti
dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria
e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché ogni altro tributo o
diritto. Non si applica la ritenuta di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 26
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli
interessi e gli altri proventi dei conti correnti dedicati alla gestione
separata di cui al comma 8.
25. Gli interessi e gli altri proventi dei
titoli di qualsiasi natura e di qualsiasi durata emessi dalla CDP S.p.A. sono
soggetti al regime dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239.
26. Il rapporto di lavoro del personale alle
dipendenze della Cassa depositi e prestiti al momento della trasformazione
prosegue con la CDP S.p.A. ed è disciplinato dalla contrattazione collettiva
e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti salvi i
diritti quesiti e gli effetti, per i dipendenti della Cassa, rivenienti dalla
originaria natura pubblica dell’ente di appartenenza, ivi inclusa
l’ammissibilità ai concorsi pubblici per i quali sia richiesta una
specifica anzianità di servizio, ove conseguita. I trattamenti vigenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi al
personale già dipendente della Cassa depositi e prestiti fino alla
stipulazione di un nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non può
essere attribuito al predetto personale un trattamento economico meno
favorevole di quello spettante alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Per il personale già dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che
ne fa richiesta, entro sessanta giorni dalla trasformazione si attivano,
sentite le organizzazioni sindacali, le procedure di mobilità, con
collocamento prioritario al Ministero dell’economia e delle finanze. Il
personale trasferito è inquadrato, in base all'ex livello di appartenenza e
secondo le equipollenze definite dal decreto del Presidente della Repubblica 4
agosto 1984 e successive modificazioni e 4 agosto 1986 e successive
modificazioni, nella corrispondente area e posizione economica, o in quella
eventualmente ricoperta in precedenti servizi prestati presso altre pubbliche
amministrazioni, se superiore. Al personale trasferito o reinquadrato nelle
pubbliche amministrazioni ai sensi del presente comma è riconosciuto un
assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo
miglioramento, pari alla differenza tra la retribuzione globale percepibile al
momento della trasformazione, come definita dal vigente CCNL, e quella
spettante in base al nuovo inquadramento; le indennità spettanti presso
l’amministrazione di destinazione sono corrisposte nella misura
eventualmente eccedente l’importo del predetto assegno personale. Entro
cinque anni dalla trasformazione, il personale già dipendente della Cassa
depositi e prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente con CDP
S.p.A. può richiedere il reinquadramento nei ruoli delle amministrazioni
pubbliche secondo le modalità e i termini previsti dall’articolo 54 del
CCNL per il personale non dirigente della Cassa depositi e prestiti per il
quadriennio normativo 1998-2001. I dipendenti in servizio all’atto della
trasformazione mantengono il regime pensionistico e quello relativo
all’indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale
delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di trasformazione,
i predetti dipendenti possono esercitare, con applicazione dell’articolo 6
della legge 7 febbraio 1979, n. 29, opzione per il regime pensionistico
applicabile ai dipendenti assunti in data successiva alla trasformazione, i
quali sono iscritti all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INPS e
hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell’articolo 2120
del codice civile.
27. Nell’articolo 8, comma 4, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112, il settimo periodo è sostituito dai seguenti:
"Infrastrutture S.p.A. può destinare propri beni e rapporti giuridici al
soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi e di altri
soggetti finanziatori. A tal fine Infrastrutture S.p.A. adotta apposita
deliberazione contenente l’esatta descrizione dei beni e dei rapporti
giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è
effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità con le quali è
possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato.
La deliberazione è depositata e iscritta a norma dell’articolo 2436 del
codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione i beni e i rapporti
giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei
diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e
costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello di
Infrastrutture S.p.A. e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo
soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è
effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti
sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la
deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone diversamente, delle
obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è
effettuata Infrastrutture S.p.A. risponde esclusivamente nei limiti del
patrimonio ad essi destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in
ogni caso la responsabilità illimitata di Infrastrutture S.p.A. per le
obbligazioni derivanti da fatto illecito. Per ciascuna emissione di titoli può
essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne
cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri
stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni
dell’operazione. Con riferimento a ciascun patrimonio separato
Infrastrutture S.p.A. tiene separatamente i libri e le scritture contabili
prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per il caso di
scioglimento di Infrastrutture S.p.A. e di sottoposizione a procedura di
liquidazione di qualsiasi natura, i contratti relativi a ciascun patrimonio
separato continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le
previsioni contenute nel presente comma. Gli organi della procedura provvedono
al tempestivo pagamento delle passività al cui servizio il patrimonio è
destinato e nei limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli altri termini
previsti nei relativi contratti preesistenti. Gli organi della procedura
possono trasferire o affidare in gestione a banche i beni e i rapporti
giuridici ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività."
CAPO III MADE IN ITALY, COMPETITIVITA’,
SVILUPPO Art. 6 (Trasformazione della SACE in
società per azioni) 1. L’Istituto per i servizi
assicurativi del commercio estero (SACE) è trasformato in società per azioni
con la denominazione di SACE S.p.A. – Servizi Assicurativi del Commercio
Estero o più brevemente SACE S.p.A. con decorrenza dal 1° gennaio 2004. La
SACE S.p.A. succede nei rapporti attivi e passivi, nonché nei diritti e
obblighi della SACE in essere alla data della trasformazione. 2. Le azioni della SACE S.p.A.
sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze. Le nomine dei
componenti degli organi sociali sono effettuate d’intesa con i Ministeri
indicati nel comma 5 dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
143, e successive modificazioni. 3. I crediti di cui all’art.
7, comma 2, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni, esistenti alla data del 31 dicembre 2003, sono trasferiti alla
SACE S.p.A. a titolo di conferimento di capitale. I crediti medesimi sono
iscritti nel bilancio della SACE S.p.A al valore indicato nella relativa posta
del Conto patrimoniale dello Stato. Ulteriori trasferimenti e conferimenti di
beni e partecipazioni societarie dello Stato a favore della SACE S.p.A possono
essere disposti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro
dell’economia e delle finanze, che determina anche il relativo valore di
trasferimento o conferimento.. Ai trasferimenti e conferimenti di cui al
presente comma non si applicano gli articoli da 2342 a 2345 del codice civile. 4. Le somme recuperate riferite
ai crediti di cui al comma 3, detratta la quota spettante agli assicurati
indennizzati, sono trasferite in un apposito conto corrente acceso presso la
Tesoreria centrale dello Stato intestato alla SACE S.p.A., unitamente ai
proventi delle attività che beneficiano della garanzia dello Stato. 5. Il capitale della SACE
S.p.A. alla data indicata nel comma 1 è pari alla somma del netto patrimoniale
risultante dal bilancio di chiusura di SACE al 31 dicembre 2003 e del valore dei
crediti di cui all’art. 7, comma 2, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e
successive modificazioni e integrazioni, stabilito ai sensi del comma 3. 6. Dalla data indicata nel
comma 1 è soppresso il Fondo di dotazione di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n.
143, e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini della contabilità dello
Stato, le disponibilità giacenti nel relativo conto corrente acceso presso la
Tesoreria centrale dello Stato non rientranti nell’ambito di applicazione di
altre disposizioni normative sono riferite al capitale della SACE S.p.A. e il
conto corrente medesimo è intestato alla SACE S.p.A. 7. Il Ministro dell’economia
e delle finanze, in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile, con
proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta dell’organo
amministrativo della SACE S.p.A. da formularsi entro il termine di approvazione
del bilancio di esercizio relativo all’anno 2004, può rettificare i valori
dell’attivo e del passivo patrimoniale della SACE S.p.A. A tale scopo,
l’organo amministrativo si avvale di soggetti di adeguata esperienza e
qualificazione professionale nel campo della revisione contabile. 8. L’approvazione dello
statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali della SACE S.p.A.,
previsti dallo statuto stesso sono effettuate dalla prima assemblea, che il
presidente della SACE S.p.A. convoca entro il 28 febbraio 2004. Sino
all’insediamento degli organi sociali, la SACE S.p.A. è amministrata dagli
organi di SACE in carica alla data del 31 dicembre 2003. 9. La SACE S.p.A. svolge le
funzioni di cui all’art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e
successive modificazioni e integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi
dell’art. 2, comma 3, del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni, e dalla disciplina dell’Unione Europea in
materia di assicurazione e garanzia dei rischi non di mercato. Gli impegni
assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell’attività assicurativa di cui
al presente comma sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di
approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata
inferiore e superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell’economia e delle
finanze può, con uno o più decreti di natura non regolamentare, nel rispetto
della disciplina dell’Unione Europea e dei limiti fissati dalla legge di
approvazione del bilancio dello Stato, individuare le tipologie di operazioni
che per natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o paesi di
destinazione non beneficiano della garanzia statale. La garanzia dello Stato
resta in ogni caso ferma per gli impegni assunti da SACE precedentemente
all’entrata in vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle operazioni
ivi contemplate. 10. Le garanzie già concesse,
alla data indicata nel comma 1, in base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5
luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, 24 maggio 1977, n. 227, e al d.
lgs. 31 marzo 1998, n. 143, restano regolate dalle medesime leggi e dal medesimo
decreto legislativo. 11. Alle attività che
beneficiano della garanzia dello Stato si applicano le disposizioni di cui
all’art. 2, comma 3, all’art. 8, comma 1, e all’art. 24 del d.lgs. 31
marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni. 12. La SACE S.p.A. può
svolgere l’attività assicurativa e di garanzia dei rischi di mercato come
definiti dalla disciplina dell’Unione Europea. L’attività di cui al
presente comma è svolta con contabilità separata rispetto alle attività che
beneficiano della garanzia dello Stato o costituendo allo scopo una società per
azioni. In quest’ultimo caso la partecipazione detenuta dalla SACE S.p.A. non
può essere inferiore al 30% e non può essere sottoscritta mediante
conferimento dei crediti di cui al comma 3. L’attività di cui al presente
comma non beneficia della garanzia dello Stato. 13. Le attività della SACE
S.p.A. che non beneficiano della garanzia dello Stato sono soggette alla
normativa in materia di assicurazioni private, incluse le disposizioni di cui
alla legge 12 agosto 1982, n. 576. 14. La SACE S.p.A. può
acquisire partecipazioni in società estere in casi direttamente e strettamente
collegati all’esercizio dell’attività assicurativa e di garanzia ovvero per
consentire un più efficace recupero degli indennizzi erogati. La SACE S.p.A.
concorda con la Società italiana per le imprese all’estero (SIMEST S.p.A.),
di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, l’esercizio coordinato
dell’attività di cui al presente comma. 15. Per le attività che
beneficiano della garanzia dello Stato, la SACE S.p.A. può avvalersi
dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle
leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato e sull’ordinamento dell’ Avvocatura dello Stato, di cui al regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni. 16. Il controllo della Corte
dei conti si svolge con le modalità previste dall’articolo 12 della legge 21
marzo 1958, n. 259. 17. Sulla base di una apposita
relazione predisposta dalla SACE S.p.A., il Ministro dell’economia e delle
finanze riferisce annualmente al Parlamento sull’attività svolta dalla
medesima. 18. Gli utili di esercizio
della SACE S.p.A., di cui è stata deliberata la distribuzione al Ministero
dell’economia e delle finanze sono versati in entrata al bilancio dello Stato,
ad eccezione di una quota pari al 10 per cento degli stessi che è versata nel
conto corrente di Tesoreria di cui all’art. 7, comma 2 bis, del d.lgs. 31
marzo 1998, n. 143, per gli scopi e le finalità ivi previsti. 19. La trasformazione prevista
dal comma 1 e il trasferimento di cui al comma 3 non pregiudicano i diritti e
gli obblighi nascenti in capo allo Stato, alla SACE e ai terzi in relazione alle
operazioni di cui all’articolo 7, commi 3 e 4, del d.lgs. 31 marzo 1998, n.
143, e alle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di obbligazioni,
contrattualmente definite o approvate dal consiglio di amministrazione della
SACE, con particolare riferimento ad ogni effetto giuridico, finanziario e
contabile discendente dalle operazioni medesime per i soggetti menzionati nel
presente comma. I crediti trasferiti ai sensi del comma 3, nei limiti in cui
abbiano formato oggetto delle operazioni di cartolarizzazione e di emissione di
obbligazioni di cui sopra, nonché gli altri rapporti giuridici instaurati in
relazione alle stesse, costituiscono a tutti gli effetti patrimonio separato
della SACE S.p.A. e sono destinati in via prioritaria al servizio delle
operazioni sopra indicate. Su tale patrimonio separato non sono ammesse azioni
da parte dei creditori della SACE o della SACE S.p.A., sino al rimborso dei
titoli emessi in relazione alle operazioni di cartolarizzazione e di emissione
di obbligazioni di cui sopra. La separazione patrimoniale si applica anche in
caso di liquidazione o insolvenza della SACE S.p.A. 20. La pubblicazione del
presente articolo nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo di tutti gli adempimenti
in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente. La
pubblicazione tiene altresì luogo della pubblicità prevista dall’art. 2362
del codice civile, nel testo introdotto dal d. lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Sono
esenti da imposte dirette e indirette, da tasse e da obblighi di registrazione
le operazioni di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. e di successione di
quest’ultima alla prima, incluse le operazioni di determinazione, sia in via
provvisoria che in via definitiva, del capitale della SACE S.p.A.. Non
concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nel
bilancio della medesima SACE S.p.A. in seguito alle predette operazioni; detti
maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e della
imposta regionale sulle attività produttive. Il rapporto di lavoro del
personale alle dipendenze della SACE al momento della trasformazione prosegue
con la SACE S.p.A. 21. Dalla data di cui al comma
1 i riferimenti alla SACE contenuti in leggi, regolamenti e provvedimenti
vigenti sono da intendersi riferiti alla SACE S.p.A., per quanto pertinenti.
