Osservazioni sulle proposte avanzate dall’Amministrazione  in merito ai seguenti argomenti: referente della formazione, formatore, corsi di riqualificazione.

 

q      Referente della formazione: Nella bozza presentata dall’Amministrazione si occuperebbe di individuare le esigenze formative delle sedi locali. Premesso che questo dovrebbe considerarsi il compito primario  di detta figura si chiede di voler meglio chiarire anche nel testo  il significato della frase: “gestione degli aspetti organizzativo–logistici strumentali della formazione in sede locale” Per gestione in molte sedi locali si potrebbe fraintendere anche la gestione materiale degli elenchi del personale o l’accettazione delle domande, compiti che ovviamente non  possono spettare al referente della formazione.

q      Formatore: Dalla bozza presentata dall’Amministrazione  si deduce che nel periodo di validità del presente CCI la figura del formatore avrebbe la funzione di ispirare l’azione dei docenti…dando il massimo impulso alla formazione professionale decentrata. In termini pratici i contenuti e le funzioni del formatore sono fumose e incerte, affidate al caso e all’ evolversi di circostanze future e non predeterminate. Si precisa che per  formatore  nell’accezione comune attribuitagli anche nella Pubblica Amministrazione si intende personale addetto alla funzione formativa e quindi  non  preposto alla gestione di corsi, ma alla funzione  docente nell’ambito di percorsi formativi definiti. Non viene specificato il numero dei formatori, se si intenda suddividerli per materie di competenza, né sono resi noti i criteri di selezione del personale. Né viene chiarito se si intenda utilizzarli solo per percorsi a finalità esclusivamente formativa o anche di riqualificazione del personale. Ad  ogni buon fine è il tavolo contrattuale che deve giungere alla definizione dei criteri di selezione del formatore, che non possono essere avocati alla SSAI. Queste le considerazioni generali, entrando nello specifico, la bozza presentata dall’Amministrazione rafforza la tesi di RDB secondo cui la figura del formatore è superflua: se si intende ( e ciò non si desume dalla bozza) attribuirgli funzioni di docenza, visto che il formatore, dovrebbe appartenere all’area C a prescindere dal titolo di studio,  allora tanto varrebbe utilizzare l’albo docenti in cui possono essere inseriti anche funzionari amministrativi (livello iniziale : C1), in qualsiasi altro caso la figura del formatore è un duplicato del referente della formazione o nel peggiore dei casi un espediente per creare sacche clientelari di personale “ fedele”.

Riqualificazione: 

q      RdB  ritiene imprescindibile  attivare la trattativa  ai sensi dell’art.15 del vigente CCNL “ i contingenti  corrispondenti a ciascuna  delle posizioni economiche  interne all’area sono modificabili in relazione alle esigenze organizzativo-funzionali  ” E’ opportuno sottolineare che si richiede la modifica sia in senso di ampliamento che di svuotamento di talune dotazioni,  e la creazione di percorsi di avanzamento per altre figure professionali ( vedasi:collaboratori-tecnici) tenendo conto delle reali esigenze dell’Amministrazione. Oltre ad un significativo  aumento delle dotazioni organiche di C2 e C3 si richiede l’aumento della dotazione organica degli assistenti amministrativi e dei ragionieri fino all’assorbimento dell’area B2. Si tenga altresì conto che recenti pronunce giurisprudenziali circa gli operatori linguistici hanno individuato gli assistenti linguistici come C2 e i Traduttori Interpreti come C3, quindi si richiede lo svuotamento dei profili linguistici  di B3 e C1 . Sarebbe ad ogni modo  indispensabile che l’Amministrazione specificasse sin da questa prima fase dove sorgono le esigenze linguistiche e se si riferiscono a lingue attualmente ritenute indispensabili quali cinese, albanese, serbo-croato, arabo. Per la categoria degli assistenti sociali si richiede che le figure previste al livello C2 e C3 siano proporzionali a quelle degli operatori linguistici nelle vigenti dotazioni organiche.

q      Non sembra attuabile dal punto di vista giuridico la decorrenza delle future riqualificazioni dal giorno successivo alla firma del contratto integrativo, nel migliore dei casi potrebbero decorrere solo dalla data dell’emissione del bando. Pertanto si ritiene essenziale che nell’ipotesi di accordo vengano indicate dall’Amministrazione le date di pubblicazione degli stessi, in questo modo si avrebbe una immediata disponibilità di fondi che renderebbe possibile sin d’ora l’ampliamento dei contingenti dei vari livelli.

q      Nell’ipotesi non vengono  chiariti i contenuti dei corsi di riqualificazione e dei tirocini da predisporre, sarà necessario individuarli in ambito di trattativa.

q      La centralizzazione dei corsi di riqualificazione dei dipendenti di area C proposta dall’Amministrazione deve essere respinta in quanto contraria alle direttive del CCNL. Ad ogni buon fine si rileva che  la bozza non è corredata da uno studio di fattibilità economica  sui costi previsti indispensabile per  rendere concreta la trattativa.

q      Coerentemente ai fini di economicità e snellezza dell’azione amministrativa, in considerazione altresì dei venti anni di stagnazione delle carriere dei dipendenti pubblici , attualmente contrattualizzati , si ritiene inidispensabile che per l’accesso ai percorsi di riqualificazione venga stilata una graduatoria da tenere aperta fino alla definizione del prossimo CCI.

 

Roma , 11.9.2000                                p.Il Coordinamento Nazionale

                                          RdB Interno M.G.Ierardi