Art.
34 legge 27/12/2002 - n.289 - Finanziaria 2003
Organici,
assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici.
1. Le amministrazioni
pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70,comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione
dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, provvedono alla
rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui
all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto
conto: a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della legge 6 luglio
2002, n. 137, nonchè delle disposizioni relative al riordino e alla
razionalizzazione di specifici settori;
b) dei processi di
trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali derivanti
dall'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
c)
di quanto previsto dal capo III del titolo III della legge 28 dicembre 2001,
n. 448.
2. In sede di
applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è assicurato il principio
dell'invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono
comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla
data del 29 settembre 2002.
3. Sino al
perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 1, le
dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti
coperti al 31 dicembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali alla
stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di
mobilità o di riqualificazione del personale. Sono fatti salvi gli effetti
derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 7, ultimo periodo, della
legge 15 luglio 2002, n. 145, nonchè dai provvedimenti di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche previsti dalla legge 6 luglio 2002, n. 137, già
formalmente avviati alla data del 31 dicembre 2002, e dai provvedimenti di
indisponibilità emanati in attuazione dell'articolo 52, comma 68, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e registrati presso l'ufficio centrale del bilancio
entro la predetta data del 31 dicembre 2002.
4. Per l'anno 2003
alle amministrazioni di cui al comma 1, ivi comprese le Forze armate, i Corpi
di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le
assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui
consistenza organica non sia superiore all'unità, nonchè quelle relative
alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per
l'anno 2002 sulla base dei piani annuali e non ancora effettuate alla data di
entrata in vigore della presente legge nonchè quelle connesse con la
professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre
2000, n. 331.
5. In deroga al
divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze
di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, le
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli
enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca possono
procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220
milioni di euro. A tale fine è costituito un apposito fondo nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno
stanziamento pari a 80 milioni di euro per l'anno 2003 e a 220 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2004.
6. Le deroghe di cui
al comma 5 sono autorizzate secondo la procedura di cui all'articolo 39, comma
3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, è
prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti
connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali,
alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e
vigilanza antincendi, alla ricerca scientifica e tecnologica, al settore della
giustizia e alla tutela dei beni culturali, nonchè dei vincitori di concorsi
espletati alla data del 29 settembre 2002 e di quelli in corso di svolgimento
alla medesima data che si concluderanno con l'approvazione della relativa
graduatoria di merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002. Per le Forze
armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco le
richieste di assunzioni sono corredate da specifici programmi recanti anche
l'indicazione delle esigenze più immediate e urgenti al fine di individuare,
ove necessario, un primo contingente da autorizzare entro il 31 gennaio 2003 a
valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 5.
7. Allo scopo di
conseguire un più elevato livello di efficienza ed efficacia nello
svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 230 unità. Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, si provvede alla distribuzione per profili professionali delle
predette unità e contestualmente alla rideterminazione delle dotazioni
organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per qualifiche
dirigenziali, per profili professionali, posizioni economiche e sedi di
servizio, nel limite del numero dei posti dell'organico vigente come
incrementato dal presente comma nonchè nel limite dei relativi oneri
complessivi previsti dal presente comma. Alla copertura dei posti derivanti
dal predetto incremento di organico disponibili nel profilo di vigile del
fuoco si provvede, nella misura del 75 per cento, mediante l'assunzione degli
idonei della graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del
fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno del 6 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 24 del 27 marzo
1998, che rimane valida fino al 31 dicembre 2005. Per il rimanente 25 per
cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si
provvede con gli idonei della graduatoria del concorso per titoli a 173 posti
di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno del 5
novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 92
del 20 novembre 2001. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione
organica sono determinati nel limite della misura massima complessiva di
4.571.000 euro per l'anno 2003, di 7.044.000 euro per l'anno 2004 e di
7.421.000 euro a decorrere dall'anno 2005. Le assunzioni del personale
operativo portato in aumento vengono effettuate nell'anno 2003 in deroga al
divieto di cui al comma 4 ed alle vigenti procedure di programmazione e di
approvazione.
8. In relazione alle
esigenze di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo
restando quanto ivi previsto, a decorrere dall'anno 2003 è autorizzata
l'ulteriore spesa di 17 milioni di euro per l'arruolamento di un contingente
aggiuntivo di carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiore a 560
unità. In relazione alle esigenze di cui all'articolo 33, comma 2, della
legge 1° agosto 2002, n. 166, e fermo restando quanto ivi previsto, a
decorrere dall'anno 2003 è autorizzata l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro
per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di volontari in servizio
permanente comunque non superiore a 110 unità e ad incremento della dotazione
organica fissata dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
196. Contestualmente il contingente di militari di truppa chiamati ad
assolvere il servizio militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di
porto è ridotto nell'anno 2003 a 2.811 unità e nell'anno 2004 a 2.575 unità.
9. All'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni, dopo le parole:
"in
conseguenza delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate" sono
aggiunte le seguenti: "ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico ".
10. Le disposizioni
di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle Forze armate, al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia e al personale della
carriera diplomatica e prefettizia. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3,
4, 5 e 6 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
agli avvocati e procuratori dello Stato e agli ordini e collegi professionali
e alle relative federazioni nonchè al comparto scuola, per il quale trovano
applicazione le disposizioni di cui agli articoli 22 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e 23 della presente legge. Per le regioni e le autonomie locali,
nonchè per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le
disposizioni di cui al comma 11.
