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                  L’art. 21 del Contratto Integrativo 
                  Giustizia disciplina l’Articolazione delle tipologie 
                  dell’orario di lavoro che può essere attuato, tra l’altro, su 
                  cinque giorni per 7 ore e 12 minuti o con due o più rientri 
                  pomeridiani.  Il 
                  Ministero della Giustizia con circolare del 10 febbraio 1998 
                  prot. 1810/S/PP/646, ha precisato i criteri per l’attribuzione 
                  dei buoni pasto ed ha puntualizzato che 
                  “peraltro il 
                  dipendente può rinunciare, con il consenso 
                  dell’amministrazione all’intervallo fermo restando il diritto 
                  al buono pasto”. 
                  
                  In alcuni uffici, invece, la rinuncia 
                  alla pausa pranzo ha comportato per il lavoratore la mancata 
                  corresponsione del buono pasto. 
                  
                  I lavoratori interessati possono 
                  inoltrare richiesta per il recupero dei buoni pasto relativi 
                  agli ultimi cinque anni, a tal proposito si allega fac simile 
                  di domanda da inviare al dirigente ed al capo dell’ufficio di 
                  appartenenza. 
                  
                  Roma, 10 marzo 2006  
                  
                  
                  RdB P.I. – Esecutivo Giustizia |