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Al Sottosegretario Giustizia Al V. Capo Dipartimento Dr. Angelo Gargano Al
Direttore Generale ROMA OGGETTO:
assegnazione temporanea lavoratori con figli minori fino a tre anni La scrivente O.S. segnala che la circolare in data 4 maggio 2004 n. 192/2004 diramata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, tra l’altro già richiamata da codesta Amministrazione nel provvedimento 21/5/04 Prot. n. 200/2837 reparto area B3, ha chiarito che: ……………L’espressione usata dal Legislatore “per un periodo complessivo non superiore a tre anni” definisce la durata massima (tre anni) dell’agevolazione, senza alcun riferimento all’età dei minori. Tale interpretazione è chiaramente più favorevole al lavoratore posto che l’accordo sottoscritto il 9 marzo 2004 sui criteri da adottare nell’applicazione dei benefici di cui all’art. 42 bis d. lgs. n.151/2001, riguardante l’assegnazione temporanea dei lavoratori con figli minori fino a tre anni di età ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione dove esercita l’attività lavorativa l’altro genitore, prevede all’art.3, 1° comma che “l’assegnazione temporanea viene concessa…………fino al compimento dei tre anni di età del figlio”. La RdB P.I. invita, pertanto, codesta Amministrazione a convocare le OO.SS. per la modifica del predetto accordo nel senso più favorevole al lavoratore. La
scrivente O.S. trattandosi di
una norma a tutela della famiglia, della maternità e dell’infanzia ha
fiducia nella sensibilità più volte dimostrata su questi temi anche
dalla rappresentante di parte politica. In
attesa di un sollecito riscontro si porgono cordiali saluti.
Roma 26 luglio
2004 RdB
P.I. – Esecutivo Giustizia (Giuseppa
Todisco) Segue circolare Dipartimento della Funzione Pubblica, 4 maggio 2004 n. 192/2004 Al
Ministero dell'interno Oggetto:
Art. 3, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Quesito. Si
fa riferimento alla nota n. A/100 del 19 aprile 2004, con la quale viene
posto un quesito circa le modalità di applicazione della disposizione in
oggetto, che ha inserito nel D.Lgs n. 151/01, l'art. 42 bis. Detto
articolo prevede, com'è noto, la possibilità per i genitori con figli
minori fino a tre anni, dipendenti di amministrazioni pubbliche, di essere
assegnati, per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad
una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale
l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa. Il
dubbio sollevato da codesto Ministero in ordine a tale disposizione
riguarda, nello specifico, l'ambito temporale del beneficio, ovvero se
l'assegnazione temporanea in esame debba essere, in ogni caso, limitata
fino al compimento dei tre anni di età dei minori. Al
riguardo, lo scrivente Dipartimento è dell'avviso che il limite di età
(…figli al di sotto dei tre anni), stabilito dalla disposizione, è il
requisito soggettivo che da diritto al beneficio, determinandone l'arco
temporale entro il quale va fatta la richiesta e non il limite entro cui
deve necessariamente concludersi l'assegnazione provvisoria. L'espressione
utilizzata dal legislatore " per un periodo complessivo non superiore
a tre anni" definisce, pertanto, la durata massima (tre anni)
dell'agevolazione, senza alcun riferimento all'età dei minori.
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