Al
Presidente della
I° Commissione Affari Costituzionali
Camera dei Deputati
DISEGNO DI LEGGE N.5141
“Ordinamento della carriera
dirigenziale penitenziaria”
Questa O.S. intende ringraziare per l’attenzione
prestatale con la convocazione e per averle dato così la
possibilità di esprimere il proprio avviso
in ordine al
Disegno di legge 5141 “Ordinamento della carriera
dirigenziale penitenziaria”.
Ci si limiterà a rappresentare le proprie seguenti
considerazioni:
Come
già altre organizzazioni Sindacali hanno fatto, anche la RdB
intende sottolineare la sostanziale perplessità in ordine
all’operazione che con il citato disegno di legge, si viene
a mettere in atto:
-
Innanzitutto
con esso si opera una profonda spaccatura del personale
penitenziario, già peraltro spaccato in personale
dipendente appartenente al Comparto Sicurezza, personale
del comparto Ministeri, personale appartenete agli
Ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia;
-
E’
appena il caso di ricordare che
l’art. 41 della legge finanziaria 1998 (l.449/97)
fissava la cessazione dell’efficacia dell’art. 40
della legge 395/90 e dell’art. 4bis della legge 436/1987
a decorrere dal primo rinnovo contrattuale del personale
ivi considerato;
-
Dopo
un periodo di grande conflittualità, durante il quale
l’Amministrazione penitenziaria ha marciato
sostanzialmente con
ricorsi amministrativi vinti dal personale, questa ultima
legge ha azzerato tutto, abrogando sostanzialmente il
contendere;
-
La
legge 266/99 ed il successivo decreto legislativo 146/2000
riconsideravano la materia e stabilivano un significativo
aumento della dotazione organica della dirigenza
penitenziaria, stabilita ora in
25
Dirigenti generali - 360
Dirigenti provenienti dal ruolo dei Direttori
diIstituto, CSSA e OPG - 10
Dirigenti provenienti dal ruolo degli Educatori - 10 Dirigenti
provenienti dal ruolo dei Contabili - 1
Dirigente tecnico - 5
Dirigenti addetti alle relazioni esterne
Vale
la pena di ricordare che, mentre la vecchia normativa
riconosceva esclusivamente l’emolumento stipendiale
dei Dirigenti della Polizia di Stato a quanti avevano
maturato rispettivamente 15 e 25 anni di anzianità, il
decreto legislativo 146/2000 dà la possibilità di un accesso
effettivo alle funzioni dirigenziali con il riconoscimento di
responsabilità realmente esercitate nella Direzione delle
strutture penitenziarie.
-
Sempre
il D.Lgs 146/2000 ha rivisitato le dotazioni organiche
della Giustizia Minorile e ha previsto il ruolo Direttivo
della Polizia penitenziaria.
-
Mentre
i concorsi sono stati regolarmente effettuati da
Dipartimento della Giustizia Minorile,il DAP, attuava il
medesimo D.Lgs per la sola parte relativa ai ruoli
Direttivi della Polizia Penitenziaria.
In
questo contesto il DDL 5141, attualmente in discussione
Danneggia
il personale non appartenente ai profili di Direttore
penitenziario, Assistente Sociale, medico eliminando per il
restante personale la possibilità di accesso alla Dirigenza
Incrementa
di oltre 200 unità le dotazioni organiche dei dirigenti
penitenziari, provenienti dal ruolo dei Direttori, Direttori
di CSSA, Direttori di OPG, ma nulla dice in ordine alle altre
categorie di personale previsti da D.Lgs. 146/ 2000,
che viene così discriminato.
Nulla
si dice, inoltre, circa le professionalità della giustizia
minorile, svilendole e mettendole in secondo piano rispetto a
quelle degli adulti.
Va
detto che tale incremento è di molto sovradimensionato
rispetto alle reali necessità: l’ipotesi di portare a 570
posti la Dirigenza penitenziaria, produrrebbe oltre 200
dirigenti senza incarico.
Tale
soprannumero deve far riflettere e porre l’attenzione sugli
aspetti relativi alla copertura finanziaria del provvedimento
in discussione
Inoltre
il provvedimento in esame, se approvato da codesta Commissione
così come licenziato dal Senato, avrà conseguenze negative
per tutti gli operatori penitenziari e sulla organizzazione di
tutti gli Uffici dell’Amministrazione Penitenziaria. Si
acuirebbero infatti i conflitti tra le “categorie
professionali”, atteso che verrebbero introdotti benefici
con procedure non selettive ( “Promozione automatica” ) a
dipendenti dell’Amministrazione appartenenti a tre sole
professionalità; soprattutto verrebbero introdotti benefici
per il solo fatto di appartenere esclusivamente a certe
professionalità e non perché si è realizzato qualcosa.
