Standard
minimi organizzativi dei |
|
|||||
|
||||||
Al fine di garantire forme organizzative flessibili per i micro-nidi nei
luoghi di lavoro in relazione alla loro particolare struttura, con
delibera della Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono definiti i seguenti standard
minimi organizzativi, ai sensi dell’articolo 70, comma 5 della legge 28
dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002). 1. I micro-nidi nei luoghi di lavoro rientrano nel sistema
dei servizi per la prima infanzia e sono disciplinati dalla specifica
normativa regionale e dagli appositi regolamenti comunali, ove
esistenti. L’ammissione ai
micro-nidi nei luoghi di lavoro è rivolta ai bambini di età compresa tra
i tre mesi e i tre anni di età, figli dei lavoratori di una o più
strutture e, ove possibile, ai bambini residenti nel territorio limitrofo. 2. Le
figure educative presenti nel micro-nido devono possedere i titoli di
studio previsti dalla normativa vigente per gli educatori degli asili
nido. 3.
L’ente gestore assicura il raccordo con il coordinamento comunale della
rete dei servizi per la prima infanzia presenti sul territorio. L’apertura
dei micro-nidi è concordata tra l’ente gestore ed i genitori lavoratori
secondo una flessibilità organizzativa che rispetti le esigenze del
bambino. 4.
Il rapporto numerico tra le figure educative e bambini deve essere quello
previsto dalla normativa vigente per gli asili nido. 5.
La superficie utile per ogni bambino non può essere inferiore a quella
prevista dalla normativa vigente. 6.
Devono essere previsti spazi distinti per lattanti, semidivezzi, oltre a
spazi per i servizi generali e per gli operatori.
Gli spazi riservati ai bambini assolvono le funzioni di gioco, pranzo,
riposo e igiene personale. Le funzioni di gioco, pranzo e riposo sono
articolate sulla base delle esigenze evolutive del bambino, privilegiando
la differenziazione delle attività in relazione alle diverse fasce di età.
Sono possibili, inoltre, organizzazioni diverse sulla base di specifici
progetti educativi. 7. I micro-nidi nei luoghi di lavoro sono ubicati in una struttura
interna al luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, al fine di
garantire, secondo la normativa vigente, l’accessibilità e l’agevole
utilizzazione delle strutture da parte dei genitori lavoratori. 8. Nella
Carta del Servizio o regolamento interno sono definiti i criteri per
l’accesso ai servizi del micro-nido, le modalità di funzionamento degli
stessi e di partecipazione dei genitori, nonché le condizioni per
facilitare le valutazioni del servizio da parte degli stessi.
|