L’art. 21 del Contratto Integrativo
Giustizia disciplina l’Articolazione delle tipologie
dell’orario di lavoro che può essere attuato, tra l’altro, su
cinque giorni per 7 ore e 12 minuti o con due o più rientri
pomeridiani.
Il
Ministero della Giustizia con circolare del 10 febbraio 1998
prot. 1810/S/PP/646, ha precisato i criteri per l’attribuzione
dei buoni pasto ed ha puntualizzato che
“peraltro il
dipendente può rinunciare, con il consenso
dell’amministrazione all’intervallo fermo restando il diritto
al buono pasto”.
In alcuni uffici, invece, la rinuncia
alla pausa pranzo ha comportato per il lavoratore la mancata
corresponsione del buono pasto.
I lavoratori interessati possono
inoltrare richiesta per il recupero dei buoni pasto relativi
agli ultimi cinque anni, a tal proposito si allega fac simile
di domanda da inviare al dirigente ed al capo dell’ufficio di
appartenenza.
Roma, 10 marzo 2006
RdB P.I. – Esecutivo Giustizia |