ARTICOLO 18
Diritto al reintegro in caso di licenziamento
senza giusta causa o giustificato motivo
LA SITUAZIONE ATTUALE
IL LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO
Giuridicamente un licenziamento illegittimo può assumere, a secondo del vizio che inficia il recesso, una natura differente che si distingue in:
Licenziamento privo di giusta causa e giustificato motivo
La legge (art. 8 L.604/66; art.18 L.300/70; art.4 L.108/90) offre al lavoratore illegittimamente licenziato una protezione che si esplica attraverso un sistema sanzionatorio diversificato e complesso che varia in relazione alle dimensioni dell’organizzazione produttiva del datore di lavoro e alla tipologia della stessa.
La protezione si distingue in tutela reale e tutela obbligatoria.
a) Campo di applicazione e esplicazione della tutela reale (art.18, c.1, 4 e 5, L.300/70)
La tutela reale si applica ai lavoratori dipendenti occupati presso datori di lavoro imprenditori e non imprenditori che:
Condizioni particolari riguardano le imprese agricole ove la soglia del numero dei dipendenti si abbassa a cinque, anziché 15 dipendenti.
La tutela reale si esplica nell’ordine del giudice immediatamente esecutivo impartito al datore di lavoro che ha licenziato illegittimamente un lavoratore e consiste:
Il licenziamento illegittimo determina l’obbligo d parte del datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Trattandosi di un licenziamento invalido il rapporto di lavoro non viene interrotto, per cui al lavoratore competono tutte le spettanze relative al rapporto di lavoro stesso sia per quanto riguarda la contribuzione che per quanto riguarda la retribuzione per l’intero periodo che va dal licenziamento a quello della effettiva reintegra. Tali importi, calcolati sulla retribuzione globale di fatto, non possono, comunque, essere inferiore a cinque mensilità.
Al posto della reintegrazione il lavoratore può optare per l’indennità sostitutiva che è pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto.
b) Campo di applicazione e esplicazione della tutela Obbligatoria (art. 8 L.604/66; art. 2 L.108/90)
La tutela obbligatoria si applica a tutti a tutti i datori di lavoro imprenditori e non imprenditori, pubblici e privati, che occupano:
La tutela obbligatoria si estrinseca nell’obbligazione alternativa a carico del datore di lavoro che, in caso di licenziamento privo di giusta causa e giustificato motivo e quindi invalido, deve scegliere, entro tre giorni dal dispositivo di sentenza, tra:
La riassunzione del lavoratore comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro; da ciò deriva che il lavoratore vede azzerata la propria anzianità e tutti gli altri diritti di derivazione contrattuale.
L’indennità risarcitoria viene stabilita, nel caso di unità produttive con meno di 15 dipendenti nella misura che va da un minimo di 2,5 mensilità a un massimo di 6 mensilità (art. 2, L.108/90); mentre nelle unità produttive con più di 15 dipendenti l’indennità risarcitoria va maggiorata fino da 10 mensilità, nel caso di lavoratore con anzianità superiore a 10 anni, e fino ad un massimo di 14 mensilità, per lavoratori con anzianità superiore a 20 anni.
Alle organizzazioni di tendenza, ossia a quei datori di lavoro non imprenditori che, senza fini di lucro svolgono specifiche attività politiche, sindacali, culturali, di istruzione ovvero di religione e di culto, indipendente dal numero dei dipendenti non si applica la c.d. tutela reale, ossia non vige l’istituto della reintegra per il lavoratore illegittimamente licenziato, ma solo la tutela obbligatoria.
La tutela reale si applica in tutti gli istituti privati di istruzione, anche di tendenza, in quanto l’attività di gestione ha natura imprenditoriale, così come hanno disposto la suprema corte di Cassazione con una serie di sentenze ( Cass. 13 luglio 1995, n.7680; Cass. S.U. 11 aprile 1994 n.3353; Cass. 12 ottobre 1995, n. 10636).
Licenziamento discriminatorio e illecito
La legge (art. 3 L.108/90; art. 4 L.604/66; art. 15 L.300/70) considera nullo il licenziamento discriminatorio determinato da ragioni di credo politico, di fede religiosa o di appartenenza ad un’organizzazione sindacale.
E’ considerato nullo il licenziamento intimato alla lavoratrice in stato di gravidanza o puerperio (art.2 L.1204/71) e il licenziamento intimato a causa di matrimonio (artt. 1 e 2 L.7/63).
La nullità del licenziamento comporta, a favore del lavoratore illegittimamente licenziato, l’operatività della tutela reale indipendentemente dalla dimensione occupazione dell’attività produttiva.
Licenziamento affetto da vizio di forma e procedura
La legge (art. 2 L.604/66) considera inefficaci i licenziamenti affetti da vizio di forma. In questo caso si applica la tutela reale se l’azienda rientra nei requisiti sopra enunciati ovvero la tutela obbligatoria in caso diverso.