La nuova organizzazione del ministero della Giustizia. DPR 55/2001

 

La riorganizzazione del Ministero della Giustizia si incentra sulla ripartizione delle funzioni amministrative in quattro ''dipartimenti'': quello per gli affari della giustizia; dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi; dell'amministrazione penitenziaria e per la giustizia minorile. Al vertice di ogni dipartimento è preposto un ''capo del dipartimento'' che svolge le sue specifiche funzioni dirigenziali, e si avvale, in ciò, al massimo di due vice-capi e dell'''Ufficio del capo del dipartimento''. Al ''capo del dipartimento'' spetta la funzione di proposta di progetti normativi, e di fornire pareri al Ministro. Il dipartimento per gli affari di giustizia è suddiviso, a sua volta, in una direzione generale della giustizia civile, della giustizia penale e del contenzioso e dei diritti umani: attraverso quest'ultima passano i ricorsi presso la Comunità europea e gli organismi internazionali che hanno per oggetto i diritti dell'uomo. Il dipartimento dell'organizzazione giudiziaria si occupa della gestione interna del personale del Ministero, svolgendo, tra l'altro, anche le funzioni di bilancio, contabilità e statistica. Il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria avrà anche una direzione generale destinata ad occuparsi dell'''esecuzione penale esterna'', e manterrà - per questo - i rapporti con tutte quelle strutture nelle quali il reo può scontare una pena alternativa alla detenzione. Va segnalata, inoltre, l'istituzione della Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, con il compito di gestire e sviluppare l'informatizzazione dei servizi del Ministero, sia al proprio interno che verso l'esterno.

 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2001, n. 55.

 


Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 87, comma quinto [1], e110 della Costituzione [2];

Vistil’articolo 17, comma 4-bis, lettera e) , della legge 23 agosto 1988, n. 400 [3], aggiunto dall’articolo 13,

comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 [4], el’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999 n.300 [5];

Vistoil decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 [6], come da ultimo modificatodal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 [7];

Visti gli articoli 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [8];

Vistoil decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 [9];

Vistala legge 12 agosto 1962, n. 1311 [10], e l’articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195 [11];

Sentite le organizzazioni sindacali, come da verbale in data 26 luglio 2000;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 18 settembre 2000;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi rispettivamente in data 19 e 21 dicembre 2000;

Ritenuto, quanto al parere del Consiglio di Stato, di non accogliere le osservazioni inerenti le disposizioni di cui all’articolo 13, commi 4 e 5, attesane la conformità con quanto previsto dall’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 [12];

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio2001;

Ritenuta l’opportunità di accogliere i rilievi espressi dalla Corte dei conti in data 2marzo2001;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, abitata nella riunione del 2 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per ''Ministro'' il Ministro della giustizia;

b) per ''Ministero'' il Ministero della giustizia;

c) per ''decreto legislativo'' il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Articolo 2

Dipartimenti del Ministero

1. Per l’espletamento delle funzioni del Ministero sono istituiti i seguenti uffici di gestione amministrativa:

a) Dipartimento per gli affari di giustizia;

b) Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;

c) Dipartimento dell’amministrazione penitenzia;

d) Dipartimento per la giustizia minorile.

Articolo 3

Ufficio del Capo del Dipartimento

1. Ad ogni Dipartimento è preposto un Capo del Dipartimento.

2. Per l’espletamento dei compiti e delle funzioni previste dall’articolo 5 del decreto legislativo, nonché dal presente regolamento, per la contrattazione collettiva di lavoro e per la direzione dell’ufficio per le relazioni con il pubblico, ai sensi degli articoli 1, comma 4, lettere b) e c), ed 8, della legge 7 giugno 2000, n. 150, il Capo del Dipartimento si avvale dell’Ufficio del Capo del Dipartimento, nell’ambito del quale viene altresì svolta la progettazione e gestione del controllo di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

3. Le funzioni di proposta e parere al Ministro nelle materie di sua competenza spettano al Capo del Dipartimento, al quale i dirigenti degli uffici dirigenziali generali riferiscono in merito. In materia di atti normativi tali funzioni sono esercitate in coordinamento con l’attività dell’Ufficio legislativo del Ministero. L’ufficio del Capo del Dipartimento svolge attività di studio e ricerca con particolare riferimento ai profili della organizzazione e della innovazione nelle materie di competenza, fornisce consulenza agli uffici del Dipartimento ed a quelli periferici e coordina l’attività internazionale svolta dal Dipartimento.

