La nuova organizzazione del ministero della Giustizia. DPR 55/2001 La riorganizzazione del Ministero della
Giustizia si incentra sulla ripartizione delle funzioni amministrative in quattro
''dipartimenti'': quello per gli affari della giustizia; dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi; dell'amministrazione penitenziaria
e per la giustizia minorile. Al vertice di ogni dipartimento è preposto un
''capo del dipartimento'' che svolge le sue specifiche funzioni dirigenziali,
e si avvale, in ciò, al massimo di due vice-capi e dell'''Ufficio del capo
del dipartimento''. Al ''capo del dipartimento'' spetta la funzione di
proposta di progetti normativi, e di fornire pareri al Ministro. Il
dipartimento per gli affari di giustizia è suddiviso, a sua volta, in una
direzione generale della giustizia civile, della giustizia penale e del
contenzioso e dei diritti umani: attraverso quest'ultima passano i ricorsi
presso la Comunità europea e gli organismi internazionali che hanno per
oggetto i diritti dell'uomo. Il dipartimento dell'organizzazione giudiziaria
si occupa della gestione interna del personale del Ministero, svolgendo, tra
l'altro, anche le funzioni di bilancio, contabilità e statistica. Il
dipartimento dell'amministrazione penitenziaria avrà anche una direzione
generale destinata ad occuparsi dell'''esecuzione penale esterna'', e
manterrà - per questo - i rapporti con tutte quelle strutture nelle quali il
reo può scontare una pena alternativa alla detenzione. Va segnalata, inoltre,
l'istituzione della Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati,
con il compito di gestire e sviluppare l'informatizzazione dei servizi del
Ministero, sia al proprio interno che verso l'esterno. |
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IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli
articoli 87, comma quinto [1], e110
della Costituzione [2]; Vistil’articolo
17, comma 4-bis, lettera e) , della legge 23 agosto 1988, n. 400 [3],
aggiunto dall’articolo 13, comma
1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 [4], el’articolo 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999 n.300 [5]; Vistoil
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 [6], come da ultimo modificatodal decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 80 [7]; Visti gli
articoli 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300 [8]; Vistoil
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 [9]; Vistala
legge 12 agosto 1962, n. 1311 [10], e l’articolo 8 della legge 24 marzo 1958,
n. 195 [11]; Sentite le organizzazioni sindacali, come da
verbale in data 26 luglio 2000; Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 18
settembre 2000; Acquisiti i pareri delle competenti
commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi
rispettivamente in data 19 e 21 dicembre 2000; Ritenuto, quanto al parere del Consiglio di
Stato, di non accogliere le osservazioni inerenti le disposizioni di cui
all’articolo 13, commi 4 e 5, attesane la conformità con quanto
previsto dall’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e dall’articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 [12]; Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio2001; Ritenuta l’opportunità di accogliere i
rilievi espressi dalla Corte dei conti in data 2marzo2001; Vista la definitiva deliberazione del
Consiglio dei Ministri, abitata nella riunione del 2 marzo 2001; Sulla proposta del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro per la funzione pubblica; EMANA il
seguente regolamento: Articolo
1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende: a) per ''Ministro'' il Ministro della
giustizia; b) per ''Ministero'' il Ministero
della giustizia; c) per ''decreto legislativo'' il
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Articolo
2 Dipartimenti
del Ministero 1. Per l’espletamento delle funzioni del
Ministero sono istituiti i seguenti uffici di gestione amministrativa: a) Dipartimento per gli affari di
giustizia; b) Dipartimento dell’organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi; c) Dipartimento dell’amministrazione
penitenzia; d) Dipartimento per la giustizia
minorile. Articolo
3 Ufficio
del Capo del Dipartimento 1. Ad ogni Dipartimento è preposto un
Capo del Dipartimento. 2. Per l’espletamento dei compiti e delle
funzioni previste dall’articolo 5 del decreto legislativo, nonché dal
presente regolamento, per la contrattazione collettiva di lavoro e per la
direzione dell’ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi degli
articoli 1, comma 4, lettere b) e c), ed 8, della legge 7
giugno 2000, n. 150, il Capo del Dipartimento si avvale dell’Ufficio del Capo
del Dipartimento, nell’ambito del quale viene altresì svolta la progettazione
e gestione del controllo di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286. 3. Le funzioni di proposta e parere al
Ministro nelle materie di sua competenza spettano al Capo del Dipartimento,
al quale i dirigenti degli uffici dirigenziali generali riferiscono in
merito. In materia di atti normativi tali funzioni sono esercitate in
coordinamento con l’attività dell’Ufficio legislativo del Ministero.