Nell’art. 1, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 209, le parole:
"vantati dallo Stato italiano" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui all’articolo 2 della presente legge". 22. Alla SACE S.p.A. si applica
il d. lgs. 26 maggio 1997, n. 173, limitatamente alle disposizioni in materia di
conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione. 23. L’articolo 7, comma 2 bis
del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, è
sostituito dal seguente, con decorrenza dal 1° gennaio 2004: "2-bis. Le somme
recuperate, riferite ai crediti indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi
bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati dal
Ministero degli affari esteri d’intesa con il Ministero dell’economia e
delle finanze, affluite sino alla data di trasformazione della SACE nella SACE
S.p.A. nell’apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello
Stato, intestato al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento del
tesoro, restano di titolarità del Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento del tesoro. Questi è autorizzato ad avvalersi delle disponibilità
di tale conto corrente per finanziare la sottoscrizione di aumenti di capitale
della SACE S.p.A. e per onorare la garanzia statale degli impegni assunti dalla
SACE S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché per ogni altro scopo e
finalità connesso con l’esercizio dell’attività della SACE S.p.A. nonché
con l’attività nazionale sull’estero, anche in collaborazione o
coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, nel rispetto delle
esigenze di finanza pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi
del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria e iscritti nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento
del Tesoro". 24. Dalla data di cui al comma
1 gli articoli 1, 4, 5, 6, commi 1, 1-bis, 2 e 3, 7, commi 2, 3 e 4, 8, commi 2,
3 e 4, 9, 10, 11, commi 2, 3 e 4, e 12 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati, ma continuano ad essere
applicati sino alla data di approvazione dello statuto della SACE S.p.A. La
titolarità e le disponibilità del conto corrente acceso presso la Tesoreria
centrale dello Stato ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del d. lgs. 31 marzo
1998, n. 143, sono trasferite alla SACE S.p.A., con funzioni di riserva, a
fronte degli impegni assunti che beneficiano della garanzia dello Stato. Art. 7 (Riferibilità esclusiva alla
persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie) 1. Le sanzioni amministrative
relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità
giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. 2. Le disposizioni del comma 1
si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione
non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Nei casi di cui al presente
articolo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si
applicano in quanto compatibili. Art. 8 (Ruling internazionale) 1. Le imprese con attività
internazionale hanno accesso ad una procedura di ruling di standard
internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di
trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties. 2. La procedura si conclude con
la stipulazione di un accordo, tra il competente ufficio dell’Agenzia delle
entrate e il contribuente, e vincola per il periodo d’imposta nel corso del
quale l’accordo è stipulato e per i due periodi d’imposta successivi, salvo
che intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti al
fine delle predette metodologie e risultanti dall’accordo sottoscritto dai
contribuenti. 3. In base alla normativa
comunitaria, l’amministrazione finanziaria invia copia dell’accordo
all’autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento
delle imprese con i quali i contribuenti pongono in essere le relative
operazioni. 4. Per i periodi d’imposta di
cui al comma 2, l’Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli
articoli 32 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto
dell’accordo. 5. La richiesta di ruling è
presentata al competente ufficio, di Milano o di Roma, della Agenzia delle
entrate, secondo quanto stabilito con provvedimento del direttore della medesima
Agenzia. 6. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 7. Agli oneri derivanti dal
presente articolo, ammontanti a 5 milioni di euro a decorrere dal 2004, si
provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Art. 9 (Riduzione oneri per garanzie
relative a crediti IVA) 1. All’articolo 38-bis, primo
comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, dopo le parole: "per una durata pari" sono inserite le
seguenti: "a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore,". Art. 10 (Attestazione dei crediti
tributari) 1. Su richiesta dei creditori
d’imposta intestatari del conto fiscale, l’Agenzia delle entrate è
autorizzata ad attestare la certezza, la liquidità e l’esigibilità del
credito, nonché la data indicativa di erogazione del rimborso. L’attestazione
può avere ad oggetto anche importi da rimborsare secondo modalità diverse da
quelle previste dal titolo II del regolamento adottato con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 28 dicembre 1993, n. 567. Art. 11 (Premio di quotazione in borsa) 1. Per le società le cui
azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato
membro dell’Unione europea successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2004, l’aliquota dell’imposta sul
reddito è ridotta al 20 per cento per il periodo d’imposta nel corso del
quale è stata disposta l’ammissione alla quotazione e per i due periodi
d’imposta successivi, a condizione che le azioni delle predette società non
siano state precedentemente negoziate in un mercato regolamentato di uno Stato
membro dell’Unione Europea e che le società effettuino, al fine di ottenere
l’ammissione alla quotazione, un’offerta di sottoscrizione di proprie azioni
che dia luogo ad un incremento del patrimonio netto non inferiore al 15 per
cento del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo all’esercizio
precedente a quello di inizio dell’offerta, al netto dell’utile di
esercizio. 2. Il reddito complessivo netto
dichiarato è assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi del comma 1 per un
importo complessivo fino a 30 milioni di euro. 3. Se le azioni di cui al comma
1 sono escluse dalla quotazione, fuori del caso previsto dall’art. 133 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l’agevolazione di cui al comma 1
si applica soltanto per i periodi d’imposta chiusi prima della revoca. 4. Per i periodi d’imposta in
cui è applicabile l’agevolazione di cui al comma 1, alle società ivi
indicate non si applica l’agevolazione di cui all’art. 1 e seguenti del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. Tuttavia tali società possono
optare per l’applicazione di quest’ultima agevolazione, in luogo di quella
di cui al comma 1. Art. 12 (Riduzione dell’aliquota
dell’imposta per gli organismi di investimento collettivo dei valori mobiliari
(OICVM) specializzati in società quotate di piccola e media capitalizzazione) 1. Nel terzo periodo del comma
1 degli articoli 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull’istituzione e
disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare, 11-bis del decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi
comuni esteri di investimento mobiliare, già autorizzati al collocamento nel
territorio dello Stato, 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n.84,
recante la disciplina del regime tributario delle SICAV, e 11 della legge 14
agosto 1993, n. 344, sull’istituzione e disciplina dei fondi comuni
d’investimento mobiliare chiusi, le parole: "nonché le ritenute del
12,50 per cento previste" sono sostituite dalle seguenti: "nonché le
ritenute del 12,50 per cento e del 5 per cento previste". 2. Nel comma 2 dell’art. 9
della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull’istituzione e disciplina dei fondi
comuni d'investimento mobiliare, e nel comma 2 dell’art. 11-bis del
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei
fondi comuni esteri di investimento mobiliare, già autorizzati al collocamento
nel territorio dello Stato, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:
"La predetta aliquota è ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del
fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in
azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri
dell’Unione Europea di società di piccola o media capitalizzazione e, decorso
il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla
presente disposizione, il valore dell’investimento nelle azioni delle predette
società non risulti inferiore, nel corso dell’anno solare, ai due terzi del
valore dell’attivo per più di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo
successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell’attivo è
rilevato dai prospetti periodici del fondo al netto dell’eventuale risparmio
d’imposta, ricollegabile ai risultati negativi della gestione, contabilizzato
nei prospetti medesimi. Devono essere tenuti a disposizione
dell’Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti
dall’art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto
informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare
l’osservanza del requisito minimo d’investimento previsto dal periodo
precedente. Ai predetti effetti per società di piccola o media capitalizzazione
s’intendono le società con una capitalizzazione di mercato non superiore a
800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l’ultimo giorno
di quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione si
determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine
dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi
e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle
sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo
all'inizio dell'anno, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di
investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60
per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi
d’investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1
dell’art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonché i proventi esenti e
quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta". 3. Nel comma 2 dell’articolo
11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, recante la disciplina dei fondi comuni
d’investimento mobiliare chiusi, il secondo periodo è sostituito dai
seguenti: "La predetta aliquota è ridotta al 5 per cento, qualora il
regolamento del fondo preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo
siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati
degli Stati membri dell’Unione Europea di società di piccola o media
capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di
adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore
dell’investimento nelle azioni delle predette società non risulti inferiore,
nel corso dell’anno solare, ai due terzi del valore dell’attivo per più di
due mesi successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell’attivo
è rilevato dai prospetti del fondo al netto dell’eventuale risparmio
d’imposta, ricollegabile ai risultati negativi della gestione, contabilizzato
nei prospetti medesimi. Devono essere tenuti a disposizione
dell’Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti
dall’art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto
informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare
l’osservanza del requisito minimo d’investimento previsto dal periodo
precedente. Ai predetti effetti per società di piccola o media capitalizzazione
s’intendono le società con una capitalizzazione di mercato non superiore a
800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l’ultimo giorno
di quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione si
determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine
dell'anno al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi
e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle
sottoscrizioni effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo
all'inizio dell'anno, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di
investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60
per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi
d’investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1
dell’art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonché i proventi esenti e
quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.". 4. Nel comma 3 dell’art. 9
della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull’istituzione e disciplina dei fondi
comuni d'investimento mobiliare, nel comma 4 dell’art. 11-bis del
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, della
legge 25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei
fondi comuni esteri di investimento mobiliare, già autorizzati al collocamento
nel territorio dello Stato, e nel comma 4 dell’articolo 11 della legge 14
agosto 1993, n. 344, sull’istituzione e disciplina dei fondi comuni
d’investimento mobiliare chiusi, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i
seguenti: "Il credito d’imposta riconosciuto sui proventi derivanti dalla
partecipazione ai fondi di cui al secondo periodo del comma 2 costituisce
credito d’imposta limitato fino a concorrenza del 9 per cento di detti
proventi e ad esso si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter
dell’art. 11 e dei commi 1-bis e 1-ter dell’art. 94 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L’imposta
corrispondente al credito d’imposta limitato di cui al precedente periodo è
computata, fino a concorrenza dell’importo del credito medesimo,
nell’ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell’art.105 del medesimo
testo unico secondo i criteri previsti per gli utili indicati al n.2) del
predetto comma.". 5. Nel comma 1 dell’art. 14
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle
forme pensionistiche complementari, il secondo periodo è sostituito dai
seguenti: "Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio
netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva,
aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle
prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme
pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da
altre forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti a ritenuta, del 54,55
per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi
d’investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1
dell’art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, dei redditi esenti o
comunque non soggetti ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio
dell'anno. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento
collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva con l’aliquota del
12,50 per cento concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o
se iscritti nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta
del 15 per cento. Il credito d’imposta compete nella misura del 6 per cento
nel caso in cui gli organismi d’investimento collettivo del risparmio siano
assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul risultato
della gestione con l’aliquota del 5 per cento.". 6. Nel comma 3 dell’art. 14
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle
forme pensionistiche complementari, le parole: "nonché la ritenuta
prevista, nella misura del 12,50 per cento," sono sostituite dalle
seguenti: "nonché le ritenute previste, nella misura del 12,50 per cento e
del 5 per cento,". 7. Nel comma 1 dell’art.
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull’istituzione e disciplina dei
fondi comuni d'investimento mobiliare, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "La ritenuta è operata con l’aliquota del 5 per cento, qualora
il regolamento dell’organismo d’investimento preveda che non meno dei due
terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei
mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione Europea di società di
piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di
avvio o di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore
dell’investimento nelle azioni delle predette società non risulti inferiore,
nel corso dell’anno solare, ai due terzi del valore dell’attivo per più di
un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del
predetto periodo; il valore dell’attivo è rilevato dai prospetti periodici
dell’organismo d’investimento. Nel caso in cui il regolamento
dell’organismo d’investimento sia stato adeguato alla presente disposizione
successivamente al suo avvio, sui proventi maturati fino alla data di
adeguamento la ritenuta è operata con l’aliquota del 12,50 per cento. I
soggetti incaricati residenti tengono a disposizione dell’Amministrazione
finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall’art. 43 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, il regolamento dell’organismo d’investimento e le
eventuali modifiche, nonché, anche su supporto informatico, appositi prospetti
contabili che consentano di verificare l’osservanza del requisito minimo
d’investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per società
di piccola o media capitalizzazione s’intendono le società con una
capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata
sulla base dei prezzi rilevati l’ultimo giorno di quotazione di ciascun
trimestre solare". 8. Il comma 4 dell’articolo
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente:
"4. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate
all’estero, o comunque i relativi proventi sono conseguiti all’estero senza
applicazione della ritenuta, detti proventi, se percepiti al di fuori
dell’esercizio d’impresa commerciale, sono assoggettati a imposizione
sostitutiva, secondo le disposizioni di cui all’articolo 16-bis del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le stesse aliquote di ritenuta previste
nel comma 1.". 9. Nel comma 1 dell’articolo
9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante la disciplina del
rimborso d'imposta per i sottoscrittori di quote di organismi di investimento
collettivo del risparmio italiani, dopo le parole: "al pagamento di una
somma pari al 15 per cento" sono aggiunte le seguenti: "dei predetti
proventi, qualora siano erogati da organismi di investimento collettivo soggetti
ad imposta sostitutiva con l’aliquota del 12,50 per cento, e al 6 per cento,
qualora siano erogati da organismi d’investimento collettivo soggetti ad
imposta sostitutiva con l’aliquota del 5 per cento". 10. Nel comma 4 dell’articolo
9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante l’esenzione da
imposta sostitutiva degli organismi d’investimento collettivo italiani
sottoscritti esclusivamente da soggetti non residenti, il primo periodo è
sostituito dal seguente: "Nel caso di organismi d’investimento collettivo
mobiliare le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente da soggetti
non residenti di cui al comma 3, gli organismi medesimi sono esenti
dall’imposta sostitutiva sul risultato della gestione altrimenti dovuta con le
aliquote del 12,50 e 5 per cento.". 11. Nel comma 4 dell’articolo
7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante la disciplina
dell’imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di
portafoglio, dopo le parole: "di cui alla legge 25 gennaio 1994, n.