4. Il Capo del Dipartimento è coadiuvato nell’ esercizio delle sue funzioni da Vice Capi in numero non superiore a due, nominati, per la durata del suo mandato, all’interno delle dotazioni organiche complessive del Ministero. In ipotesi di nomina di due Vice Capi, il Capo del Dipartimento designa il vice capo con funzioni vicarie.

5. I Vice Capi sono nominati tra i soggetti indicati nell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L’incarico di vice capo è conferito nelle forme di cui all’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e costituisce incarico di livello dirigenziale generale.

Articolo 4

Dipartimento per gli Affari di giustizia

1. Il Dipartimento per gli affari di giustizia esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall’articolo 16, comma 3, lettera a), del decreto legislativo.

2. Per l’espletamento delle funzioni del Dipartimento per gli Affari di giustizia sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:

a) Direzione generale della giustizia civile: acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore civile; questioni concernenti l’applicazione delle leggi e dei regolamenti in materia civile e relative alla cittadinanza; relazioni internazionali in materia civile e in particolare attività preparatoria all’elaborazione di convenzioni internazionali; adempimenti relativi alla esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale; gratuito patrocinio, notificazioni e rogatorie civili da e per l’estero; proroga dei termini in caso di irregolare funzionamento degli uffici giudiziari; vigilanza e controllo sul recupero delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia e sulla gestione dei depositi giudiziari, vigilanza e controllo sui corpi di reato; servizi di cancelleria e relativi quesiti; vigilanza ed indirizzo amministrativo sui servizi relativi alla giustizia civile, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l’Ispettorato generale del Ministero; spese di giustizia straordinarie; servizio elettorale; procedimenti per il recupero di somme dovute da funzionari dell’ordine giudiziario; libri tavolari; proventi di cancelleria, tasse di bollo e registri; riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere ed altri atti formati all’estero in materia civile; vigilanza sull’Istituto Internazionale di Studi Giuridici, vigilanza sugli ordini professionali; segreteria del Consiglio Nazionale Forense e degli altri consigli nazionali; vigilanza sui notai, sui Consigli notarili, sulla Cassa nazionale del notariato e sulla relativa commissione amministratrice; questioni concernenti l’applicazione delle leggi e dei regolamenti sul notariato, sull’avvocatura e sugli altri ordini professionali, ivi compresi i concorsi e gli esami; vigilanza e controllo sulle conservatorie dei registri immobiliari, sul Pubblico Registro Automobilistico e sugli istituti vendite giudiziarie;

b) Direzione generale della giustizia penale: acquisizione ed elaborazione di materiale nel settore penale e criminologico; vigilanza sui servizi relativi alla giustizia penale, esame delle istanze e dei ricorsi e rapporti con l’ispettorato generale del Ministero, preparazione di rapporti e relazioni per incontri nazionali ed internazionali nel settore penale; attività di cooperazione internazionale attiva e passiva in materia penale; istruzione delle pratiche concernenti i provvedimenti in materia penale di competenza del Ministro; relazioni internazionali in materia penale e in particolare studio preparatorio ed elaborazione delle convenzioni internazionali; rapporti con l’Unione europea e con l’Organizzazione delle Nazioni Unite e le altre sedi internazionali per la prevenzione ed il controllo del delitto; procedura istruttoria delle domande di grazia; gestione, organizzazione generale, coordinamento, vigilanza e controllo sul funzionamento del casellario centrale e dei casellari giudiziali;

c) Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani: contenzioso nel quale è interessato il Ministero, salvo quello riguardante le materie di specifica competenza di altri dipartimenti; contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e penale; ricorsi individuali proposti contro lo Stato avanti la Corte europea dei diritti dell’uomo; procedure relative all’osservanza di obblighi internazionali aventi ad oggetto la protezione dei diritti dell’uomo; adeguamento del diritto interno alle previsioni degli strumenti internazionali in materia di diritti umani; contenzioso in materia di responsabilità civile dei magistrati; traduzione dileggi e atti stranieri.

3. Il Capo del Dipartimento provvede altresì alle funzioni connesse alla formazione del bilancio di previsione, della legge finanziaria e della legge di assestamento di bilancio, alla direzione della Biblioteca centrale giuridica e della Biblioteca del Ministero, alla pubblicazione delle leggi e degli altri provvedimenti normativi e non normativi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed all’inserzione nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica. Il Capo del Dipartimento provvede anche alla vigilanza sull’amministrazione degli archivi notarili che, ai sensi dell’articolo 1 della legge 17 maggio 1952, n. 629. ha ordinamento e gestione finanziaria separati.

