MINISTERO DELL'INTERNO

 

ACCORDO PER L’UTILIZZO DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE

PER L’ANNO 1999

 

 

Il giorno 12 del mese di gennaio dell’anno 2000, presso la Direzione Generale per l’Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale, si sono incontrate:

 

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA composta da: Sen. Prof. Ombretta FUMAGALLI CARULLI - Sottosegretario di Stato, dott. Achille CATALANI - Direttore Generale per l’Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale,

 

E

 

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE composta dai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali: CGIL-F.P., CISL-FPI, UIL-PA, CISAL/FAS, CONFSAL/UNSA, RdB/Statali, Fed.Sind.UGL Stat./ANDCD.

 

Visto il CCNL relativo al comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999;

Vista la preintesa sottoscritta in data 13 settembre 1999, con la quale sono state individuate le risorse destinate al fondo unico di amministrazione per l’anno 1999;

Vista la nota del Servizio di Controllo Interno Class.P/15 prot. 542/99 del 7 ottobre 1999;

Visto l’accordo sottoscritto il 12 ottobre 1999, con il quale è stato destinato l’importo di lire 750 milioni, di cui alla legge 13 luglio 1999, n.225, alla remunerazione di turnazioni e reperibilità;

Vista la nota del Servizio di Controllo Interno Class. P/15 prot. 99/653 del 22 dicembre 1999;

 

le parti concordano

 

Art.1

Fondo unico di amministrazione

 

-          1.    Le somme disponibili per l’anno 1999, relative alle risorse di cui all’art.31 del CCNL, confluite nell’istituito capitolo “fondo unico di amministrazione” sono indicate nel prospetto allegato “A”, salvo eventuali integrazioni per quanto riguarda le somme variabili.

 

Art.2

Lavoro straordinario

 

-         1.      Ai sensi dell’art.30, comma 3 del CCNL le risorse relative alle ore di straordinario non utilizzate risultanti a consuntivo, limitatamente all’anno di riferimento in cui si è verificato l’avanzo, confluiscono nel fondo unico di amministrazione e saranno comunicate alle Organizzazioni sindacali entro il mese di aprile 2000.

   

Art.3

Utilizzo del fondo unico di amministrazione

 

-         1.    Le risorse che compongono il fondo sono utilizzate per:

-         a)      erogare “l’indennità di professionalità”, che assorbe un importo quantificato in lire 38.725.979.672, come riportato nel prospetto allegato “B”. Gli istituti normativi e contrattuali utili ai fini della individuazione delle giornate di presenza, oltre all’effettivo servizio prestato, sono: ferie, permessi retribuiti, assenze per malattia nei termini previsti dall’art. 21 del CCNL – comparto Ministeri – sottoscritto il 16.5.1995, assenze per malattia dovute a causa di servizio ed infortunio sul lavoro, assenze per maternità relativamente ai periodi di astensione ed interdizione obbligatoria dal lavoro, astensione facoltativa limitatamente ai primi 30 giorni, ai sensi della legge n.1204/1971;

-         b)      finanziare il “fondo di sede”, assegnando a ciascuna sede una somma direttamente proporzionale al numero delle unità in servizio alla data di sottoscrizione dell’accordo definitivo, per una somma di lire 631.396 media pro-capite al netto degli oneri a carico della Stato, che assorbe un importo quantificato in lire 17.907.626.593,  come riportato nel prospetto allegato “C”. Ogni sede, individuata come sede di contrattazione a seguito della elezione della RSU, utilizzerà lo stanziamento sia per retribuire particolari condizioni di lavoro e turnazioni e reperibilità, sia per l’attuazione di particolari progetti diretti ad incentivare la produttività, con i criteri stabiliti in sede di contrattazione;   

-         c)      finanziare 425 turni di reperibilità per ciascuna delle 103 Prefetture a lire 35.000 per turno al netto degli oneri a carico dello Stato, che assorbe un importo quantificato in lire 2.033.129.875, come riportato nel prospetto allegato “D”;

-         d)      finanziare, ai sensi dell’art.17 del CCNL, gli sviluppi economici attribuiti sulla base di criteri da definire con il contratto collettivo integrativo, che assorbe un importo quantificato in lire 2.827.605.861, come riportato nel prospetto allegato “E”;

-         e)      finanziare i passaggi economici nell’ambito di ciascuna area professionale, assegnando la somma di lire 5 miliardi;

-         2.    I risparmi derivanti “dall’indennità di professionalità” di cui al comma 1, lett. a), saranno utilizzati per integrare il fondo di sede di quelle strutture che necessitano, in ragione di particolari esigenze organizzative e operative, di uno stanziamento ulteriore.

-         3.    Entro il 31 marzo 2000 le parti si incontrano per esaminare le predette esigenze e per attribuire con accordo le risorse di cui al comma 2.

 

 

Art.4

Indennità di turno

 

-         1.      Le indennità di turno erogate, al netto degli oneri a carico dello Stato, sono fissate come segue: lire 15.000 per ciascun turno pomeridiano; lire 28.000 per ciascun turno notturno o festivo; lire 55.000 per ciascun turno notturno-festivo.

-         2.      A decorrere dal 1° gennaio 1999, al personale in turno nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio e Ferragosto l’indennità di turno è fissata in lire 70.000.

 

Art.5

Indennità di Amministrazione

 

Al personale dell’amministrazione civile del Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art.33, comma 2, del CCNL è corrisposto l’importo di lire 11.000 pro-capite con decorrenza 31 dicembre 1999, che andrà ad integrare gli attuali importi dell’indennità di amministrazione.

 

Per l'amministrazione - Sen.Prof. Ombretta FUMAGALLI CARULLI

Direttore Generale Prefetto Achille Catalani

Per le OO.SS. CGIL-FP - CISL-FPI - UIL-PA

 

Gli allegati