MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

ACCORDO FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE 2001

 

Art.1

CAMPO Dl APPLICAZIONE

 

1. Il presente accordo si applica a tutto il personale assunto a tempo determinato o indeterminato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, con esclusione del personale appartenente all’Area della Dirigenza, in servizio nell’anno 2001 presso le strutture centrali e periferiche dell’ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

2. Nel testo del presente accordo per CCNL si intende il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Ministeri (1998-2001) stipulato il 16 febbraio 1999.

 

Art.2

Oggetto dell’accordo

 

1. Con il presente accordo le parti stabiliscono, in attuazione di quanto disposto dall’art.5, comma 1, del CCNL, le modalità di utilizzazione del Fondo Unico di Amministrazione relativo all’esercizio finanziario in corso.

 

Art.3

Composizione del Fondo Unico di Amministrazione

1. Le risorse finanziarie a disposizione della contrattazione collettiva integrativa per l’esercizio finanziario 2001 ammointano complessivamente per la parte avebte carattere di certezza e stabilità a lire 23.905.280.000, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione e ala netto della quota parte destinata all’ENAC pari a lire 2.843.000.000, e al netto di lire 4.800.000.000 destinate dall’art.8 della legge 16 marzo 2001, n.88 alla definizione di specifici progetti e piani di incentivazione rivolti al personale proveniente dai ruoli della ex Marina Mercantile e della ex Direzione Aviazione Civile, da contrattare con successivo accordo:

2. Le risorse costituenti la parte variabile saranno definite con certezza al termine dell’esercizio finanziario. Salve eventuali correzioni apportate dal Ministero del Tesoro, Bilancio e della Programmazione economica, le somme quantificate in via presuntiva dall’Amministrazione ammontano complessivamente a circa lire 8.000.000.000, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione.

3. Formano altresì oggetto della presente contrattazione le risorse provenienti dalla parte variabile del Fondo Unico di Amministrazione per l’anno 2000, presumibilmente peri a lire 2.000.000.000 al lordo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione, che risultano non contrattate.

 

Art.4

Utilizzo delle risorse destinate al Fondo Unico di Amministrazione 2001

 

1. Al fine di promuovere il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali di cui all’art.32, comma 1, del CCNL, le risorse di cui all’art.3 saranno utilizzate come di seguito indicato:

a)      nella misura di lire 1.880.772.144 per finanziare i passaggi economici del personale nell’ambito di ciascuna area professionale previsti dal Contratto Integrativo di Amministrazione del 27.07.2000 con decorrenza 1.11.2001.

b)      nella misura di lire 7.839.966.000 per il pagamento delle maggiorazioni retributive previste per le posizioni economiche Super dall’art.21 del predetto Contratto Integrativo

c)      nella misura di 1.660.560.000 per il finanziamento delle posizioni organizzative di cui all’art.22 del predetto Contratto Integrativo

d)      nella misura di lire 300.000.000 per il pagamento dell’indennità di mansione per i centralinisti non vedenti, nella misura determinata dall’art.9 della legge 113(95 e dalla circolare del Ministero del Tesoro n.84/1992

e)      nella misura di lire 5.000.000.000 per l’erogazione di un compenso incentivante la produttività individuale destinato al personale che per qualsiasi motivo non abbia usufruito dei passaggi economici all’interno delle aree. Il suddetto compenso non spetta comunque al personale cui vengono attribuite le posizioni economiche Super. Tale compenso verrà corrisposto  sulla base della seguente scala parametrale economica: Area B: 100 – Area C: 120

f)       nella misura di lire 987.804.749 per finanziare il passaggio di n.213 unità di personale dall’Area A alla posizione economica B1 e di n.35 unità di personale dell’Area B alla posizione economica C1

g)      nella misura di lire 500.000.000 per remunerare le turnazioni e la reperibilità. In particolare, lire 100.000.000 a valere sul presnte stanziamento andranno a confluire nel fondo di sede del Servizio AA.GG. e del Personale, come determinato ai sensi dell’art.5 del presente accordo. La rimanente parte, previa, ripartizione sulla base dei criteri indicati dal predetto art.5 verrà imputata ai fondi di sede destinati alla contrattazione decentrata locale, da attuarsi sulla base dei criteri generali in materia che la contrattazione integrativa si impegna a definire.