Articolo 5

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

1. Il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall’articolo 16, comma 3, lettera b) del decreto legislativo.

2. Per l’espletamento delle funzioni del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, oltre alla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, di cui all’articolo 6, sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali con le competenze per ciascuno di seguito indicate:

a) Direzione generale del personale e della formazione: assunzione e gestione del personale, anche dirigenziale, delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli uffici notifìche esecuzioni e protesti, nonché dell’amministrazione centrale, salve le competenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile; relazioni sindacali; disciplina; formazione e riqualificazione professionale ed organizzazione delle relative strutture;

b) Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi: gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni mobili e dei servizi; procedure contrattuali; acquisizione e gestione di beni mobili; acquisizione, progettazione e gestione di beni immobili; espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, e gestione delle risorse materiali, dei beni e dei servizi dell’amministrazione centrale, salve le competenze degli altri dipartimenti;

c) Direzione generale del bilancio e della contabilità: adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, della legge finanziaria e della legge di assestamento del bilancio; adempimenti contabili;

d) Direzione generale magistrati: attività preparatorie e preliminari relative all’esercizio dell’azione disciplinare ed altre attività di competenza del Ministro in ordine ai magistrati professionali ed onorari, salve le competenze dell’ispettorato generale del Ministero, e conseguenti rapporti con il Consiglio Superiore della Magistratura;

e) Direzione generale di statistica: compiti attribuiti all’ufficio di statistica del Ministero dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e predisposizione degli strumenti conoscitivi necessari alle attività di programmazione, organizzazione e controllo.

3. Sino all’entrata in vigore della legge di riforma sul decentramento del Ministero costituisce ufficio dirigenziale generale del dipartimento l’Ufficio speciale per la gestione e la manutenzione del nuovo complesso giudiziario della città di Napoli e degli edifici e locali ospitanti uffici giudiziari nella stessa città, disciplinato dal decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102.

4. Il Capo del Dipartimento svolge altresì le seguenti funzioni: rilevazione dei fabbisogni e programmazione e gestione degli interventi sulle circoscrizioni giudiziarie e sulle piante organiche degli uffici giudiziari e dell’amministrazione centrale, salve le competenze degli altri dipartimenti; conienzioso relativo ai rapporti di lavoro ed alle altre materie di competenza del Dipartimento.

Articolo 6

Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati

1. La Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati è competente per la programmazione, la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati di tutti gli uffici del Ministero,degli uffici amministrativi decentrati e degli uffici giudiziari; per l’integrazione e l’interconnessione dei sistemi informativi del Ministero nel rispetto degli standard definiti anche in armonia con le norme comunitarie; per l’interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni; per l’adempimento, nell’ambito di competenza del Ministero della giustizia, dei compiti di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive integrazioni e modificazioni, nonché dei compiti di cui all’articolo 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed ai decreti del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e 20 ottobre 1998, n. 428, e successive modificazioni e integrazioni; per lo sviluppo e promozione delle risorse umane in relazione all’evoluzione dei sistemi informatici e telematici; per l’acquisizione dei beni e servizi informatici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452; per i pareri di congruità tecnico-economica sugli acquisti per i quali non è richiesto il parere obbligatorio dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione; per la predisposizione e la gestione del piano per la sicurezza informatica dell’amministrazione della giustizia relativo alla formazione, alla gestione, alla trasmissione, all’interscambio, all’accesso ed alla conservazione dei documenti informatici, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318; per la promozione e lo sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica; per il coordinamento per la realizzazione dei programmi di informatizzazione delle attività degli uffici di cui all’articolo 3, degli uffici amministrativi decentrati e degli uffici giudiziari, secondo le indicazioni della conferenza di cui al comma 2 per i pareri e le proposte alla conferenza di cui al comma 2 nel settore di competenza; per i pareri e le proposte alla conferenza di cui al comma 2 per gli atti normativi nel settore di competenza, in collaborazione con l’Ufficio legislativo del Ministero.

