Nasce il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti che sostituirà il Ministero dei trasporti. Con decreto
presidenziale n. 177 è stato emanato il regolamento che organizza il nuovo
Ministero che sarà articolato in quattro Dipartimenti: il Dipartimento per il
coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e
gli affari generali; il Dipartimento per le opere pubbliche e per l’edilizia;
il Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo e il
Dipartimento per i trasporti terrestri. Ai dipartimenti, costituiti per
assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del Ministero,
sono attribuite competenze specifiche, a loro volte ridistribuite in uffici
di livello. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento,
direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi
nel dipartimento stesso a loro volta suddivisi in Direzioni Generali.
L’organizzazione del Ministero prevede una conferenza permanente dei capi dei
dipartimenti del Ministero, che svolge funzioni di coordinamento generale.
Pubblicato sulla GU n.114 del 18.5.2001. (25 maggio 2001) |
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IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l’articolo 87, quinto comma, della
Costituzione; Visto
l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.400;[1] Vista
la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni;[2] Visto il decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Visti
il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [3], ed in particolare, gli articoli da 35 a 44 e
l’articolo 55; Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 2001; Sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative; Udito il parere del Consiglio di Stato
espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
nell’adunanza del 12 febbraio 2001; Acquisito il parere delle competenti
commissioni della Camera dei deputati; Considerato che il Senato della Repubblica
non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto; Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella seduta del 21 marzo 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro dei lavori
pubblici, del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente regolamento: Capo
I Articolo
1 Dipartimenti
del Ministero e Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture,
Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, in seguito denominato "Ministero", esercita le funzioni
di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il
Ministero, per l’espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato nei
seguenti dipartimenti: a) Dipartimento per il coordinamento dello
sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari
generali; b) Dipartimento per le opere pubbliche e per
l’edilizia; c) Dipartimento per la navigazione e il
trasporto marittimo e aereo; d) Dipartimento per i trasporti terrestri. 2. Il Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto dipende dal Ministro per l’espletamento delle funzioni
rientranti nell’attribuzione dell’amministrazione delle infrastrutture e dei
trasporti. 3. L’Agenzia dei trasporti terrestri e delle
infrastrutture istituita e disciplinata ai sensi dell’articolo 44 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e’ sottoposta al potere di indirizzo e di
vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito
denominato "Ministro". All’emanazione del relativo statuto, ai
sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, i
dipartimenti e le direzioni del Ministero cesseranno di operare nelle funzioni
eventualmente spettanti all’Agenzia e i relativi uffici saranno soppressi.
L’ufficio del Genio civile per le opere marittime di Cagliari assume natura e
funzioni di provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sardegna. Articolo
2 Conferenza
permanente dei capi dei Dipartimenti 1. E’ istituita la conferenza permanente dei
capi dei dipartimenti del Ministero, di seguito denominata
"Conferenza". La Conferenza svolge funzioni di coordinamento
generale sulle questioni interdipartimentali o comuni all'attività dei
Dipartimenti del Ministero e può formulare al Ministro proposte per
l’emanazione di indirizzi e direttive diretti ad assicurare il raccordo
operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative
funzioni. 2. Apposite riunioni della Conferenza, cui
possono essere chiamati a partecipare i dirigenti di prima fascia ed i
dirigenti di seconda fascia ai quali sono affidate responsabilità nei settori
interessati, sono dedicate a singole questioni ed in particolare
all’elaborazione delle linee e delle strategie generali in materia di
gestione delle risorse umane, nonché al coordinamento delle attività
informatiche. 3. La direzione per le politiche del
personale e gli affari generali e la direzione per i sistemi informativi e
statistici, provvisoriamente collocate rispettivamente presso il Dipartimento
per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del
personale e gli affari generali e il Dipartimento per i trasporti terrestri,
operano al servizio di tutti i Dipartimenti, sulla base di direttive
