MINISTERO DELL'INTERNO
ACCORDO PER L’UTILIZZO DEL FONDO UNICO DI
AMMINISTRAZIONE
PER L’ANNO 1999
Il
giorno 12 del mese di gennaio dell’anno 2000, presso la Direzione Generale per
l’Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale, si sono incontrate:
LA
DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA composta da: Sen. Prof. Ombretta FUMAGALLI
CARULLI - Sottosegretario di Stato, dott. Achille CATALANI - Direttore Generale
per l’Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale,
E
LA
DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE composta dai rappresentanti delle Organizzazioni
sindacali: CGIL-F.P., CISL-FPI, UIL-PA, CISAL/FAS, CONFSAL/UNSA, RdB/Statali,
Fed.Sind.UGL Stat./ANDCD.
Visto
il CCNL relativo al comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e
biennio economico 1998-1999;
Vista
la preintesa sottoscritta in data 13 settembre 1999, con la quale sono state
individuate le risorse destinate al fondo unico di amministrazione per l’anno
1999;
Vista
la nota del Servizio di Controllo Interno Class.P/15 prot. 542/99 del 7 ottobre
1999;
Visto
l’accordo sottoscritto il 12 ottobre 1999, con il quale è stato destinato
l’importo di lire 750 milioni, di cui alla legge 13 luglio 1999, n.225, alla
remunerazione di turnazioni e reperibilità;
Vista
la nota del Servizio di Controllo Interno Class. P/15 prot. 99/653 del 22
dicembre 1999;
le parti concordano
-
1. Le
somme disponibili per l’anno 1999, relative alle risorse di cui all’art.31 del
CCNL, confluite nell’istituito capitolo “fondo unico di amministrazione” sono
indicate nel prospetto allegato “A”, salvo eventuali integrazioni per quanto
riguarda le somme variabili.
- 1. Ai sensi dell’art.30, comma 3 del CCNL le risorse relative alle ore di straordinario non utilizzate risultanti a consuntivo, limitatamente all’anno di riferimento in cui si è verificato l’avanzo, confluiscono nel fondo unico di amministrazione e saranno comunicate alle Organizzazioni sindacali entro il mese di aprile 2000.
-
1. Le
risorse che compongono il fondo sono utilizzate per:
-
a) erogare “l’indennità di professionalità”, che
assorbe un importo quantificato in lire 38.725.979.672, come riportato nel
prospetto allegato “B”. Gli istituti normativi e contrattuali utili ai fini
della individuazione delle giornate di presenza, oltre all’effettivo servizio
prestato, sono: ferie, permessi retribuiti, assenze per malattia nei termini
previsti dall’art. 21 del CCNL – comparto Ministeri – sottoscritto il
16.5.1995, assenze per malattia dovute a causa di servizio ed infortunio sul
lavoro, assenze per maternità relativamente ai periodi di astensione ed
interdizione obbligatoria dal lavoro, astensione facoltativa limitatamente ai
primi 30 giorni, ai sensi della legge n.1204/1971;
-
b) finanziare il “fondo di sede”, assegnando a ciascuna
sede una somma direttamente proporzionale al numero delle unità in servizio
alla data di sottoscrizione dell’accordo definitivo, per una somma di lire
631.396 media pro-capite al netto degli oneri a carico della Stato, che assorbe
un importo quantificato in lire 17.907.626.593, come riportato nel prospetto allegato “C”. Ogni sede, individuata
come sede di contrattazione a seguito della elezione della RSU, utilizzerà lo
stanziamento sia per retribuire particolari condizioni di lavoro e turnazioni e
reperibilità, sia per l’attuazione di particolari progetti diretti ad
incentivare la produttività, con i criteri stabiliti in sede di
contrattazione;
-
c) finanziare 425 turni di reperibilità per ciascuna delle
103 Prefetture a lire 35.000 per turno al netto degli oneri a carico dello
Stato, che assorbe un importo quantificato in lire 2.033.129.875, come
riportato nel prospetto allegato “D”;
-
d) finanziare, ai sensi dell’art.17 del CCNL, gli
sviluppi economici attribuiti sulla base di criteri da definire con il
contratto collettivo integrativo, che assorbe un importo quantificato in lire
2.827.605.861, come riportato nel prospetto allegato “E”;
-
e) finanziare i passaggi economici nell’ambito di ciascuna
area professionale, assegnando la somma di lire 5 miliardi;
- 2. I risparmi derivanti “dall’indennità di professionalità” di cui al comma 1, lett. a), saranno utilizzati per integrare il fondo di sede di quelle strutture che necessitano, in ragione di particolari esigenze organizzative e operative, di uno stanziamento ulteriore.
- 3. Entro il 31 marzo 2000 le parti si incontrano per esaminare le predette esigenze e per attribuire con accordo le risorse di cui al comma 2.
Art.4
Indennità di
turno
- 1. Le indennità di turno erogate, al netto degli oneri a carico dello Stato, sono fissate come segue: lire 15.000 per ciascun turno pomeridiano; lire 28.000 per ciascun turno notturno o festivo; lire 55.000 per ciascun turno notturno-festivo.
- 2. A decorrere dal 1° gennaio 1999, al personale in turno nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio e Ferragosto l’indennità di turno è fissata in lire 70.000.
Art.5
Indennità di
Amministrazione
Al
personale dell’amministrazione civile del Ministero dell’Interno, ai sensi
dell’art.33, comma 2, del CCNL è corrisposto l’importo di lire 11.000
pro-capite con decorrenza 31 dicembre 1999, che andrà ad integrare gli attuali
importi dell’indennità di amministrazione.
Per l'amministrazione - Sen.Prof. Ombretta FUMAGALLI CARULLI
Direttore Generale Prefetto
Achille Catalani
Per le OO.SS. CGIL-FP - CISL-FPI - UIL-PA