IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre
2001, n. 398;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto la legge 9 ottobre 2002, n. 222;
Visti i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
del 26 agosto 2002 e del 28 ottobre 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11 dicembre 2002, con il quale è stato prorogato, fino al 31
dicembre 2003, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per
proseguire le attività di contrasto all'eccezionale afflusso di
cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242
del 6 settembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2002 e n. 3244 del 1
ottobre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 238 del 10 ottobre 2002;
Ravvisata la necessità, di continuare a porre in essere idonee
misure per affrontare la situazione di emergenza, per contrastare in
maniera sempre più adeguata il fenomeno degli sbarchi di immigrati
clandestini e per rendere maggiormente efficaci le misure adottate
volte all'allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri
giunti irregolarmente;
Considerato che appare urgente e indifferibile, nell'ambito di una
complessiva gestione del fenomeno, portare a conclusione le
procedure relative all'emersione di cittadini stranieri che svolgono
irregolarmente attività lavorative in Italia anche attraverso
l'accelerazione delle connesse procedure amministrative di
regolarizzazione delle singole posizioni lavorative;
Acquisita la proposta del Ministero dell'interno nonchè l'intesa
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. L'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1 ottobre 2002, n. 3244, è soppresso.
2. Le disposizioni contenute nell'art. 2 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre
2002, e nell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3244 del 1 ottobre 2002, restano in vigore sino
all'approvazione del regolamento di attuazione previsto dall'art. 32
della legge 30 luglio 2002, n. 189, relativamente alla istituzione
della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle
Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di
rifugiato.
Art. 2.
1. L'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002 è così sostituito:
"1. Per far fronte ad una più efficace gestione dei
compiti connessi alla procedura di regolarizzazione, il Ministero
dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
sono autorizzati ad utilizzare, tramite una o più imprese di
fornitura di lavoro temporaneo, nel limite massimo
rispettivamente di 900 e 350 unità, prestatori di lavoro
temporaneo per la conclusione delle operazioni direttamente connesse
alla predetta procedura".
2. Al fine di completare, con urgenza, le procedure di
regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari connesse
alla titolarità del rapporto di lavoro e dei correlati diritti
derivanti dallo status giuridico, nonchè per accelerare il
procedimento per la selezione delle società di cui al comma 1, il
Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali possono altresì ricorrere alla trattativa privata
ai sensi dell'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 157, così come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 65.
3. Il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali sono autorizzati ad attivare, con il ricorso alla
trattativa privata, gli interventi relativi ad una migliore
organizzazione delle attività connesse alla procedura di
regolarizzazione, ivi compresi l'allestimento di appositi
locali, l'attivazione e l'ottimizzazione di collegamenti informatici
e ogni altra attività connessa al funzionamento o utile alla
gestione.
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3
del presente articolo, nonchè di quelle recate dagli articoli
1 e 3 dell'ordinanza n. 3244/2002 è autorizzata la deroga all'art.
24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Art. 3.
1. Per le medesime finalità previste dall'art. 2, il
Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali possono altresì autorizzare il personale in
servizio direttamente coinvolto nelle attività di cui alla presente
ordinanza allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario.
Con provvedimenti da adottarsi da parte del Ministero dell'interno e
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è individuato
il personale da impegnare nelle attività connesse alle procedure di
regolarizzazione, nel limite massimo, rispettivamente, di 1070 unità
per il Ministero dell'interno, e di 350 unità per il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. Detto personale potrà effettuare
prestazioni di lavoro straordinario oltre il limite previsto dalle
norme vigenti e comunque per un massimo di 40 ore mensili.
2. La corresponsione della retribuzione accessoria di cui al
comma 1 avviene in deroga alle disposizioni normative anche di
carattere contrattuale e sino alla conclusione delle
procedure di regolarizzazione.
Art. 4.
1. Alle spese relative all'attuazione della presente ordinanza, ivi
compresi gli interventi previsti dalle ordinanze del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002 e n. 3244 del 1
ottobre 2002 si provvede, fatto salvo quanto disposto dal successivo
comma 2, a carico dei competenti capitoli dello stato di
previsione del bilancio del Ministero dell'interno per l'anno
finanziario 2003, così come integrati con le risorse finanziarie
previste e con le modalità stabilite dall'art. 80, comma 8 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 3 della presente
ordinanza si provvede, nel limite massimo di Euro 18.742.402,00, a
carico delle risorse finanziarie introitate dall'INPS
derivanti dall'applicazione dell'art. 33 della legge 30 luglio 2002,
n. 189, dall'art. 1 della legge 9 ottobre 2002, n. 222, e dei
decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26
agosto 2002 e del 28 ottobre 2002. Tali somme già versate dallo
stesso Ente in conto entrate sono riassegnate con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze agli appositi capitoli
del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2003
Il Presidente: Berlusconi
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