Questa mattina, nella riunione
convocata su richiesta della RdB P.I., i rappresentanti
dell’Amministrazione Centrale hanno dichiarato che la
preoccupazione del personale preposto all’assistenza delle
udienze penali (cancellieri) doveva ritenersi infondata, in
quanto il funzionamento dei nuovi impianti di
fonoregistrazione digitale continuerà ad essere assicurato da
personale esterno all’amministrazione giudiziaria e che la
prevista formazione andava concepita come mera conoscenza dei
nuovi apparati da parte dei cancellieri cui, per legge,
compete la direzione del servizio.
Tali (nuove) indicazioni, come
da impegno assunto dalla parte pubblica, saranno
immediatamente recepite da un’apposita circolare ministeriale
che verrà diramata a tutti gli uffici interessati.
In altre parole, per
l’Amministrazione si è trattato solo di uno spiacevole
equivoco!
La RdB P.I., dopo aver
lamentato la grave inosservanza del sistema delle relazioni
sindacali per la mancata preventiva informazione sulla materia
(introduzione di nuove tecnologie e formazione del personale),
ha segnalato che la preoccupazione dei lavoratori era stata
suscitata dalla inequivocabile determinazione ministeriale che
prevedeva la formazione dello stesso personale che poi avrebbe
dovuto utilizzare i nuovi apparati di fonoregistrazione.
In ogni caso, ha aggiunto la
RdB P.I., era impensabile che l’Amministrazione potesse
stravolgere una legge (art. 139 c.p.p.) che stabilisce
inequivocabilmente che “la riproduzione fonografica o
audiovisiva è effettuata da personale tecnico, anche esterno
all’amministrazione dello Stato, sotto la direzione
dell’ausiliario che assiste il giudice”.
Per adesso l’attacco è stato
rintuzzato, ma la RdB P.I. resterà sempre vigile.
RITENUTE CASSA MUTUA
CANCELLIERI
Nella stessa riunione i
rappresentanti del Ministero hanno accolto la richiesta,
precedentemente formulata dalle OO.SS., di sospendere
l’efficacia della circolare 31-05-05 del Capo Dipartimento
dell’Organizzazione Giudiziaria che stabiliva, con decorrenza
1° luglio 2005, l’obbligo per i cancellieri C1 di versare una
ritenuta straordinaria dell’1% sullo stipendio e sugli altri
assegni di carattere continuativo per diventare soci di
diritto della Cassa Mutua Cancellieri.
La RdB P.I. ritiene che la
Cassa Mutua Cancellieri, tuttora disciplinata dalla Legge 11
maggio 1951, n. 384 e successive modificazioni, necessiti –
come suggerito dallo stesso Ufficio Legislativo del Ministero
della Giustizia – di un’adeguata revisione normativa; in
assenza di una nuova e diversa regolamentazione sul suo
funzionamento, in mancanza di una rivalutazione delle tabelle
che stabiliscono il premio di buona uscita da liquidarsi a
favore dei soci , sarà impossibile pretendere il versamento di
contributi da parte di quei dipendenti che fino ad oggi, a
torto o a ragione, ne erano stati esclusi.
Roma, 7 luglio 2005
Esecutivo Nazionale
Giustizia |