11. Ai fini del
concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in
sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali,
per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che
abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002,
per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale,
criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003. Tali
assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono,
comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico
del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per
cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002
tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione
demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della
essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del
personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario
nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i predetti
limiti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può essere
stabilita, in ogni caso, una percentuale superiore al 20 per cento per i
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un
rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'articolo 119,
comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del
personale rispetto alle entrate correnti sia superiore alla media regionale
per fasce demografiche. I singoli enti locali in caso di assunzioni di
personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al
patto di stabilità interno per l'anno 2002. Fino all'emanazione dei decreti
di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma
4.
Nei confronti delle
province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non
abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002
rimane confermata la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato
prevista dall'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In ogni caso
sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse
al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui
onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata
assegnazione delle unità di personale. Con i decreti di cui al presente comma
è altresì definito, per le regioni, per le autonomie locali e per gli enti
del Servizio sanitario nazionale, l'ambito applicativo delle disposizioni di
cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Con decreto del Ministero delle
attività produttive, sono individuati per le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e l'Unioncamere specifici indicatori volti a
definire le condizioni di equilibrio economico-finanziario.
12. I termini di
validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le
amministrazioni pubbliche che per l'anno 2003 sono soggette a limitazioni
delle assunzioni di personale sono prorogati di un anno. La durata delle
idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la
copertura di posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3
luglio 1998, n. 210, è prorogata per l'anno 2003.
All'articolo 16 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente:
"1-bis. Per le
categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n.
27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del
settantacinquesimo anno di età".
13. Per l'anno 2003
le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione di
personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto all'articolo
108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o
con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata
e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta
per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova
applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta
eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2002 non abbiano
rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonchè nei confronti
del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il
comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
Per gli enti di ricerca, per l'Istituto superiore di sanità, per l'Agenzia
spaziale italiana e per l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e
l'ambiente, nonchè per le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono
fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato i cui oneri ricadono su
fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali
di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero
da contratti con le imprese.
14. è autorizzato lo
stanziamento di 4 milioni di euro per l'anno 2003 in favore dell'Istituto
superiore di sanità per proseguire l'assolvimento dei compiti di cui
all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
15. Per la
prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 23 luglio
1991, n. 233, è autorizzato lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno
degli anni del triennio 2003-2005.
16. è autorizzato lo
stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2003 in favore dell'Istituto
nazionale per la fisica della materia (INFM).
17. Sono escluse
dalle limitazioni previste dal comma 12 per la pubblica amministrazione, le
assunzioni di personale delle polizie municipali nel rispetto del patto di
stabilità e dei bilanci comunali, ferme restando le piante organiche
stabilite dalle regioni.
18. Le procedure di
conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di
formazione e lavoro scaduti nell'anno 2002 o che scadranno nell'anno 2003 sono
sospese sino al 31 dicembre 2003. I rapporti in essere instaurati con il
personale interessato alla predetta conversione sono prorogati al 31 dicembre
2003.
19. I Ministeri della
salute, della giustizia, per i beni e le attività culturali e l'Agenzia del
territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2003, del
personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati
ai sensi dell'articolo 19, comma 1, dell'articolo 34 e dell'articolo 9, comma
24, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
20. I comandi in atto
del personale della società per azioni Poste italiane e dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'articolo 19, comma 9, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogati sino al 31 dicembre 2003.
21. In relazione a
quanto previsto dal presente articolo, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabilite, anche in deroga alla normativa vigente, procedure semplificate per
potenziare e accelerare i processi di mobilità, anche intercompartimentale,
del personale delle pubbliche amministrazioni.
22. Per ciascuno
degli anni 2004 e 2005, a seguito del completamento degli adempimenti previsti
dai commi 1 e 2 e previo esperimento delle procedure di mobilità, le
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli
enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a
realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto
a quello in servizio al 31 dicembre 2003 secondo le procedure di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie
politiche di reclutamento di personale al principio di contenimento della
spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica.
A tale fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle
finanze d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di
programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle
predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze
armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano
applicazione, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, i piani previsti
dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
23.
All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è
sostituito dal seguente:"1. Al fine di conseguire gli obiettivi di
stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento
delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare
la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30
giugno 2003, il Governo, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i
riflessi sulla destinazione del personale, individua gli enti e gli organismi
pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in
quanto le rispettive funzioni non possono più proficuamente essere svolte da
altri soggetti sia pubblici che privati, disponendone se necessario anche la
trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato,
ovvero la fusione o l'accorpamento con enti o organismi che svolgono attività
analoghe o complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma senza
che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti, gli organismi e
le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono
soppressi e posti in liquidazione ";
b) al comma 2, dopo
la lettera c), è aggiunta la seguente: "c-bis) svolgono compiti di
garanzia di diritti di rilevanza costituzionale".
24. Il termine di cui
all'articolo 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già differito di
diciotto mesi dall'articolo 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
è prorogato di ulteriori dodici mesi.
25.
All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, il
primo periodo è sostituito dal seguente: "Il corso di cui al comma 3 ha
la durata di dodici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un
semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private.";
b)
il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. In coerenza
con la programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni
pubbliche ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il 30 giugno di ciascun
anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, il numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei
dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio di
ciascun anno, comunica alla Scuola superiore della pubblica amministrazione i
posti da coprire mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il corso-concorso
è bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione entro il 31
dicembre di ciascun anno".