concordate dal capo del Dipartimento in sede di conferenza permanente. I capi
dei singoli dipartimenti restano responsabili della gestione delle risorse
loro assegnate. 4. Il comandante generale del Corpo delle
capitanerie di porto partecipa alla Conferenza per gli affari rientranti
nelle attribuzioni del Comando generale e del Corpo delle capitanerie di
porto. Articolo
3 Aree
funzionali e Dipartimenti 1. I Dipartimenti del Ministero assicurano
l’esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree
funzionali di cui all’articolo 42 del decreto legislativo n. 300 del 1999,
secondo la seguente ripartizione: a) Dipartimento per il coordinamento dello
sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali
- identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio
nazionale con particolare riferimento all’articolazione territoriale delle
reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale nonché al sistema
delle città e delle aree metropolitane; programmazione delle infrastrutture
del territorio nazionale, delle reti, delle opere marittime e infrastrutture
idrauliche; rapporti con gli organismi internazionali e coordinamento con
l’Unione europea in materia di politica urbana e di assetto territoriale;
profili comuni e interdipartimentali del rapporto di lavoro e formazione del
personale nonché delle risorse strumentali del Ministero; gestione del
contenzioso del lavoro, dell'ufficio cassa, dell'ufficio del consegnatario
degli immobili; b) Dipartimento per le opere pubbliche e
l'edilizia residenziale indirizzo, programmazione e regolazione in
materia di lavori pubblici; rapporti con organismi nazionali e internazionali
e coordinamento con l'Unione europea in materia di appalti pubblici; rete
nazionale stradale ed autostradale; edilizia residenziale; politica
abitativa; realizzazione di programmi speciali; c) Dipartimento per la navigazione e il
trasporto marittimo e aereo - indirizzo, programmazione e regolazione in
materia di navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti, demanio
marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne;
programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema
idroviario padano veneto; aviazione civile e trasporto aereo; rapporti con organismi nazionali e
internazionali e coordinamento con l'Unione europea in
materia di navigazione, trasporto marittimo e aereo; d) Dipartimento per i trasporti terrestri e
per i sistemi informativi e statistici - poteri di programmazione indirizzo e
regolazione in materia di trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e
sicurezza dei trasporti terrestri; rapporti con organismi nazionali e
internazionali e coordinamento con l’Unione europea in materia di trasporti
terrestri; gestione e sviluppo dei sistemi informativi e statistici del
Ministero. Capo
II Articolo
4 Dipartimento
per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le
politiche del personale e gli affari generali 1. Il Dipartimento per il coordinamento
dello sviluppo del territorio e’ articolato nei seguenti uffici di livello
dirigenziale generale: a) Direzione per la programmazione; b) Direzione per le trasformazioni
territoriali; c) Direzione per le reti; d) Direzione per l’abusivismo; e) Direzione per i programmi europei; f) Direzione per gli organi decentrati
(provveditorati, uffici del Genio civile OO.M.M., magistrati alle acque e del
Po); g) Direzione per le politiche del personale
e gli affari generali. 2. La Direzione generale per la
programmazione svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti
ambiti: a) predisposizione del piano generale dei
trasporti; b) QCS - reti e nodi di servizio; c) osservatorio e monitoraggio delle
trasformazioni del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al
sistema delle città e delle aree metropolitane; d) pianificazione nazionale di
infrastrutture viarie; e) programmazione di interventi infrastrutturali
sulla rete stradale e autostradale nazionale, anche attraverso progetto di
finanza; programma triennale ANAS. 3. La Direzione generale per le
trasformazioni territoriali svolge le funzioni di competenza del Ministero
nei seguenti ambiti: a) adempimenti tecnici e amministrativi
relativi all’espletamento delle procedure di localizzazione di opere
infrastrutturali di rilievo nazionale; b) elaborazione dei programmi di
riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST); recupero
del patrimonio edilizio e relative politiche di incentivazione; società di
trasformazione urbana; c) adozione di misure di controllo
dell’urbanizzazione nelle zone interessate da stabilimenti a rischio di
incidente rilevante e in altre aree sensibili; d) elaborazione dei programmi URBAN; e) promozione, nell’ambito delle intese
istituzionali di programma, degli accordi tra lo Stato e le regioni per nodi
di interscambio modali; f) piani regolatori portuali ed
aeroportuali. 4. La Direzione generale per le reti svolge
le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) monitoraggio delle reti elettriche,
idriche, idrauliche ed acquedottistiche e relativo coordinamento tecnico; b) determinazione delle tariffe dell’acqua
