ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER L’ATTUAZIONE DELLA MOBILITA’ VOLONTARIA ALL’INTERNO DELL’AMMINISTRAZIONE (AI SENSI DELL’ART. 5, I COMMA, DEL CCNL 2002-2005)

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Il giorno 8 del mese di ottobre dell'anno 2003, presso il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, si sono incontrate la delegazione di parte pubblica, composta dal  Prefetto Dott. Sabato Malinconico - Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali e dal Prefetto Dott.ssa Luciana Lamorgese - Direttore Centrale per le risorse umane

e

la delegazione di parte sindacale composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali: CGIL/F.P., CISL/FPS, UIL/PA, CISAL INTESA, CONFSAL/UNSA, FLP.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono il presente testo relativo all’accordo collettivo integrativo per l’attuazione della mobilita’ volontaria all’interno dell’Amministrazione ai sensi dell’art.5, 1° comma, del ccnl 2002/2005, sottoscritto il 12 giugno 2003.


ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO  PER L’ATTUAZIONE

 DELLA MOBILITA’ VOLONTARIA ALL’INTERNO DELL’AMMINISTRAZIONE

Articolo 1

Il presente accordo collettivo integrativo di amministrazione si applica al personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno destinatario del ccnl - comparto ministeri, sottoscritto il 12 giugno 2003. 

Articolo 2

Il presente accordo ha la medesima durata temporale del ccnl e rimane comunque in vigore fino alla sottoscrizione del successivo.

Da tale ultima data decorrerà il termine di trenta giorni per la disdetta da una delle parti con lettera raccomandata. In caso di disdetta, le disposizioni in esso contenute rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo accordo integrativo.

Articolo 3

La libera consultazione delle graduatorie degli aspiranti al trasferimento e l’informazione preventiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del ccnl - comparto ministeri dell’atto dispositivo del trasferimento – almeno 10 giorni prima della sua esecuzione – costituiscono le modalità di verifica del rispetto dell’accordo.

La circolare emanata dalla Amministrazione con la quale viene comunicata la possibilità di visualizzare le graduatorie di trasferimento di cui al precedente comma costituisce notifica delle stesse.

Articolo 4

Le graduatorie, predisposte dalla Amministrazione per profilo professionale di ogni posizione economica – n. 48 – si riferiscono ai dipendenti in servizio che aspirano al trasferimento da un ambito provinciale ad un altro, la cui istanza dovrà indicare esclusivamente il comune capoluogo di provincia desiderato.

Saranno altresì predisposte le graduatorie relative alle istanze di trasferimento da un comune ad un altro della medesima provincia. Potranno essere inseriti in graduatorie comunali solo i dipendenti che già prestano servizio  nell’ambito della provincia.

Per i trasferimenti da effettuarsi nei comuni capoluogo di provincia fra uffici dislocati in sedi diverse, l’amministrazione predispone le graduatorie e fornisce informazione preventiva alle organizzazioni sindacali dell’atto dispositivo del trasferimento.

I trasferimenti di cui al comma precedente, ad eccezione di quelli verso uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei Sottosegretari,  verranno disposti seguendo l’ordine di presentazione delle domande. L’Amministrazione ne fornirà informazione preventiva alle   organizzazioni sindacali.

Dei trasferimenti nell’ambito dell’Ufficio verrà data informazione preventiva alla RSU e alle organizzazioni sindacali di categoria territoriali firmatarie del ccnl. Nelle domande potranno essere indicati fino a due uffici. Il trasferimento in uno degli uffici richiesti comporta la cancellazione dalla graduatoria dell’altro ufficio richiesto.

Articolo 5

L’istanza di rinuncia alla richiesta di trasferimento può essere prodotta in qualsiasi momento, senza pregiudicare la posizione in graduatoria per l’eventuale altra sede richiesta.

Articolo 6

Le graduatorie degli aspiranti al trasferimento da una provincia ad un’altra saranno formate secondo i criteri individuati nell’allegato n. 1 che costituisce parte integrante del presente accordo.

Secondo i medesimi criteri saranno altresì predisposte le graduatorie relative alle istanze di trasferimento da un comune ad un altro della medesima provincia.

Articolo 7

In presenza di disponibilità di organico nelle sedi richieste, si potrà procedere al trasferimento del dipendente classificato al secondo o terzo posto in graduatoria adottando contestualmente il provvedimento anche per gli altri che lo precedono; per questi ultimi il provvedimento avrà esecuzione differita per un periodo non superiore ai sei mesi.

Articolo 8

Le graduatorie verranno aggiornate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno. A tal fine saranno prese in considerazione le domande che saranno presentate all’Ufficio di appartenenza entro il 30 ottobre e il 30 aprile.

