ALLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L’ATTUAZIONE DELLA LEGGE

SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

 

OGGETTO: SCIOPERO GENERALE 2 APRILE 2003 /  VS NOTA DEL 27.3.2003 PROT.3852 – INDICAZIONI URGENTI  SETTORE SCUOLA E TRASPORTI RAREFAZIONE OGGETTIVA E SOGGETTIVA - INDICAZIONE  TRASPORTO AEREO   

Con riferimento alla  nota indicata in oggetto a firma del Presidente della Commissione in indirizzo,  priva di  qualsivoglia riferimento idoneo ad individuarne la natura, e agli altri provvedimenti adottati da Codesta Commissione,  le Confederazioni CUB, COBAS, SIN COBAS, SLAI COBAS e USI, per il mio tramite,  contestano integralmente che lo sciopero del 2.3.2003  sia stato proclamato in contrasto con la normativa vigente nei settori in cui opera la legge 146/90.

Preliminarmente si evidenzia che lo sciopero del 2.4.2003 non è soggetto agli obblighi contenuti nella legge e nelle regolamentazioni dei diversi settori e categorie, ai sensi dell’art. 2 comma 7 della l. 146/90 . Trattasi infatti di uno sciopero generale contro la guerra ed a difesa dell’ordine costituzionale.  La  partecipazione de facto dell’Italia al conflitto  in atto, (dimostrata dalla concessione governativa dell’utilizzo della rete ferroviaria e stradale per la movimentazione e trasporto di materiale bellico e di truppe, dall’utilizzo delle basi in territorio italiano per gli stessi fini, l’espulsione tuttora immotivata di personale diplomatico iracheno, la proclamazione dello stato di emergenza) concretizza una palese violazione dell’art. 11 della Costituzione  non potendo sussistere alcun dubbio che la guerra in atto è esplicitamente volta a regolare una controversia internazionale in relazione alla quale tutti gli organismi internazionali cui è affiliata l’Italia – ONU, NATO, Unione Europea – sono estranei. Da ciò consegue la piena violazione del citato art. 11 non essendo il comportamento del governo italiano legittimato da obblighi derivanti da trattati internazionali,  potendosi anzi intendere il medesimo comportamento anche come un sovvertimento del diritto e dell’ordine internazionale.

Sul punto si richiamano le ragioni espresse nel telegramma dell’11.3.2003 di convocazione dello sciopero generale contro la guerra nonché la delibera di Codesta Commissione n. 00/43 -12.8 adottata nella seduta del 27.1.2000.

In ordine ai rilievi contenuti nella nota in oggetto si  segnala comunque che non vi è alcuna delibera di Codesta Commissione  che prescrive quanto riportato nella Vostra nota. Nella seduta del 21.3.2002 Codesta Commissione ha  espresso delle valutazioni in ordine a numerose questioni sottoposte dalle OO.SS. CGIL, CISL e UIL ed in relazione alle quali ha espresso un “avviso” .

In ogni caso,  ed indipendente dal carattere non vincolante dell’avviso espresso dalla Commissione, si rileva che la proclamazione dello sciopero del 2.4.2003 è avvenuta nel pieno rispetto delle norme. Detta proclamazione è stata infatti effettuata dalle Confederazioni dopo aver esperito il tentativo di conciliazione e nel rispetto dei termini di preavviso. Quanto alle modalità ed all’articolazione la proclamazione indica chiaramente che saranno rispettate le fasce orarie e la salvaguardia dei servizi minimi essenziali. Trattasi di uno sciopero per un’intera giornata pertanto non vi è alcuna necessità di indicare l’articolazione e le modalità. Lo sciopero dell’intera giornata non può che essere articolato salvaguardando i servizi minimi, le franchigie e le fasce previste nei regolamenti dei diversi  settori, categorie  comparti.

Si segnala altresì che nella stessa proclamazione correttamente si precisa che “eventuali articolazioni di categoria e/o aziendali saranno comunicate dagli interessati, il che sta a significare evidentemente la necessità di dette eventuali soltanto per le ipotesi in cui la categoria o l’azienda voglia aderire allo sciopero con una durata inferiore a quella indicata nella proclamazione.

Da ciò consegue l’assoluta legittimità della proclamazione da parte delle confederazioni dello sciopero generale del 2.4.2003 assolutamente conforme  anche all’avviso espresso il 21.3.2002 e richiamato nella nota in oggetto che esclude la necessità di specifiche proclamazioni da parte di singole categorie e/o comparti qualora la proclamazione a livello confederale preveda già compiutamente l’articolazione e le modalità. 

A conferma di ciò si rileva che codesta Commissione non ha mai segnalato le “violazioni” di cui alla nota in oggetto in occasione di scioperi generali proclamati con le medesime modalità.

Con riferimento alle delibere di Codesta Commissione contenenti l’invito alla revoca in relazione alla violazione della regola della rarefazione oggettiva e soggettiva si sottolinea che, ad avviso delle Confederazioni  proclamanti,   allo sciopero generale – quale è lo sciopero del 2.4.2003 – non può essere applicata detta norma che inevitabilmente ne impedirebbe  la fattibilità. In ogni caso, ed anche a voler aderire ad una interpretazione più restrittiva, non può non essere valutato che in detti casi deve esservi una concreta valutazione dell’impatto dei diversi scioperi sul bacino di utenza e non un automatico intervento della Commissione e che, in ogni caso, detto intervento deve investire lo sciopero locale, settoriale o sub settoriale e non lo sciopero generale.

Non può non essere peraltro evidenziato il mancato intervento di Codesta Commissione in occasione di altri scioperi generali effettuati con intervalli di tempo inferiore alla durata fissata dalla regola della rarefazione oggettiva in settori interessati da scioperi locali o settoriali.

Tanto doveva essere precisato a  Codesta Spett.le Commissione alla quale, tenuto conto anche della particolare natura della sciopero oggetto di contestazione, si chiede confermare che la proclamazione è avvenuta nel pieno rispetto della legge 146/90 e successive modifiche ed integrazioni e ciò sebbene la particolare natura dello sciopero consente una deroga alle norme che regolamentano l’esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Roma 31.3.2003

Avv. M. Rosaria Damizia