erogata tramite le reti idriche; c) programmazione e gestione delle reti
nazionali; d) programmazione, finanziamento,
realizzazione e gestione delle reti elettriche, idriche, idrauliche ed
acquedottistiche nelle aree depresse; e) vigilanza sul Registro italiano dighe; f) opere necessarie e consequenziali al
rilascio delle concessioni di grande derivazione delle acque. 5. La Direzione generale per l'abusivismo
svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) monitoraggio del fenomeno dell'abusivismo
edilizio, anche sulla base dei dati forniti dai comuni; b) supporto agli enti locali e alle regioni
nella individuazione e repressione dell’abusivismo edilizio; c) promozione dei piani di recupero
territoriale; d) repressione delle violazioni urbanistiche
e coordinamento dell'attività delle commissioni per l’uso della forza
pubblica; e) raccolta delle segnalazioni dei soggetti
pubblici e privati in ordine ai manufatti abusivi ed esercizio dei poteri
sostitutivi in materia; f) promozione di accordi di programma quadro
contro l'abusivismo su beni demaniali, da stipularsi nell'ambito delle intese
istituzionali di programma. 6. La direzione generale per i programmi
europei assicura il coordinamento delle funzioni di competenza del Ministero
nei seguenti ambiti: a) gestione dei programmi di iniziativa
comunitaria Interreg, Interreg II, Interreg III; b) esercizio dei compiti relativi
all'attività di gestione e pagamento e ai segretariati tecnici dei programmi
affidati all'Italia; c) gestione dei programmi di iniziativa
comunitaria di cui all'articolo 10 del regolamento FERS; d) partecipazione ai gruppi di lavoro
internazionali ONU-ECE, CEMIT-OCSE, CDS-CSRR; e) monitoraggio delle iniziative, dei
programmi e degli interventi. 7. La direzione generale per gli organi
decentrati (Provveditorati, genio civile OO.MM. Magistrati delle acque e del
Po) svolge, fino alla emanazione dello statuto dell’Agenzia dei trasporti
terrestri e delle infrastrutture ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del
decreto legislativo n. 300 del 1999, e fino al riordino degli uffici del
Magistrato delle acque e di quello del Po, le funzioni di competenza del
Ministero nei seguenti ambiti: a) coordinamento delle attività dei
provveditorati regionali delle opere pubbliche, che restano uffici
dirigenziali di livello generale, e degli uffici periferici in materia di
opere pubbliche; b) coordinamento degli uffici del Magistrato
alle acque di Venezia e degli uffici del Magistrato del Po e relativi
interventi; c) convenzioni per l’utilizzazione sul
territorio dei suddetti uffici fino all'istituzione dell’Agenzia per i
trasporti interni e per le infrastrutture. 8. La Direzione per le politiche del
personale e gli affari generali cura gli affari generali per il Dipartimento
e, per la parte attribuita in gestione unificata, anche per gli altri
Dipartimenti, in collaborazione con gli uffici dirigenziali competenti
istituiti presso gli stessi e sulla base delle indicazioni della Conferenza e dei capi Dipartimento. In particolare,
svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti
ambiti: a) redazione del bilancio e sua gestione
relativamente a variazioni ed assestamenti, redazione delle proposte per la
legge finanziaria, attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di
controllo; b) profili comuni inerenti al rapporto di
lavoro e formazione del personale; c) coordinamento funzionale e supporto
nell'attività di valutazione dei carichi di lavoro, di organizzazione degli
uffici e di semplificazione delle procedure; d) attività di contrattazione sindacale,
gestione del contenzioso; e) gestione della posizione di stato e del
trattamento economico dei componenti degli organi collegiali di consulenza
tecnico-scientifica del Ministero; f) gestione dei beni patrimoniali, economato
e cassa; g) cerimoniale, onorificenze; h) supporto tecnico-organizzativo
all'attività del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del
lavoro; i) relazioni con il pubblico, ad esclusione
di quelle relative all’applicazione della legge quadro in materia di opere
pubbliche; l) attività’ di vigilanza e di ispezione
interna. Articolo
5 Dipartimento
per le opere pubbliche e per l’edilizia 1. Il Dipartimento per le opere pubbliche e
per l’edilizia e’ articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale
generale: a) Direzione per la regolazione dei lavori
pubblici; b) Direzione per le strade ed autostrade; c) Direzione per l’edilizia statale e per
gli interventi speciali; d) Direzione per l’edilizia residenziale e
le politiche abitative. 2. La Direzione generale per la regolazione
dei lavori pubblici svolge le funzioni di competenza del Ministero nei
seguenti ambiti: a) indirizzo e regolazione delle procedure
di appalto di lavori pubblici; b) definizione delle normative tecniche di
settore; c) rapporti con l'Autorità di vigilanza e
con l’Osservatorio dei lavori pubblici; d) supporto all’attuazione della legge
quadro in materia di lavori pubblici; e) predisposizione degli schemi contrattuali
e dei capitolati. 3. La Direzione generale per le strade e
