CIRCOLARI
E NOTIZIE VARIE
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Banca
delle ore
L'art. 27
del CCNL sottoscritto presso l'Aran
il 16 maggio scorso ha istituito la banca delle ore. Ai fini dell'applicazione
di tale disposizione ciascun ufficio dovrà aprire un conto in favore di ogni
dipendente che ne faccia espressa richiesta dove verranno indicate le ore di
lavoro straordinario prestate, il lavoratore mensilmente potrà scegliere di
fruire di tali ore sotto forma di riposi compensativi oppure chiederne il
pagamento. Le ore di permesso compensativo devono essere utilizzate entro
l'anno successivo a quello di maturazione.
Per
rendere visibile al dipendente il numero di ore a disposizione, la norma
prevede che le ore accumulate vengano evidenziate in busta paga
Il
Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che la procedura relativa
all'annotazione delle ore accantonate sulla busta paga è in fase di
definizione. In attesa che la procedura sia completata, si ritiene opportuno
dare comunque attuazione alla norma contrattuale.
A tal
fine si prega di voler impartire disposizioni ai dirigenti affinché presso
ogni ufficio si provveda all'apertura e alla gestione di un conto a favore di
ogni dipendente che lo richieda nella misura massima di 9 ore mensili a decorrere dal 1° settembre p.v. Si richiama
l'attenzione sul comma 4 dell'art. 27 che condiziona l'effettiva fruizione dei
riposi compensativi alle esigenze organizzative e di servizio
dell'Amministrazione.
Tenendo
conto che il sistema viene avviato in via sperimentale si ritiene opportuno
prevedere un momento di verifica al termine dell'anno in corso al fine di
apportare eventuali modifiche.
Si sarà
quindi grati se codesti Uffici vorranno far pervenire entro il mese di gennaio
del prossimo anno dati sintetici sull'attuazione
dell'istituto in questione A
BREVE ARRIVERÀ LA CIRCOLARE ESPLICATIVA AI VARI UFFICI PERIFERICI
…SEGNALATECI EVENTUALI OSSERVAZIONI.
Il
24 luglio invece è stato siglato
l’accordo sul diritto allo studio e al congedo per formazione
( 12 mesi nell’arco della vita lavorativa) di cui molti dipendenti
erano in attesa.
Art.1
1. I permessi
retribuiti per motivi di studio, previsti dall'art.13 del ccnl citato in
premessa, nella misura
massima di 150 ore annue individuali, sono calcolati nei limiti del 3 % delle unità di personale complessivamente in servizio a tempo indeterminato, nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno.
2. Sarà cura dell'Amministrazione verificare, all'inizio di ogni anno, la
consistenza numerica del personale in servizio e stabilire il contingente dei
permessi da rilasciare e comunicare i relativi dati alle Organizzazioni
sindacali.
3. L'autorizzazione a usufruire di permessi retribuiti per motivi di
studio è demandata, nei limiti del contingente come sopra stabilito, previo
nulla osta del competente ufficio del Ministero dell’Interno, Dipartimento
per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Risorse
Umane, ai seguenti uffici:
- a livello centrale: ai responsabili dei Dipartimenti ed Uffici;
- a livello periferico: ai responsabili degli U.T.G..
La quota dei permessi rilasciati non deve superare il 30% del personale in
servizio presso ciascuna provincia o Dipartimenti e Uffici di diretta
collaborazione.
4. Ai fini della concessione dei permessi per il diritto allo studio
potranno essere considerati anche i corsi annuali di formazione regionale o di
altri enti riconosciuti dalla Regione, quelli organizzati dalla Unione Europea
e i corsi di formazione in materia di integrazione di soggetti svantaggiati
sul piano lavorativo.
5. L'Amministrazione fornirà alle OO.SS. informazione successiva circa il
numero dei permessi retribuiti rilasciati.
Art.2
Congedi per la formazione
1. La percentuale massima del 10% di personale che, secondo l'art.14 del
citato ccnl, è ammesso a beneficiare dei congedi per la formazione
disciplinati dall'art.5 della legge n.53/2000, si deve intendere riferita al
personale di questa Amministrazione complessivamente in servizio al 31
dicembre di ciascun anno nelle aree funzionali A, B e C
2. Sarà cura dell'Amministrazione verificare, al 31 dicembre di ogni
anno, la consistenza numerica del personale in servizio e stabilire il
contingente dei congedi da rilasciare e comunicare i relativi dati alle
Organizzazioni sindacali.
3. L'autorizzazione a usufruire dei benefici in parola è demandata, nei
limiti del contingente come sopra stabilito, previo nulla osta del competente
ufficio del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali, Direzione Centrale per le Risorse Umane, ai seguenti uffici:
- a livello centrale: ai responsabili dei Dipartimenti ed Uffici;
- a livello periferico: ai responsabili degli U.T.G..
