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Su esplicita richiesta della RdB
P.I. l’Amministrazione in data odierna ha convocato le OO.SS. per
concordare i criteri di applicazione dell’art. 42 bis d. lgs.
n.151/2001 introdotto dalla finanziaria 2003 e riguardante
l’assegnazione temporanea dei lavoratori con figli minori fino a
tre anni di età ad una sede di servizio ubicata nella stessa
provincia o regione dove esercita l’attività lavorativa l’altro
genitore. La bozza di proposta presentata
dall’Amministrazione recepisce in pieno le direttive della norma
in questione, pur tuttavia non ha trovato concorde questa O.S. su
due punti fondamentali;infatti l’assegnazione temporanea in una
sede diversa da quella di servizio nell’ambito della stessa
Amministrazione Giudiziaria è subordinata: 1.
all’esistenza di un posto vacante e disponibile di
corrispondente posizione economica; 2.
all’acquisizione del parere favorevole del capo
dell’ufficio di appartenenza del dipendente. La RdB P.I.
ha insistito affinché l’Amministrazione collochi il
dipendente anche in soprannumero nella sede richiesta e non richieda
il preventivo parere favorevole del capo dell’Ufficio di
provenienza del dipendente. Questa O.S. ha motivato la richiesta
sottolineando che il legislatore con la norma in questione ha inteso
tutelare i minori e l’assegnazione temporanea è prevista al
massimo fino ai tre anni di vita del bambino. L’Amministrazione si è
riservata, all’esito dei rilievi mossi, di adottare le
determinazioni del caso nel più breve tempo possibile. La RdB P.I. con i lavoratori per la
conquista dei diritti e la difesa della dignità. Roma, 2 marzo 2004 RdB
P.I. – Esecutivo Giustizia |