autostrade svolge le funzioni di competenza del Ministero nei
seguenti ambiti: a) alta vigilanza sull’ANAS e sui gestori
delle infrastrutture viarie appartenenti alla rete nazionale; b) compiti relativi alle concessioni di
costruzione e gestione di infrastrutture viarie di rilievo nazionale; c) relazioni e accordi internazionali nel
settore delle reti di trasporto viario; d) regolamentazione dei servizi stradali ed
autostradali; e) tenuta e aggiornamento dell’Archivio
nazionale delle strade. 4. La Direzione generale per l’edilizia
statale e per gli interventi speciali svolge le funzioni di competenza del
Ministero nei seguenti ambiti: a) opere pubbliche di competenza statale,
ivi compresi gli interventi di edilizia giudiziaria, di edilizia penitenziaria,
di edilizia demaniale di competenza statale, di edilizia per le Forze armate,
le Forze di polizia e i Vigili del fuoco; b) zone sismiche e edilizia antisismica; c) interventi per la ricostruzione; d) interventi di competenza statale per la
città di Roma-Capitale; e) interventi previsti da leggi speciali. 5. La Direzione generale per l’edilizia
residenziale e le politiche abitative svolge le funzioni di competenza del
Ministero nei seguenti ambiti: a) compiti di edilizia sovvenzionata ed
agevolata di spettanza statale, con esclusione dell’edilizia per le Forze
armate e di Polizia; b) disciplina delle cooperative edilizie; c) misure dirette a far fronte al disagio
abitativo; d) locazioni ed equo canone; e) iniziative sociali e comunitarie in materia
di accesso all’abitazione; f) mutui edilizi; g) programmi già di pertinenza del
Segretariato generale CER. Articolo
6 Dipartimento
per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo 1. Il Dipartimento per la navigazione e il
trasporto marittimo e aereo è articolato nei seguenti uffici di livello
dirigenziale generale: a) Direzione per la navigazione e il
trasporto marittimo e interno; b) Direzione per le infrastrutture della
navigazione marittima; c) Direzione per la navigazione aerea. 2. La Direzione generale per la navigazione
e il trasporto marittimo e interno svolge le funzioni di competenza del
Ministero nei seguenti ambiti: a) disciplina della navigazione marittima; b) disciplina internazionale dei trasporti
marittimi; c) sicurezza della navigazione in acque
marittime e interne, sinistri in acque marittime; d) servizi di trasporto sovvenzionato con le
isole e sui laghi Maggiore, di Garda e di Como; e) formazione, aggiornamento e rapporto di
lavoro del personale della navigazione marittima; f) proprietà navale e regime amministrativo
delle navi; g) interventi a sostegno della flotta e
delle costruzioni navali; h) disciplina della nautica da diporto e per
finalità private; i) vigilanza sugli enti di settore e
sull’Istituto nazionale di architettura navale; l) predisposizione della normativa tecnica
di settore. 3. La Direzione generale per le
infrastrutture della navigazione marittima e interna svolge le funzioni di
competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) opere marittime,
classificazione, costruzione e manutenzione dei porti, delle opere edilizie a
servizio dell'attività portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali
nei porti di rilievo nazionale e internazionale; b) vigilanza e regolazione delle attività e
servizi portuali e del lavoro nei porti; c) tutela del demanio marittimo e gestione
del demanio marittimo non di competenza regionale; d) sistema idroviario padano-veneto; e) vigilanza sulle autorità portuali e sugli
altri enti di settore; f) predisposizione della normativa tecnica
di settore. 4. La Direzione generale della navigazione
aerea svolge le funzioni di competenza del Ministero negli ambiti che
seguono, ferme restando le funzioni attribuite all’Ente nazionale aviazione
civile dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250; a) indirizzo, vigilanza e controllo in
materia aeronautica; b) promozione di accordi comunitari e
internazionali; c) programmazione ed elaborazione dei
rapporti convenzionali da stipulare con gli enti vigilati; d) valutazione dei piani di investimento nel
settore aeroportuale; e) monitoraggio e statistiche sull'attività
di trasporto aereo. 5. Il Dipartimento per la navigazione e il
trasporto marittimo e aereo per l’esercizio in sede periferica delle funzioni
di cui ai commi 2 e 3 si avvale del Corpo delle capitanerie di porto. Articolo
7 Dipartimento
per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi
e statistici 1. Il Dipartimento per i trasporti terrestri
è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione della motorizzazione e
sicurezza del trasporto terrestre; b) Direzione dei sistemi di trasporto ad
impianti fissi; c) Direzione autotrasporto di persone e
cose; d) Direzione del trasporto ferroviario; e) Direzione per i sistemi informativi e
statistici. 2. La Direzione generale della
motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre svolge le funzioni di
competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) omologazione nazionale, CEE ed ECE/ONU di
veicoli, dispositivi ed unità tecnico indipendenti; b) trasporto merci pericolose su strada.