Il Direttore generale è il responsabile per i sistemi informativi automatizzati ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ed opera, nell’ambito delle sue competenze, con autonomia di bilancio in ordine ai fondi comunque destinati ai programmi di informatizzazione presso gli uffici di cui all’articolo 3, che gestisce con autonomia tecnica secondo le indicazioni della conferenza di cui al comma 2.

2. Per il coordinamento dell’attività della Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati concernenti gli uffici di cui all’articolo 3, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari è istituita la conferenza dei Capi dei Dipartimenti, convocata dal Ministro, cui partecipa il Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati ed il preposto all’ufficio di diretta collaborazione interessato alle questioni per le quali la conferenza è convocata.

Articolo 7

Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria

1. Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall’articolo 16, comma 3, lettera e) del decreto legislativo.

2. Per l’espletamento delle funzioni del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali con le competenze per ciascuno di seguito indicate:

a) Direzione generale del personale e della formazione: assunzione e gestione amministrativa del personale, anche dirigenziale, amministrativo e tecnico; gestione amministrativa del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria; relazioni sindacali; disciplina, formazione e aggiornamento del personale dell’amministrazione penitenziaria ed organizzazione delle relative strutture, salve le competenze dell’istituto superiore di studi penitenziari;

b) Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi: gestione dei beni demaniali e patrimoniali, dei beni immobili, dei beni mobili e dei servizi; procedure contrattuali; edilizia penitenziaria e residenziale di servizio;

c) Direzione generale per il bilancio e della contabilità: adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, della legge finanziaria e della legge di assestamento del bilancio; adempimenti contabili;

d) Direzione generale dei detenuti e del trattamento: assegnazione e trasferimento dei detenuti e degli internati all’esterno dei Provveditorati regionali; gestione dei detenuti sottoposti ai regimi speciali; servizio sanitario; attività trattameniali intramurali;

e) Direzione generale dell’esecuzione penale esterna: indirizzo e coordinamento delle attività degli Uffici territoriali competenti in materia di esecuzione penale esterna; rapporti con la magistratura di sorveglianza, con gli enti locali e gli altri enti pubblici, con gli enti privati, le organizzazioni del volontariato, del lavoro e delle imprese, finalizzati al trattamento dei soggetti in esecuzione penale esterna.

3. Il Capo del Dipartimento svolge altresì i compiti inerenti l’attività ispettiva ed il contenzioso relativo ai rapporti di lavoro ed alle altre materie di competenza del Dipartimento.

Articolo 8

Dipartimento per la Giustizia Minorile

1. Il Dipartimento per la Giustizia Minorile esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall’articolo 16, comma 3, lettera d), del decreto legislativo.

2. Per l’espletamento delle funzioni del Dipartimento per la Giustizia Minorile sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:

a) Direzione generale del personale e della formazione: assunzione e amministrazione del personale e dei dirigenti; formazione e aggiornamento professionale del personale civile e di polizia penitenziaria ed organizzazione delle relative strutture; relazioni sindacali; disciplina;

b) Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi: acquisizione e gestione dei beni mobili e dei servizi; acquisizione, progettazione e gestione beni immobili; procedure contrattuali;

c) Direzione generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari: esecuzione dei provvedimenti del giudice minorile; partecipazione agli interventi di prevenzione della devianza, convenzioni, consulenze, rapporti con gli enti locali, finalizzati all’attività trattamentale; organizzazione dei servizi per l’esecuzione dei provvedimenti dell’attività giudiziaria.

3. Il Capo del Dipartimento svolge altresì i seguenti compiti:

a) adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, della legge finanziaria e della legge di assestamento del bilancio; adempimenti contabili, attività ispettiva;

b) adempimenti connessi alla qualità di autorità centrale convenzionale, ai sensi delle leggi 15 gennaio 1994, n. 64, e 23 dicembre 1992, n. 524, e ogni altra competenza conferita dalle leggi, dai regolamenti e dagli strumenti internazionali ratificati ed aventi vigore nello Stato; rapporti con le Autorità giudiziarie italiane ed estere; attività inerenti la nomina dei componenti esperti dei tribunali per i minorenni;

c) contenzioso relativo ai rapporti di lavoro ed alle altre materie di competenza del dipartimento.

Articolo 9

Unità dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali generali

1. All’individuazione delle unità dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali generali ed alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall’articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Articolo 10

Divieti di nuovi o maggiori oneri

1. Dall’attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

FASSINO, Ministro della giustizia

VISCO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2001

Ministeri istituzionali - Giustizia, registro n. 3, .foglio n. 35