Il giorno 8 del mese di ottobre dell'anno 2003, presso il Dipartimento
degli Affari Interni e Territoriali, si sono incontrate la delegazione di
parte pubblica, composta dal Prefetto
Dott. Sabato Malinconico - Capo Dipartimento per gli affari interni e
territoriali e dal Prefetto Dott.ssa Luciana Lamorgese - Direttore
Centrale per le risorse umane
e
la
delegazione di parte sindacale composta dai rappresentanti delle
Organizzazioni sindacali: CGIL/F.P., CISL/FPS, UIL/PA, CISAL INTESA,
CONFSAL/UNSA, FLP.
Al
termine della riunione le parti sottoscrivono il presente testo relativo
all’accordo collettivo integrativo per l’attuazione della mobilita’
volontaria all’interno dell’Amministrazione ai sensi dell’art.5, 1°
comma, del ccnl 2002/2005, sottoscritto il 12 giugno 2003.
ACCORDO
COLLETTIVO INTEGRATIVO PER
L’ATTUAZIONE
DELLA
MOBILITA’ VOLONTARIA ALL’INTERNO DELL’AMMINISTRAZIONE
Articolo
1
Il
presente accordo collettivo integrativo di amministrazione si applica al
personale dell’Amministrazione Civile dell’Interno destinatario del
ccnl - comparto ministeri, sottoscritto il 12 giugno 2003.
Articolo
2
Il
presente accordo ha la medesima durata temporale del ccnl e rimane
comunque in vigore fino alla sottoscrizione del successivo.
Da
tale ultima data decorrerà il termine di trenta giorni per la disdetta da
una delle parti con lettera raccomandata. In caso di disdetta, le
disposizioni in esso contenute rimangono in vigore fino a quando non siano
sostituite dal successivo accordo integrativo.
Articolo
3
La
libera consultazione delle graduatorie degli aspiranti al trasferimento e
l’informazione preventiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del
ccnl - comparto ministeri dell’atto dispositivo del trasferimento –
almeno 10 giorni prima della sua esecuzione – costituiscono le modalità
di verifica del rispetto dell’accordo.
La
circolare emanata dalla Amministrazione con la quale viene comunicata la
possibilità di visualizzare le graduatorie di trasferimento di cui al
precedente comma costituisce notifica delle stesse.
Articolo
4
Le
graduatorie, predisposte dalla Amministrazione per profilo professionale
di ogni posizione economica – n. 48 – si riferiscono ai dipendenti in
servizio che aspirano al trasferimento da un ambito provinciale ad un
altro, la cui istanza dovrà indicare esclusivamente il comune capoluogo
di provincia desiderato.
Saranno
altresì predisposte le graduatorie relative alle istanze di trasferimento
da un comune ad un altro della medesima provincia. Potranno essere
inseriti in graduatorie comunali solo i dipendenti che già prestano
servizio nell’ambito della provincia.
Per
i trasferimenti da effettuarsi nei comuni capoluogo di provincia fra
uffici dislocati in sedi diverse, l’amministrazione predispone le
graduatorie e fornisce informazione preventiva alle organizzazioni
sindacali dell’atto dispositivo del trasferimento.
I
trasferimenti di cui al comma precedente, ad eccezione di quelli verso
uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei Sottosegretari, verranno disposti seguendo l’ordine di presentazione delle
domande. L’Amministrazione ne fornirà informazione preventiva alle
organizzazioni sindacali.
Dei
trasferimenti nell’ambito dell’Ufficio verrà data informazione
preventiva alla RSU e alle organizzazioni sindacali di categoria
territoriali firmatarie del ccnl. Nelle domande potranno essere indicati
fino a due uffici. Il trasferimento in uno degli uffici richiesti comporta
la cancellazione dalla graduatoria dell’altro ufficio richiesto.
Articolo
5
L’istanza
di rinuncia alla richiesta di trasferimento può essere prodotta in
qualsiasi momento, senza pregiudicare la posizione in graduatoria per
l’eventuale altra sede richiesta.
Articolo
6
Le
graduatorie degli aspiranti al trasferimento da una provincia ad
un’altra saranno formate secondo i criteri individuati nell’allegato
n. 1 che costituisce parte integrante del presente accordo.
Secondo
i medesimi criteri saranno altresì predisposte le graduatorie relative
alle istanze di trasferimento da un comune ad un altro della medesima
provincia.
Articolo
7
In
presenza di disponibilità di organico nelle sedi richieste, si potrà
procedere al trasferimento del dipendente classificato al secondo o terzo
posto in graduatoria adottando contestualmente il provvedimento anche per
gli altri che lo precedono; per questi ultimi il provvedimento avrà
esecuzione differita per un periodo non superiore ai sei mesi.
Articolo
8
Le
graduatorie verranno aggiornate il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni
anno. A tal fine saranno prese in considerazione le domande che saranno
presentate all’Ufficio di appartenenza entro il 30 ottobre e il 30
aprile.
