PERIODICO DI INFORMAZIONE SU PENSIONI E PREVIDENZA

RdB avvia una campagna di informazione  su alcuni istituti di rilevanza  pensionistica e previdenziale non sempre  noti al personale .

·        Calendario delle uscite 2002.

 Per l’anno 2002  il diritto alla pensione di anzianità si consegue :

1) al raggiungimento del duplice  requisito dei 55 anni e dei 35 anni di anzianità contributiva ovvero

al conseguimento del solo requisito dei 37 anni di servizio utile.

Al raggiungimento dei suddetti requisiti si dovrà valutare l’effettiva data dalla quale si potrà chiedere il pensionamento  e il diritto monetario  alla pensione ( ai sensi dell’art.59, comma 8 della legge n.449/97)

Per quest’anno le finestre di uscita sono le seguenti:

 

ANNO

Trimestre

ART.59, com.6 l.449/97-TAB.D

Art. 59, comma 8 l. 449/97

 

 

Duplice requisito

Unico requisito

Età effettiva

Uscita

2002

55 anni

35anni servizio utile

 

37 anni servizio utile

più 57

meno 57

01/07/02

01/01/03

55 anni

35anni servizio utile

37 anni servizio utile

più 57

meno 57

01/10/02

01/01/03

 

55 anni

35anni servizio utile

37 anni servizio utile

più 57

meno 57

01/01/03

01/01/03

 

 

55 anni

35anni servizio utile

37 anni servizio utile

più 57

meno 57

01/04/03

01/04/03

 

 

Si ricorda che per effetto della legge finanziaria del 1997, la domanda di pensionamento non potrà essere presentata prima di un anno dalla data in cui si intende cessare dal servizio .

Per l’anno 2002 anche i lavoratori precoci, ( ossia coloro che risultano iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni a seguito do effettivo svolgimento di attività lavorativa), gli operai ed i lavoratori equiparati possono accedere al pensionamento al raggiungimento dei medesimi requisiti

Infatti, sempre la legge finanziaria del 1997(L. 449/97), aveva previsto la possibilità di accedere alla pensione secondo i requisiti  della precedente legge di riforma. (legge 335/95).

Ma tale disposizione si rivela più favorevole solo per gli anni 2001, 2003, 2005.

·        Benefici In Favore Dei Lavoratori  Sordomuti ed Invalidi

 Dal 1 gennaio 2002 è stato introdotto dall’art.80 della legge 388/2000 (Finanziaria 2001) per i lavoratori sordomuti ( legge

381/70 ) e a coloro  cui sia stata riconsociuta un’invalidità  superiorie al 74% o ascritta alla prima , seconda , terza, quarta categoria della tabella A del D.P.R.  834/81, la possibilità di richiedere il diritto al riconoscimento  per ogni anno di servizio prestato di due mesi di contribuzione figurativa fino ad un massimo di cinque anni.

Tale beneficio è utile per il conseguimento del diritto e della misura della pensione.

La domanda può essere presentata dai lavoratori sordomuti o invalidi per qualsiasi causa, in servizio  all’1/1/2002e va allegata alla richiesta di pensionamento.

L’istanza dovrà essere corredata dalla copia dei verbali attestanti lo stato di invalidità; del verbale di riconoscimento della  ASL/ o della Commissione di Verifica del Tesoro, dichiarazione dell’ INAIL, decreti attestanti il grado di invalidità , o  verbali delle Commissioni Medico- Ospedaliere).

Dall’interpretazione fornita sia dall’INPDAP che dall’INPS si deduce che il beneficio può essere fruito solo da coloro che avranno la pensione calcolata con il sistema retributivo ( e cioè coloro che hanno maturato 18 anni di servizio al 31.12.1995).

Pertanto, i soggetti interessati assunti successivamente all’1.1.1996 o che non abbiano maturato i 18 anni entro la data inicata (1995 ), non potranno avvalersi di tale beneficio normativo.

Ciò penalizza i potenziali destinatari  ed appare quanto mai opportuno un intervento legislativo tanto più che in un altro caso analogo si sono trovate soluzioni diverse che potrebbero essere proposte anche in questo caso .

Per esempio al  personale delle forze dell’ordine assunto dopo l’1/1/1996 o con una anzianità utile inferiore ai 18 anni di servizio, sono valutati gli aumenti di servizio convenzionali(es. 1 anno ogni 5 anni di servizio) anche se ai soli fini della maturazione anticipata dei 40 anni di servizio necessari per la pensione di vecchiaia.

 

·        Congedo straordinario per assistenza portatori di handicap.

Il comma 5 dell’art. 42 del T. U. 151/2001  ha previsto che i lavoratori dipendenti possono usufruire, a domanda, di congedi straordinari, per un periodo massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa per assistere persone con handicap per le quali è stata  accolta ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della legge 104/92, da almeno cinque anni, la situazione di gravità contemplate dall’art. 3comma 3 della legge 104/92.

Possono usufruire di tale congedo i genitori naturali o adottivi di persone con handicap o i fratelli o le sorelle, in caso  di decesso dei genitori.

Per tale periodo, che è valido ai fini previdenziali e di anzianità di servizio , il dipendente delle Amministrazioni pubbliche continua a percepire il trattamento stipendiale.

Roma 17.6.2002                                                                                                      RdB Interno