86," sono inserite le seguenti: "il 60 per cento dei proventi
derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del
risparmio di cui al quarto periodo, del comma 1, dell’articolo 10-ter, della
legge 23 marzo 1983, n. 77,". Art. 13 (Disciplina dell’attività di
garanzia collettiva dei fidi) 1. Ai fini del presente decreto
si intendono per: "confidi", i consorzi con attività esterna, le
società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità
limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei
fidi; per "attività di garanzia collettiva dei fidi", l'utilizzazione
di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per
la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il
finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore
finanziario; per "confidi di secondo grado", i consorzi con attività
esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a
responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente
da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per
"piccole e medie imprese", le imprese che soddisfano i requisiti della
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e
medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività
produttive; per "testo unico bancario", il decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; per
"elenco speciale", l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico
bancario; per "riforma delle società", il decreto legislativo 17
gennaio 2003, n. 6. 2. I confidi, salvo quanto
stabilito dal comma 32 , svolgono esclusivamente l'attività di garanzia
collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto
delle riserve di attività previste dalla legge. 3. Nell'esercizio dell'attività
di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie personali e
reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio,
nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti
presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie. 4. I confidi di secondo grado
svolgono l'attività indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a
essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi. 5. L'uso nella denominazione o
in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle
parole "confidi", "consorzio, cooperativa, società consortile di
garanzia collettiva dei fidi" ovvero di altre parole o locuzioni idonee a
trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di
garanzia collettiva dei fidi è vietato a soggetti diversi dai confidi. 6. Chiunque contravviene al
disposto del comma 5 è punito con la medesima sanzione prevista dall'articolo
133, comma 3, del testo unico bancario. 7. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 145 del medesimo testo unico. 8. I confidi sono costituiti da
piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da
imprese artigiane e agricole. 9. Ai confidi possono
partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti
dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati
della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie
imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della
totalità delle imprese consorziate o socie. 10. Gli enti pubblici e privati
e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi ai
sensi del comma 9 possono sostenerne l'attività attraverso contributi e
garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o
soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono
partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli
statuti, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo
resti riservato all'assemblea. 11. Il comma 10 trova
applicazione anche ai confidi di secondo grado. 12.
14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 250 mila euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto è costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.
15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori sottopongono all'assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento del confidi.
32. All'articolo 155 del testo
unico bancario, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività
finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi
che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco speciale previsto
dall'articolo 107. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli
elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività
finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per l'iscrizione nell'elenco speciale i
confidi devono adottare una delle forme societarie previste dall'articolo 106,
comma 3.
4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi.
4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:
- prestazione di garanzie a
favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei
rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
- gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di
agevolazione;
- stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti con le banche
assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le
imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.
4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e 112. La Banca d'Italia dispone la cancellazione dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo; si applica l'articolo 111, commi 3 e 4.".
34. Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.
35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
36. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra quelli la cui tenuta è obbligatoria il consorzio deve tenere:
1) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi; 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico; 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste; 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli indicati nei numeri 1) e 2), di ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato nel numero 1) del presente comma può altresì essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell'articolo 2615, secondo comma, e deve essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio.
37. L'articolo 155, comma 4,
del testo unico bancario è sostituito dal seguente:
"4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un'apposita sezione
dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1. L'iscrizione nella sezione non
abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari
iscritti nel citato elenco. A essi non si applica il titolo V del presente
decreto legislativo".
38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi associativi indicati nel presente articolo e nelle banche di cui ai commi 29, 30 e 31 anche qualora siano costituiti sotto forma di società cooperativa a mutualità prevalente o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di terzi.
39. I confidi possono altresì fondersi con altri confidi comunque costituiti. Alle fusioni possono partecipare anche società, associazioni, anche non riconosciute, fondazioni e consorzi diversi dai confidi purché il consorzio o la società incorporante o che risulta dalla fusione sia un confidi o una banca di credito cooperativo di cui al comma 29.
40. Alla fusione si applicano in ogni caso gli articoli 2501 e seguenti del codice civile; qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice civile, come modificato dalla riforma delle società. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.
41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500-septies, 2500-octies e 2545-decies del codice civile, introdotti dalla riforma delle società, le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, e 40 sono adottate con le maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria.
42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, 40 e 41 non comportano in alcun caso per i contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.
43. Le società cooperative le quali divengono confidi sotto un diverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano ai sensi del comma 38 non sono soggette all'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del confidi risultante dalla trasformazione o fusione sia previsto l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso di eventuale successiva fusione o trasformazione del confidi stesso in enti diversi dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.
44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti dalla legislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi; i requisiti soggettivi ivi stabiliti si considerano soddisfatti con il rispetto di quelli previsti dal presente articolo.
45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali.
46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito d'impresa è determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
47. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive i confidi, comunque costituiti, determinano in ogni caso il valore della produzione netta secondo le modalità contenute nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si considera effettuata nell'esercizio di imprese l'attività di garanzia collettiva dei fidi.
49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, e i contributi a questi versati costituiscono per le imprese consorziate o socie oneri contributivi ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche alle imprese e agli enti di cui al comma 10, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato; è salva ogni eventuale ulteriore deduzione prevista dalla legge.
50. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e le fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43 non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione dei fondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la trasformazione o partecipato alla fusione.
51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in misura fissa.
52. I confidi già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno tempo due anni decorrenti da tale data per adeguarsi ai requisiti disposti dai commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17, salva fino ad allora l'applicazione delle restanti disposizioni del presente articolo; anche decorso tale termine i confidi in forma cooperativa già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della quota di partecipazione determinato ai sensi del comma 13.
53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga per gli aiuti a finalità regionale, di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, la parte dell'ammontare minimo del patrimonio netto costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga a quanto previsto dal comma 14.
54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di entrata in vigore del presente decreto partecipano al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, anche di secondo grado, possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell'attività sociale.
55. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre tre anni dalla stessa data. Fino a tale termine i confidi possono prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie.
56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di bilancio conseguenti all'attuazione del presente articolo non comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, né danno luogo a rettifiche fiscali.
57. I confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioniseicentomila euro possono, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale. La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro tre anni dall'iscrizione, i confidi si adeguano ai requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi del comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si sono adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le sole attività indicate nell'articolo 155, comma 4-quater, del testo unico bancario. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 155, comma 4-ter, del medesimo testo unico bancario.
Art. 14
(Servizi pubblici locali)
1. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell’epigrafe le parole: "di rilevanza industriale " sono sostituite dalle seguenti: "di rilevanza economica";
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie.";
c) al comma 4, lettera a), le parole: "con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati," sono sostituite dalle seguenti: "con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico" e, in fine, sono aggiunte, le seguenti parole: ",a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano";
d) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:
1) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
2) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
3) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.";
e) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore.";
f) al comma 12, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento";
g) al comma 13, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile.";
h) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
"15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonché quelle affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.".
2. All'articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n.267 del 2000, introdotto dal comma 15 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n.448, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nell’epigrafe le parole: "privi di rilevanza industriale" sono sostituite dalle seguenti: "privi di rilevanza economica";
b) al comma 1, alinea, le parole: "privi di rilevanza industriale" sono sostituite dalle seguenti: "privi di rilevanza economica";
c) al comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano";
d) il comma 4 è abrogato.
3. All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n.448, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 16; al comma 7 del medesimo articolo 35 le parole: "nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 16 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "al termine dell'affidamento".
Art. 15
Acquisto di beni e servizi
1. Nell’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 1 e 2 sono soppressi.
Art. 16
(Rinnovo agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato
dagli autotrasportatori e pedaggi autostradali)
1. Nel rispetto e nei limiti della normativa comunitaria, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell’articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, già prorogate al 31 dicembre 2002 con l’articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificate dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si applicano, con le medesime modalità ed effetti, anche per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003. Per tale periodo i termini e i riferimenti temporali contenuti nelle predette disposizioni, ferme nel resto, sono così rideterminati:
a) la riduzione dell’aliquota prevista dal comma 1 del predetto articolo 5 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002;
b) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 del predetto articolo 5 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 2004, facendo riferimento allo scostamento di prezzo che risulti alla fine dell’anno 2003 rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio del medesimo anno;
c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 del predetto articolo 5 deve essere presentata entro il 31 marzo 2004.
2. Per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata a decorrere dall’anno 2003 un’ulteriore spesa di 10.329.138 euro.
3. Una quota del fondo di rotazione per le politiche comunitarie dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, pari a 308 milioni di euro, è utilizzata a copertura dell’agevolazione fiscale di cui al comma 1. Il predetto importo è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato alla pertinente unità previsionale di base del predetto stato di previsione per l’anno 2004.
Art. 17
(Rinnovo agevolazioni in materia di accise per le imprese)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2004, si applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16;
b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.
2. Per l'anno 2003 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'"orimulsion", nonché sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005.
3. Relativamente all’anno 2003, per l’agevolazione di cui al comma 1, lettera c), in relazione all’accertamento dell’avvenuto raggiungimento del limite di spesa di cui al decreto del Ragioniere generale dello Stato 15 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2003, ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è autorizzato per detto anno uno stanziamento aggiuntivo di 5 milioni di euro, cui si provvede con le maggiori entrate recate dal presente decreto.
Art. 18
(Contributo per il recupero degli olii esausti)
1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "e mediante riciclaggio, per la produzione di combustibili a specifica" sono soppresse;
b) al comma 6 le parole: "e produzione di combustibili a specifica" sono soppresse.
CAPO IV
SOCIETA’ CIVILE, FAMIGLIA E SOLIDARIETA’
Art. 19
(De tax)
1. Il consumatore che acquista prodotti per un prezzo pari o superiore a 50 euro in esercizi commerciali convenzionati con associazioni, organizzazioni ed enti che svolgono attività etiche ha facoltà di manifestare l’assenso alla destinazione nei loro riguardi, da parte dello Stato, di una quota pari all’1 per cento della imposta sul valore aggiunto, relativa ai prodotti acquistati.
2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i territori comunali nei quali trova applicazione sperimentale la disposizione di cui al comma 1 nonché, al loro interno, le associazioni che esercitano attività etiche. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, adottato entro la stessa data, sono stabilite le modalità di raccolta delle manifestazioni di assenso di cui al comma 1, nonché quelle ulteriori occorrenti per l’applicazione del presente articolo.
3. Per le finalità del presente articolo è stanziato l’importo di un milione di euro per l’anno 2003, nonché di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, allo scopo parzialmente utilizzando le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
4. Le disposizioni del presente articolo hanno valore sperimentale e non incidono sull’esercizio della delega legislativa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera h), della legge 7 aprile 2003, n. 80.
Art. 20
(Agevolazioni fiscali a favore delle associazioni di volontariato e delle Onlus)
1. Nel comma 1 dell’articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l’acquisto di autoambulanze, in alternativa a quanto disposto nei periodi precedenti, le associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) possono conseguire il predetto contributo nella misura del venti per cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.".
Art. 21
(Assegno per ogni secondo figlio e incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali)
. Per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, è concesso un assegno pari ad euro 1.000.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituita, nell’ambito dell’INPS, una speciale gestione con una dotazione finanziaria complessiva di 308 milioni di euro.
3. L’assegno è concesso dai comuni. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all’atto dell’iscrizione all’anagrafe dei nuovi nati.
4. L’assegno, ferma restando la titolarità in capo ai comuni, è erogato dall’INPS sulla base dei dati forniti dai comuni medesimi, secondo modalità da definire nell’ambito dei decreti cui al comma 5.
5. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono emanate le necessarie disposizioni per l’attuazione del presente articolo.
6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è incrementato di 232 milioni di euro per l’anno 2004.
7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l’anno 2003 e di 253 milioni di euro per l’anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 22
(Asili nido)
1. Il mutamento della destinazione d’uso di immobili ad uso abitativo per essere adibiti ad asili nido è sottoposto a denuncia di inizio attività. Restano ferme le previsioni normative in materia di sicurezza, igiene e tutela della salute, nonché le disposizioni contenute nei regolamenti condominiali.
Art. 23
(Lotta al carovita)
1. Previ controlli operati dalla Guardia di finanza mirati a rilevare i prezzi al consumo, sono revisionati entro il 31 dicembre 2003 gli studi di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, relativi ai settori in cui si sono manifestate, o sono in atto, abnormi dinamiche di aumento dei prezzi.
2. Per incentivare la realizzazione di offerte di prodotti di consumo a prezzo conveniente, è istituito un apposito fondo pari a 5 milioni di euro per l’anno 2003 e 20 milioni di euro per l’anno 2004 destinato a finanziare le iniziative attivate dai Comuni e dalle Camere di commercio, d’intesa fra loro, mirate a promuovere e sostenere l’organizzazione di panieri di beni di generale e largo consumo, nonché l’attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli, o meno, in ragione dei prezzi praticati. Le procedure e le modalità di erogazione delle disponibilità del fondo nonché quelle per la sua ripartizione sono stabilite con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 24
(Proroga dell’agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie)
Art. 25
(Rinnovo di agevolazioni in materia di accisa sul gas metano per usi civili)
1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all’articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2004.
TITOLO II
CORREZIONE DELL’ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CESSIONE E REGOLARIZZAZIONE DI IMMOBILI
Art. 26
(Disposizioni per la valorizzazione e privatizzazione di beni pubblici)
1. Al comma 3 dell’articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le medesime agevolazioni di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono estese ai conduttori delle unità ad uso residenziale trasferite alle società costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.".
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n 410, è inserito il seguente:
"3-bis. E’ riconosciuto in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l’acquisto in forma individuale, al prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le modalità di esercizio del diritto di opzione sono determinate con i decreti di cui al comma 1".
3. Al primo periodo del comma 5 dell’articolo 3, dopo le parole "ad uso residenziale", sono aggiunte le seguenti: "e delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale".