Normativa e omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti; c) parco circolante e conducenti; d) edilizia di servizio, impianti e
attrezzature; e) centro elaborazione dati Motorizzazione; f) individuazione di standard e
predisposizione di normative tecniche attinenti alle caratteristiche
costruttive, tecniche e funzionali delle strade ed autostrade ed alla
segnaletica stradale; g) prevenzione degli incidenti e sicurezza
stradale, campagne informative ed educative, realizzazione del Piano
nazionale della sicurezza stradale, e informazioni sulla viabilità; h) normativa di settore nazionale e
internazionale; i) relazione al Parlamento sullo stato della
sicurezza stradale; j) centro di documentazione sui problemi
della circolazione e sicurezza stradale; k) omologazione dei dispositivi di
regolazione della circolazione e di controllo delle infrazioni. 3. La Direzione generale dei sistemi di
trasporto ad impianti fissi svolge le funzioni di competenza del Ministero
nei seguenti ambiti: a) rapporti con l’Agenzia per la parte di
competenza; b) coordinamento e sicurezza dei sistemi di
trasporto ad impianti fissi; c) normativa di settore nazionale ed
internazionale; d) costruzione e gestione delle
infrastrutture per i trasporti rapidi di massa; e) coordinamento e monitoraggio sulle
funzioni delegate in materia di trasporto ferroviario locale. 4. La Direzione generale autotrasporto di
persone e cose svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti
ambiti: a) trasporti nazionali ed internazionali di
persone e cose, ivi comprese i prezzi e le tariffe; b) interventi statali a favore delle imprese
di trasporto e cose; c) normativa di settore nazionale ed
internazionale d) monitoraggio e statistiche sull'attività
di trasporto di persone e cose. 5. La Direzione generale del trasporto
ferroviario svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti
ambiti: a) coordinamento e vigilanza sui
concessionari di reti infrastrutturali e sui titolari di licenze di esercizio; b) attività di vigilanza sui progetti; c) analisi economiche; d) contratti di programma; e) vigilanza sulle linee ferroviarie; f) definizione di standard e di norme di
sicurezza. 6. La Direzione per i sistemi informativi e
statistici cura la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi e
statistici per il Dipartimento e, per la parte attribuita in gestione
unificata, anche per gli altri Dipartimenti, in collaborazione con gli uffici
dirigenziali competenti istituiti presso gli stessi e sulla base delle
indicazioni della Conferenza e dei capi Dipartimento. In particolare, svolge
le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) gestione e sviluppo dell’informatizzazione,
ivi inclusi i rapporti con l'Autorità per l’informatica per la pubblica
amministrazione; b) monitoraggio, controllo ed elaborazione
dei dati statistici relativi all'attività amministrativa, tecnica ed
economica del Ministero. Articolo
8 Comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto 1. Il Comando generale del Corpo delle
capitanerie di porto, articolato con decreto del Ministro in reparti e uffici
di livello dirigenziale, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei
seguenti ambiti: a) ricerca e soccorso in mare; b) gestione operativa, a livello centrale,
del sistema di controllo del traffico marittimo; c) esercizio delle competenze tecniche in
materia di sicurezza della navigazione marittima e indagini sulle cause e
circostanze dei sinistri marittimi a navi da carico o da passeggeri; d) rapporti con organismi nazionali ed
internazionali per gli aspetti tecnici della sicurezza della navigazione
marittima; e) coordinamento delle attività,
organizzazione e ispezioni relative ai servizi delle capitanerie di porto; f) impiego del personale delle capitanerie
di porto; g) predisposizione della normativa tecnica
di settore. 2. Il Corpo delle capitanerie di porto
continua a svolgere gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente
secondo le direttive dei Ministri competenti. Capo
III Articolo
9 Dotazione
organica 1. La dotazione organica del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti in sede di prima attuazione del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è costituita dalla sommatoria della
dotazione organica del soppresso Ministero dei trasporti e della navigazione
determinata in complessive 8655 unità ivi comprese le qualifiche
dirigenziali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile
1997 (settore motorizzazione civile e trasporti in concessione); con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 1996 (settore marittimo)
e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1999 (settore
aviazione civile) con esclusione delle 39 unità di personale previste per
l’ufficio provinciale della motorizzazione civile di Trento, in attuazione
dell'articolo 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre
1987, n. 527, nel testo aggiunto dall’articolo 1 del decreto legislativo 21
settembre 1995, n. 429, nonché della dotazione organica del soppresso
Ministero dei lavori pubblici determinata in complessive 5418 unità con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 aprile 1996, come
modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre
1999, con esclusione di novantotto unità di personale in servizio presso il
