DAL COMITATO PARI OPPORTUNITA’Notizie |
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ASPETTATIVE:
si chiede l’abrogazione nel prossimo contratto delle disposizioni previste al
comma 2 art. 7 cioè che il dipendente che ha usufruito
di un periodo di aspettativa deve necessariamente prendere servizio per
almeno 4 mesi, prima di poter richiedere per lo stesso motivo per
motivi diversi altra aspettativa.
L’argomento,
segnalato da RDB è stato oggetto di discussione nella riunione di giugno 2002.
Nella
segnalazione, RDB,ha evidenziato quanto già chiarito dalla circolare del
Ministero del Lavoro del 23/05/2002 che prevede: “in
deroga alla norma che prescrive la ripresa in servizio…si ritiene ,alla luce
dei chiarimenti dell’ARAN, che sia riconosciuta la possibilità di cumulare in
via continuativa, allorché ricorra lo stesso titolo l’aspettativa per
esigenze personali o familiari e quella per gravi e documentati motivi di
famiglia individuati dal documento DPCM 278/00…”
PART TIME VERTICALE : sempre
nella riunione di giugno è stato segnalato da RDB e contestualmente dal Gruppo
Di Lavoro del CPO, che la decurtazione totale dello stipendio (in una unica
soluzione ) per i mesi in cui non
si presta servizio, naturalmente grava sempre più su situazioni già critiche
specie quando il part time viene richiesto dal dipendente costretto a tale
tipologia in quanto non ha altra alternativa per l’assistenza dei figli
durante la chiusura estiva delle scuole. Fino all’introduzione del nuovo
sistema informatico, le decurtazioni erano applicate proporzionalmente tutto
l’anno. Si piangeva con un solo occhio!!
Dall’introduzione del nuovo sistema informatico, la decurtazione viene
applicata per intero e subito! RDB ha evidenziato il problema ed anche grazie
alla nostra segnalazione il CPO ha inviato una richiesta al Servizio TEP ed al
Ministero del Tesoro, richiesta di garantire il diritto delle lavoratrici e dei
lavoratori, di scegliere le modalità di retribuzioni più idonee alle proprie
necessità.
FLESSIBILITA’ DELL’ORARIO DI
LAVORO :
come tutti sappiamo (o dovremmo sapere!)
coloro i quali versano in particolari situazioni svantaggiate
(vedi legge 1204; 903; 104; tossicodipendenza, volontariato ecc),
possono adottare orari
di lavoro flessibile, anche diversi da quelli contrattati nelle sedi di lavoro.
E’ proprio l’ARAN che lo
chiarisce con “l’accordo per l’articolazione dell’orario di lavoro del
Ministero dell’Interno” del 1996. Pare invece che ciò non sia chiaro a
tutti!!! Infatti, proprio con risposta ad una nota della nostra OS, il
Ministero ha detto che per flessibilità deve intendersi quella contrattata
presso ogni sede lavorativa.
Continueremo a
portare in riunione di CPO la richiesta di applicazione del CCNL per tutti
coloro che si trovano in situazioni di svantaggio e che necessitano di orari
flessibili diversi da quelli contrattati.
INDENNITA’ DI AMMINISTRAZIONE :
il CPO ha richiesto l’intervento dell’ ARAN
per l’abrogazione dal contratto, della disposizione di cui all’art. 2
e successive modificazioni, nella parte riguardante la decurtazione
dell’indennità di amministrazione in misura proporzionale ai giorni
di assenza per malattia inferiore ai 15 giorni. Infatti tale
decurtazione, è in contrasto con
il diritto alla salute ed appare vessatoria nei confronti del dipendente già in
stato di infermità e comunque sottoposto ai controlli previsti dalla legge. Inoltre
l’indennità avendo carattere di emolumento fisso e corrisposto per 12
mensilità, non è giustificabile decurtarla.
LEGGE
104/92 : altro aspetto affrontato in sede di CPO
è stato quello riguardante la Legge 104/92. L’attuale art. 33 «agevolazioni
per l’assistenza ai portatori di handicap», così come modificato dagli artt.
19e 20 della Legge 53/2000, prevede che i beneficiari dei suddetti permessi
abbiano un rapporto di parentela o di affinità entro il terzo grado, con i
portatori di handicap, ancorché non conviventi. Si è proposto di estendere
dette agevolazioni al soggetto componente la famiglia anagrafica della
lavoratrice o del lavoratore, in applicazione analogica di quanto già previsto
dall’art. delle legge 53/00,
relativo all’introduzione dei “congedi
per eventi e cause particolari” i cui benefici si applicano, appunto, anche
al convivente.
Si è inoltre
proposto che per i permessi di cui all’art. 33 comma 3 Legge 104/92,non
vengano applicate le riduzioni economiche per la tredicesima mensilità.
Il CPO ha inoltre chiesto al Dipartimento
Affari Interni e Territoriali Dir. Centrale per le Risorse Umane, una direttiva
chiara sul cumulo dei permessi ex art. 18 comma 2 CCNL e dei permessi ex art. 4
legge 53/00. Tale cumulo viene già
applicato in altri Ministeri, pertanto appare necessario per il CPO
l’emanazione di una direttiva unica al fine di evitare trattamenti differenti
tra le diverse Amministrazioni e
chiaramente penalizzanti per i dipendenti del Ministero dell’Interno.
ANNALISA IANNITTI COMPONENTE RdB
( sede di servizio Questura di Siracusa 0931495223)