4. Alla fine del comma 8 dell’articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n 410, sono aggiunte le seguenti parole: "Per i medesimi immobili è concesso, in favore dei conduttori che acquistano a mezzo di mandato collettivo e rappresentano almeno il 50 per cento, ma meno dell’80 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere, un abbattimento del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo del 8 per cento. Le modalità di applicazione degli abbattimenti di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1."
5. Al comma 13 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n 410, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia".
6. All’articolo 3, comma 13, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono soppresse le seguenti parole: "Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con l’".
7. Al primo periodo del comma 14 dell’articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n 410, dopo la parola: "immobili", sono aggiunte le seguenti: "ad uso residenziale non di pregio ai sensi del comma 13".
8. Dopo il comma 17 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n 410, è aggiunto il seguente:
"17-bis. Il medesimo divieto non si applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare unità immobiliari residenziali poste in vendita ai sensi dell’articolo 3 che risultano libere ovvero per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui all’articolo 3, comma 4, ai fini dell’assegnazione delle unità immobiliari ai predetti soggetti. Ai fini dell’acquisto di immobili di cui al comma 1, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire società per azioni, anche con la partecipazione di azionisti privati individuati tramite procedura di evidenza pubblica.".
9. Al comma 20 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono soppresse le parole: "Le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto."
10. All’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
"6-bis. I beni immobili non più strumentali alla gestione caratteristica dell’impresa ferroviaria, di proprietà di Ferrovie dello Stato spa, ai sensi dell’articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, e dell’articolo 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché i beni acquisiti ad altro titolo, sono alienati da Ferrovie dello Stato spa, o dalle società da essa controllate, direttamente o con le modalità di cui al presente decreto. Le alienazioni di cui al presente comma sono effettuate con esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà e di quelli attestanti la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale degli stessi beni. Le risorse economico-finanziarie derivanti dalle dismissioni effettuate direttamente ai sensi del presente comma sono impiegate da RFI spa in investimenti relativi allo sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria e, in particolare, al miglioramento della sicurezza dell’esercizio.".
11. All’articolo 15, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall’articolo 22 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, è aggiunto, dopo l’ultimo periodo, il seguente: "Alle cessioni dei crediti effettuate nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione dello Stato e di altri enti pubblici, previste dalla legge ovvero approvate con provvedimenti dell’Amministrazione dello Stato, non si applicano gli articoli 69, commi 1, 2 e 3, e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440".
Art. 27
(Verifica dell’interesse
culturale del patrimonio immobiliare pubblico)
1. Le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, alle città metropolitane, ai comuni e ad ogni altro ente ed istituto pubblico, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490, sono sottoposte alle disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. La verifica circa la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1 è effettuata dalle soprintendenze, d’ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l’interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall’applicazione delle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999.
4. L’esito negativo della verifica avente ad oggetto cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali è comunicato ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione, qualora non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.
5. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili.
6. I beni nei quali sia stato riscontrato, in conformità agli indirizzi generali richiamati al comma 2, l’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico restano definitivamente sottoposti alle disposizioni di tutela.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
8. In sede di prima applicazione del presente articolo, la competente filiale dell’Agenzia del demanio trasmette alla soprintendenza regionale, entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 9, gli elenchi degli immobili di proprietà dello Stato o del demanio statale sui quali la verifica deve essere effettuata, corredati di schede descrittive recanti i dati conoscitivi relativi ai singoli immobili.
9. I criteri per la predisposizione degli elenchi e le modalità di redazione delle schede descrittive sono stabiliti con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, da emanare di concerto con l’Agenzia del demanio entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
10. La soprintendenza regionale, sulla base dell’istruttoria svolta dalle soprintendenze competenti e del parere da queste formulato nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, conclude il procedimento di verifica in ordine alla sussistenza dell’interesse culturale dell’immobile con provvedimento motivato e ne dà comunicazione all’agenzia richiedente, entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa scheda descrittiva.
11. Le schede descrittive, integrate con il provvedimento di cui al comma 10, confluiscono in un archivio informatico accessibile ad entrambe le amministrazioni, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.
12. Per gli immobili appartenenti alle regioni ed agli altri enti pubblici territoriali, nonché per quelli di proprietà di altri enti ed istituti pubblici, la verifica è avviata a richiesta degli enti interessati, che provvedono a corredare l’istanza con le schede descrittive dei singoli immobili. Al procedimento così avviato si applicano le disposizioni dei commi 10 ed 11.
13. Le procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi 15 e 17 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonché dai commi dal 3 al 5 dell’articolo 84 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 5 del presente articolo, nonché a quelli individuati ai sensi del comma 112 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e del comma 1 dell’articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. All’articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppressi i commi 1-bis e 1-ter.
Art. 28
(Cessione terreni)
1. Al comma 8 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2001, n 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il prezzo di vendita dei terreni è pari al prezzo di mercato degli stessi immobili liberi, diminuito del 40 per cento. E’ riconosciuto ai conduttori il diritto di opzione per l’acquisto da esercitarsi con le modalità e nei termini di cui al comma 3.".
Art. 29
(Cessione di immobili adibiti ad uffici pubblici)
Art. 30
(Valorizzazione immobili dello Stato attraverso strumenti societari)
1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini della valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione del patrimonio immobiliare dello Stato e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15 dell’art.3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410, attraverso l’Agenzia del demanio, può promuovere la costituzione, anche con la partecipazione dei comuni, delle province e delle regioni interessati, di apposite società per azioni miste, denominate società di trasformazione urbana. L’Agenzia del demanio individua gli azionisti privati delle società di trasformazione tramite procedura di evidenza pubblica. Alle società di trasformazione urbana, costituite ai sensi del presente comma, possono essere conferiti o attribuiti, a titolo di concessione, singoli beni immobili o compendi immobiliari di proprietà dello Stato individuati dall’Agenzia del demanio d’intesa con i comuni, le province e le regioni territorialmente interessati, sentite inoltre le Amministrazioni statali preposte alla tutela nel caso di immobili gravati da vincoli. Il trasferimento non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. I rapporti, anche di natura patrimoniale, intercorrenti tra l’Agenzia del demanio e la società di trasformazione urbana sono disciplinati da apposita convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti. Una quota dei proventi derivanti dalla valorizzazione degli immobili attraverso le procedure di cui al presente comma spettante agli azionisti pubblici delle società di trasformazione urbana, da stabilirsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, è destinata alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata, finalizzati a sopperire alle esigenze abitative dei comuni e delle aree metropolitane, elaborati di intesa con le regioni e gli enti locali interessati.
2. Il Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Agenzia del demanio, può partecipare a società di trasformazione urbana, promosse dalle città metropolitane e dai comuni, ai sensi dell’art.120 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, che includano nel proprio ambito di intervento immobili di proprietà dello Stato.
Art. 31
(Fondi di investimento immobiliare)
1. I soggetti non residenti, che hanno conseguito proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari, nonché plusvalenze realizzate mediante la loro cessione o rimborso, hanno diritto, facendone richiesta, entro il 31 dicembre dell’anno in cui il provento è percepito o la plusvalenza è realizzata, alla società di gestione del fondo, al pagamento di una somma pari all’1 per cento del valore delle quote, proporzionalmente riferito al periodo di possesso rilevato in ciascun periodo di imposta. In ogni caso il valore delle quote è rilevato proporzionalmente al valore netto del fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sul quale è stato assolta l’imposta sostitutiva. Il pagamento è disposto dai predetti soggetti, per il tramite della banca depositaria, computandolo in diminuzione del versamento dell’imposta sostitutiva dell’1 per cento. Il pagamento non può essere richiesto all’Amministrazione finanziaria.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dei soggetti non residenti indicati nell’art. 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
Art. 32
(Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di repressione dell’abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali)
"c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli altri organi tenuti all’adozione di strumenti urbanistici."
" 2-bis. Nell’ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione assegna agli enti che non vi abbiano provveduto un ulteriore termine di tre mesi, alla scadenza del quale, con lettera notificata al Sindaco, diffida il consiglio ad adempiere nei successivi trenta giorni. Trascorso infruttuosamente quest’ultimo termine, la regione ne dà comunicazione al Prefetto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti degli altri organi tenuti all’adozione di strumenti urbanistici.".
"4. Le proposte di varianti di recupero urbanistico possono essere presentate da parte di soggetti pubblici e privati, con allegato un piano di fattibilità tecnico, economico, giuridico e amministrativo, finalizzato al finanziamento, alla realizzazione e alla gestione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per il recupero urbanistico ed edilizio, volto al raggiungimento della sostenibilità ambientale, economica e sociale, alla coesione degli abitanti dei nuclei edilizi inseriti nelle varianti e alla rivitalizzazione delle aree interessate dall’abusivismo edilizio."
1. Fatte salve le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.
2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:
a) in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n.64, e successive modificazioni, e dal d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto comma dell'articolo 35;
b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purché non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III;
c) in contrasto con le norme del D.M. 1° aprile 1968, n.1404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n.190, e successive modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico.
3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell'articolo 33.
4. Ai fini dell’acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall’articolo 20, comma 6, del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380. Il motivato dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo abilitativi edilizio in sanatoria.
5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell'ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali vigenti, l'uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilità all'uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria e alle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all'area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore è stabilito dalla filiale dell’Agenzia del demanio competente per territorio per gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi della presente legge e dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724, con riguardo al valore del terreno come risultava all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla variazione del costo della vita, così come definito dall'ISTAT, al momento della determinazione di detto valore. L'atto di disponibilità, regolato con convenzione di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, è stabilito dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato.
6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui all'art. 21 della legge 17 agosto 1942, n.1150, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria è subordinato alla acquisizione della proprietà dell'area stessa previo versamento del prezzo, che è determinato dall'Agenzia del territorio in rapporto al vantaggio derivante dall'incorporamento dell'area.
7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n.380".
44. All’articolo 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, comma 2, dopo le parole: "l’inizio" sono inserite le seguenti: "o l’esecuzione".
45. All’articolo 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, comma 2, dopo le parole: " 18 aprile 1962, n.167 e successive modificazioni e integrazioni" sono inserite le seguenti: ",nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici".
46. All’articolo 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del d.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del d.Lgs. 29 ottobre 1999, n.490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall’accertamento dell’illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n.662".
47. Le sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, sono incrementate del cento per cento.
48. All’articolo 45 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, comma 2, le parole: "terzo mese" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".
49. All’articolo 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, comma 1, dopo le parole: "atti tra vivi" sono inserite le seguenti:",nonché mortis causa".
CAPO II
CONCORDATO FISCALE PREVENTIVO E ALTRE DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 33
(Disposizioni urgenti per la disciplina del concordato preventivo)
a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi;
3. Agli effetti del presente articolo, fatta eccezione per quanto stabilito dal comma 8, rilevano come compensi o ricavi quelli di cui, rispettivamente, agli articoli 50 e 53, comma 1 lettere a), b) e d) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Il regime del concordato preventivo trova applicazione nei confronti dei soggetti che presentano in via telematica una comunicazione di adesione all’Agenzia delle entrate tra il 1 gennaio 2004 ed il 28 febbraio 2004 secondo le modalità e su modello conforme a quello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.
5. La presentazione, ai sensi del comma 4, della comunicazione di adesione impegna il contribuente a soddisfare la condizione indicata nel comma 6, per ciascun periodo d’imposta oggetti di concordato.
6. Il contribuente che ha presentato la comunicazione di adesione al regime di concordato preventivo dichiara, per il primo periodo d’imposta oggetti di concordato, ricavi o compensi non inferiori a quelli relativi al periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2001, determinati ai sensi del comma 7, maggiorati del 9 per cento; i predetti ricavi o compensi concordati sono ulteriormente maggiorati del 4,5 per cento per il secondo periodo d’imposta oggetti di concordato rispetto al periodo d’imposta precedente. Per il periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2003 questa condizione piò essere soddisfatta ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto anche a seguito di adeguamento di dichiarazione. Per il periodo d’imposta successivo i ricavi o compensi concordati devono comunque risultare dalle annotazioni effettuiate nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto; è fatta salva la possibilità di adeguamento in dichiarazione qualora la soglia dei ricavi o compensi minimi, ai sensi del primo periodo, possa essere raggiunta mediante incremento non superiore all’uno per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.
7. Per la determinazione degli importi minimi di cui al comma 6, si assume a riferimento, relativamente al periodo d’imposta in corso all’1 gennaio 2001, il maggior valore tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 Agosto 1993 n, 331, convertito, con modificazioni, ovvero sulla base dei parametri di cui all’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni. Se i ricavi o compensi dichiarati sono inferiori a quelli risultanti dall’applicazione dei predetti studi di settore o parametri, l’adesione al concordato preventivo è subordinata all’adeguamento a questi ultimi e all’assolvimento delle relative imposte, con esclusione di sanzioni e interessi, da effettuare, anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione, con le modalità stabilite con provvedimento adottato dal direttore dell’Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo si tiene conto, inoltre, degli atti di accertamento che, alla data della presentazione della comunicazione di cui al comma 4, sono divenuti non più impugnabili, ancorché definiti per adesione, nonché delle integrazioni presentate ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che abbiano determinato una riduzione del reddito, ovvero dei ricavi o compensi dichiarati.
8. Ai fini della determinazione agevolata delle imposte sul reddito, in previsione del completamento della riforma della imposta sul reddito, sull’eccedenza del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato nei periodi d’imposta oggetto di concordato, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2001, determinato tenendo conto del comma 7, l’imposta è determinata separatamente applicando l’aliquota del 23 per cento. L’aliquota da applicare è pari al 33 per cento, per i soggetti di cui all’articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n., 917, nonché per gli altri soggetti qualora il reddito d’impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2001 risulti superiore 100 mila euro. Per i soggetti che, relativamente al periodo d’imposta in corso Alla data del 1 gennaio 2003, effettuano l’adeguamento in dichiarazione previsto dal comma 6, secondo periodo, è esente dalle imposte sul reddito la eventuale quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo che eccede quello relativo al periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2001, calcolato tenendo conto anche di quanto previsto dal comma 7, incrementato del 7 per cento. Sulla quota di reddito incrementale che eccede il reddito minimo determinato secondo le modalità di cui al comma 13, non sono dovuti contributi previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale, salva la facoltà, per il contribuente che via abbia interesse, di tenerne conto a tali fini .
