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In data odierna l’Amministrazione ha inviato le determinazioni, il cui testo potrete consultare sul nostro sito, contenente i criteri da adottare nell’applicazione dei benefici di cui all’art. 42 bis d. lgs. n.151/2001 riguardante l’assegnazione temporanea dei lavoratori, con figli minori fino a tre anni di età, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione dove esercita l’attività lavorativa l’altro genitore.

La RdB P.I. nella riunione del 2 marzo u.s. aveva sottolineato la opportunità di assegnare il dipendente, all’interno della stessa Amministrazione, anche in soprannumero nella sede richiesta e di soprassedere sull’acquisizione del parere favorevole del capo dell’ufficio in considerazione della brevità del beneficio (al massimo fino ai tre anni di vita del bambino).

L’Amministrazione è rimasta irremovibile sul requisito del posto vacante e disponibile nella sede richiesta, mentre all’art. 2 comma 5 del testo pur ribadendo  la necessità di acquisire il parere del capo dell’Ufficio di appartenenza ha aggiunto che lo stesso non è vincolante.

La scrivente O.S. non sottoscriverà l’accordo in questione tenuto conto che l’Amministrazione, oltre a non avere a cuore le problematiche dei lavoratori della giustizia, ha dimostrato ancora una volta di avere poca attenzione per quelle tematiche costituzionalmente tutelate attinenti alla sfera familiare e intese alla protezione della maternità e dell’infanzia; questi ultimi favoriti proprio dalla legge finanziaria 2003 che ha introdotto l’art. 42 bis al d. lgs n. 151/2001.

Altro punto dolente è la mancata eliminazione del parere preventivo, anzi limitandosi ad aggiungere che lo stesso non è vincolante, lascia spazio alla discrezionalità che nel caso di specie è inaccettabile.

Sollecitiamo tutti i lavoratori a lottare per i propri diritti ed a difendere la propria dignità ed a segnalarci eventuali comportamenti ritenuti discriminatori.

Roma, 4 marzo 2004

RdB P.I. – Esecutivo Giustizia