Nelle
domande potranno essere indicate fino a due comuni capoluogo di provincia
in ordine di preferenza.
Per
quanto attiene alle graduatorie comunali, nelle domande potranno essere
indicati fino a due comuni nell’ambito della stessa provincia.
Gli
Uffici presso i quali gli interessati presentano le domande di
trasferimento sono tenuti a trasmettere – via fax – alla scadenza del
predetto termine, l’elenco delle istanze ricevute e quindi ad inoltrare
nello stesso termine, con il mezzo più rapido, l’intera documentazione,
senza esprimere alcun parere.
Articolo
9
Entro
30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie l’Amministrazione
determina gli ambiti provinciali e comunali con vacanze di organico per i
quali s’intende ricorrere alla mobilità, con l’indicazione delle
posizioni economiche e dei profili professionali.
Tali
dati saranno oggetto di informazione preventiva alle organizzazioni
sindacali firmatarie del ccnl entro 30 giorni dalla pubblicazione delle
graduatorie. Il confronto dovrà concludersi entro i 30 giorni successivi.
Le
vacanze di organico di cui al comma 1 sono rese pubbliche con le stesse
modalità previste dall’art.3, comma 2.
Articolo
10
Il
personale interessato potrà prendere visione, con le stesse modalità di
cui all’articolo 3, della situazione numerica relativa alle presenze e
alle piante organiche territoriali del personale dei profili professionali
di ciascuna provincia e comune.
Articolo
11
Entro
il 30 giugno di ciascun anno le parti si incontrano per la verifica della
attuazione del presente accordo.
Articolo
12
Il
personale “comandato” o “fuori ruolo” non matura in detta
posizione l’anzianità di sede prevista nei criteri individuati
nell’allegato al presente accordo.
Articolo
13
Il
personale trasferito nella provincia
richiesta non potrà presentare nuova istanza di trasferimento per
altra provincia per un periodo di tre anni. Analogamente, per lo stesso
periodo, il personale trasferito nel comune richiesto non potrà
presentare nuova istanza di trasferimento per altro comune.
In
caso di rinuncia al trasferimento ottenuto per una delle sedi richieste il
dipendente non potrà presentare nuova istanza di trasferimento per quella
stessa sede prima del triennio.
I
divieti di cui al comma 1 non operano nel caso in cui il trasferimento
venga attuato dall’Amministrazione nella seconda delle due sedi indicate
dall’interessato.
Il
dipendente potrà presentare istanza di rinuncia al trasferimento, entro
il termine di 10 giorni – via fax – dalla notifica della proposta di
trasferimento, propedeutica al provvedimento che lo dispone. In tal caso
non potrà presentare domanda di trasferimento per quella sede per un
triennio.
Articolo
14
Gli
interessati potranno presentare reclami avverso i punteggi attribuiti
entro 30 giorni dal termine di cui al precedente art. 3, comma 2.
Ove
ne ricorrano i presupposti, entro i 30 giorni successivi,
l’Amministrazione procederà alla rettifica dei dati dandone
comunicazione all’interessato.
Nel
caso in cui le operazioni di rettifica diano luogo a variazioni nelle
posizioni in graduatoria, l’Amministrazione – entro il suddetto
termine – procederà con le modalità di cui al precedente art. 3, comma
2.
Articolo
15
L’Amministrazione
dispone lo scambio di sede in ambito regionale tra i dipendenti di pari
profilo professionale collocati in graduatorie comunali o provinciali,
tenuto conto che ciò non comporta alterazioni all’organico di sede.
Detto
scambio avverrà seguendo l’ordine di graduatoria degli interessati.
La
rinuncia da parte di un dipendente allo scambio di sede proposto – che
dovrà pervenire alla Direzione centrale per le risorse umane del
Dipartimento per gli affari interni e territoriali entro cinque giorni
dall’avvenuta notifica dello stesso – ne comporta necessariamente la
revoca anche nei confronti dell’altro dipendente interessato.
Decorsi
i cinque giorni indicati , il trasferimento è disposto con provvedimento
irrevocabile da adottarsi nei 15 giorni successivi.
Articolo
16
Con
cadenza trimestrale a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente
accordo, le parti firmatarie del ccnl si incontrano per l’esame delle
questioni controverse sull’attribuzione dei punteggi nelle graduatorie e
in caso di contenzioso.
Articolo
17
Restano
salve le applicazioni dei benefici previste
da specifiche disposizioni normative.
Articolo18
Entro
15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo si provvederà a
portarlo a conoscenza degli Uffici centrali e periferici.
Il
presente accordo verrà attuato in via sperimentale per il periodo di sei
mesi, al termine del quale si procederà ad un incontro di verifica fra le
parti.