L’ufficio del Capo del Dipartimento svolge attività di studio e ricerca con
particolare riferimento ai profili della organizzazione e della innovazione
nelle materie di competenza, fornisce consulenza agli uffici del Dipartimento
ed a quelli periferici e coordina l’attività internazionale svolta dal
Dipartimento. 4. Il Capo del Dipartimento è coadiuvato
nell’ esercizio delle sue funzioni da Vice Capi in numero non superiore a
due, nominati, per la durata del suo mandato, all’interno delle dotazioni
organiche complessive del Ministero. In ipotesi di nomina di due Vice Capi,
il Capo del Dipartimento designa il vice capo con funzioni vicarie. 5. I Vice Capi sono nominati tra i soggetti
indicati nell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300. L’incarico di vice capo è conferito nelle forme di cui all’articolo
19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e costituisce
incarico di livello dirigenziale generale. Articolo
4 Dipartimento per gli Affari di giustizia 1. Il Dipartimento per gli affari di
giustizia esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali
individuate dall’articolo 16, comma 3, lettera a), del decreto legislativo. 2. Per l’espletamento delle funzioni del
Dipartimento per gli Affari di giustizia sono istituiti i seguenti uffici
dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate: a) Direzione generale della giustizia
civile: acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore civile;
questioni concernenti l’applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia
civile e relative alla cittadinanza; relazioni internazionali in materia
civile e in particolare attività preparatoria all’elaborazione di convenzioni
internazionali; adempimenti relativi alla esecuzione delle convenzioni di
collaborazione giudiziaria internazionale; gratuito patrocinio, notificazioni
e rogatorie civili da e per l’estero; proroga dei termini in caso di
irregolare funzionamento degli uffici giudiziari; vigilanza e controllo sul
recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia e sulla gestione
dei depositi giudiziari, vigilanza e controllo sui corpi di reato; servizi di
cancelleria e relativi quesiti; vigilanza ed indirizzo amministrativo sui
servizi relativi alla giustizia civile, esame delle istanze e dei ricorsi e
rapporti con l’Ispettorato generale del Ministero; spese di giustizia
straordinarie; servizio elettorale; procedimenti per il recupero di somme
dovute da funzionari dell’ordine giudiziario; libri tavolari; proventi di
cancelleria, tasse di bollo e registri; riconoscimento ed esecuzione di
sentenze straniere ed altri atti formati all’estero in materia civile;
vigilanza sull’Istituto Internazionale di Studi Giuridici, vigilanza sugli
ordini professionali; segreteria del Consiglio Nazionale Forense e degli
altri consigli nazionali; vigilanza sui notai, sui Consigli notarili, sulla
Cassa nazionale del notariato e sulla relativa commissione amministratrice;
questioni concernenti l’applicazione delle leggi e dei regolamenti sul
notariato, sull’avvocatura e sugli altri ordini professionali, ivi compresi i
concorsi e gli esami; vigilanza e controllo sulle conservatorie dei registri
immobiliari, sul Pubblico Registro Automobilistico e sugli istituti vendite
giudiziarie; b) Direzione generale della giustizia
penale: acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore penale e
criminologico; vigilanza sui servizi relativi alla giustizia penale, esame
delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l’ispettorato generale del
Ministero, preparazione di rapporti e relazioni per incontri nazionali ed
internazionali nel settore penale; attività di cooperazione internazionale
attiva e passiva in materia penale; istruzione delle pratiche concernenti i
provvedimenti in materia penale di competenza del Ministro; relazioni
internazionali in materia penale e in particolare studio preparatorio ed
elaborazione delle convenzioni internazionali; rapporti con l’Unione europea
e con l’Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre sedi internazionali per
la prevenzione ed il controllo del delitto; procedura istruttoria delle
domande di grazia; gestione, organizzazione generale, coordinamento,
vigilanza e controllo sul funzionamento del casellario centrale e dei
casellari giudiziali; c) Direzione generale del contenzioso