2. Tutte le residue risorse ascrivibili al FUA 2001, che in via presuntiva ammontano a lire 15.736.177.107 e che saranno determinate con certezza al termine dell’esercizio finanziario 2001, verranno utilizzate come di seguito indicato:

h)      per lire 7.500.000.000 per corrispondere al personale dell’ex Ministero dei Trasporti e della Navigazione, a titolo di incremento della produttività e del notevole impegno scaturito dall’attuazione dei processi di riforma e ristrutturazione dell’amministrazione, un compenso incentivante della produttività individuale, da erogare suddividendo il personale in 3 Aree, come definite dall’art.13 CCNL, sulla base della seguente scala parametrale economica: Area A – parametro 100 / Area B – parametro 130 – Area C – parametro 160, e dei criteri previsti con riferimento all’indennità di amministrazione

i)        per lire 7.500.000.000 per finanziare la produttività al fine del miglioramento dei servizi istituzionali mediante la contrattazione collettiva decentrata locale. A tal fine, oltre ai progetti di produttività collettiva, i fondi di sede dovranno necessariamente compensare anche l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, rischi, disagi, gravose articolazioni dell’orario di lavoro, nonché le eventuali turnazioni e reperibilità nei limiti degli stanziamenti di cui alla lettera g) del precedente comma

j)        per lire 736.188.107 per remunerare eccezionali ed imprevedibili esigenze lavorative verificatesi nel corso dell’esercizio finanziario 2001, da individuare in sede di contrattazione integrativa, da discutere entro il 30.10.2001.

3. Tutti gli importi indicati nel presente articolo sono da intendersi al lordo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione.

 

Art.5

Determinazione dei fondi di sede

 

1. L’ammontare dei fondi spettanti a ciascuna sede di contrattazione decentrata locale per le finalità indicate dall’art.4, comma 2, lett. I), verrà determinato ceme segue:

a)      per il 30% in base alle risorse assegnate a ciascuna sede di contrattazione decentrata locale alla data del presente accordo;

b)      per il residuo 70% in base all’organico di diritto di ciascun ufficio periferico-sede di contrattazione decentrata locale – e del Dipartimento dell’Aviazione Civile. Per il Gabinetto del Ministro, il Dipartimento dei Trasposrti Terrestri (solo Sede Centrale), il Dipartimento della Navigazione Marittima e Interna (solo sede Centrale), il Servizio AAGG e del Personale, il Servizio Pianificazione e Programmazione,  il Servizio Affari Economici, Bilancio, Politiche Internazionali e Comunitarie, il Servizio Sistemi Informativi e Statistica ed il Servizio di Vigilanza sulle F.S: nelle more dell’adozione del relativo organico di diritto, il presente 70% è attribuito sulla base dell’organico determinato, in via cumulativa e convenzionale, dalla somma dei presenti in servizio presso ciascuno dei predetti centri di responsabilità alla data del presente accordo e  di una quota derivante dalal divisione in parti uguali della differenza tra l’organico di diritto delle sedi centrali di cui al DPCM 5.11.96 (Settore Marittimo) e al DPCM 22.04.97 (Settore Motorizzazione) ed i presenti in servizio presso ciascun centro di responsabilità alla data del presente accordo, al fine di realizzare una parziale compensazione a favore delle strutture dotate di un ridotto numero di dipendenti.

 

Art.6

Clausola di salvaguardia

 

1. Eventuali somme accertate al termine del presente esercizio finanziario e che risultino in eccedenza rispetto a quanto previsto nel presente accordo riconfluiranno sulla parte variabile del FUA 2001 e verranno destinate al finanziamento di quanto previsto all’art.4, comma 2, lett. B).

2. Qualora si determini l’impossibilità di provvedere all’impegno totale o parziale dell’importo di cui all’art.4, comma 1, lett. F), le relative somme saranno destinate in eguale misura per le finalità di cui alle lett. H) e i) dell’art.4, comma 2.

3. Qualora l’importo di cui all’art.4, comma 2, lette J) non venga in tutto, o in parte, utilizzato, al termine dell’esercizio finanziario in corso le relative risorse finanziarie riconfluiranno sul finanziamento di quanto previsto dall’art.4, comma 2, lett. H).

 

Art.7

Procedure di Controllo

 

1. Il presente accordo verrà sottoposto al procedimento di verifica congiunta ai sensi dell’art.20, comma 1, lett. C) della legge 23 dicembre 1999, n.488.

 

 

Roma, 11 luglio 2001