In realtà
l’articolo in questione non modifica in alcun modo la norma che sancisce la
pensionabilità dell’indennità di amministrazione solo a far data
dall’1.1.1996 difatti, la norma contrattuale inoltre, non cita espressamente
la pensionabilità dell’indennità. Il Ministero del Lavoro interpellato con
nota n.1584/M del 29.11.2001 dall’INPDAP chiarisce l’equivoco e seguono
l’informativa dell’INPDAP
(Scarica in formato .PDF) e
una delibera della Corte dei Conti che impongono alle amministrazioni
incriminate di procedere al recupero delle somme erogate indebitamente.
L’art. delle code contrattuali da noi non siglate è malfatto , ma è profondamente sentita l’esigenza di portare alla pensionabilità dell’indennità di amministrazione anche prima del 1995.