Informativa.n.51 INPDAP sulla pensionabilità dell’indennità di amministrazione

Nell’art.17 comma 11 delle code contrattuali siglate l’11 giugno 2000 si legge “ l’indennità di cui al presente articolo è corrisposta per 12 mensilità e ha carattere di generalità ed ha natura fissa e ricorrente” In virtù di questo articolo molte  amministrazioni avevano proceduto a conteggiare  ai dipendenti andati in pensione dopo il giugno 2000, anche l’indennità di amministrazione percepita prima del 31.12 95.  

In realtà l’articolo in questione non modifica in alcun modo la norma che sancisce la pensionabilità dell’indennità di amministrazione solo a far data dall’1.1.1996 difatti, la norma contrattuale inoltre, non cita espressamente la pensionabilità dell’indennità. Il Ministero del Lavoro interpellato con nota n.1584/M del 29.11.2001 dall’INPDAP chiarisce l’equivoco e seguono l’informativa dell’INPDAP  (Scarica in formato .PDF) e una delibera della Corte dei Conti che impongono alle amministrazioni incriminate di procedere al recupero delle somme erogate indebitamente.

L’art. delle code contrattuali da noi non siglate è malfatto , ma è profondamente sentita l’esigenza di portare alla pensionabilità dell’indennità di amministrazione anche prima del 1995.