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FONOREGISTRAZIONE: per l’Amministrazione
è stato solo un… equivoco

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Questa mattina, nella riunione convocata su richiesta della RdB P.I., i rappresentanti dell’Amministrazione Centrale hanno dichiarato che la preoccupazione del personale preposto all’assistenza delle udienze penali (cancellieri) doveva ritenersi infondata, in quanto il funzionamento dei nuovi impianti di fonoregistrazione digitale continuerà ad essere assicurato da personale esterno all’amministrazione giudiziaria e che la prevista formazione andava concepita come mera conoscenza dei nuovi apparati da parte dei cancellieri cui, per legge, compete la direzione del servizio.

Tali (nuove) indicazioni, come da impegno assunto dalla parte pubblica, saranno immediatamente recepite da un’apposita circolare ministeriale che verrà diramata a tutti gli uffici interessati.

In altre parole, per l’Amministrazione si è trattato solo di uno spiacevole equivoco!

La RdB P.I., dopo aver lamentato la grave inosservanza del sistema delle relazioni sindacali per la mancata preventiva informazione sulla materia (introduzione di nuove tecnologie e formazione del personale), ha segnalato che la preoccupazione dei lavoratori era stata suscitata dalla inequivocabile determinazione ministeriale che prevedeva la formazione dello stesso personale che poi avrebbe dovuto utilizzare i nuovi apparati di fonoregistrazione.

In ogni caso, ha aggiunto la RdB P.I., era impensabile che l’Amministrazione potesse stravolgere una legge (art. 139 c.p.p.) che stabilisce inequivocabilmente che “la riproduzione fonografica o audiovisiva è effettuata da personale tecnico, anche esterno all’amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell’ausiliario che assiste il giudice”.

Per adesso l’attacco è stato rintuzzato, ma la RdB P.I. resterà sempre vigile.

RITENUTE CASSA MUTUA CANCELLIERI

Nella stessa riunione i rappresentanti del Ministero hanno accolto la richiesta, precedentemente formulata dalle OO.SS., di sospendere l’efficacia della circolare 31-05-05 del Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria che stabiliva, con decorrenza 1° luglio 2005, l’obbligo per i cancellieri C1 di versare una ritenuta straordinaria dell’1% sullo stipendio e sugli altri assegni di carattere continuativo per diventare soci di diritto della Cassa Mutua Cancellieri.

La RdB P.I. ritiene che la Cassa Mutua Cancellieri, tuttora disciplinata dalla Legge 11 maggio 1951, n. 384 e successive modificazioni, necessiti – come suggerito dallo stesso Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia – di un’adeguata revisione normativa; in assenza di una nuova e diversa regolamentazione sul suo funzionamento, in mancanza di una rivalutazione delle tabelle che stabiliscono il premio di buona uscita da liquidarsi a favore dei soci , sarà impossibile pretendere il versamento di contributi da parte di quei dipendenti che fino ad oggi, a torto o a ragione, ne erano stati esclusi.

Roma, 7 luglio 2005                                                         

                                                                                                Esecutivo Nazionale Giustizia


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