Sui criteri di applicazione dell’art. 42 bis d. lgs. n.151/2001

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Su esplicita richiesta della RdB P.I. l’Amministrazione in data odierna ha convocato le OO.SS. per concordare i criteri di applicazione dell’art. 42 bis d. lgs. n.151/2001 introdotto dalla finanziaria 2003 e riguardante l’assegnazione temporanea dei lavoratori con figli minori fino a tre anni di età ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione dove esercita l’attività lavorativa l’altro genitore.

La bozza di proposta presentata dall’Amministrazione recepisce in pieno le direttive della norma in questione, pur tuttavia non ha trovato concorde questa O.S. su due punti fondamentali;infatti l’assegnazione temporanea in una sede diversa da quella di servizio nell’ambito della stessa Amministrazione Giudiziaria è subordinata:

1.    all’esistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione economica;

2.    all’acquisizione del parere favorevole del capo dell’ufficio di appartenenza del dipendente.

La RdB P.I.  ha insistito affinché l’Amministrazione collochi il dipendente anche in soprannumero nella sede richiesta e non richieda il preventivo parere favorevole del capo dell’Ufficio di provenienza del dipendente. Questa O.S. ha motivato la richiesta sottolineando che il legislatore con la norma in questione ha inteso tutelare i minori e l’assegnazione temporanea è prevista al massimo fino ai tre anni di vita del bambino.

L’Amministrazione si è riservata, all’esito dei rilievi mossi, di adottare le determinazioni del caso nel più breve tempo possibile.

La RdB P.I. con i lavoratori per la conquista dei diritti e la difesa della dignità.

Roma, 2 marzo 2004

RdB P.I. – Esecutivo Giustizia