CORSI
(di riqualificazione) e |
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Dopo aver propinato ai
lavoratori dell’amministrazione giudiziaria un sorprendente accordo per
riavviare i corsi di riqualificazione (chi vivrà, vedrà), una parte del
sindacalismo concertativo (e non solo) tenta di stupire la platea proponendo al
popolo giudiziario un ricorso per il riconoscimento della completa
pensionabilità dell’indennità di amministrazione.
E’ ormai nostro
compito “istituzionale” non farvi confondere le idee e perciò cercheremo di
illustrarvi la materia.
La nostra pensione si
distingue in due voci:
-
quota A, costituita da voci fisse e ricorrenti che concorrono a formare
la retribuzione pensionabile fino al 31-12-92;
-
quota B, costituita da voci fisse e ricorrenti – e dal 1996 anche
accessorie – che concorrono a formare la retribuzione pensionabile dall’
1-1-93 fino alla cessazione dal servizio.
L’indennità
di amministrazione, istituita dal CCNL 1994/97, ha assunto carattere di fissità
e di ricorrenza solo col CCNL 1998/2001.
Appare,
quindi, improbabile che un Giudice, stante la diversa collocazione temporale
dell’indennità di amministrazione, possa sentenziare il riconoscimento della
stessa nella quota A della pensione.
In secondo luogo, per
intraprendere un’azione legale andrebbe considerato anche il necessario
requisito dell’attualità dell’interesse; una vertenza proposta da un
lavoratore in servizio indurrebbe molto probabilmente il Giudice adito a non
pronunciare nel merito, mancando il presupposto (collocamento a riposo del
ricorrente) per il riconoscimento di un diritto immediatamente esigibile.
La RdB P.I. in sede di
rinnovo del CCNL comparto Ministeri ha richiamato la parte pubblica al rispetto
dell’art. 45 del d.lgs. 165/01 che impone alle amministrazioni di garantire ai
propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, chiedendo la
rivalutazione delle indennità di amministrazione e la perequazione delle stesse
tra tutti i ministeri.
I risultati del CCNL,
poi stipulato il 12 giugno 2003, sono (purtroppo) noti anche grazie allo stesso
sindacalismo concertativo che, nulla opponendo nella competente sede di
contrattazione, oggi invita i lavoratori a ricorrere al Giudice per il mancato
riconoscimento di un diritto o presunto tale.
Quanto sopra è dovuto
per corretta informazione a tutti i lavoratori della giustizia, troppo spesso
abbagliati da segnali imprecisi e fuorvianti.
Roma, 23 ottobre 2003
RdB P.I. – Esecutivo Giustizia