9. A partire dalle operazioni poste in essere dalla data di presentazione della comunicazione di adesione ai sensi del comma 3 e fino alla fine del periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2004, sono sospesi gli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale, di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991 n. 413, nonoché della fattura a favore di soggetti non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo; resta ferma la determinazione dell’imposta sul valore aggiunto periodicamente dovuta da calcolare tenendo conto dell’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione annuale sono definite le modalità di separata indicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA.
10. Per i soggetti che si avvalgono del concordato preventivo, i redditi d’impesa e di lavoro autonomo possono essere oggetto di accertamento ai fini tributari e contributivi esclusivamente in base agli articoli 39, primo comma, lettere a), b), c) e d) primo periodo e 40 e 41-bis del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Restano altresì applicabili le disposizioni di cui all’articolo 54, commi secondo, primo periodo, terzo, quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, nonché quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997 n. 441.
11. Il mancato raggiungimento del limite di ricavi o compensi indicato nel comma 6 comporta la decadenza, per tutti i periodi d’imposta oggetto di concordato, sdei benefici previsti dai commi 8, 9 e 10. In tal caso l’ufficio emette accertamento parziale, ai sensi dell’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell’articolo 54, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n, 633, sulla base dell’ammontare minimo dei ricavi o compensi previsto dal comma 6.
12. I contribuenti che, per il periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2004, non soddisfano la condizione richiesta dal comma 6, segnalano tale circostanza nella dichiarazione dei redditi. In tal caso, ai fini dell’emissione dell’accertamento parziale di cui al comma 11, l’Agenzia delle entrate attiva il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con riferimento alle ragioni che hanno impedito il rispetto della predetta condizione. In presenza di accadimenti straordinari e imprevedibili, debitamente documentati, l’ufficio non emette l’accertamento di cui al comma 11.
13. I benefici previsti dai commi 8, 9 e 10 non operano qualora il reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato nei periodi d’imposta oggetto di concordato risulti inferiore a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2001, calcolato tenendo conto anche di quanto previsto dal comma 7, incrementato, per il primo periodo oggetto di concordato, della percentuale di maggiorazione pari al 7 per cento; ed ulteriormente incrementato, per il secondo periodo d’imposta oggetti di concordato, della percentuale di di maggiorazione del 3,5, rispetto al periodo d’imposta precedente. Ferma restando l’applicazione dell’incremento percentuale di cui al periodo precedente, i predetti benefici operano sempreché venga dichiarato un reddito d’impresa o di lavoro autonomo non inferiore a 1.000 euro in ciascun periodo d’imposta oggetto di concordato. Le condizioni predette possono essere soddisfatte anche a seguito di adeguamento in dichiarazione. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi precedenti, gli obblighi di documentazione, sospesi ai sensi del comma 8, riprendono a decorrere dalla data dio scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è venuta meno la condizione prevista dal presente comma.
14 Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti:
Art. 34
(Proroga di termini in materia di definizioni agevolate)
1. Al decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nei commi 2 e 2-bis dell’articolo 1, le parole: "16 ottobre 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2004";
b) nello stesso comma 2 dell’articolo 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche con riferimento alle date di versamento degli eventuali pagamenti rateali, ferma restando la decorrenza degli interessi dal 17 ottobre 2003.";
c) nel comma 2-sexies, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per i contribuenti che non provvedono, in base alle disposizioni del comma 2, ad effettuare, entro il 16 marzo 2004, versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il termine per la proposizione del ricorso avverso atti dell'amministrazione finanziaria, di cui al comma 8 dello stesso articolo 15, è fissato al 18 marzo 2004."; nel medesimo comma, secondo periodo, le parole: "16 ottobre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2004".
2. Nel comma 2-ter dell’articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "16 ottobre 2003" e "16 settembre 2003" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "16 marzo 2004" e "16 febbraio 2004".
3. Nell’articolo 16, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, le parole: "30 novembre 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2004"; nello stesso articolo 16, comma 8, primo periodo, le parole: "1° marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "16 maggio 2004".
4. Le penalità previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2000, sono ridotte ad una somma pari al cinquanta per cento dell’importo risultante dall’applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni.
5. Il beneficio previsto dal comma 4 si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6. Il beneficio previsto dal comma 4 non si applica alle penalità già versate o regolate contabilmente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 35
(Modifiche al regime IVA per le cessioni di rottami ferrosi)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 19, terzo comma, la lett.e) è sostituita dalla seguente: "e) operazioni non soggette all’imposta per effetto delle disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 74, concernente disposizioni relative a particolari settori.";
b) nell’articolo 68, primo comma, la lett. c-bis) è soppressa;
c) nell’articolo 70, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: "Alle importazioni di beni indicati nell’ottavo e nel nono comma dell’articolo 74, concernente relative a particolari settori, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente,";
d) nell’articolo 74:
1) l’ottavo comma è sostituito dal seguente: "Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito dell’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 21 e seguenti e con l’indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 2003:
a) ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie (v.d. 72.01);
b) ferro-leghe (v.d. 72.02);
c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in palline o forme simili (v.d. 72.03);
d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (v.d. 72.05).".
2) i commi decimo e undicesimo sono soppressi.
2. Nell’articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse le parole: "non soggetta" ,nonché le parole: " e 74, commi ottavo e nono".
Art. 36
(Disposizioni urgenti in materia di acquisti e importazioni in sospensione di Iva)
1. Nell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono aggiunti i seguenti periodi: "Nella prima ipotesi, copia della dichiarazione deve essere inviata entro quindici giorni, a cura del cedente o del prestatore, all'Ufficio dell'entrate competente nei confronti del dichiarante. Entro trenta giorni dalla ricezione l'Ufficio, ove dalle informazioni in suo possesso rilevi specifiche anomalie, interessa il Comando della Guardia di finanza territorialmente competente per accertare l'esistenza del dichiarante e l'effettività delle operazioni dal medesimo effettuate, nonché la sussistenza dei requisiti per acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta ai sensi del presente comma. Nella seconda ipotesi analoga richiesta deve essere avanzata alla Guardia di finanza, in presenza degli stessi presupposti, dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane.".
2. L'articolo 10, ultimo periodo, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, è sostituito dai seguenti: "I medesimi contribuenti, entro il 15 del mese successivo, comunicano all'Amministrazione finanziaria, anche per via telematica, in apposito elenco, l'ammontare di riferimento delle esportazioni, delle operazioni assimilate e delle operazioni comunitarie e quello degli acquisti e delle importazioni, effettuati in ciascun mese, senza pagamento dell'imposta, con l'indicazione dei soggetti con i quali tali operazioni sono intercorse. Gli uffici, ove dalle informazioni in loro possesso ritengano sussistere motivi per considerare non operativi ovvero inesistenti i soggetti obbligati all'invio degli elenchi di cui al precedente periodo, entro trenta giorni dal ricevimento, chiedono ai Comandi della Guardia di finanza territorialmente competenti l'esecuzione di specifici controlli a riguardo. Il mancato invio dell'elenco, fatte salve le sanzioni applicabili, comporta l'inserimento degli inadempienti in un apposito piano di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.".
3. All'articolo 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4- bis). E' punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o il prestatore che omette di inviare copia della dichiarazione d'intento all'Ufficio delle entrate competente nei confronti del dichiarante, nei termini previsti dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.".
Art. 37
(Esatta ricognizione dei soggetti tenuti al pagamento di tasse su veicoli e natanti per anni pregressi)
1. Per consentire la notificazione di atti e di iscrizioni a ruolo fondati su dati validati, conseguente alla esatta individuazione dei soggetti che nulla più devono per avere fatto ricorso agli istituti di definizione di cui all’articolo 5 quinquies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, nonché all’articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni, relativi ai rimborsi ed ai recuperi delle tasse dovute per effetto dell’iscrizione dei veicoli o autoscafi nei pubblici registri e dei relativi interessi e penalità, che scadono nel periodo tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2005, sono differiti a tale ultima data.
Art. 38
(Norme di semplificazione in materia di sequestro, fermo, confisca e alienazione dei veicoli)
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 213:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l’obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’ufficio di appartenenza dell’organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.";
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall’interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell’organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l’eventuale denuncia di quest’ultimo all’autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell’ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all’espletamento delle procedure di cui al presente articolo.
2-ter. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1549,37 a euro 6197,48, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l’organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l’affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all’Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto.
2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l’organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell’articolo 196 o dell’autore della violazione, determinerà l’immediato trasferimento in proprietà al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. L’avviso è notificato dall’organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell’articolo 196. Decorso inutilmente il predetto termine, l’organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi 10 giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato. L’individuazione del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni dell’articolo 214-bis. La somma ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all’avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione. Per le modalità ed il luogo della notificazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate difficoltà oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato dall’avviso scritto di cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell’atto nell’albo del comune dov’è situata la depositeria.";
3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell’articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell’accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l’ordinanza-ingiunzione di cui all’articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata dall’alienazione. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o dell’ordinanza-ingiunzione o dell’ordinanza che dispone la sola confisca sia proposta opposizione innanzi all’autorità giudiziaria, la cancelleria del giudice competente dà comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della proposizione dell’opposizione e dell’esito del relativo giudizio.";
4) il comma 5 è abrogato;
b) nell’articolo 214, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all’accertamento della violazione consegua l’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell’interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell’ufficio da cui dipende l’organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2628,15, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L’organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all’articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.";
c) dopo l’articolo 214, è aggiunto il seguente:
"214–bis (Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca). 1. Ai fini del trasferimento della proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonché dell’alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo, l’individuazione del custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell’ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell’interno e con l’Agenzia del demanio all’esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali La convenzione ha ad oggetto l’obbligo ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a confisca. Ai fini dell’aggiudicazione delle gare le amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte economicamente più vantaggiose per l’erario, con particolare riguardo ai criteri ed alle modalità di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed all’ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi per l’individuazione del custode-acquirente, indicati nel primo periodo del presente comma, sono definiti, mediante protocollo d’intesa, dal Ministero dell’interno e dalla Agenzia del demanio.
2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, in relazione al trasferimento della proprietà dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, per i veicoli confiscati l’alienazione si perfeziona con la notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del provvedimento dal quale risulta la determinazione all’alienazione da parte dell’Agenzia del demanio. Il provvedimento notificato è comunicato al pubblico registro automobilistico competente per l’aggiornamento delle iscrizioni.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano all’alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.".
2. I veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti, purché immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del 30 settembre 2003, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito. La cessione è disposta sulla base di elenchi di veicoli predisposti dal prefetto anche senza documentazione dello stato di conservazione. I veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o telaio.
3. All’alienazione ed alle attività ad essa funzionali e connesse procedono congiuntamente il Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio, secondo modalità stabilite con decreto dirigenziale di concerto tra le due Amministrazioni.
4. Il corrispettivo dell’alienazione è determinato dalle Amministrazioni procedenti in modo cumulativo per il totale dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei veicoli, dell’ammontare delle somme dovute al depositario-acquirente, computate secondo i criteri stabiliti nel comma 6, in relazione alle spese di custodia, nonché degli eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo depositario-acquirente.
5. L’alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al depositario-acquirente del provvedimento dal quale risulta la determinazione all’alienazione da parte dell’Amministrazione procedente, anche relativamente ad elenchi di veicoli. Il provvedimento notificato è comunicato al pubblico registro automobilistico competente per l’aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.
6. Al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe di cui all’art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, calcolato, per ciascuno degli ultimi dodici mesi di custodia, in euro 6,00 per i motoveicoli ed i ciclomotori, in euro 24,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, nonché per le macchine agricole ed operatrici, ed in euro 30,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Gli importi sono progressivamente ridotti del venti per cento per ogni ulteriore anno, o frazione di esso, di custodia del veicolo, salva l’eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute. Le somme complessivamente riconosciute come dovute sono versate in cinque ratei costanti annui; la prima rata è corrisposta nell’anno 2004.
7. Se risultano vizi relativi alla notificazione degli atti del procedimento sanzionatorio non si procede, nei confronti del trasgressore, al recupero delle spese di custodia liquidate.
8. Nei casi previsti dal presente articolo, la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, nonché il mancato recupero, nei confronti del trasgressore, delle spese di trasporto e di custodia, non determinano responsabilità contabile.
9. Le operazioni di rottamazione o di alienazione dei veicoli oggetto della disciplina di cui al presente articolo sono esenti dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalità per l’annotazione nei pubblici registri.
10. Le procedure di alienazione o rottamazione straordinaria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono state avviate dalle singole prefetture – uffici territoriali del Governo, qualora non ancora concluse, sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo. In questo caso i compensi dovuti ai custodi e non ancora liquidati sono determinati ai sensi del comma 6, anche sulla base di una autodichiarazione del titolare della depositeria, salvo che a livello locale siano state individuate condizioni di pagamento meno onerose per l’erario.
11. In relazione ai veicoli, diversi da quelli oggetto della disciplina stabilita dal presente articolo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dell’applicazione di misure di sequestro o di fermo previste dal decreto legislativo n. 285 del 1992, l’organo di polizia che ha proceduto al sequestro o al fermo notifica al proprietario l’avviso previsto dal comma 2-quater dell’articolo 213 del predetto decreto legislativo, introdotto dal comma 1, lettera a), n. 2) del presente articolo, con l’esplicito avvertimento che, in caso di rifiuto della custodia del veicolo a proprie spese, si procederà, altresì, all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della sanzione amministrativa accessoria previste, al riguardo, dal comma 2-ter del predetto articolo 213, introdotto dal comma 1, lettera a), n. 2) del presente articolo. Il termine di dieci giorni, dopo il cui inutile decorso si verifica il trasferimento della proprietà del veicolo al custode, decorre dalla data della notificazione dell’avviso. La somma ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata, in ogni altro caso la somma depositata; è restituita all’avente diritto.
12. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, rispettivamente introdotto e sostituito dal presente articolo, fino alla stipula delle convenzioni previste dall’articolo 214-bis del medesimo decreto legislativo, introdotto dal presente articolo, l’alienazione o la rottamazione dei veicoli continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
13. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, e all’articolo 50 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché le disposizioni degli articoli 395, 397, comma 5, e 398, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Art. 39
(Altre disposizioni in materia di entrata)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di cui all’articolo 3, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, trova applicazione anche relativamente al pagamento delle imposte di consumo di cui all’articolo 62 del medesimo testo unico nonché, dalla data della relativa istituzione, del contributo di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Per l’anno 2003, il decreto di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995 è adottato non oltre il 22 novembre dello stesso anno e l’acconto, di misura non inferiore al 99 per cento: a) per gli oli minerali, escluso il gas metano, relativamente alla seconda quindicina del mese di dicembre, è riferito all’accisa dovuta per i prodotti immessi in consumo nel periodo dall’1 al 15 dicembre; b) per i prodotti di cui all’articolo 62 del citato decreto legislativo n. 504, relativo al mese di dicembre, è riferito all’imposta dovuta per le immissioni in consumo relative al mese di novembre.
2. L’Agenzia delle entrate provvede alla riscossione dei crediti vantati dagli enti pubblici nazionali individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 novembre 2003. Le modalità di riscossione, i termini di riversamento agli enti delle somme incassate, nonché il rimborso degli oneri sostenuti dall’Agenzia, sono disciplinati da apposita convenzione approvata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Restano impregiudicate le attribuzioni degli enti titolari dei crediti quanto alla facoltà di concedere rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa vigente, nonché, in caso di mancato spontaneo pagamento del debitore, alla formazione dei ruoli ai fini della riscossione coattiva.
3. Gli eventuali trasferimenti a favore degli enti di cui al comma 2 sono ridotti, per l’anno 2004, di 500 milioni di euro. Con il decreto di cui al comma 2 è quantificato, per ciascuno dei predetti enti, l’ammontare della riduzione dei trasferimenti. Tenuto conto dell’esaurimento del ciclo di efficacia delle disposizioni in materia di definizioni tributarie agevolate, di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, in sede di definizione dell’atto di indirizzo annuale, di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, valevole per l’anno 2004, si procede al nuovo orientamento delle linee dell’azione accertatrice delle strutture dell’Amministrazione finanziaria al fine di rafforzare significativamente, a decorrere dallo stesso anno, i risultati dell’attività di controllo tributario.
4. All’articolo 2, comma primo, della legge 13 luglio 1965, n. 825, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta.". Tale disposizione trova applicazione anche nei riguardi delle richieste formulate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali, fino alla medesima data, non è stato ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il relativo provvedimento di accoglimento; in relazione a tali richieste, il termine per la conclusione del procedimento di valutazione, da parte dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riprende a decorrere per intero dalla data in cui perviene alla predetta Amministrazione, per ciascuna richiesta, la scheda di cui al primo periodo del presente comma. Nell’articolo 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "30 aprile 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".
5. Al comma 1 dell’articolo 22 della legge 27 dicembre 2003, n. 289, le parole: "entro il 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2004".
6. Al comma 6 dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "la durata di ciascuna partita" sono sostituite dalle seguenti: "la durata della partita"; le parole: "a venti volte il costo della singola partita" sono sostituite dalle seguenti: "a 50 euro"; le parole: "7.000 partite" sono sostituite dalle seguenti: "14.000 partite"; le parole: "90 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75 per cento".
7. Al terzo periodo dell’articolo 110, comma 7, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "dal 1° gennaio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° maggio 2004"; le parole: "essi sono rimossi" sono sostituite dalle seguenti: "essi, entro il 31 maggio 2004, devono essere demoliti. Con decreto dirigenziale, il Ministero dell’economia e delle finanze–Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente. A decorrere dal 1° giugno 2004, il possesso, a qualsiasi titolo, di un apparecchio o congegno di cui al presente comma, non idoneo al gioco lecito, determina, oltre alle sanzioni previste dal comma 9, l’inefficacia di tutti i nulla osta rilasciati al gestore, ai sensi dell’articolo 38, commi 2 e 5, della legge 14 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni. In tal caso, all’autorità amministrativa è preclusa la possibilità di rilasciare al gestore ulteriori nulla osta ai sensi della medesima disposizione per un periodo di cinque anni."
8. Al comma 1 dell’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2004, le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano, esclusivamente, agli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 7, del citato testo unico.".
9. Al comma 2 dell’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogate le parole: "e per ciascuno di quelli successivi".
10. All’articolo 14-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "per l’anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi" sono aggiunte le seguenti: "fino all’anno 2003".
11. All’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo è, per l'anno 2004 e per ciascuno di quelli successivi, prevista in:
a) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 7 dell'articolo 110;
b) 2.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell'articolo 110;
c) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 7 dell'articolo 110.".
12. Il comma 4 dell’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente: "4. Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, uno o più concessionari della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni. Tale rete o reti consentono la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma 6. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma.".
13. Agli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, collegati in rete, si applica un prelievo erariale fissato in misura del 15% delle somme giocate. Per l’anno 2004, fino al collegamento in rete, per ciascun apparecchio o congegno è dovuto, a titolo di acconto, un versamento nella misura di 5.000 euro, da effettuarsi contestualmente alla richiesta di nulla osta di cui al comma 5 dell’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanarsi entro il 31 gennaio 2004, sono definiti i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale.
14. Con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, adottati ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinate le nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli, secondo principi di armonizzazione con la disciplina organizzativa dei concorsi pronostici su base sportiva, di razionalizzazione dei costi di distribuzione, di semplificazione della disciplina delle citate scommesse anche con riferimento al profilo impositivo, di salvaguardia del prelievo a favore del CONI e dell’erario, nonchè di tutela dello scommettitore, destinando a premio una quota non inferiore al 40% delle somme raccolte. Il decreto o i decreti di cui al presente comma stabiliscono le date a decorrere dalle quali sono abrogate le tipologie di scommesse a totalizzatore nazionale disciplinate dai decreti del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, e 2 agosto 1999, n. 278. Il Ministero dell’economia e delle finanze–Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in attuazione delle disposizioni dei decreti di cui al presente comma, definisce i requisiti tecnici delle nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli.
Art. 40
(Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta)
Art. 41
(Modifica del regime tributario dei titoli obbligazionari)
1. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 6, comma 1, sono soppresse le parole: "e che non siano residenti negli Stati o territori di cui all’art. 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti di cui al medesimo comma 7-bis";
b) nell’articolo 9, comma 2, alinea, le parole: "una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare estere non residenti" sono sostituite dalle seguenti: "una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare estere non residenti ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".
2. Per le banche centrali ed organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato la disciplina di cui al comma 1, lettera a), si applica anche con riferimento al periodo dal 19 febbraio 2002 al 24 aprile 2002.
3. Nell’articolo 27-ter, comma 8, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti" sono sostituite dalle seguenti: "una banca o una società di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’art. 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".
4. È abrogato l’articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Tale disposizione ha effetto per i redditi di capitale percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2004.
5. Fino a tutto il 31 dicembre 2003 resta in vigore e continua ad applicarsi il coefficiente di rettifica di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come determinato dal decreto del Ministro delle finanze in data 30 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 1998.
6. Per i titoli senza cedola ottenuti attraverso la separazione delle cedole e del mantello di obbligazioni emesse dallo Stato, a tasso fisso non rimborsabili anticipatamente, di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 15 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 1998, restano in vigore e continuano ad applicarsi, sino a tutto il 31 dicembre 2003, le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze in data 30 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998.
7. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva.
8. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 3 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004.
CAPO III
DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE E DI CONTROLLO IN MATERIA ASSISTENZIALE E PREVIDENZIALE
Art. 42
(Disposizioni in materia di invalidità civile)
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’INPS, il Ministero dell’Economia e delle Finanze-Direzione Centrale degli Uffici locali e dei Servizi del Tesoro e l’Agenzia delle entrate, con determinazione interdirigenziale, stabiliscono le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche di cui al comma 1, nonché per procedere alla sospensione dei pagamenti non dovuti ed al recupero degli indebiti. Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali.
"Art. 152. Nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali la parte soccombente, salvo comunque quanto previsto dall’articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, non può essere condannata al pagamento delle spese, competenze ed onorari quando risulti titolare, nell’anno precedente a quello della pronuncia, di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l’importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113. L’interessato che, con riferimento all’anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, si trova nelle condizioni indicate nel presente articolo formula apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle conclusioni dell’atto introduttivo e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell’anno precedente. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 79 e l’articolo 88 del citato decreto legislativo n. 113 del 2002".
Art. 43
(Istituzione della gestione previdenziale in favore degli associati in partecipazione)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, i soggetti che, nell’ambito dell’associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554 del Codice Civile, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera c), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, sono tenuti, con esclusione degli iscritti agli albi professionali, all’iscrizione in un’apposita gestione previdenziale istituita presso l’INPS, finalizzata all’estensione dell’ assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
2. Il contributo alla gestione di cui al comma 1 è pari al contributo pensionistico corrisposto alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dai soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza. Il 55 per cento del predetto contributo è posto a carico dell’associante ed il 45 per cento è posto a carico dell’associato. Il contributo è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.
3. Hanno diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni.
4. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente all’inizio dell’anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell’anno.
5. Per il versamento del contributo di cui al comma 2, si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Il versamento è effettuato sugli importi erogati all’associato anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi.
7. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente al 31 dicembre 1995.
8. I soggetti tenuti all’iscrizione prevista dal comma 1 comunicano all’INPS entro il 31 marzo 2004, ovvero dalla data di inizio dell’attività lavorativa, se posteriore, la tipologia dell’attività medesima, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.
9. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro del- l’Economia e delle Finanze è definito l’assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo, in base alla legge 9 marzo 1989, n. 88, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 44
(Disposizioni varie in materia previdenziale)
1. L'articolo 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso che le agevolazioni di cui al comma 5 del medesimo articolo 9, così come sostituito dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n.537, non sono cumulabili con i benefici di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n.536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n.48, e successive modificazioni e integrazioni.
2. A decorrere dal l° gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali. Nei confronti dei predetti soggetti non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dell'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n.233, e si applica, indipendentemente dall’anzianità contributiva posseduta, il sistema di calcolo contributivo di cui all’articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Gli stessi possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di regolarizzare, al momento dell'iscrizione all'INPS, i contributi relativi a periodi durante i quali abbiano svolto l'attività di produttori di terzo e quarto gruppo, risultanti da atti aventi data certa, nel limite dei cinque anni precedenti il 1° gennaio 2004 . L'importo dei predetti contributi è maggiorato di un interesse annuo in misura pari al tasso ufficiale di riferimento. Il pagamento può essere effettuato, a richiesta degli interessati, in rate mensili, non superiori a trentasei, con l'applicazione del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di due punti. I contributi comunque versati da tali soggetti alla gestione commercianti rimangono acquisiti alla gestione stessa
3. All'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996 n.669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.30, successivamente modificato dall'art.147 della legge 23 dicembre 2000, n.388:
4. L'azione giudiziaria relativa al pagamento degli accessori del credito in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, di cui al primo comma dell'art.442 c.p.c., può essere proposta solo dopo che siano decorsi 120 giorni da quello in cui l'attore ne abbia richiesto il pagamento alla sede tenuta all'adempimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente i dati anagrafici, residenza e il codice fiscale del creditore, nonché i dati necessari per l’identificazione del credito .
5. Al fine di contrastare il lavoro sommerso e l’evasione contributiva, le aziende, istituti, enti e società che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica o di forniture di servizi telefonici, nonché le società ad esse collegate, sono tenute a rendere disponibili agli Enti pubblici gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie i dati relativi alle utenze contenute nei rispettivi archivi. Le modalità di fornitura dei dati, anche mediante collegamenti telematici, sono definite con apposite convenzioni da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse convenzioni prevederanno il rimborso dei soli costi diretti sostenuti per la fornitura dei dati. Gli Enti previdenziali in possesso dei dati personali e identificativi acquisiti per effetto delle predette convenzioni, in qualità di titolari del trattamento, ne sono responsabili ai sensi dell’articolo 29 del decreto leg.vo 30 giugno 2003, n.196.
6. L’articolo unico, 2° comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, così come modificato dall’art. 1 della legge 19 luglio 1994, n. 451, si interpreta nel senso che, nel corso di un anno solare, il trattamento di integrazione salariale compete, nei limiti dei massimali ivi previsti, per un massimo di dodici mensilità, comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive.
7. E’ fatto obbligo ai datori di lavoro che assumono operai agricoli a tempo determinato di integrare i dati forniti all’atto dell’avviamento al lavoro con l’indicazione del tipo di coltura praticata e/o allevamento condotto, nonché il fabbisogno di manodopera occorrente nell’anno, calcolata sulla base dei valori medi d’impiego di manodopera, conformemente a quanto previsto dall’art. 8 della legge. 12 marzo 1968, n. 334.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le domande di iscrizione alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle imprese artigiane e di quelle esercenti attività commerciali di cui all’art. 2, comma 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell’iscrizione agli Enti previdenziali e del pagamento dei contributi e premi agli stessi dovuti. A tal fine le Camere di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura integrano la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l’attivazione automatica dell’iscrizione agli Enti previdenziali, secondo le indicazioni dagli stessi fornite. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, attraverso la struttura informatica di Unioncamere, trasmettono agli Enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all’obbligo contributivo, secondo modalità di trasmissione dei dati concordate tra le parti. Entro 30 giorni dalla data della trasmissione, gli Enti previdenziali notificano agli interessati l’avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. A partire dal 1° gennaio 2004 i soggetti interessati dal presente comma sono esonerati dall’obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli Enti previdenziali. Entro l’anno 2004 gli Enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze del Registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte anteriormente al 1° gennaio 2004. E’ abrogata la disposizione contenuta nell’ultimo periodo dell’art.1, comma 3, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n.63, concernente l’impugnazione dei provvedimenti adottati dalle Commissioni provinciali dell’artigianato.
