Standard minimi organizzativi dei 
micro-nidi nei luoghi di lavoro

Art. 70, comma 5 legge 28.12.2001, n. 448 (Finanziaria 2002)

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         Al fine di garantire forme organizzative flessibili per i micro-nidi nei luoghi di lavoro in relazione alla loro particolare struttura, con delibera della Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono definiti i seguenti standard minimi organizzativi, ai sensi dell’articolo 70, comma 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).

1. I micro-nidi nei luoghi di lavoro rientrano nel sistema dei servizi per la prima infanzia e sono disciplinati dalla specifica normativa regionale e  dagli appositi  regolamenti comunali, ove esistenti.

L’ammissione ai micro-nidi nei luoghi di lavoro è rivolta ai bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni di età, figli dei lavoratori di una o più strutture e, ove possibile, ai bambini residenti nel territorio limitrofo.

2. Le figure educative presenti nel micro-nido devono possedere i titoli di studio previsti dalla normativa vigente per gli educatori degli asili nido.

3. L’ente gestore assicura il raccordo con il coordinamento comunale della rete dei servizi per la prima infanzia presenti sul territorio.

L’apertura dei micro-nidi è concordata tra l’ente gestore ed i genitori lavoratori secondo una flessibilità organizzativa che rispetti  le esigenze del bambino.

4. Il rapporto numerico tra le figure educative e bambini deve essere quello previsto dalla normativa vigente per gli asili nido.

5. La superficie utile per ogni bambino non può essere inferiore a quella prevista dalla normativa vigente.

6. Devono essere previsti spazi distinti per lattanti, semidivezzi, oltre a  spazi per i servizi generali e per gli operatori.

     Gli spazi riservati ai bambini assolvono le funzioni di gioco, pranzo, riposo e igiene personale. Le funzioni di gioco, pranzo e riposo sono articolate sulla base delle esigenze evolutive del bambino, privilegiando la differenziazione delle attività in relazione alle diverse fasce di età.

     Sono possibili, inoltre, organizzazioni diverse sulla base di specifici progetti educativi.

7. I micro-nidi nei luoghi di lavoro sono ubicati in una struttura interna al luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze, al fine di garantire, secondo la normativa vigente, l’accessibilità e l’agevole utilizzazione delle strutture da parte dei genitori lavoratori.

8. Nella Carta del Servizio o regolamento interno sono definiti i criteri per l’accesso ai servizi del micro-nido, le modalità di funzionamento degli stessi e di partecipazione dei genitori, nonché le condizioni per facilitare le valutazioni del servizio da parte degli stessi.