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Relazione "Disegno di Legge n° 5141", relativa all'Ordinamento della carriera Dirigenziale penitenziaria

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Al Presidente della
I° Commissione Affari Costituzionali
Camera dei Deputati

DISEGNO DI LEGGE N.5141 “Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria”

        Questa O.S. intende ringraziare per l’attenzione prestatale con la convocazione e per averle dato così la possibilità di esprimere il proprio avviso in ordine al Disegno di legge 5141 “Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria”.

       Ci si limiterà a rappresentare le proprie seguenti considerazioni:

Come già altre organizzazioni Sindacali hanno fatto, anche la RdB intende sottolineare la sostanziale perplessità in ordine all’operazione che con il citato disegno di legge, si viene a mettere in atto:

  • Innanzitutto con esso si opera una profonda spaccatura del personale penitenziario, già peraltro spaccato in personale dipendente appartenente al Comparto Sicurezza, personale del comparto Ministeri, personale appartenete agli Ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia;

  • E’ appena il caso di ricordare che  l’art. 41 della legge finanziaria 1998 (l.449/97) fissava la cessazione dell’efficacia dell’art. 40 della legge 395/90 e dell’art. 4bis della legge 436/1987 a decorrere dal primo rinnovo contrattuale del personale ivi considerato;

  • Dopo un periodo di grande conflittualità, durante il quale l’Amministrazione penitenziaria ha marciato sostanzialmente  con ricorsi amministrativi vinti dal personale, questa ultima legge ha azzerato tutto, abrogando sostanzialmente il contendere;

  • La legge 266/99 ed il successivo decreto legislativo 146/2000 riconsideravano la materia e stabilivano un significativo aumento della dotazione organica della dirigenza penitenziaria, stabilita ora in

 25 Dirigenti generali - 360 Dirigenti provenienti dal ruolo dei Direttori diIstituto, CSSA e OPG - 10 Dirigenti provenienti dal ruolo degli Educatori - 10 Dirigenti provenienti dal ruolo dei Contabili - 1 Dirigente tecnico - 5 Dirigenti addetti alle relazioni esterne

Vale la pena di ricordare che, mentre la vecchia normativa riconosceva esclusivamente l’emolumento stipendiale  dei Dirigenti della Polizia di Stato a quanti avevano maturato rispettivamente 15 e 25 anni di anzianità, il decreto legislativo 146/2000 dà la possibilità di un accesso effettivo alle funzioni dirigenziali con il riconoscimento di responsabilità realmente esercitate nella Direzione delle strutture penitenziarie.

  • Sempre il D.Lgs 146/2000 ha rivisitato le dotazioni organiche della Giustizia Minorile e ha previsto il ruolo Direttivo della Polizia penitenziaria.

  • Mentre i concorsi sono stati regolarmente effettuati da Dipartimento della Giustizia Minorile,il DAP, attuava il medesimo D.Lgs per la sola parte relativa ai ruoli Direttivi della Polizia Penitenziaria.         

 In questo contesto il DDL 5141, attualmente in discussione 

Danneggia il personale non appartenente ai profili di Direttore penitenziario, Assistente Sociale, medico eliminando per il restante personale la possibilità di accesso alla Dirigenza

Incrementa di oltre 200 unità le dotazioni organiche dei dirigenti penitenziari, provenienti dal ruolo dei Direttori, Direttori di CSSA, Direttori di OPG, ma nulla dice in ordine alle altre  categorie di personale previsti da D.Lgs. 146/ 2000, che viene così discriminato.

Nulla si dice, inoltre, circa le professionalità della giustizia minorile, svilendole e mettendole in secondo piano rispetto a quelle degli adulti.

Va detto che tale incremento è di molto sovradimensionato rispetto alle reali necessità: l’ipotesi di portare a 570 posti la Dirigenza penitenziaria, produrrebbe oltre 200 dirigenti senza incarico.

Tale soprannumero deve far riflettere e porre l’attenzione sugli aspetti relativi alla copertura finanziaria del provvedimento in discussione

Inoltre il provvedimento in esame, se approvato da codesta Commissione così come licenziato dal Senato, avrà conseguenze negative per tutti gli operatori penitenziari e sulla organizzazione di tutti gli Uffici dell’Amministrazione Penitenziaria. Si acuirebbero infatti i conflitti tra le “categorie professionali”, atteso che verrebbero introdotti benefici con procedure non selettive ( “Promozione automatica” ) a dipendenti dell’Amministrazione appartenenti a tre sole professionalità; soprattutto verrebbero introdotti benefici per il solo fatto di appartenere esclusivamente a certe professionalità e non perché si è realizzato qualcosa.