9. A partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti d’imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all’articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, trasmettono mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della repubblica 27 luglio 1998, n. 322, all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Tale disposizione si applica anche nei confronti dell’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (INPDAP) ai sostituti d’imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all’articolo 7 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il cui personale è iscritto al medesimo Istituto. Entro il 30 giugno 2004 gli enti previdenziali provvederanno ad emanare le istruzioni tecniche e procedurali necessarie per la trasmissione dei flussi informativi ed attiveranno una sperimentazione operativa con un campione significativo di aziende, enti o amministrazioni, distinto per settori di attività o comparti, che dovrà concludersi entro il 30 settembre 2004. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al fine di garantire il monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle prestazioni sociali erogate, i datori di lavoro soggetti alla disciplina prevista dal decreto ministeriale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a trasmettere per via telematica le dichiarazioni di pertinenza dell’INPS, secondo le modalità stabilite dallo stesso Istituto.
Art. 45
(Aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/95)
1. Con effetto dal 1o gennaio 2004 l’aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, è stabilita in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti. Per gli anni successivi, ad essa si applicano gli incrementi previsti dall’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al raggiungimento dell’aliquota di 19 punti percentuali.
Art. 46
(Sanzioni per rendere effettivo l’obbligo per i comuni di comunicare all’INPS gli elenchi dei defunti)
Articolo 47
(Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all’amianto)
1.A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
2.Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall’INAIL le certificazioni relative all’esposizione all’amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3.Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono concessi ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell’esposizione all’amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
4.La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL.
5.I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 3, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall’INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.
6.Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
CAPO IV
ACCORDO STATO REGIONI IN MATERIA SANITARIA
Art. 48
(Tetto di spesa per l’assistenza farmaceutica)
1.A decorrere dall’anno 2004, fermo restando quanto già previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di assistenza farmaceutica territoriale, l’onere a carico del SSN per l’assistenza farmaceutica complessiva, compresa quella relativa al trattamento dei pazienti in regime di ricovero ospedaliero, è fissata, in sede di prima applicazione, al 16% come valore di riferimento, a livello nazionale ed in ogni singola regione. Tale percentuale può essere rideterminata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, tenuto conto di uno specifico flusso informativo sull’assistenza farmaceutica relativa ai farmaci a distribuzione diretta, a quelli impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e residenziale nonché a quelli utilizzati nel corso di ricoveri ospedalieri, attivato a decorrere dal 1° gennaio 2004 sulla base di Accordo definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Il decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2004, tiene conto dei risultati derivanti dal flusso informativo dei dati.
2. Fermo restando che il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio Sanitario Nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire l’unitarietà delle attività in materia di farmaceutica e di favorire in Italia gli investimenti in ricerca e sviluppo, è istituita, con effetto dal 1° gennaio 2004, l’Agenzia Italiana del Farmaco, di seguito denominata Agenzia, sottoposta alle funzioni di indirizzo del Ministero della salute e alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell’economia e delle finanze.
3. L’Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale. Alla stessa spettano, oltre che i compiti di cui al comma 5, compiti e funzioni di alta consulenza tecnica al Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, in materia di politiche per il farmaco con riferimento alla ricerca, agli investimenti delle aziende in ricerca e sviluppo, alla produzione, alla distribuzione, alla informazione scientifica, alla regolazione della promozione, alla prescrizione, al monitoraggio del consumo, alla sorveglianza sugli effetti avversi, alla rimborsabilità e ai prezzi.
4. Sono organi dell’Agenzia da nominarsi con decreto del Ministro della salute:
a) il direttore generale, nominato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;
b) il consiglio di amministrazione costituito da un Presidente designato dal Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, e da quattro componenti di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla predetta Conferenza permanente ;
c) il collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti, di cui uno designato dal Ministro dell’economia e delle finanze, con funzioni di presidente, uno dal Ministro della salute e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
5. L’Agenzia svolge i compiti e le funzioni della attuale Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici, con esclusione delle funzioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 3, dell’articolo 3 del d.P.R. 28 marzo 2003, n.129. In particolare all’Agenzia, nel rispetto degli accordi tra Stato e Regioni relativi al tetto programmato di spesa farmaceutica ed alla relativa variazione annua percentuale, è affidato il compito di:
6. Le misure di cui al comma 5, lettere c), d), e), f) del comma 5 sono adottate con delibere del consiglio d’amministrazione, su proposta del direttore generale. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli di spesa di cui al comma 1, alla proposta è allegata una nota tecnica avente ad oggetto gli effetti finanziari sul SSN.
7. Dal 1° gennaio 2004, con decreto del Ministro della salute sono trasferite all'Agenzia le unità di personale già assegnate agli uffici della Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della salute, le cui competenze transitano alla medesima Agenzia. Il personale trasferito non potrà superare il 60% del personale in servizio alla data del 30 settembre 2003 presso la stessa Direzione Generale. Detto personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero della salute e le relative risorse sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Resta confermata la collocazione nel comparto di contrattazione collettiva attualmente previsto per il personale trasferito ai sensi del presente comma. L'Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non può far fronte con personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato. L'Agenzia può altresì avvalersi, nei medesimi limiti di disponibilità finanziaria, e comunque per un numero non superiore a 40 unità, ai sensi dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di comando dal Ministero della salute, dall'Istituto Superiore di sanità, nonché da altre Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle Aziende sanitarie e dagli Enti pubblici di ricerca.
8. Agli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento dell’Agenzia e dell’Osservatorio sull’impiego dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera b), punto 2, nonché per l’attuazione del programma di farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera b), si fa fronte:
a) mediante le risorse finanziarie trasferite dai capitoli 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130,3430 e 3431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute;
b) mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione del 20% delle tariffe di cui all’articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e successive modificazioni;
c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con l’Agenzia europea per la Valutazione dei Medicinali (EMEA) e con altri organismi nazionali ed internazionali per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca.
9. Le risorse di cui al comma 8, lettera a), confluiscono nel fondo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.
10. Le risorse di cui al comma 8), lettere b) e c), sono versate nello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 9.
11. Per l’utilizzo delle risorse di cui al comma 9 è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale.
12. A decorrere dall’anno 2005, al finanziamento dell’Agenzia si provvede ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.
13. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le necessarie norme regolamentari per l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia, prevedendo che l’Agenzia per l’esplicazione delle proprie funzioni si organizza in strutture amministrative e tecnico scientifiche, compresa quella che assume le funzioni tecnico scientifiche già svolte dalla Commissione unica del farmaco e disciplinando i casi di decadenza degli organi anche in relazione al mantenimento dell’equilibrio economico finanziario del settore dell’assistenza farmaceutica.
14. La Commissione unica del farmaco cessa di operare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 13 che regolamenta l’assolvimento di tutte le funzioni già svolte dalla medesima Commissione da parte degli organi e delle strutture dell’Agenzia.
15. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
16. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
17. Le Aziende farmaceutiche, entro il 30 aprile di ogni anno, producono all’Agenzia autocertificazione dell’ammontare complessivo della spesa sostenuta nell’anno precedente per le attività di promozione e della sua ripartizione nelle singole voci di costo, sulla base di uno schema approvato con decreto del Ministro della salute.
18. Entro la medesima data di cui al comma 17, le Aziende farmaceutiche versano, su apposito fondo istituito presso l’Agenzia, un contributo pari al 5% delle spese autocertificate al netto delle spese per il personale addetto.
19. Le risorse confluite nel fondo di cui al comma 18 sono destinate dall’Agenzia:
b) per il rimanente 50% :
1) all’istituzione, nell’ambito delle proprie strutture, di un Centro di informazione indipendente sul farmaco;
2) alla realizzazione, di concerto con le Regioni, di un programma di farmacovigilanza attiva tramite strutture individuate dalle Regioni, con finalità di consulenza e formazione continua dei Medici di Medicina generale e dei Pediatri di libera scelta, in collaborazione con le organizzazioni di categorie e le Società scientifiche pertinenti e le Università;
3) alla realizzazione di ricerche sull’uso dei farmaci ed in particolare di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci, tese a dimostrare il valore terapeutico aggiunto, nonché sui farmaci orfani e salvavita, anche attraverso bandi rivolti agli IRCCS, alle Università ed alle Regioni;
4) ad altre attività di informazione sui farmaci, di farmacovigilanza, di ricerca, di formazione e di aggiornamento del personale.
20. Al fine di garantire un migliore informazione al paziente, a partire dal 1° gennaio 2005, le confezioni dei medicinali devono contenere un foglietto illustrativo ben leggibile e comprensibile, con forma e contenuto autorizzati dall’Agenzia.
21. Fermo restando, quanto disposto dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.541, le Regioni provvedono, con provvedimento anche amministrativo, a disciplinare:
22. Il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.541, è soppresso. E’ consentita ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta la partecipazione a convegni e congressi con accreditamento ECM di tipo educazionale su temi pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di competenza. Presso tale struttura è depositato un registro con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni in questione e tali dati devono essere accessibili alle Regioni e all’Agenzia dei Farmaci di cui al comma 2.
23. Nel comma 6 dell’articolo 12 del citato decreto legislativo n.541 del 1992, le parole: " non comunica la propria motivata opposizione" sono sostituite dalle seguenti "comunica il proprio parere favorevole, sentita la Regione dove ha sede l’evento". Nel medesimo comma sono altresì abrogate le parole: "o, nell’ipotesi disciplinata dal comma 2, non oltre 5 giorni prima dalla data della riunione".
24. Nel comma 3 dell’articolo 6, lettera b), del citato decreto legislativo n.541 del 1992, le parole da: "otto membri a" fino a: "di sanità" sono sostituite dalle seguenti: " un membro appartenente al Ministero della salute, un membro appartenente all’istituto Superiore di Sanità, due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ".
25. La procedura di attribuzione dei crediti ECM deve prevedere la dichiarazione dell’eventuale conflitto di interessi da parte dei relatori e degli organizzatori degli eventi formativi.
26. Il rapporto di dipendenza o di convenzione con le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e con le strutture private accreditate è incompatibile con attività professionali presso le organizzazioni private di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.
27. All’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, sono apportate le seguenti modifiche:
28. Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono definiti gli ambiti nazionale e regionali dell’accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con le farmacie, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo.
29. Salvo diversa disciplina regionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante l’utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei, risultante da un concorso unico regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla Regione ogni quattro anni.
30. A decorrere dalla data di insediamento degli organi dell’Agenzia, di cui al comma 4, sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 9-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. A decorrere dalla medesima data sono abrogate le norme previste dall’articolo 9, commi 2 e 3, del decreto- legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
31. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all’articolo 7 comma 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono abrogate le parole: "tale disposizione non si applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivo".
32. Dal 1° gennaio 2005, lo sconto dovuto dai farmacisti al SSN in base all’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall’art. 52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica a tutti i farmaci erogati in regime di SSN, fatta eccezione per l’ossigeno terapeutico e per i farmaci, siano essi specialità o generici, che abbiano un prezzo corrispondente a quello di rimborso così come definito dall’art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178.
33. Dal 1° gennaio 2004 i prezzi dei prodotti rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale sono determinati mediante contrattazione tra Agenzia e Produttori secondo le modalità e i criteri indicati nella Delibera Cipe 1° febbraio 2001.
34. Fino all’insediamento degli Organi dell’Agenzia, le funzioni e i compiti ad essa affidati, sono assicurati dal Ministero della salute e i relativi provvedimenti sono assunti con decreto del Ministro della salute.
35. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 13, la Commissione unica del farmaco continua ad operare nella sua attuale composizione e con le sue attuali funzioni.
Art. 49
(Esternalizzazioni di servizi da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere)
1.. Al fine di agevolare l’esternalizzazione dei servizi ausiliari da parte delle aziende ospedaliere e delle aziende sanitarie locali, le maggiori entrate corrispondenti all’IVA gravante sui servizi, originariamente prodotti all’interno delle predette aziende, e da esse affidati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a soggetti esterni all’amministrazione affluiscono ad un fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze. Sono, comunque, preliminarmente detratte le quote dell’imposta spettanti all’Unione europea, nonché quelle attribuite alle Regioni, a decorrrere, per le Regioni a statuto ordinario, dalla definitiva determinazione dell’aliquota di compartecipazione regionale all’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ed alle Province autonome di Trento e Bolzano. Le procedure e le modalità per l’attuazione del presente comma nonché per la ripartizione del fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
2. All’onere derivante dal presente articolo, valutato in 3 milioni di euro per l'anno 2003, 12 milioni di euro per l'anno 2004, 24 milioni di euro per l'anno 2005 e 36 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 50
(Disposizioni per l’accelerazione della liquidazione dei rimborsi ai soggetti erogatori di servizi sanitari nonché per il monitoraggio e controllo della spesa sanitaria)
1. In attesa della realizzazione del processo sperimentale di utilizzazione della carta nazionale dei servizi per le finalità stabilite dal comma 9 dell’articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per una più rapida liquidazione dei rimborsi alle farmacie, pubbliche e private, ai dispensari di farmaci aperti al pubblico, ai laboratori di analisi e agli altri enti erogatori di servizi sanitari, nonché di un più attento monitoraggio e controllo della spesa pubblica nel settore sanitario, il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, approva, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il modello di ricetta medica a lettura ottica di cui all’allegato disciplinare del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, valido per il S.S.N. a decorrere dal sesto mese successivo alla data della sua approvazione; il Ministero dell’economia e delle finanze cura altresì la stampa e la consegna delle ricette ai medici del S.S.N. che operano sull’intero territorio nazionale. Nelle ricette è riportato, in aggiunta alle nomenclature ovvero agli spazi di compilazione dei dati prescritti dalle vigenti disposizioni in materia, un codice a barre recante i dati di identificazione dei medici del S.S.N. e delle rispettive AA.SS.LL. di appartenenza. Nella compilazione della ricetta è sempre riportato il codice fiscale dell’assistito, anche in formato codice a barre. Detto codice sarà rilevabile, superato il periodo di prima applicazione, attraverso apposita tessera.