Nelle domande potranno essere indicate fino a due comuni capoluogo di provincia in ordine di preferenza.

Per quanto attiene alle graduatorie comunali, nelle domande potranno essere indicati fino a due comuni nell’ambito della stessa provincia.

Gli Uffici presso i quali gli interessati presentano le domande di trasferimento sono tenuti a trasmettere – via fax – alla scadenza del predetto termine, l’elenco delle istanze ricevute e quindi ad inoltrare nello stesso termine, con il mezzo più rapido, l’intera documentazione, senza esprimere alcun parere.

Articolo 9

Entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie l’Amministrazione determina gli ambiti provinciali e comunali con vacanze di organico per i quali s’intende ricorrere alla mobilità, con l’indicazione delle posizioni economiche e dei profili professionali.

Tali dati saranno oggetto di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del ccnl entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie. Il confronto dovrà concludersi entro i 30 giorni successivi.

Le vacanze di organico di cui al comma 1 sono rese pubbliche con le stesse modalità previste dall’art.3, comma 2.

Articolo 10

Il personale interessato potrà prendere visione, con le stesse modalità di cui all’articolo 3, della situazione numerica relativa alle presenze e alle piante organiche territoriali del personale dei profili professionali di ciascuna provincia e comune.

Articolo 11

Entro il 30 giugno di ciascun anno le parti si incontrano per la verifica della attuazione del presente accordo.

Articolo 12

Il personale “comandato” o “fuori ruolo” non matura in detta posizione l’anzianità di sede prevista nei criteri individuati nell’allegato al presente accordo.

Articolo 13

Il personale trasferito nella provincia  richiesta non potrà presentare nuova istanza di trasferimento per altra provincia per un periodo di tre anni. Analogamente, per lo stesso periodo, il personale trasferito nel comune richiesto non potrà presentare nuova istanza di trasferimento per altro comune.

In caso di rinuncia al trasferimento ottenuto per una delle sedi richieste il dipendente non potrà presentare nuova istanza di trasferimento per quella stessa sede prima del triennio.

I divieti di cui al comma 1 non operano nel caso in cui il trasferimento venga attuato dall’Amministrazione nella seconda delle due sedi indicate dall’interessato.

Il dipendente potrà presentare istanza di rinuncia al trasferimento, entro il termine di 10 giorni – via fax – dalla notifica della proposta di trasferimento, propedeutica al provvedimento che lo dispone. In tal caso non potrà presentare domanda di trasferimento per quella sede per un triennio.

Articolo 14

Gli interessati potranno presentare reclami avverso i punteggi attribuiti entro 30 giorni dal termine di cui al precedente art. 3, comma 2.

Ove ne ricorrano i presupposti, entro i 30 giorni successivi, l’Amministrazione procederà alla rettifica dei dati dandone comunicazione all’interessato.

Nel caso in cui le operazioni di rettifica diano luogo a variazioni nelle posizioni in graduatoria, l’Amministrazione – entro il suddetto termine – procederà con le modalità di cui al precedente art. 3, comma 2.

Articolo 15

L’Amministrazione dispone lo scambio di sede in ambito regionale tra i dipendenti di pari profilo professionale collocati in graduatorie comunali o provinciali, tenuto conto che ciò non comporta alterazioni all’organico di sede.

Detto scambio avverrà seguendo l’ordine di graduatoria degli interessati.

La rinuncia da parte di un dipendente allo scambio di sede proposto – che dovrà pervenire alla Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento per gli affari interni e territoriali entro cinque giorni dall’avvenuta notifica dello stesso – ne comporta necessariamente la revoca anche nei confronti dell’altro dipendente interessato.

Decorsi i cinque giorni indicati , il trasferimento è disposto con provvedimento irrevocabile da adottarsi nei 15 giorni successivi.

Articolo 16

Con cadenza trimestrale a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le parti firmatarie del ccnl si incontrano per l’esame delle questioni controverse sull’attribuzione dei punteggi nelle graduatorie e in caso di contenzioso.

Articolo 17

Restano salve le applicazioni dei benefici  previste da specifiche disposizioni normative.

Articolo18

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo si provvederà a portarlo a conoscenza degli Uffici centrali e periferici.

Il presente accordo verrà attuato in via sperimentale per il periodo di sei mesi, al termine del quale si procederà ad un incontro di verifica fra le parti.