e dei diritti umani: contenzioso nel quale è interessato il Ministero, salvo
quello riguardante le materie di specifica competenza di altri dipartimenti;
contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e penale; ricorsi
individuali proposti contro lo Stato avanti la Corte europea dei diritti
dell’uomo; procedure relative all’osservanza di obblighi internazionali
aventi ad oggetto la protezione dei diritti dell’uomo; adeguamento del
diritto interno alle previsioni degli strumenti internazionali in materia di
diritti umani; contenzioso in materia di responsabilità civile dei
magistrati; traduzione dileggi e atti stranieri. 3. Il Capo del Dipartimento provvede altresì
alle funzioni connesse alla formazione del bilancio di previsione, della
legge finanziaria e della legge di assestamento di bilancio, alla direzione
della Biblioteca centrale giuridica e della Biblioteca del Ministero, alla
pubblicazione delle leggi e degli altri provvedimenti normativi e non normativi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed all’inserzione nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica. Il Capo del
Dipartimento provvede anche alla vigilanza sull’amministrazione degli archivi
notarili che, ai sensi dell’articolo 1 della legge 17 maggio 1952, n. 629. ha
ordinamento e gestione finanziaria separati. Articolo
5 Dipartimento
dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi 1. Il Dipartimento dell’organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi esercita le funzioni e i compiti
inerenti le aree funzionali individuate dall’articolo 16, comma 3, lettera b)
del decreto legislativo. 2. Per l’espletamento delle funzioni del
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi,
oltre alla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, di cui
all’articolo 6, sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali con le
competenze per ciascuno di seguito indicate: a) Direzione generale del personale e
della formazione: assunzione e gestione del personale, anche dirigenziale,
delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli uffici notifìche esecuzioni
e protesti, nonché dell’amministrazione centrale, salve le competenze del
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la
giustizia minorile; relazioni sindacali; disciplina; formazione e
riqualificazione professionale ed organizzazione delle relative strutture; b) Direzione generale delle risorse
materiali, dei beni e dei servizi: gestione dei beni demaniali e
patrimoniali, dei beni mobili e dei servizi; procedure contrattuali;
acquisizione e gestione di beni mobili; acquisizione, progettazione e
gestione di beni immobili; espletamento dei compiti e delle funzioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, e
gestione delle risorse materiali, dei beni e dei servizi dell’amministrazione
centrale, salve le competenze degli altri dipartimenti; c) Direzione generale del bilancio e
della contabilità: adempimenti connessi alla formazione del bilancio di
previsione e del conto consuntivo, della legge finanziaria e della legge di
assestamento del bilancio; adempimenti contabili; d) Direzione generale magistrati: attività
preparatorie e preliminari relative all’esercizio dell’azione disciplinare ed
altre attività di competenza del Ministro in ordine ai magistrati
professionali ed onorari, salve le competenze dell’ispettorato generale del
Ministero, e conseguenti rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura; e) Direzione generale di statistica:
compiti attribuiti all’ufficio di statistica del Ministero dal decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e predisposizione degli strumenti
conoscitivi necessari alle attività di programmazione, organizzazione e
controllo. 3. Sino all’entrata in vigore della legge di
riforma sul decentramento del Ministero costituisce ufficio dirigenziale
generale del dipartimento l’Ufficio speciale per la gestione e la
manutenzione del nuovo complesso giudiziario della città di Napoli e degli
edifici e locali ospitanti uffici giudiziari nella stessa città, disciplinato
dal decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102. 4. Il Capo del Dipartimento svolge altresì
le seguenti funzioni: rilevazione dei fabbisogni e programmazione e gestione
degli interventi sulle circoscrizioni giudiziarie e sulle piante organiche
degli uffici giudiziari e dell’amministrazione centrale, salve le competenze