predetto Ministero - Direzione generale della difesa del suolo, che
confluiscono nella dotazione organica del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio, in conformità alla allegata tabella A. A tale
dotazione organica va aggiunta la consistenza numerica del personale
trasferito al soppresso Ministero dei lavori pubblici dall’articolo 10, comma
1, lettera d) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. A decorrere
dalla data di cui al comma 3, dell’articolo 10 dello stesso decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, la dotazione organica del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti va altresì incrementata dalla consistenza
numerica del personale in servizio presso l’ufficio per Roma Capitale e
grandi eventi, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. La dotazione organica del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, come sopra determinata, è ridotta in misura
corrispondente a quella prevista per i Ministeri soppressi da provvedimenti
assunti in attuazione dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
dell’articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 3. La predetta dotazione organica
comprensiva del personale della Agenzia dei trasporti terrestri e delle
infrastrutture sarà automaticamente ridotta dalla data di avvio dell'attività
della predetta Agenzia determinata dalla emanazione del relativo statuto,
ovvero dalla data di entrata in vigore del presente regolamento in misura
corrispondente al contingente di personale individuato per tale Agenzia nel
relativo statuto. 4. E' istituito il ruolo unico del personale
non dirigenziale del Ministero, nel quale confluisce tutto il personale del
soppresso Ministero dei trasporti e quello del soppresso Ministero dei lavori
pubblici tranne quello in servizio, alla data del 1. gennaio 2001, presso la
Direzione generale della difesa del suolo, pari a novantotto unita, nonché il
personale in servizio presso l'ufficio per Roma Capitale e grandi eventi,
nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza del Consiglio
dei Ministri come verrà determinato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri. Sino alla costituzione del predetto ruolo unico, con decreto
del Ministro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, e alla conseguente soppressione dei ruoli di
provenienza, è fatta comunque salva la possibilità, nell'ambito delle
normative contrattuali vigenti, tenendo conto delle specifiche
professionalità, di utilizzare il personale nelle diverse articolazioni
dipartimentali. Prima della costituzione del ruolo unico, sono comunque
portati a compimento i processi di riqualificazione previsti dal Contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale dei soppressi Ministeri. 5. Con le modalità di cui all’articolo 45
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è avviata la omogeneizzazione
delle indennità di amministrazione corrisposte al personale confluito nel
Ministero dai Ministeri soppressi. 6. Le dotazioni organiche di cui alla
tabella A allegata al presente regolamento possono essere modificate, ai
sensi della normativa vigente, anche in relazione ai correlati sviluppi di
natura contrattuale. Articolo
10 Uffici
di diretta collaborazione 1. L’organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Ministero è disciplinata con apposito regolamento. 2. Ove il suddetto regolamento non sia
entrato in vigore alla data di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si applicano, nell'ordine: a) il regolamento disciplinante gli uffici
di diretta collaborazione del Ministero dei lavori pubblici; b) le disposizioni del regio decreto-legge
10 luglio 1924, n.1100, convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597. Articolo
11 Verifica
dell’organizzazione del Ministero 1. Ogni due anni l'organizzazione del
Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la
funzionalità e l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione,
si provvede entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento. Articolo
12 Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento sono abrogati: a) il decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1998, n.202, recante norme sull'organizzazione del
Ministero dei trasporti e della navigazione, fatto salvo l’articolo 18, comma
2, a norma dell’articolo 1, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; b) decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 19 aprile 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1997, recante disposizioni sulla
rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali,
delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del
Ministero dei lavori pubblici. Articolo
13 Disposizione
finale 1.L’attuazione del presente regolamento non
comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. Articolo
14 Entrata
in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore a
decorrere dalla data di cui all’articolo 55, comma 1, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300. Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 marzo 2001 CIAMPI Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio
2001 Ufficio controllo atti Ministeri delle
infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 370 |
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