STRALCI DI FINANZIARIA e NOMINE DI PREFETTI

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Capo II   ONERI DI PERSONALE  Articolo 10

 (Rinnovi contrattuali)

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2004-2005 gli oneri posti a carico del bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa per il miglioramento della produttività, comportanti incrementi nel limite massimo dello 0,2%, sono quantificati complessivamente in 1.030 milioni di euro per l'anno 2004 ed in 1.970 milioni di euro a decorrere dal 2005.  

2. Le risorse per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni di euro per l'anno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dal 2005 con specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690 milioni di euro per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3, lettera h) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

4. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla determinazione della quota da destinare all'incentivazione della produttività, attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1.

5. In relazione a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i maggiori oneri di personale per il biennio contrattuale 2002-2003 non sono considerati, a decorrere dall'anno 2003, ai fini del calcolo del disavanzo finanziario degli enti territoriali di cui all'articolo 29, commi 5 e 7, della medesima legge 27 dicembre 2002, n. 289.

6. In deroga a quanto stabilito dall'Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, e in relazione a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva rispetto a quanto stabilito dal predetto Accordo, di 550 milioni di euro per l'anno 2004 e di 275 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 per far fronte ai maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2002/2003.  

Articolo 11

(Assunzioni di personale) 

1. Per l'anno 2004 alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le Forze armate, i corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2003 e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n.331.

2. In deroga al divieto di cui al comma 1, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, da effettuare secondo le vigenti disposizioni legislative e contrattuali, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università, gli enti di ricerca e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per l'anno 2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. 

3. Le deroghe di cui al comma 2 sono autorizzate secondo la procedura di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni ad assumere mediante la compilazione di apposito modello recante criteri e parametri individuati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni è prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendio e alla protezione civile, al settore della giustizia, nonché dei vincitori di concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003, dei vincitori di concorso per ricercatore universitario e degli idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario. Sono altresì prioritariamente valutate le esigenze di reclutamento di personale da parte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno in correlazione all'effettiva restituzione a compiti direttamente operativi di personale dei ruoli della Polizia di Stato.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato e agli ordini e collegi professionali e alle relative federazioni nonché al comparto scuola. Per l'anno 2004, in attesa della completa attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, al personale delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti Superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Per le regioni e le autonomie locali, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 6.

5. Per l'attuazione dell'articolo 2 del decreto legge 10 settembre 2003, n. 253, la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è incrementata di 50 unità da assegnare al Dipartimento della protezione civile. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per profili professionali delle predette unità. All'aumento di organico si provvede nel limite massimo di spesa di 1,75 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2004, a carico del fondo di cui al comma 2.

6. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2003 e gli enti del Servizio sanitario nazionale criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2004. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003, tenuto conto, in relazione alla tipologia degli enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i limiti predetti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può essere, in ogni caso, stabilita una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dal vigente decreto del Ministro dell'Interno, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate sia superiore alla media regionale per fasce demografiche. I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2003. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2003 non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione di unità di personale. Per le Camere di commercio, industria e artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del Ministero delle attività produttive d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle percentuali di cui al presente comma.

7. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2004 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un anno. La durata delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, è prorogata per l'anno 2004. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 19 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui al presente articolo, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.

8. I Ministeri per i beni culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2004, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 19, comma 34, della legge 27 dicembre 2002 n. 289. Il Ministero dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2004 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. Il Ministero della salute, per l'anno 2004, può altresì continuare, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro, ad avvalersi del personale di cui all'articolo 91, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mediante contratti di lavoro a progetto, nonché a stipulare le convenzioni previste dal comma 2 dello stesso articolo; ai conseguenti oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

9. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 34 - comma 18 – della legge 27 dicembre 2002, n. 289, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dal presente articolo per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2004.

10. I comandi del personale delle Poste Italiane S.p.a. e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui dall'articolo 34, comma 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al 31 dicembre 2004. 

11. Per l'anno 2004, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o con convenzioni ovvero con contratti di lavoro a progetto, nei limiti di spesa previsti dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Nei predetti limiti rientrano anche i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 1 gennaio 2004. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell'anno 2004, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985 n.124, non può superare quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2003. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2003 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, cui si applica quanto disposto dall'articolo 29, comma 15 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché nei confronti del personale infermieristico del servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.

12. Per l'anno 2004 per gli Enti di ricerca, l'Istituto Superiore di Sanità, l'Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, l'Agenzia spaziale Italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonché per le Università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di lavoro a progetto per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli Enti o del fondo di finanziamento degli Enti o del fondo di finanziamento ordinario delle Università.

13. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2004, secondo le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2005 e 2006, i piani previsti dall'art. 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

14. A completamento del programma di sostituzione dei carabinieri ausiliari di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 34, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Arma dei carabinieri è autorizzata, nei limiti di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2004, 190 milioni di euro per l'anno 2005 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, ad arruolare contingenti annui di carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiori a 2490 unità nell'anno 2004, 3420 nell'anno 2005 e 3430 nell'anno 2006.