ALLEGATO 1

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

A)    CONDIZIONI DI FAMIGLIA

 A1) Per il coniuge non divorziato né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale   punti 1

 A2) Per ogni figlio a carico di età superiore ad anni 6               punti 1

 A3) Per ogni figlio a carico di età inferiore ad anni 6               punti 1,20

 A4) Se l’impiegato non è coniugato o è vedovo, ovvero divorziato, separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, semprechè dagli atti risulti che i figli siano stati affidati al genitore in questione      punti 2 

A5) Ricongiungimento al coniuge

Ricongiungimento a coniuge, non divorziato né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, che svolge attività lavorativa da almeno un anno non trasferibile       punti 2

 A6) Ricongiungimento ai figli

Ricongiungimento ai figli minori, affidati all’altro coniuge, effettivamente residenti altrove da almeno un anno, da parte dei dipendenti divorziati, separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale                   punti 1

 A7) Ricongiungimento: altri casi (può essere attribuito un solo punteggio pur in presenza di più casi ricompresi nelle ipotesi di cui ai punti a) e b)

a) ricongiungimento a coniuge, non  divorziato né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, figli, genitori o fratelli ( in questi ultimi due casi se non ci sono fratelli conviventi) in caso di gravi infermità invalidanti e non assistibili altrimenti che con il diretto concorso dell’interessato e purchè le infermità abbiano carattere continuativo o permanente           punti 4

b) ricongiungimento ai genitori del coniuge- in caso di gravi infermità invalidanti e non assistibili altrimenti che con il diretto concorso dell’interessato e purchè le infermità abbiano carattere continuativo o permanente                punti 1

B)     CAUSE DI DISAGIO NELLA SEDE DI SERVIZIO

 a) sfratti in sedi ad alta densità abitativa                            punti 0,20

 b) sede colpita da grave calamità naturale (evento verificatosi nell’ultimo triennio)          punti 0,50

 

c) distanza dalla sede cui aspira per ogni 100 chilometri di distanza tra la sede di servizio e quella richiesta (per il calcolo si farà riferimento esclusivamente a quello indicato sull’orario ufficiale delle FF.SS. e dei servizi in concessione sostitutivi)                                                                                                                                    punti 0,10

 

d) distanza dalla prima sede cui aspira per ogni 100 Km. oltre i 600 Km.

                                                                                    punti 0,20

 

C)   ANZIANITA’

 

C1) Anzianità di servizio (con esclusione di periodi di assenza che interrompono il rapporto di impiego), per ogni servizio di ruolo prestato nell’Amministrazione dell’Interno:

a)   per i primi 5 anni o frazione superiore a sei mesi

per ogni anno punti 0,50

b)  per ulteriori 5 anni o frazione superiore a sei mesi

per ogni anno punti 1,50

      c)  per ogni ulteriore anno o frazione superiore a sei mesi          punti 2

 

 

C2) Anzianità di sede (deve essere valutata con riferimento all’ultima posizione economica posseduta, con esclusione di periodi di assenza che interrompono il rapporto di impiego e dei periodi prestati in posizione di comando o fuori ruolo presso altra sede)

a) nei casi di trasferimento di ufficio, che comporti il cambio di città non dovuto a motivi di incompatibilità ambientale, per ogni anno o frazione superiore a sei mesi                                                                                                       punti 0,50

b) per ogni anno di servizio nella sede di prima ininterrotta attuale assegnazione                                                                                                              punti 0,20

  c)  per la permanenza di almeno 10 anni nella sede ove si presta servizio.

                                                                                                                              punti 1

 

C3) Valutazione della data di presentazione della domanda (dal 1995)

(deve essere valutata con riferimento all’ultima posizione economica posseduta,  per ogni anno dalla data di presentazione della domanda, per ciascuna sede):

         a) per ognuno dei primi 5 anni                                            punti 0,50

         b) per ogni ulteriore anno                                                     punti 1

D)   ESIGENZE DI STUDIO

Frequenza di corsi pluriennali finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria, secondaria e di qualificazioni professionali, statali pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titolo di studio legale, attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico, semprechè nella sede di servizio e in sedi limitrofe non esista la possibilità di frequentare tali corsi:

a) per il dipendente                                                      punti 0,20

b) per ogni componente il nucleo familiare                         punti 0,10

E)    MOTIVI DI SALUTE

E1) Infermità del dipendente

Grave alterazione dello stato di salute che comporti la necessità prolungata di accedere a strutture sanitarie, di riabilitazione e/o psicoterapiche assenti nella sede attuale e presenti in quella richiesta o in sedi limitrofe                punti 5

E2) Infermità dei componenti il nucleo familiare

Grave alterazione dello stato di salute di un componente il nucleo familiare convivente che comporti prolungata necessità di accedere a strutture sanitarie, di riabilitazione o psicoterapiche assenti nella sede attuale e presenti in quella richiesta o limitrofe          punti 2