RdB avvia una campagna di informazione
su alcuni istituti di rilevanza pensionistica
e previdenziale non sempre noti al
personale .
·
Calendario
delle uscite 2002.
Per
l’anno 2002 il diritto alla
pensione di anzianità si consegue :
1) al raggiungimento del duplice
requisito dei 55 anni e dei 35 anni di anzianità contributiva ovvero
al conseguimento del solo requisito dei 37
anni di servizio utile.
Al raggiungimento dei suddetti requisiti
si dovrà valutare l’effettiva data dalla quale si potrà chiedere il
pensionamento e il diritto
monetario alla pensione ( ai sensi
dell’art.59, comma 8 della legge n.449/97)
Per quest’anno le finestre di uscita
sono le seguenti:
ANNO |
Trimestre |
ART.59, com.6
l.449/97-TAB.D |
Art. 59, comma 8
l. 449/97 |
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Duplice requisito |
Unico requisito |
Età effettiva |
Uscita
|
2002 |
1° |
55 anni 35anni servizio utile |
37 anni servizio utile |
più 57 meno 57 |
01/07/02 01/01/03 |
2° |
55 anni 35anni servizio utile |
37 anni servizio utile |
più 57 meno 57 |
01/10/02 01/01/03 |
|
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3° |
55 anni 35anni servizio utile |
37 anni servizio utile |
più 57 meno 57 |
01/01/03 01/01/03 |
|
|||||
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4° |
55 anni 35anni servizio utile |
37 anni servizio utile |
più 57 meno 57 |
01/04/03 01/04/03 |
|
Si ricorda che per effetto della legge
finanziaria del 1997, la domanda di pensionamento non potrà essere presentata
prima di un anno dalla data in cui si intende cessare dal servizio .
Per l’anno 2002 anche i lavoratori
precoci, ( ossia coloro che risultano iscritti a forme pensionistiche
obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni a
seguito do effettivo svolgimento di attività lavorativa), gli operai ed i
lavoratori equiparati possono accedere al
pensionamento al raggiungimento dei medesimi requisiti
Infatti, sempre la legge finanziaria del
1997(L. 449/97), aveva previsto la possibilità di accedere alla pensione
secondo i requisiti della
precedente legge di riforma. (legge 335/95).
Ma tale disposizione si rivela più
favorevole solo per gli anni 2001, 2003, 2005.
·
Benefici In Favore Dei Lavoratori
Sordomuti ed Invalidi
Dal
1 gennaio 2002 è stato introdotto dall’art.80 della legge 388/2000
(Finanziaria 2001) per i lavoratori sordomuti ( legge
381/70 ) e a coloro cui sia stata riconsociuta un’invalidità
superiorie al 74% o ascritta alla prima , seconda , terza, quarta
categoria della tabella A del D.P.R. 834/81,
la possibilità di richiedere il diritto al riconoscimento
per ogni anno di servizio prestato di due mesi di contribuzione
figurativa fino ad un massimo di cinque anni.
Tale beneficio
è utile per il conseguimento del diritto e della misura della pensione.
La domanda può
essere presentata dai lavoratori sordomuti o invalidi per qualsiasi causa, in
servizio all’1/1/2002e va
allegata alla richiesta di pensionamento.
L’istanza dovrà
essere corredata dalla copia dei verbali attestanti lo stato di invalidità; del
verbale di riconoscimento della ASL/
o della Commissione di Verifica del Tesoro, dichiarazione dell’ INAIL, decreti
attestanti il grado di invalidità , o verbali
delle Commissioni Medico- Ospedaliere).
Dall’interpretazione
fornita sia dall’INPDAP che dall’INPS si deduce che il beneficio può essere
fruito solo da coloro che avranno la pensione calcolata con il sistema
retributivo ( e cioè coloro che hanno maturato 18 anni di servizio al
31.12.1995).
Pertanto, i
soggetti interessati assunti successivamente all’1.1.1996 o che non abbiano
maturato i 18 anni entro la data inicata (1995 ), non potranno avvalersi di tale
beneficio normativo.
Ciò penalizza i
potenziali destinatari ed appare
quanto mai opportuno un intervento legislativo tanto più che in un altro caso
analogo si sono trovate soluzioni diverse che potrebbero essere proposte anche
in questo caso .
Per esempio al
personale delle forze dell’ordine assunto dopo l’1/1/1996 o con una
anzianità utile inferiore ai 18 anni di servizio, sono valutati gli aumenti di
servizio convenzionali(es. 1 anno ogni 5 anni di servizio) anche se ai soli fini
della maturazione anticipata dei 40 anni di servizio necessari per la pensione
di vecchiaia.
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Congedo straordinario per assistenza portatori di
handicap.
Il comma 5 dell’art. 42 del T. U.
151/2001 ha previsto che i
lavoratori dipendenti possono usufruire, a domanda, di congedi straordinari, per
un periodo massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa per assistere
persone con handicap per le quali è stata
accolta ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della legge 104/92, da almeno
cinque anni, la situazione di gravità contemplate dall’art. 3comma 3 della
legge 104/92.
Possono usufruire di tale congedo i
genitori naturali o adottivi di persone con handicap o i fratelli o le sorelle,
in caso di decesso dei genitori.
Per tale periodo, che è valido ai fini
previdenziali e di anzianità di servizio , il dipendente delle Amministrazioni
pubbliche continua a percepire il trattamento stipendiale.
Roma 17.6.2002
RdB
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