DAL  COMITATO PARI OPPORTUNITA’

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ASPETTATIVE: si chiede l’abrogazione nel prossimo contratto delle disposizioni previste al comma 2 art. 7 cioè che il dipendente che ha usufruito  di un periodo di aspettativa deve necessariamente prendere servizio per almeno 4 mesi, prima di poter richiedere per lo stesso motivo per  motivi diversi altra aspettativa.

L’argomento, segnalato da RDB è stato oggetto di discussione nella riunione  di giugno 2002.

Nella segnalazione, RDB,ha evidenziato quanto già chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro del 23/05/2002 che prevede: “in deroga alla norma che prescrive la ripresa in servizio…si ritiene ,alla luce dei chiarimenti dell’ARAN, che sia riconosciuta la possibilità di cumulare in via continuativa, allorché ricorra lo stesso titolo l’aspettativa per esigenze personali o familiari e quella per gravi e documentati motivi di famiglia individuati dal documento DPCM 278/00…”

PART TIME VERTICALE : sempre nella riunione di giugno è stato segnalato da RDB e contestualmente dal Gruppo Di Lavoro del CPO, che la decurtazione totale dello stipendio (in una unica soluzione ) per i  mesi in cui non si presta servizio, naturalmente grava sempre più su situazioni già critiche specie quando il part time viene richiesto dal dipendente costretto a tale tipologia in quanto non ha altra alternativa per l’assistenza dei figli durante la chiusura estiva delle scuole. Fino all’introduzione del nuovo sistema informatico, le decurtazioni erano applicate proporzionalmente tutto l’anno. Si piangeva con un solo occhio!! Dall’introduzione del nuovo sistema informatico, la decurtazione viene applicata per intero e subito! RDB ha evidenziato il problema ed anche grazie alla nostra segnalazione il CPO ha inviato una richiesta al Servizio TEP ed al Ministero del Tesoro, richiesta di garantire il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori, di scegliere le modalità di retribuzioni più idonee alle proprie necessità.

FLESSIBILITA’ DELL’ORARIO DI LAVORO : come tutti sappiamo (o dovremmo sapere!)  coloro i quali versano in particolari situazioni svantaggiate (vedi legge 1204; 903; 104; tossicodipendenza, volontariato ecc),  possono   adottare orari di lavoro flessibile, anche diversi da quelli contrattati nelle sedi di lavoro. E’ proprio l’ARAN  che lo chiarisce con “l’accordo per l’articolazione dell’orario di lavoro del Ministero dell’Interno” del 1996. Pare invece che ciò non sia chiaro a  tutti!!! Infatti, proprio con risposta ad una nota della nostra OS, il Ministero ha detto che per flessibilità deve intendersi quella contrattata presso ogni sede lavorativa.

Continueremo a portare in riunione di CPO la richiesta di applicazione del CCNL per tutti coloro che si trovano in situazioni di svantaggio e che necessitano di orari flessibili diversi da quelli contrattati.

INDENNITA’ DI AMMINISTRAZIONE : il CPO ha richiesto l’intervento dell’ ARAN  per l’abrogazione dal contratto, della disposizione di cui all’art. 2 e successive modificazioni, nella parte riguardante la decurtazione dell’indennità di amministrazione in misura proporzionale ai giorni  di assenza per malattia inferiore ai 15 giorni. Infatti tale decurtazione,  è in contrasto con il diritto alla salute ed appare vessatoria nei confronti del dipendente già in stato di infermità e comunque  sottoposto ai controlli previsti dalla legge. Inoltre l’indennità avendo carattere di emolumento fisso e corrisposto per 12 mensilità, non è giustificabile decurtarla.

LEGGE  104/92 : altro aspetto affrontato in sede di CPO è stato quello riguardante la Legge 104/92. L’attuale art. 33 «agevolazioni per l’assistenza ai portatori di handicap», così come modificato dagli artt. 19e 20 della Legge 53/2000, prevede che i beneficiari dei suddetti permessi abbiano un rapporto di parentela o di affinità entro il terzo grado, con i portatori di handicap, ancorché non conviventi. Si è proposto di estendere dette agevolazioni al soggetto componente la famiglia anagrafica della lavoratrice o del lavoratore, in applicazione analogica di quanto già previsto dall’art.  delle legge 53/00, relativo all’introduzione dei “congedi per eventi e cause particolari” i cui benefici si applicano, appunto, anche al convivente.

Si è inoltre proposto che per i permessi di cui all’art. 33 comma 3 Legge 104/92,non vengano applicate le riduzioni economiche per la tredicesima mensilità.

Il CPO ha inoltre chiesto al Dipartimento Affari Interni e Territoriali Dir. Centrale per le Risorse Umane, una direttiva chiara sul cumulo dei permessi ex art. 18 comma 2 CCNL e dei permessi ex art. 4 legge 53/00. Tale cumulo viene  già applicato in altri Ministeri, pertanto appare necessario per il CPO l’emanazione di una direttiva unica al fine di evitare trattamenti differenti tra  le diverse Amministrazioni e chiaramente penalizzanti per i dipendenti del Ministero dell’Interno.

 

                        ANNALISA IANNITTI COMPONENTE RdB

                        ( sede di servizio Questura di Siracusa 0931495223)