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assegnazione temporanea lavoratori con figli 
minori fino a tre anni

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Al   Sottosegretario Giustizia Onorevole Jole Santelli

  Al  Capo Dipartimento Dr. Nicola Cerrato 

Al   V. Capo Dipartimento Dr. Angelo Gargano

Al Direttore  Generale dr. Carolina Fontecchia

ROMA  

OGGETTO: assegnazione temporanea lavoratori con figli minori fino a tre anni

La scrivente O.S. segnala che la circolare in data 4 maggio 2004 n. 192/2004 diramata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, tra l’altro già richiamata da codesta Amministrazione nel provvedimento 21/5/04 Prot. n. 200/2837 reparto area B3, ha chiarito che: ……………L’espressione usata dal Legislatore “per un periodo complessivo non superiore a tre anni” definisce la durata massima (tre anni) dell’agevolazione, senza alcun riferimento all’età dei minori.

Tale interpretazione è chiaramente più favorevole al lavoratore posto che l’accordo sottoscritto il 9 marzo 2004  sui criteri da adottare nell’applicazione dei benefici di cui all’art. 42 bis d. lgs. n.151/2001, riguardante l’assegnazione temporanea dei lavoratori con figli minori fino a tre anni di età ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione dove esercita l’attività lavorativa l’altro genitore, prevede all’art.3, 1° comma che “l’assegnazione temporanea viene concessa…………fino al compimento dei tre anni di età del figlio”.

La RdB P.I. invita, pertanto, codesta Amministrazione a convocare le OO.SS. per la modifica del predetto accordo nel senso più favorevole al lavoratore.

La scrivente O.S.  trattandosi di una norma a tutela della famiglia, della maternità e dell’infanzia ha fiducia nella sensibilità più volte dimostrata su questi temi anche dalla rappresentante di parte politica.

In attesa di un sollecito riscontro si porgono cordiali saluti.

            Roma 26 luglio 2004

RdB P.I. – Esecutivo Giustizia

(Giuseppa Todisco)

 

Segue circolare Dipartimento della Funzione Pubblica, 4 maggio 2004 n. 192/2004

Al   Ministero dell'interno
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Direzione centrale per le risorse umane
00100  ROMA

 

Oggetto:  Art. 3, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.  Quesito.

  Si fa riferimento alla nota n. A/100 del 19 aprile 2004, con la quale viene posto un quesito circa le modalità di applicazione della disposizione in oggetto, che ha inserito nel D.Lgs n. 151/01, l'art. 42 bis.

  Detto articolo prevede, com'è noto, la possibilità per i genitori con figli minori fino a tre anni, dipendenti di amministrazioni pubbliche, di essere assegnati, per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa.

  Il dubbio sollevato da codesto Ministero in ordine a tale disposizione riguarda, nello specifico, l'ambito temporale del beneficio, ovvero se l'assegnazione temporanea in esame debba essere, in ogni caso, limitata fino al compimento dei tre anni di età dei minori.

  Al riguardo, lo scrivente Dipartimento è dell'avviso che il limite di età (…figli al di sotto dei tre anni), stabilito dalla disposizione, è il requisito soggettivo che da diritto al beneficio, determinandone l'arco temporale entro il quale va fatta la richiesta e non il limite entro cui deve necessariamente concludersi l'assegnazione provvisoria.

  L'espressione utilizzata dal legislatore " per un periodo complessivo non superiore a tre anni" definisce, pertanto, la durata massima (tre anni) dell'agevolazione, senza alcun riferimento all'età dei minori.


       Il Direttore dell'Ufficio
          Francesco Verbaro


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