 COPERTURA FINANZIARIA

Se l’incremento  dei posti di dirigente venisse attuato così come proposto, la prima conseguenza sarebbe il definitivo accantonamento dei concorsi previsti al d.lgs. 146/2000, per quelle categorie di personale non incluse nel presente DDl.

  Si rappresenta inoltre che:

Il sottosegretario VEGAS, nel corso dell’esame della proposta di legge da parte del Senato ritenne opportuno affermare che il Governo non prevedeva oneri di spesa per 435 unità di personale, che godrebbero già del trattamento economico dirigenziale.

Non è vero che taluni Direttori Penitenziari C3 (ex IX qualifica funzionale) beneficiavano dello stipendio di primo Dirigente: infatti quelli che beneficiavano  dell’art. 40 della legge 395/90 hanno lo stipendio “bloccato” da oltre 4 anni (in quanto viene riconosciuto loro un assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti stipendiali) ed invece in caso di approvazione del ddl AC 5141 avrebbero diritto agli arretrati degli ultimi anni ed allo stipendio da primo Dirigente aggiornato ai livelli retributivi in vigore ad oggi.

Per ogni Direttore di Istituto penitenziario  (o Assistente Sociale, o Medico ) C3 o C2 che diventa Dirigente ci sarà una automatica promozione stipendiale di un Direttore di Istituto (o Assistente Sociale, o medico) C1 o C2 che verrà inquadrato nella posizione economica C2 o C3

Va inoltre sottolineato che nel 2003 viene attribuita una indennità perequativa fissata in euro 9.707 per i Primi Dirigenti ed in euro 16.330 per i Dirigenti Superiori (DPCM 2 dicembre 2003 pubblicato sulla G.U del 29.12.2003.

Le 435 unità di personale che fruivano del trattamento economico dirigenziale, innanzitutto fruivano del solo trattamento economico dirigenziale di base (cosiddetto tabellare), in quanto l’indennità perequativa compete solo ai dirigenti in possesso della qualifica. Con la nomina a dirigente delle predette 435 unità di personale della posizione economica C3, dovrebbe essere loro attribuita anche l’indennità perequativa, con un maggior onere di spesa compreso fra i 5.600.000 euro ed i 9.000.000. Va precisato che ulteriori oneri dovrebbero essere previsti per quanti verrebbero inquadrati successivamente a Dirigenti Superiori e per il riallineamento delle posizioni stipendiali connesse all’anzianità di servizio.

Come ultimo punto, ma non per questo meno importante, si vuole rappresentare la assoluta contrarietà della scrivente O.S. in ordine all’art. 3 del ddl 5141. Esso infatti:

Fa passare in modo del tutto estemporaneo e scollegato dalla proposta di legge in questione la modifica dell’art.72 dell’Ordinamento Penitenziario.

Modifica la denominazione dei CENTRI DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI, servizi che per mandato istituzionale dal 1976 intervengono nella gestione e nell’attività di trattamento e inclusione sociale intra ed extramurari.

Facendoli diventare UFFICI LOCALI – ESECUZIONE PENALE ESTERNA si fa sparire qualsiasi riferimento al Servizio Sociale e si centra l’attenzione sul mandato istituzionale del “controllo dei programmi trattamentali” assumendolo a mandato principale di tali servizi, mentre l’Ordinamento Penitenziario aveva posto il Servizio Sociale come soggetto centrale nella gestione delle misure alternative, in particolare dell’Affidamento in Prova al Servizio Sociale e nella collaborazione per progetti di reinserimento a favore dei detenuti

Fa sparire completamente ogni riferimento all’attività di collaborazione interna agli Istituti Penitenziari

Dà per acquisito che tutto il sistema penitenziario intra ed extramurario, debba rispondere esclusivamente ad un mandato di controllo ed ordine pubblico, senza pensare che ciò è in netto contrasto con il dettato dell’art.27 della Costituzione.

IL COORDINAMENTO RdB PENITENZIARI

Roma, 30 novembre 2004

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