degli altri dipartimenti; conienzioso relativo ai rapporti di lavoro ed alle
altre materie di competenza del Dipartimento. Articolo
6 Direzione
generale dei sistemi informativi automatizzati 1. La Direzione generale dei sistemi
informativi automatizzati è competente per la programmazione, la
progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi
automatizzati di tutti gli uffici del Ministero,degli uffici amministrativi
decentrati e degli uffici giudiziari; per l’integrazione e l’interconnessione
dei sistemi informativi del Ministero nel rispetto degli standard definiti
anche in armonia con le norme comunitarie; per l’interconnessione con i
sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni per il tramite
della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni; per l’adempimento,
nell’ambito di competenza del Ministero della giustizia, dei compiti di cui
al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive integrazioni e
modificazioni, nonché dei compiti di cui all’articolo 15 della legge 15 marzo
1997, n. 59, ed ai decreti del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 513, e 20 ottobre 1998, n. 428, e successive modificazioni e integrazioni;
per lo sviluppo e promozione delle risorse umane in relazione all’evoluzione
dei sistemi informatici e telematici; per l’acquisizione dei beni e servizi
informatici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6
agosto 1997, n. 452; per i pareri di congruità tecnico-economica sugli
acquisti per i quali non è richiesto il parere obbligatorio dell’Autorità per
l’informatica nella pubblica amministrazione; per la predisposizione e la
gestione del piano per la sicurezza informatica dell’amministrazione della
giustizia relativo alla formazione, alla gestione, alla trasmissione,
all’interscambio, all’accesso ed alla conservazione dei documenti
informatici, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318; per la promozione e lo sviluppo
degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica;
per il coordinamento per la realizzazione dei programmi di informatizzazione
delle attività degli uffici di cui all’articolo 3, degli uffici
amministrativi decentrati e degli uffici giudiziari, secondo le indicazioni
della conferenza di cui al comma 2 per i pareri e le proposte alla conferenza
di cui al comma 2 nel settore di competenza; per i pareri e le proposte alla
conferenza di cui al comma 2 per gli atti normativi nel settore di
competenza, in collaborazione con l’Ufficio legislativo del Ministero. Il Direttore generale è il responsabile per
i sistemi informativi automatizzati ai sensi dell’articolo 10 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ed opera, nell’ambito delle sue
competenze, con autonomia di bilancio in ordine ai fondi comunque destinati
ai programmi di informatizzazione presso gli uffici di cui all’articolo 3,
che gestisce con autonomia tecnica secondo le indicazioni della conferenza di
cui al comma 2. 2. Per il coordinamento dell’attività della
Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati concernenti gli
uffici di cui all’articolo 3, gli uffici amministrativi decentrati e gli
uffici giudiziari è istituita la conferenza dei Capi dei Dipartimenti,
convocata dal Ministro, cui partecipa il Direttore generale dei sistemi informativi
automatizzati ed il preposto all’ufficio di diretta collaborazione
interessato alle questioni per le quali la conferenza è convocata. Articolo
7 Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria 1. Il Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali
individuate dall’articolo 16, comma 3, lettera e) del decreto legislativo. 2. Per l’espletamento delle funzioni del
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria sono istituiti i seguenti
uffici dirigenziali generali con le competenze per ciascuno di seguito
indicate: a) Direzione generale del personale e
della formazione: assunzione e gestione amministrativa del personale, anche
dirigenziale, amministrativo e tecnico; gestione amministrativa del personale
del Corpo di Polizia Penitenziaria; relazioni sindacali; disciplina,
formazione e aggiornamento del personale dell’amministrazione penitenziaria
ed organizzazione delle relative strutture, salve le competenze dell’istituto
superiore di studi penitenziari; b) Direzione generale delle risorse