2. In occasione della spedizione della ricetta, le farmacie, pubbliche e private, e i dispensari di farmaci aperti al pubblico, dal sesto mese successivo alla data di approvazione del modello di cui al comma 1, nonché i laboratori di analisi e gli altri enti erogatori di servizi sanitari, a partire dal decimo mese successivo alla predetta approvazione, effettuano la rilevazione ottica della ricetta e l’invio della sua immagine al Ministero dell’economia e delle finanze. La rilevazione dell’immagine della ricetta ed il suo invio al Ministero dell’economia e delle finanze è effettuata con cadenza giornaliera, non oltre le ventiquattro ore dal momento della spedizione della ricetta; in caso di interruzione accidentale del servizio di trasmissione dati, l’invio dell’immagine avviene entro le ventiquattro ore successive dal momento del ripristino del servizio.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede, a sua cura e spese, ad installare e rendere operativi, presso le farmacie, i dispensari, i laboratori e gli altri enti di cui al comma 1, le apparecchiature ed i collegamenti telematici occorrenti per la rilevazione ottica e l’invio delle immagini di cui al comma 2. In nessun caso le apparecchiature consentono la raccolta o la conservazione dei dati in ambiente residente dopo la conferma della ricezione telematica dell’immagine della ricetta da parte del Ministero dell’economia e delle finanze. Al momento della ricezione dell’immagine della ricetta, il Ministero dell’economia e delle finanze, con modalità esclusivamente automatiche, inserisce i dati da essa desumibili in archivi distinti e non interconnessi, uno per ogni Regione o Provincia autonoma, in modo che sia assolutamente separato il codice fiscale dell’assistito da tutti gli altri dati desunti dall’immagine della relativa ricetta. In ogni caso, prima dell’acquisizione del codice fiscale dell’assistito nel relativo archivio, il Ministero dell’economia e delle finanze verifica, con modalità esclusivamente automatica, attraverso l’anagrafe tributaria e sulla base dei parametri integrativi o correttivi a tal fine eventualmente forniti dalle Regioni e dalle Province autonome, il diritto di ciascun assistito alla prestazione sanitaria economicamente agevolata, cancellando subito e in via definitiva il codice fiscale dell’assistito che risulta privo di tale diritto. A questo fine, con provvedimento dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze, adottato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabili i dati che il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome, le AA.SS.LL. e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze, con modalità telematica, nei trenta giorni successivi alla data del predetto provvedimento.
4. Al Ministero dell’economia e delle finanze non è consentito trattare i dati acquisiti nell’archivio relativo ai codici fiscali degli assisiti; allo stesso è consentito trattare gli altri dati desunti dalle immagini delle ricette per fornire mensilmente alle Regioni e alle Province autonome gli schemi di proposta di rimborso dovuto alle farmacie, ai dispensari, ai laboratori e agli altri enti erogatori di servizi sanitari. Gli arichivi di cui al comma 3 sono resi disponibili all’accesso esclusivo, anche attraverso interconnessione, delle AA.SS.L. di ciascuna Regione e Provincia autonoma per la verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla liquidazione periodica delle somme spettanti, ai sensi delle disposizioni vigenti, alle farmacie, pubbliche e private, ai dispensari di farmaci aperti al pubblico, ai laboratori di analisi e agli altri enti erogatori di servizi sanitari.
5. L’adempimento regionale, di cui all’art. 52, comma 4, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005, si ritiene rispettato dalle regioni e province autonome anche aderendo alle disposizioni di cui al presente articolo. Nel caso in cui le regioni e province autonome provvedano ad attivare direttamente nel proprio territorio sistemi di monitoraggio delle prescrizioni mediche, le stesse hanno l’obbligo di trasmettere, con modalità telematica, al Ministero dell’economia e delle finanze copia dei dati da esse acquisiti, così come stabilito dal decreto dirigenziale di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero". Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 51
(Interventi per le aree sottoutilizzate)
1. Una quota del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo pari a 350 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l’anno 2004, 10 milioni di euro per l’anno 2005, e di 330 milioni di euro per l’anno 2006, è accantonata quale riserva premiale, da destinare alle aree sottoutilizzate delle Regioni che conseguono obiettivi di riequilibrio del disavanzo economico finanziario del settore sanitario. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, determina l’entità della riserva premiale di ciascuna Regione in base alla dimensione del rispettivo fabbisogno sanitario, nonché i criteri di assegnazione in relazione allo stato di attuazione della riduzione del deficit sanitario e tenendo conto dei piani di rientro formulati dalle singole Regioni interessate. All’eventuale assegnazione il CIPE provvede con le procedure previste dalla legge 30 giugno 1998, n. 208.
Art. 52
(Norma finale)
Regolarizzazione delle opere eseguite su aree di proprietà dello Stato
TABELLA A |
|||||||||
Valori unitari degli indennizzi |
|||||||||
Classi dimensionali |
Zone Territoriali Omogenee |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||
1° |
< 10.000 |
15,00 |
10,00 |
7,50 |
10,00 |
5,00 |
7,50 |
||
2° |
10.001 |
¸ |
100.000 |
30,00 |
20,00 |
15,00 |
20,00 |
||
3° |
100.001 |
¸ |
300.000 |
60,00 |
40,00 |
30,00 |
40,00 |
||
4° |
> 300.001 |
90,00 |
60,00 |
45,00 |
60,00 |
||||
I valori sono espressi in € / mq / anno |
|||||||||
TABELLA B |
|||||||||
Valori unitari delle aree |
|||||||||
Classi dimensionali |
Zone Territoriali Omogenee |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||
1° |
< 10.000 |
45,00 |
30,00 |
22,50 |
30,00 |
15,00 |
22,50 |
||
2° |
10.001 |
¸ |
100.000 |
90,00 |
60,00 |
45,00 |
60,00 |
||
3° |
100.001 |
¸ |
300.000 |
180,00 |
120,00 |
90,00 |
120,00 |
||
4° |
> 300.001 |
270,00 |
180,00 |
135,00 |
180,00 |
ALLEGATO 1
Tipologia di opere abusive suscettibili di sanatoria alle condizioni di cui all’articolo 7, comma 2.
Procedura per la sanatoria edilizia
La domanda di definizione degli illeciti edilizi da presentare al comune entro il 31 marzo 2004 deve essere compilata utilizzando il modello di domanda allegato.
Alla domanda deve essere allegato:
L’importo restante dell’oblazione deve essere versato per importi uguali, entro:
L’importo restante dell’anticipazione degli oneri di concessione deve essere versato per importi uguali, entro:
L’importo definitivo degli oneri concessori dovuti deve essere versato entro il 31 dicembre 2006, secondo le indicazioni fornite dall’amministrazione comunale con apposita deliberazione.
La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve essere integrata entro il 30 settembre 2004 dalla:
finizione degli illeciti edilizi – misura dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri concessori.
Tabella C– Misura dell’oblazione
Tipologia dell’abuso |
Misura dell’oblazione €/mq Immobili non residenziali |
Misura dell’oblazione €/mq Immobili residenziali |
1. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici |
150,00 |
100,00 |
2. Opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilzio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. |
100,00 |
80,00 |
3. Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio |
80,00 |
60,00 |
Tipologia dell’abuso |
Misura dell’oblazione Forfait |
4. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444 |
3.500,00 |
5. Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall’articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio. |
1.700,00
|
6. Opere di manutenzione straordinaria, come definite all’articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e dalla normativa regionale, realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume. |
516,00 |
Tabella D – Misura dell’anticipazione degli oneri di concessione
1. Numero abitanti |
2. Nuove costruzioni e ampliamenti (€/mq) |
3. Ristrutturazioni e modifiche della destinazione d’uso (€/mq) |
Fino a 10.000 |
38,00 |
18,00 |
Da 10.001 a 100.000 |
55,00 |
27,00 |
Da 100.001 a 300.000 |
71,00 |
36,00 |
Oltre 300.001 |
89,00 |
45,00 |
Domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi.
Numero progressivo 0000000000
(il numero progressivo va indicato nei versamenti relativi all’oblazione e all’anticipazione degli oneri concessori)
RISERVATO AL COMUNE |
||
Denominazione |
Codice ISTAT |
|
Regione |
||
Provincia |
||
Comune |
||
N. Protocollo |
Dati relativi al richiedente
Cognome o denominazione |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Nome |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Codice Fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Residenza anagrafica
Comune |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Via e numero civico |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Dati relativi all’illecito edilizio
Localizzazione
Comune |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Via e numero civico |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
(in mancanza)
Catasto terreni foglio di mappa |_|_|_| numeri mappa |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Catasto fabbricati foglio di mappa |_|_|_| numeri mappa |_|_|_|_| sub. |_|_|_|_|
Immobile soggetto a vincoli di tutela Si |_| No |_| Area demaniale Si |_| No |_|
Descrizione sintetica dell’illecito edilizio
Destinazione d’uso (barrare la dizione che interessa)
Residenziale |_|
Non residenziale |_| Destinazione |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Data di ultimazione |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|
Tipologia di abuso |_|_|
Stato dei lavori alla data del |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_| ultimato Si |_| No |_| parziale |_|
Calcolo dell’oblazione
Tabella 1.a – tipologie di abuso con misure dell’oblazione espresse in valori al mq.
Immobili residenziali
1. Superficie utile residenziale (mq) |
2. Superficie non residenziale (mq) |
3. Superficie complessiva (mq) |
4. Tipologia dell’abuso |
5. Misura oblazione (€/mq) |
6. Importo totale dell’oblazione (€) |
|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |
|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |
|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |
1 |
|_|_|_| ,|_|_| |
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |
|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |
|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |
|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |
2 |
|_|_|_| ,|_|_| |
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |
|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |
|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |
|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |
3 |
|_|_|_| ,|_|_| |
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |
Totale |
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |
La superficie non residenziale (n.2) deve essere moltiplicata per il coefficiente 0,60
La superficie complessiva (n.3) è data dalla somma della superficie utile abitabile (n.1) e dalla Superficie non residenziale (n.2)
Tabella 1.b – tipologie di abuso con misure dell’oblazione espresse in valori al mq.
Immobili non residenziali
1. Superficie utile (mq) |
2. Superficie pertinenze (mq) |
3. Superficie complessiva (mq) |
4. Tipologia dell’abuso |
5. Misura oblazione (€/mq) |
6. Importo totale dell’oblazione (€) |
|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |
|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |
|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |
1 |
|_|_|_| ,|_|_| |
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |
|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |
|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |
|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |
2 |
|_|_|_| ,|_|_| |
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |
|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |
|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |
|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |
3 |
|_|_|_| ,|_|_| |
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |
Totale |
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |
Tabella 2 – Tipologie di abusi con valore fisso dell’oblazione.
1. Tipologia dell’abuso |
2. Importo dell’oblazione |
4 |
|_|_|_|_|,|_|_| |
5 |
|_|_|_|_|,|_|_| |
6 |
|_|_|_|_|,|_|_| |
Totale |_|_|_|_|,|_|_| |
Calcolo dell’anticipazione degli oneri concessori
Tabella 3 – Nuove costruzioni, ampliamenti
1.. Numero abitanti |
2. Misura dell’anticipazione (€/mq) |
3. Superficie complessiva (mq) |
4. Importo totale dell’anticipazione (€) |
Fino a 10.000 |
|_|_| ,|_|_| |
|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |
Da 10.001 a 100.000 |
|_|_| ,|_|_| |
|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |
Da 100.001 a 300.000 |
|_|_| ,|_|_| |
|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |
Oltre 300.000 |
|_|_| ,|_|_| |
|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |
Totale |
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |
Tabella 4 – Ristrutturazioni, modifiche e ampliamenti
1. Numero abitanti |
2. Misura dell’anticipazione (€/mq) |
3. Superficie complessiva (mq) |
4. Importo totale dell’anticipazione (€) |
Fino a 10.000 |
|_|_| ,|_|_| |
|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |
Da 10.001 a 100.000 |
|_|_| ,|_|_| |
|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |
Da 100.001 a 300.000 |
|_|_| ,|_|_| |
|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |
Oltre 300.000 |
|_|_| ,|_|_| |
|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |
Totale |
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| |
Dati relativi al versamento
Oblazione
Tabella 1.a/b Totale da versare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| x 0,30 = |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|
Totale versato |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|
Resta da versare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|/2
Importo rate |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| seconda rata
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| terza rata
Tabella 2 Totale da versare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|
Totale versato |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|
Oneri concessori
Tabella 3 Totale da versare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| x 0,30 = |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|
Totale versato |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|
Resta da versare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|/2
Importo rate |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| seconda rata
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| terza rata
Tabella 4 Totale da versare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| x 0,30 = |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|
Totale versato |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|
Resta da versare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_|/2
Importo rate |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| seconda rata
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,|_|_| terza rata
Allegati:
1. Attestazione del versamento dell’oblazione |_|
2. Attestazione dell’anticipazione degli oneri concessori |_|
3. Dichiarazione ai sensi dell’art.4 della legge 4 gennaio 1968, n.15 |_|
4. Documentazione fotografica |_|
5. Perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere |_|
6. Altro (specificare)
Data |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|
Firma del richiedente _________________________