ALLEGATO
1
CRITERI
PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
A)
CONDIZIONI DI FAMIGLIA
A1)
Per il coniuge non divorziato né separato giudizialmente o
consensualmente con atto omologato dal tribunale
punti 1
A2)
Per ogni figlio a carico di età superiore ad anni 6
punti 1
A3)
Per ogni figlio a carico di età inferiore ad anni 6
punti 1,20
A4)
Se l’impiegato non è coniugato o è vedovo, ovvero divorziato,
separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal
tribunale, semprechè dagli atti risulti che i figli siano stati affidati
al genitore in questione
punti 2
A5)
Ricongiungimento al coniuge
Ricongiungimento
a coniuge, non divorziato né separato giudizialmente o consensualmente
con atto omologato dal tribunale, che svolge attività lavorativa da
almeno un anno non trasferibile
punti 2
A6)
Ricongiungimento ai figli
Ricongiungimento
ai figli minori, affidati all’altro coniuge, effettivamente residenti
altrove da almeno un anno, da parte dei dipendenti divorziati, separati
giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale
punti
1
A7)
Ricongiungimento: altri casi (può essere attribuito un solo
punteggio pur in presenza di più casi ricompresi nelle ipotesi di cui ai
punti a) e b)
a)
ricongiungimento a coniuge, non divorziato
né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal
tribunale, figli, genitori o fratelli ( in questi ultimi due casi se non
ci sono fratelli conviventi) in caso di gravi infermità invalidanti e non
assistibili altrimenti che con il diretto concorso dell’interessato e
purchè le infermità abbiano carattere continuativo o permanente
punti 4
b)
ricongiungimento ai genitori del coniuge- in caso di gravi infermità
invalidanti e non assistibili altrimenti che con il diretto concorso
dell’interessato e purchè le infermità abbiano carattere continuativo
o permanente punti 1
B)
CAUSE DI DISAGIO NELLA SEDE DI SERVIZIO
a)
sfratti in sedi ad alta densità abitativa
punti 0,20
b)
sede colpita da grave calamità naturale (evento verificatosi
nell’ultimo triennio)
punti 0,50
c)
distanza dalla sede cui aspira per ogni 100 chilometri di distanza tra la
sede di servizio e quella richiesta (per il calcolo si farà riferimento
esclusivamente a quello indicato sull’orario ufficiale delle FF.SS. e
dei servizi in concessione sostitutivi)
punti
0,10
d)
distanza dalla prima sede cui aspira per ogni 100 Km. oltre i 600 Km.
punti 0,20
C)
ANZIANITA’
C1)
Anzianità di servizio (con esclusione di periodi di assenza che
interrompono il rapporto di impiego), per ogni servizio di ruolo prestato
nell’Amministrazione dell’Interno:
a)
per i primi 5 anni o frazione superiore a sei mesi
per
ogni anno punti 0,50
b)
per ulteriori 5 anni o frazione superiore a sei mesi
per
ogni anno punti 1,50
c) per ogni ulteriore
anno o frazione superiore a sei mesi
punti 2
C2)
Anzianità di sede (deve essere valutata con riferimento
all’ultima posizione economica posseduta, con esclusione di periodi di
assenza che interrompono il rapporto di impiego e dei periodi prestati in
posizione di comando o fuori ruolo presso altra sede)
a)
nei casi di trasferimento di ufficio, che comporti il cambio di città non
dovuto a motivi di incompatibilità ambientale, per ogni anno o frazione
superiore a sei mesi
punti 0,50
b)
per ogni anno di servizio nella sede di prima ininterrotta attuale
assegnazione
punti 0,20
c) per la permanenza di almeno 10 anni nella sede ove si presta
servizio.
punti 1
C3)
Valutazione della data di presentazione della domanda (dal 1995)
(deve
essere valutata con riferimento all’ultima posizione economica
posseduta, per ogni anno
dalla data di presentazione della domanda, per ciascuna sede):
a) per ognuno dei primi 5 anni
punti 0,50
b) per ogni ulteriore anno
punti
1
D)
ESIGENZE DI STUDIO
Frequenza
di corsi pluriennali finalizzati al conseguimento di titoli di studio in
corsi universitari, post-universitari, di scuola di istruzione primaria,
secondaria e di qualificazioni professionali, statali pareggiate o
legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titolo di
studio legale, attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento
pubblico, semprechè nella sede di servizio e in sedi limitrofe non esista
la possibilità di frequentare tali corsi:
a)
per il dipendente
punti
0,20
b)
per ogni componente il nucleo familiare
punti 0,10
E)
MOTIVI DI SALUTE
E1)
Infermità del dipendente
Grave
alterazione dello stato di salute che comporti la necessità prolungata di
accedere a strutture sanitarie, di riabilitazione e/o psicoterapiche
assenti nella sede attuale e presenti in quella richiesta o in sedi
limitrofe
punti 5
E2)
Infermità dei componenti il nucleo familiare
Grave
alterazione dello stato di salute di un componente il nucleo familiare
convivente che comporti prolungata necessità di accedere a strutture
sanitarie, di riabilitazione o psicoterapiche assenti nella sede attuale e
presenti in quella richiesta o limitrofe
punti 2 |