COPERTURA
FINANZIARIA
Se
l’incremento dei
posti di dirigente venisse attuato così come proposto, la
prima conseguenza sarebbe il definitivo accantonamento dei
concorsi previsti al d.lgs. 146/2000, per quelle categorie di
personale non incluse nel presente DDl.
Si rappresenta inoltre
che:
Il
sottosegretario VEGAS, nel corso dell’esame della proposta
di legge da parte del Senato ritenne opportuno affermare che
il Governo non prevedeva oneri di spesa per 435 unità di
personale, che godrebbero già del trattamento economico
dirigenziale.
Non
è vero che taluni Direttori Penitenziari C3 (ex IX qualifica
funzionale) beneficiavano dello stipendio di primo Dirigente:
infatti quelli che beneficiavano
dell’art. 40 della legge 395/90 hanno lo stipendio
“bloccato” da oltre 4 anni (in quanto viene riconosciuto
loro un assegno ad personam riassorbibile con i futuri
miglioramenti stipendiali) ed invece in caso di approvazione
del ddl AC 5141 avrebbero diritto agli arretrati degli
ultimi anni ed allo stipendio da primo Dirigente aggiornato
ai livelli retributivi in vigore ad oggi.
Per
ogni Direttore di Istituto penitenziario
(o Assistente Sociale, o Medico ) C3 o C2 che diventa
Dirigente ci sarà una automatica promozione stipendiale di un
Direttore di Istituto (o Assistente Sociale, o medico) C1 o C2
che verrà inquadrato nella posizione economica C2 o C3
Va
inoltre sottolineato che nel 2003 viene attribuita una
indennità perequativa fissata in euro 9.707 per i Primi
Dirigenti ed in euro 16.330 per i Dirigenti Superiori (DPCM 2
dicembre 2003 pubblicato sulla G.U del 29.12.2003.
Le
435 unità di personale che fruivano del trattamento economico
dirigenziale, innanzitutto fruivano del solo trattamento
economico dirigenziale di base (cosiddetto tabellare), in
quanto l’indennità perequativa compete solo ai dirigenti in
possesso della qualifica. Con la nomina a dirigente delle
predette 435 unità di personale della posizione economica C3,
dovrebbe essere loro attribuita anche l’indennità
perequativa, con un maggior onere di spesa compreso fra i
5.600.000 euro ed i 9.000.000. Va precisato che ulteriori
oneri dovrebbero essere previsti per quanti verrebbero
inquadrati successivamente a Dirigenti Superiori e per il
riallineamento delle posizioni stipendiali connesse
all’anzianità di servizio.
Come
ultimo punto, ma non per questo meno importante, si vuole
rappresentare la assoluta contrarietà della scrivente O.S. in
ordine all’art. 3 del ddl 5141. Esso infatti:
Fa
passare in modo del tutto estemporaneo e scollegato dalla
proposta di legge in questione la modifica dell’art.72
dell’Ordinamento Penitenziario.
Modifica
la denominazione dei CENTRI DI SERVIZIO SOCIALE PER ADULTI,
servizi che per mandato istituzionale dal 1976 intervengono
nella gestione e nell’attività di trattamento e inclusione
sociale intra ed extramurari.
Facendoli
diventare UFFICI LOCALI – ESECUZIONE PENALE ESTERNA si fa
sparire qualsiasi riferimento al Servizio Sociale e si centra
l’attenzione sul mandato istituzionale del “controllo dei
programmi trattamentali” assumendolo a mandato principale di
tali servizi, mentre l’Ordinamento Penitenziario aveva posto
il Servizio Sociale come soggetto centrale nella gestione
delle misure alternative, in particolare dell’Affidamento in
Prova al Servizio Sociale e nella collaborazione per progetti
di reinserimento a favore dei detenuti
Fa
sparire completamente ogni riferimento all’attività di
collaborazione interna agli Istituti Penitenziari
Dà
per acquisito che tutto il sistema penitenziario intra ed
extramurario, debba rispondere esclusivamente ad un mandato di
controllo ed ordine pubblico, senza pensare che ciò è in
netto contrasto con il dettato dell’art.27 della Costituzione.
IL
COORDINAMENTO RdB PENITENZIARI
Roma,
30 novembre 2004
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