Decreto-legge
11 settembre 2002, n. 201 "Misure
urgenti per razionalizzare l'Amministrazione della giustizia"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2002 |
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Capo I
Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, recante previsione di equa
riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e
modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile.
Art.
1.
1. Dopo l'articolo 2 della legge
24 marzo 2001, n. 89, e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis (Accordo transattivo). - 1. La domanda di
equa riparazione di cui all'articolo 3 e' proposta solo dopo che siano decorsi
novanta giorni da quello in cui l'interessato, anche personalmente e previa
indicazione del domicilio eletto, abbia comunicato la volonta' di introdurre
l'azione di equa riparazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento inviata all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato del distretto di
Corte di appello ove si e' svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si e'
originato il pregiudizio. La comunicazione e' corredata dell'atto introduttivo,
dei verbali delle attivita' processuali nonche', se esistenti, delle decisioni
che hanno definito ciascuna fase e grado del giudizio cui la domanda di equa
riparazione si riferisce. La predetta comunicazione, corredata degli atti e dei
documenti, e' condizione di procedibilita' della domanda di cui all'articolo 3.
2. La copia della sola comunicazione di cui al comma 1 e' contestualmente
inviata dall'interessato, con lo stesso mezzo, al Ministro della giustizia
quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice ordinario, al
Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice
militare ed al Presidente del Consiglio dei Ministri in ogni altro caso. Sono
esclusi dall'accordo transattivo di cui alla presente legge i procedimenti del
giudice tributario.
3. L'Avvocatura dello Stato valuta la documentazione allegata alla
comunicazione di cui al comma 1 e, sentite le amministrazioni interessate ed
acquisita, ove ritenuto opportuno, presso i competenti uffici giudiziari copia
di ulteriori atti e documenti ritenuti rilevanti in aggiunta a quelli che
l'interessato deve produrre ai sensi del comma 1, entro il termine di novanta
giorni comunica una proposta transattiva all'interessato.
4. L'Avvocatura dello Stato determina i contenuti della proposta
transattiva mediante l'applicazione di parametri oggettivi connessi alla durata
ed alla tipo-logia del procedimento, tenuto conto, altresi', della condotta
processuale della parte istante e dell'esito, anche potenziale, del giudizio
svoltosi o in corso di svolgimento, seguendo gli indirizzi stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente articolo, nonche' le specifiche
indicazioni che le amministrazioni interessate abbiano ritenuto opportuno
trasmettere in relazione al caso concreto.
5. La comunicazione di cui al comma 1 sospende, per tutta la durata delle
trattative e comunque per non oltre novanta giorni, il decorso del termine di
decadenza di cui all'articolo 4.
6. Le trattative sono espletate entro novanta giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al comma 1. Trascorso inutilmente tale termine le
trattative stesse si considerano comunque espletate.
7. L'atto di transazione e' sottoscritto per lo Stato dall'Avvocato
Generale dello Stato o, per sua delega, da un Avvocato dello Stato o
dall'Avvocato distrettuale e costituisce titolo esecutivo nei confronti
dell'amministrazione interessata. Esso e' redatto in triplice originale, uno dei
quali viene immediatamente trasmesso dall'Avvocatura al Ministero dell'economia
e delle finanze affinche' provveda al pagamento della somma convenuta con la
transazione entro novanta giorni dalla sottoscrizione della transazione, un
altro alla parte istante ed il terzo e' depositato nella cancelleria della Corte
di appello ove si e' svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si e'
originato il pregiudizio. Una copia dell'atto di transazione e' trasmessa, senza
ritardo, a cura della cancelleria, al procuratore generale della Corte dei
conti.
8. La cancelleria della Corte di appello ove si e' svolto o si sta
svolgendo il giudizio da cui si e' originato il pregiudizio, scaduto il termine
previsto dal comma 7 e riscontrata la conformita' tra l'originale depositato e
quello esibito dalla parte interessata, ne cura la spedizione a quest'ultima in
forma esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile.
9. L'atto di transazione e' esente dall'imposta di registro.
10. Gli onorari per l'eventuale assistenza e consulenza prestate ai fini
della definizione dell'accordo transattivo restano a carico di ciascuna parte.
L'onorario corrisposto all'Avvocatura dello Stato e' determinato in misura
corrispondente ai minimi indicati dalle tariffe professionali ridotto ad un
quarto.
11. Per l'espletamento della fase precontenziosa di cui al presente
articolo da parte degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, le amministrazioni
interessate provvedono, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, alla provvista di locali e di attrezzature anche informatiche, nonche'
all'attribuzione, mediante comando o distacco di unita' di personale
amministrativo in possesso di specifiche professionalita'.
12. Relativamente ai procedimenti pendenti di cui all'articolo 3, che
alla data di entrata in vigore del presente articolo non sono stati ancora
assunti in decisione, l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato del distretto di
Corte di appello ove pende il giudizio puo' formulare la proposta di transazione
sino all'assegnazione della causa in decisione.
13. La transazione conclusa nella pendenza del giudizio di cui
all'articolo 3 comprende la definizione convenzionale delle relative spese e la
sua sottoscrizione comporta rinuncia agli atti del giudizio medesimo e ne
produce l'estinzione ai sensi dell'articolo 306 del codice di procedura civile.
L'estinzione e' dichiarata con decreto dal Presidente del collegio della Corte
di appello presso cui pende il giudizio.".
Art.
2.