15. Per sopperire a straordinarie esigenze di supporto amministrativo, il Consiglio di Stato, i Tribunali amministrativi regionali, la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato possono avvalersi su base volontaria, anche in soprannumero ed in deroga alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di mobilità e, comunque, nel limite complessivo di 300 unità, del personale dipendente del CONI, nonché di enti pubblici interessati da procedure di liquidazione o soppressione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta delle amministrazioni interessate previa consultazione delle organizzazioni sindacali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla definizione delle modalità di trasferimento del predetto personale ed alla ripartizione delle unità tra le predette amministrazioni.

Dossier del 4 ottobre 2003 aggiornato al 22 dicembre 2003

 

MOVIMENTO di PREFETTI: dott. Paolo PADOIN da Campobasso a Padova. dott. Guido NARDONE da Varese a Campobasso. dott. Alfonso PIRONTI da Verbano-Cusio-Ossola a Varese. dott. Carmine ROTONDI nominato prefetto, a Verbano-Cusio-Ossola. dott. Alberto DI PACE da Catania a Catanzaro. dott.ssa Anna Maria CANCELLIERI PELUSO da Brescia a Catania. dott.ssa M. Teresa CORTELLESSA DELL’ORCO a Brescia cessando dalla disposizione con incarico. dott. Gennaro MONACO permane a disposizione con incarico. dott. Carlo FERRIGNO a disposizione con incarico.

dott. Claudio MEOLI da Avellino a Capo dell’Ispettorato generale. dott. Costantino IPPOLITO da Belluno ad Avellino. dott. Lorenzo CERNETIG inquadrato prefetto, a Belluno. dott. Camillo ANDREANA da Gorizia a Udine. dott. Pasquale VERGONE a Gorizia, cessando dal fuori ruolo. dott. Antonio DE BONIS nominato prefetto, fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio. dott. Dino MAZZORANA a Isernia cessando dal fuori ruolo. dott. Vittorio STELO a disposizione con incarico ai sensi dell’art. 237 del T.U. n. 3 del 1957. dott. Roberto ARAGNO a Lecco cessando dalla disposizione con incarico. dott. Sergio MUSTILLI a Rieti.

dott. Benedetto BASILE Direttore centrale per gli affari generali presso il Dipartimento dei Vigili del fuoco, cessando dalla disposizione con incarico. dott.ssa Floriana DE SANCTIS nominata prefetto, a disposizione con incarico.dott. Giuseppe RIZZO nominato prefetto, a disposizione con incarico ai sensi dell’art. 237 del T.U. n. 3 del 1957.

dott. Bruno SBORDONE nominato prefetto, Ispettore generale.

dott. Paolo GUGLIELMAN nominato prefetto, a disposizione con incarico.

dott. Sante FRANTELLIZZI nominato prefetto, Ispettore generale.

dott. Carlo IAPPELLI nominato prefetto, a disposizione con incarico.

dott.ssa Luciana VIRGILIO nominata prefetto, permane fuori ruolo presso il Dipartimento per la funzione pubblica.

dott. Bruno PETTINATO nominato prefetto, a disposizione con incarico.

dott. Vincenzo GALLITTO da Livorno, a disposizione con incarico.

dott. Giancarlo TREVISONE da Massa Carrara a Livorno.

dott. Domenico MANNINO nominato prefetto, a Massa Carrara.

dott.ssa Carmela FLORENO nominata prefetto, a disposizione con incarico.

dott. Gaetano DI TOTA nominato prefetto, a Biella.

dott. Luigi DE SENA Vice Direttore generale - Direttore della Criminalpol.

dott.ssa Perla STANCARI nominata prefetto, Direttore centrale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

NOMINE A PREFETTO:

ROTONDI dott. Carmine. IAPPELLI dott. Carlo(a disp.).

DI TOTA dott. Gaetano. PETTINATO dott. Bruno(a disp.).

VIRGILIO dott.ssa Luciana(f.r.).

RIZZO dott. Giuseppe(a disp.).

FRANTELLIZZI dott. Sante. MANNINO dott. Domenico. SBORDONE dott. Bruno. DE SANCTIS dott.ssa Floriana (a disp.) DE BONIS dott. Antonio (f.r.). FLORENO dott.ssa Carmela. GUGLIELMAN dott. Paolo. STANCARI dott.ssa Perla.

INQUADRAMENTO A PREFETTO: CERNETIG dott. Lorenzo dirigente generale di P.S. – livello B.

DIRIGENTI GENERALI DI P.S.:

dott. Francesco COLUCCI dirigente generale di P.S. di livello B. dott. Alberto CAPUANO collocato in disponibilità con incarico. dott. Nicola D’AGOSTINO dirigente generale di P.S. (fuori ruolo quale questore di Trento).