MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
ACCORDO FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE 2001
Art.1
CAMPO Dl APPLICAZIONE
1. Il
presente accordo si applica a tutto il personale assunto a tempo determinato o
indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, con
esclusione del personale appartenente all’Area della Dirigenza, in servizio
nell’anno 2001 presso le strutture centrali e periferiche dell’ex Ministero dei
Trasporti e della Navigazione.
2. Nel
testo del presente accordo per CCNL si intende il Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del Comparto Ministeri (1998-2001) stipulato il 16 febbraio
1999.
Art.2
Oggetto dell’accordo
1. Con il presente accordo le parti stabiliscono, in attuazione di
quanto disposto dall’art.5, comma 1, del CCNL, le modalità di utilizzazione del
Fondo Unico di Amministrazione relativo all’esercizio finanziario in corso.
Art.3
Composizione del Fondo Unico di
Amministrazione
1. Le
risorse finanziarie a disposizione della contrattazione collettiva integrativa
per l’esercizio finanziario 2001 ammointano complessivamente per la parte
avebte carattere di certezza e stabilità a lire 23.905.280.000, al lordo degli
oneri riflessi a carico dell’Amministrazione e ala netto della quota parte
destinata all’ENAC pari a lire 2.843.000.000, e al netto di lire 4.800.000.000
destinate dall’art.8 della legge 16 marzo 2001, n.88 alla definizione di
specifici progetti e piani di incentivazione rivolti al personale proveniente
dai ruoli della ex Marina Mercantile e della ex Direzione Aviazione Civile, da
contrattare con successivo accordo:
2. Le
risorse costituenti la parte variabile saranno definite con certezza al termine
dell’esercizio finanziario. Salve eventuali correzioni apportate dal Ministero
del Tesoro, Bilancio e della Programmazione economica, le somme quantificate in
via presuntiva dall’Amministrazione ammontano complessivamente a circa lire
8.000.000.000, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione.
3. Formano
altresì oggetto della presente contrattazione le risorse provenienti dalla
parte variabile del Fondo Unico di Amministrazione per l’anno 2000,
presumibilmente peri a lire 2.000.000.000 al lordo degli oneri riflessi a
carico dell’Amministrazione, che risultano non contrattate.
Art.4
Utilizzo delle risorse destinate al Fondo Unico di
Amministrazione 2001
1. Al
fine di promuovere il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei
servizi istituzionali di cui all’art.32, comma 1, del CCNL, le risorse di cui
all’art.3 saranno utilizzate come di seguito indicato:
a)
nella misura di lire
1.880.772.144 per finanziare i passaggi economici del personale nell’ambito di
ciascuna area professionale previsti dal Contratto Integrativo di
Amministrazione del 27.07.2000 con decorrenza 1.11.2001.
b)
nella misura di lire
7.839.966.000 per il pagamento delle maggiorazioni retributive previste per le
posizioni economiche Super dall’art.21 del predetto Contratto Integrativo
c)
nella misura di
1.660.560.000 per il finanziamento delle posizioni organizzative di cui
all’art.22 del predetto Contratto Integrativo
d)
nella misura di lire
300.000.000 per il pagamento dell’indennità di mansione per i centralinisti non
vedenti, nella misura determinata dall’art.9 della legge 113(95 e dalla
circolare del Ministero del Tesoro n.84/1992
e)
nella misura di lire
5.000.000.000 per l’erogazione di un compenso incentivante la produttività
individuale destinato al personale che per qualsiasi motivo non abbia usufruito
dei passaggi economici all’interno delle aree. Il suddetto compenso non spetta
comunque al personale cui vengono attribuite le posizioni economiche Super.
Tale compenso verrà corrisposto sulla
base della seguente scala parametrale economica: Area B: 100 – Area C: 120
f)
nella misura di lire
987.804.749 per finanziare il passaggio di n.213 unità di personale dall’Area A
alla posizione economica B1 e di n.35 unità di personale dell’Area B alla
posizione economica C1
g)
nella misura di lire
500.000.000 per remunerare le turnazioni e la reperibilità. In particolare,
lire 100.000.000 a valere sul presnte stanziamento andranno a confluire nel
fondo di sede del Servizio AA.GG. e del Personale, come determinato ai sensi
dell’art.5 del presente accordo. La rimanente parte, previa, ripartizione sulla
base dei criteri indicati dal predetto art.5 verrà imputata ai fondi di sede
destinati alla contrattazione decentrata locale, da attuarsi sulla base dei
criteri generali in materia che la contrattazione integrativa si impegna a
definire.