1. All'articolo 3 della legge 24
marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il ricorso e' proposto nei confronti del Ministro della giustizia
quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice ordinario, al
Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice
militare, del Ministro dell'economia e delle finanze quando si tratta di
procedimenti tributari rilevanti penalmente ed al Presidente del Consiglio dei
Ministri in ogni altro caso. Sono esclusi dal ricorso di cui alla presente legge
i procedimenti di competenza del giudice tributario.";
b) al comma 6, le parole: "Il decreto e' immediatamente
esecutivo." sono sostituite dalle seguenti: "Il decreto e' motivato in
forma sintetica, anche solo con il richiamo di precedenti decisioni conformi,
omesso ogni riferimento allo svolgimento dei fatti non strettamente necessario
ai fini della decisione; esso e' immediatamente esecutivo.";
c) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. La Corte di appello, in sede di decisione del procedimento
di cui al presente articolo, esaminate comparativamente le posizioni assunte
dalle parti nel corso delle trattative di cui all'articolo 2-bis e, in
deroga agli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile, puo' escludere, in
tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore, ovvero
anche condannarlo al rimborso, parziale o totale, delle spese sostenute dal
soccombente, se risulta che ha, immotivatamente, rifiutato di aderire alla
proposta transattiva formulata a norma dell'articolo 2-bis di contenuto
analogo a quello del decreto di cui al comma 6.".
Art.
3.
1. All'articolo 5 della legge 24
marzo 2001, n. 89, dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"1-bis. La cancelleria comunica immediatamente il decreto di cui al
comma 1 altresi' al Ministero dell'economia e delle finanze affinche' provveda
al pagamento entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
1-ter. Decorsi i termini di cui al comma 2, l'eventuale notifica del
precetto ed i successivi atti di esecuzione forzata dei titoli esecutivi di cui
agli articoli 2-bis e 3 sono compiuti in ogni caso nei confronti del
Ministero dell'economia e delle finanze, indipendentemente dall'amministrazione
nei cui confronti si e' formato il titolo della cui esecuzione si tratta.".
Capo
II
Misure urgenti per la nomina dei giudici di pace e per il supporto dell'attivita'
di governo della magistratura
Art.
4.
1. All'articolo 4 della legge 21
novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Il presidente della Corte d'appello, almeno sei mesi prima che si
verifichino le previste vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice
di pace del distretto, ovvero al verificarsi della vacanza, provvede alla
pubblicazione dei posti vacanti nel distretto mediante inserzione nel sito
Internet del Ministero della giustizia, nonche' nella Gazzetta Ufficiale.
Da tale ultima pubblicazione decorre il termine di sessanta giorni per la
presentazione delle domande, nelle quali sono indicati i requisiti posseduti ed
e' contenuta la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di
incompatibilita' previste dalla legge. Il presidente della Corte d'appello
richiede, inoltre, ai sindaci dei comuni interessati, l'affissione nell'albo
pretorio dell'elenco delle vacanze e dei termini per la presentazione delle
domande da parte degli interessati.";
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Gli interessati non possono presentare domanda di ammissione
al tirocinio in piu' di tre distretti diversi nello stesso anno e non possono
indicare piu' di sei sedi per ciascun distretto.".
Art.
5.
1. All'articolo 3 del decreto
legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati
per il suo funzionamento, puo' stipulare" sono sostituite dalle seguenti:
"Il Comitato di Presidenza, nel limite dei fondi stanziati per il
funzionamento del C.S.M., puo' autorizzare la stipula di";
b) al comma 1, dopo la parola: "vicepresidente", sono inserite
le seguenti: "e di assistenza ai consiglieri";
c) al comma 2, la parola: "dieci" e' sostituita dalla seguente:
"ventisei";
d) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis. Agli adempimenti di quanto previsto dal presente articolo
provvede il Segretario generale.".
2. All'articolo 5, comma 4, del
decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la parola: "un anno" e' sostituita dalla seguente:
"diciotto mesi";
b) la parola: "C.S.M." e' sostituita dalle seguenti: "Il
Comitato di Presidenza con proprio provvedimento".
Capo
III
Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione
penitenziaria
Art.
6.
1. Il Ministro della giustizia
predispone, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, un piano straordinario pluriennale di interventi per l'acquisizione e
per l'adeguamento strutturale di edifici, opere, infrastrutture ed impianti
indispensabili al potenziamento del settore penitenziario, utilizzando anche gli
strumenti previsti dall'articolo 145, comma 34, lettera c), della legge
23 dicembre 2000, n. 388, per un onere complessivo pari a euro 93.328.000.
Capo
IV
Modifiche all'articolo 67 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante
ordinamento giudiziario
Art.
7.
1. All'articolo 67 del regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La presidenza dei collegi delle sezioni semplici e' assunta da un
presidente della sezione, ovvero, in sua assenza, dal magistrato della stessa
sezione con maggiore anzianita' nell'esercizio delle funzioni di legittimita'.".
Capo
V
Modifiche al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di
sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalita' degli
uffici dell'Amministrazione dell'interno
Art.
8.
1. Al decreto-legge 6 maggio 2002,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "del
Corpo della guardia di finanza," sono inserite le seguenti: "del Corpo
di polizia penitenziaria,";
b) all'articolo 2, comma 6, dopo le parole: "del Corpo della guardia
di finanza" sono inserite le seguenti: "e, limitatamente ai servizi di
protezione e vigilanza delle persone appartenenti all'Amministrazione della
giustizia, del Corpo di polizia penitenziaria".
Art.
9.
1. Per l'attuazione del programma
di cui all'articolo 6, e' autorizzata la spesa di euro 10.694.896 per l'anno
2002 e di euro 20.658.276 per gli anni dal 2003 al 2006. Al relativo onere si
provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.
2. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art.
10.
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.