materiali, dei beni e dei servizi: gestione dei beni demaniali e
patrimoniali, dei beni immobili, dei beni mobili e dei servizi; procedure
contrattuali; edilizia penitenziaria e residenziale di servizio; c) Direzione generale per il bilancio e
della contabilità: adempimenti connessi alla formazione del bilancio di
previsione e del conto consuntivo, della legge finanziaria e della legge di
assestamento del bilancio; adempimenti contabili; d) Direzione generale dei detenuti e
del trattamento: assegnazione e trasferimento dei detenuti e degli internati
all’esterno dei Provveditorati regionali; gestione dei detenuti sottoposti ai
regimi speciali; servizio sanitario; attività trattameniali intramurali; e) Direzione generale dell’esecuzione penale
esterna: indirizzo e coordinamento delle attività degli Uffici territoriali
competenti in materia di esecuzione penale esterna; rapporti con la
magistratura di sorveglianza, con gli enti locali e gli altri enti pubblici,
con gli enti privati, le organizzazioni del volontariato, del lavoro e delle
imprese, finalizzati al trattamento dei soggetti in esecuzione penale
esterna. 3. Il Capo del Dipartimento svolge altresì i
compiti inerenti l’attività ispettiva ed il contenzioso relativo ai rapporti
di lavoro ed alle altre materie di competenza del Dipartimento. Articolo
8 Dipartimento
per la Giustizia Minorile 1. Il Dipartimento per la Giustizia Minorile
esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate
dall’articolo 16, comma 3, lettera d), del decreto legislativo. 2. Per l’espletamento delle funzioni del
Dipartimento per la Giustizia Minorile sono istituiti i seguenti uffici
dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate: a) Direzione generale del personale e
della formazione: assunzione e amministrazione del personale e dei dirigenti;
formazione e aggiornamento professionale del personale civile e di polizia
penitenziaria ed organizzazione delle relative strutture; relazioni sindacali;
disciplina; b) Direzione generale delle risorse
materiali, dei beni e dei servizi: acquisizione e gestione dei beni mobili e
dei servizi; acquisizione, progettazione e gestione beni immobili; procedure
contrattuali; c) Direzione generale per
l’attuazione dei provvedimenti giudiziari: esecuzione dei provvedimenti del
giudice minorile; partecipazione agli interventi di prevenzione della
devianza, convenzioni, consulenze, rapporti con gli enti locali, finalizzati
all’attività trattamentale; organizzazione dei servizi per l’esecuzione dei
provvedimenti dell’attività giudiziaria. 3. Il Capo del Dipartimento svolge altresì i
seguenti compiti: a) adempimenti connessi alla
formazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, della legge
finanziaria e della legge di assestamento del bilancio; adempimenti
contabili, attività ispettiva; b) adempimenti connessi alla qualità
di autorità centrale convenzionale, ai sensi delle leggi 15 gennaio 1994, n.
64, e 23 dicembre 1992, n. 524, e ogni altra competenza conferita dalle
leggi, dai regolamenti e dagli strumenti internazionali ratificati ed aventi
vigore nello Stato; rapporti con le Autorità giudiziarie italiane ed estere;
attività inerenti la nomina dei componenti esperti dei tribunali per i
minorenni; c) contenzioso relativo ai rapporti
di lavoro ed alle altre materie di competenza del dipartimento. Articolo
9 Unità
dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali generali 1. All’individuazione delle unità
dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali generali ed alla
definizione dei relativi compiti si provvede con decreti ministeriali di
natura non regolamentare, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera
e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall’articolo 13, comma 1,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell’articolo 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Articolo
10 Divieti
di nuovi o maggiori oneri 1. Dall’attuazione del presente
provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 marzo 2001 CIAMPI AMATO, Presidente
del Consiglio dei Ministri FASSINO, Ministro della giustizia VISCO, Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: FASSINO Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo
2001 Ministeri istituzionali - Giustizia,
registro n. 3, .foglio n. 35 |
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