La quota dei permessi rilasciati non deve superare il 30% del personale in
servizio presso ciascuna provincia o Dipartimenti e Uffici di diretta
collaborazione.
4. Nell'ambito di ciascun'area, qualora il numero delle richieste superi
le disponibilità individuate, la precedenza è accordata secondo i criteri
fissati nell'art.13, commi 5 e 6.
Sui permessi di studio in regime di part-time sono intervenute inoltre varie Circolari dell’Aran. Citiamo la nota del 14 febbraio 2002 n. 1646 in cui si chiarisce che le 150 ore sono fruibili nell’arco dell’anno solare anche se il corso di studio ha inizio a settembre ( es..fino a dicembre) senza decurtazioni rispetto al monte ore. La Nota Aran del 9 aprile 2002 n. 3764 chiarisce invece che anche chi fruisce di part-time in orizzontale avrà la proporzionale decurtazione del monte ore previsto.
Sono stati assegnati alla Prefettura di Bari 14 dipendenti della Presidenza del Consiglio già in servizio presso l’UTG di Bari. Ciò è stato possibile ai sensi della legge n.730. che prevede la mobilità in altre amministrazioni per il personale eccedente. Nella nota del Ministero è precisato che detto personale è temporaneamente assegnato all’UTG di Bari. Non ci pare di poter sottoscrivere questo “ temporaneamente”. In questo caso si tratta di personale di altri ruoli che già era presente nell’UTG anche se non occupava posti in organico, il problema che rimane irrisolto è quello dell’ampliamento delle dotazioni organiche degli Uffici periferici e del trasferimento del personale interno.
RdB aveva chiesto con varie lettere ed in ambito di Contratto Integrativo di subordinare qualsiasi tipo di mobilità dall’esterno ai trasferimenti del personale interno. Puntualmente ciò non si è verificato. D’altro canto il nostro personale pur presentando istanza di mobilità verso altri lidi - enti ecc…viene bloccato in quanto a detta dell’Amministrazione mancherebbe un accordo sindacale che da anni si soprassiede di stipulare.
La situazione diventa ridicola se si pensa che per legge il personale di P.S. che, per inidoneità al servizio transita nei ruoli civili diventa sempre più numeroso .In questo caso le dotazioni organiche e le esigenze di servizio delle sedi vengono scavalcate brillantemente . Difatti gli ex P.S. vengono assegnati o nelle ex sedi di servizio e quindi nei vari Commissariati o addirittura nelle sedi di aspirazione . Solo nell’ultima tornata sono stati assegnati a Roma nel Dipartimento di P.S. ben 2 inidonei al servizio provenienti rispettivamente da Piacenza, Pistoia . In questo caso non si sono esaminate dotazioni organiche di alcun tipo . .
Purtroppo anche si ci verranno aperte forse a Settembre le porte della
Mobilità, sarà troppo
tardi, visto che gli eventi
storici incalzano. Oramai molti dipendenti di altri Ministeri stanno ricevendo
preoccupanti comunicazioni di esubero…. Le leggi
programmate negli anni scorsi, ignobilmente
accettate ed appoggiate dai sindacati concertativi CGIL CISL e UIL e falsi
autonomi stanno per dare i loro frutti marci .Migliaia di dipendenti pubblici
stanno per cambiare posto di lavoro, sede e forse anche rapporto di lavoro . TUTTO
GRAZIE ALLA POLTICA NEFASTA VOLUTA DAI GOVERNI
SUCCEDUTISI. VISITA IL
SITO RDB www.rdbcub.it
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RIA ULTIMA.
La
Corte Costituzionale con ordinanza n.263 anno 2002
in nome del popolo italiano dichiara
l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell’art.51 comma 3 della legge
del 23 dicembre 2000 che stabiliva che fatta eccezione per le sentenze
passate in giudicato nulla era dovuto ai dipendenti
che avessero maturato il diritto alla Ria
Successivamente al 31 12 93 e fino
al 31.12 93 o quanto meno alla
data del 31.12.92 data in cui la Finanziaria dell’epoca decretava
la fine degli automatismi economici. La Corte si
pronuncia dichiarano tra
l’altro inconferente l’invocazione
degli artt. 36 e 97 della Costituzione ( parità di
trattamento tra cittadini) in
quanto la proporzionalità ed sufficienza
della retribuzione devono essere valutate
considerando la retribuzione nel suo complesso …non in relazione ai
singoli elementi che la compongono… Questa sentenza riconferma la fine del diritto in Italia, perlomeno del
diritto che rende giustizia e che si ispira all’equità di trattamento .
Sarebbe facile fare demagogia…,
quel che è certo è che per cambiare i corso delle cose
la gente deve imparare a mobilitarsi.
Roma 1.8.2002 RdB Interno