LA GRANDE TRUFFA DELL’INDENNITA’ DI VACANZA CONTRATTUALE

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I contratti del Pubblico Impiego sono scaduti dal 31 dicembre 2001, a partire da quella data i nostri stipendi sono erosi dall’inflazione senza neppure un parziale riallineamento.

Esisterebbe però un istituto, l’indennità di vacanza contrattuale, che obbligherebbe il datore di lavoro, i cui dipendenti hanno un contratto scaduto, a corrispondere, in assenza di rinnovo contrattuale, almeno una parte dell’inflazione programmata. 

Pur volendo sorvolare sui ridicoli importi che ciò significherebbe, verifichiamo che neppure questa misera prebenda ci viene elargita. Perché? Chi ci truffa?

 Per comprendere a fondo la questione giova leggere quanto presente nel famoso (e per noi, vituperato) Accordo di Luglio 1993 che introduceva, appunto, l’indennità di vacanza contrattuale.

 Indennità di vacanza contrattuale - Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del Ccnl, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione. L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.

Questa formula è ripresa, quasi con le stesse parole, in tutti i contratti.

La frase “incriminata” è quella in grassetto. Infatti sulla base di essa si scopre che l’indennità di vacanza contrattuale, in realtà, non è legata ad un semplice automatismo ma viene subordinata alla presentazione delle piattaforme sindacali. (Non della prima, come sarebbe ovvio, ma, genericamente, delle piattaforme nel loro complesso).

In sostanza, il Governo, o, comunque, un datore di lavoro, può, nel rispetto dei patti, attendere per corrispondere l’indennità di vacanza contrattuale l’ultima piattaforma contrattuale presentata

Per questo motivo le RdB a settembre del 2001, tre mesi prima della scadenza contrattuale, hanno disdettato i contratti, presentato la propria piattaforma. Atti formali che ci hanno consentito di richiedere il pagamento dell’indennità di vacanza contrattuale…  C’è chi non lo ha fatto!

E’ chiaro una volta di più che l’assenza di automatismi di riallineamento della retribuzione - SCALA MOBILE - mette gli stipendi di lavoratrici e lavoratori nelle mani di chi, forse superficialmente, forse scientemente, fa gli interessi della controparte.

Roma, 7 settembre 2002