2. Tutte
le residue risorse ascrivibili al FUA 2001, che in via presuntiva ammontano a
lire 15.736.177.107 e che saranno determinate con certezza al termine
dell’esercizio finanziario 2001, verranno utilizzate come di seguito indicato:
h)
per lire 7.500.000.000
per corrispondere al personale dell’ex Ministero dei Trasporti e della
Navigazione, a titolo di incremento della produttività e del notevole impegno
scaturito dall’attuazione dei processi di riforma e ristrutturazione
dell’amministrazione, un compenso incentivante della produttività individuale,
da erogare suddividendo il personale in 3 Aree, come definite dall’art.13 CCNL,
sulla base della seguente scala parametrale economica: Area A – parametro 100 /
Area B – parametro 130 – Area C – parametro 160, e dei criteri previsti con
riferimento all’indennità di amministrazione
i)
per lire 7.500.000.000
per finanziare la produttività al fine del miglioramento dei servizi
istituzionali mediante la contrattazione collettiva decentrata locale. A tal
fine, oltre ai progetti di produttività collettiva, i fondi di sede dovranno
necessariamente compensare anche l’esercizio di compiti che comportano
specifiche responsabilità, rischi, disagi, gravose articolazioni dell’orario di
lavoro, nonché le eventuali turnazioni e reperibilità nei limiti degli
stanziamenti di cui alla lettera g) del precedente comma
j)
per lire 736.188.107 per
remunerare eccezionali ed imprevedibili esigenze lavorative verificatesi nel
corso dell’esercizio finanziario 2001, da individuare in sede di contrattazione
integrativa, da discutere entro il 30.10.2001.
3. Tutti
gli importi indicati nel presente articolo sono da intendersi al lordo degli
oneri riflessi a carico dell’Amministrazione.
Art.5
Determinazione dei fondi di sede
1. L’ammontare
dei fondi spettanti a ciascuna sede di contrattazione decentrata locale per le
finalità indicate dall’art.4, comma 2, lett. I), verrà determinato ceme segue:
a)
per il 30% in base alle
risorse assegnate a ciascuna sede di contrattazione decentrata locale alla data
del presente accordo;
b)
per il residuo 70% in
base all’organico di diritto di ciascun ufficio periferico-sede di
contrattazione decentrata locale – e del Dipartimento dell’Aviazione Civile.
Per il Gabinetto del Ministro, il Dipartimento dei Trasposrti Terrestri (solo
Sede Centrale), il Dipartimento della Navigazione Marittima e Interna (solo
sede Centrale), il Servizio AAGG e del Personale, il Servizio Pianificazione e
Programmazione, il Servizio Affari
Economici, Bilancio, Politiche Internazionali e Comunitarie, il Servizio
Sistemi Informativi e Statistica ed il Servizio di Vigilanza sulle F.S: nelle
more dell’adozione del relativo organico di diritto, il presente 70% è
attribuito sulla base dell’organico determinato, in via cumulativa e
convenzionale, dalla somma dei presenti in servizio presso ciascuno dei
predetti centri di responsabilità alla data del presente accordo e di una quota derivante dalal divisione in
parti uguali della differenza tra l’organico di diritto delle sedi centrali di
cui al DPCM 5.11.96 (Settore Marittimo) e al DPCM 22.04.97 (Settore Motorizzazione)
ed i presenti in servizio presso ciascun centro di responsabilità alla data del
presente accordo, al fine di realizzare una parziale compensazione a favore
delle strutture dotate di un ridotto numero di dipendenti.
Art.6
Clausola di salvaguardia
1. Eventuali somme accertate al termine del presente esercizio
finanziario e che risultino in eccedenza rispetto a quanto previsto nel
presente accordo riconfluiranno sulla parte variabile del FUA 2001 e verranno
destinate al finanziamento di quanto previsto all’art.4, comma 2, lett. B).
2. Qualora si determini l’impossibilità di provvedere all’impegno
totale o parziale dell’importo di cui all’art.4, comma 1, lett. F), le relative
somme saranno destinate in eguale misura per le finalità di cui alle lett. H) e
i) dell’art.4, comma 2.
3. Qualora l’importo di cui all’art.4, comma 2, lette J) non venga in
tutto, o in parte, utilizzato, al termine dell’esercizio finanziario in corso
le relative risorse finanziarie riconfluiranno sul finanziamento di quanto
previsto dall’art.4, comma 2, lett. H).
Art.7
Procedure di Controllo
1. Il presente accordo verrà sottoposto al procedimento di verifica
congiunta ai sensi dell’art.20, comma 1, lett. C) della legge 23 dicembre 1999,
n.488.
Roma, 11 luglio 2001