PROPOSTA DELL'AMMINISTRAZIONE
ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE PER L'UTILIZZAZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE - ANNO 1999.
PREMESSA
Con il presente contratto collettivo integrativo le parti intendono perseguire l'obiettivo, stabilito dall'art.4 del CCNL del Comparto Ministeri 1998/2001, di incrementare la produttività e la qualità del servizio e di sostenere i processi di riorganizzazione e di innovazione tecnologica e organizzativa. A tal fine l'accordo indica i criteri di ripartizione delle risorse del fondo unico fra le varie finalità di utilizzo indicate nell'art.32 del CCNL.
Art.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente contratto integrativo nazionale si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, escluso i dirigenti, in servizio presso il Ministero dei Trasporti e della Navigazione.
Art.2 - DURATA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha durata annuale e concerne il periodo 1 gennaio 1999 - 31 dicembre 1999.
Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio è effettuato a norma di legge. In ogni caso, detta procedura di controllo deve concludersi entro 15 gg. Dall'invio dell'ipotesi di accordo al Servizio di controllo interno; decorso il termine senza che tale organismo abbia effettuato rilievi, il Presidente della delegazione di parte pubblica sottoscrive definitivamente il contratto integrativo. Nel caso di rilievi si renderà necessaria la riapertura delle trattative per adeguare - nel rispetto delle norme contenute nell'art.52 del D.lgs. 29/93 - la quantificazione dei costi contrattuali a seguito dei controlli di legge.
Art.3 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA
Qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sull'interpretazione del presente accordo, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. L'eventuale accordo, stipulato secondo le procedure previste dall'art.51 del D.lgs. 29/93 e dall'art.5 del vigente CCNL, sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.
Art.4 - COSTITUZIONE DEL FONDO UNICO
Il Fondo Unico di Amministrazione per il personale del Ministero dei Trasporti e della Navigazione al momento in cui si tratta ammonta complessivamente a £ 29.036.105.000 e si compone di una parte fissa (£ 20.276.531.000) e di una parte variabile (£ 8.759.574.000).
Al fondo indicato devono essere aggiunte anche £ 2.404.019.511 già spese dalla ex Dir. Gen. Aviazione Civile.
Dal fondo devono essere sottratte £ 75.000.000 da riassegnare al capitolo dell'indennità di risultato dei dirigenti ai sensi dell'art.43 comma 5 L.449/97.
Art.5 - UTILIZZO DEL FONDO UNICO
Le parti convengono di utilizzare il Fondo accantonando una quota pari a £ 5 miliardi da destinare, previa riassegnazione all'esercizio finanziario 2000, prioritariamente alla riqualificazione del personale.
Per il personale in servizio presso la ex Dir. Gen. dell'Aviazione Civile, il soppresso Ministero della Marina Mercantile, la ex Dir. Gen. MCTC e il Gabinetto dell'On.le Sig. Ministro è stanziata una somma complessiva pari a £ ………………. per il pagamento delle indennità di turno, di reperibilità e dell'indennità per i centralinisti non vedenti in base ai criteri fissati rispettivamente dai precedenti contratti integrativi. Tale somma è ripartita nel modo seguente:
Per il personale in servizio presso la ex Dir. Gen. dell'Aviazione Civile £………………..
Per il personale in servizio presso il soppresso Ministero della Marina Mercantile £………………..
Per il personale in servizio presso la ex Dir. Gen. MCTC £………………..
Per il personale in servizio presso il Gabinetto dell'On.le Sig. Ministro £………………..
Alla luce del notevole impegno del personale coinvolto nella gestione di tutti i cambiamenti e le problematiche derivanti dalla riforma del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, si concorda che la residua parte del fondo (£………………. cui vanno aggiunte £…………………. già spese dalla ex Dir. Gen. Aviazione Civile per il pagamento di indennità varie - ad esclusione di turni e reperibilità) venga corrisposta ai lavoratori a titolo di incremento della produttività conseguente al processo di ristrutturazione dell'Amministrazione sancito dal D.P.R.202/98 e dal D.M.148T del 1998.
Tale quota del Fondo verrà ripartita tra tutto il personale sulla base degli effettivi giorni di presenza.
Dalla quota del Fondo destinata al pagamento dei dipendenti dell'ex Aviazione Civile verrà sottratta la parte già corrisposta loro a titolo di indennità varie (esclusi turni e reperibilità) pari a £…………..
Pertanto, la quota spettante a ciascun dipendente dell'ex Aviazione Civile sarà costituita dalla differenza tra la quota pro capite spettante e quella già percepita.
Art.6 - RESIDUI E RISPARMI
Le parti concordano che eventuali residui o risparmi di gestione relativi alle risorse del Fondo unico di amministrazione per l'anno 1999, andranno ad alimentare il Fondo unico di amministrazione per l'anno 2000.