Invalidi : Novità e Spauracchi

Sollecitati da vari colleghi  spaventati da voci allarmistiche , forniamo alcune precisazioni sulle problematiche future e attuali del personale degli Uffici Invalidi .

1.     Come dispone l’art.52 della Finanziaria, gli Uffici Invalidi  rimarranno ancora per quest’anno di competenza delle Prefetture, perlomeno fino a quando  ( metà o fine 2001) le singole regioni non saranno in grado di assolvere ai  nuovi compiti in modo autonomo

2.     La Funzione Pubblica ha emanato una Circolare il 1° Dicembre  2000 in cui si chiariscono alcune questioni relative alla mobilità del personale ed è già pronto il  (DPCM)  Decreto della  presidenza del Consiglio dei Ministri con relativo bando di mobilità (All.1) che darà il via all’attuazione della normativa.

3.     Intanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito i decreti delle varie regioni (16)  a statuto ordinario . Al contrario di quanto si  sperava  è sfumata l’ipotesi di una Convenzione a livello nazionale delle Regioni con l’INPS  che avrebbe perlomeno garantito trattamenti  analoghi degli assistiti  e del personale trasferito, è prevalsa invece la logica  del fai da te regionale. Si ha notizia di convenzioni con l’Inps in via di definizione per il Piemonte e  altre regioni, in altri casi  le competenze  rimangono alla Regione (passaggio diretto), che si riserva l’eventuale potere di delega,  in altri ancora alle Provincie o ai  Comuni (passaggio indiretto):quel che è certo è che la materia  è in costante evoluzione e che i decreti presentatici e di cui allegheremo uno schema  riepilogativo non possono considerarsi definitivi.

 

Commenti : Il Direttore Centrale Penta nella riunione  del 21 dicembre scorso ha proposto che OO.SS. e Amministrazione inoltrino un documento congiunto per scongiurare la mobilità coatta, minacciata “verbalmente in riunione  da Bassanini, ad altri Enti del personale in servizio negli Uffici Invalidi. La Dirigenza ci ama e non ci vuole mollare ?!!. O si vuole invece procrastinare  l’Accordo sulla Mobilità Volontaria verso  altre Amministrazioni  previsto dalla legge 29/93 e rinviato sine die dal Brutto Contratto Integrativo che ci hanno regalato?

 

Verba volant e scripta manent , difatti l’art.7 del DPCM  che verrà pubblicato il 15 gennaio prossimo cita: Qualora il conferimento di funzioni riguardi amm.ni che  abbiano assunto…nuove competenze  che prevedano.. un aumento di organico…si procede al trasferimento del  personale che ne abbia fatto espressa richiesta …compensando eventuali differenze  con corrispondenti risorse finanziarieInoltre  dalla lettura della Circolare del 1° Dicembre si desume che  può concorrere alla mobilità sia il personaledegli Uffici le cui funzioni sono state indicate come interamente da trasferire, sia quelli interessati solo in parte al trasferimento stesso, in entrambi i casi dovrà essere presa a riferimento la totalità del  personale ivi in servizio e appartenente ai ruoli dell’amministrazione cedente” . 

 

E’ noto che l’istituzione degli UTG porteranno ad un ampliamento di competenze, quindi non riteniamo sia il caso alimentare falsi allarmismi , ma di sollecitare la volontà di lotta  tra il personale che è la sola arma  che può garantirci tutti in una fase di cambiamenti indesiderati .

Roma 11.1.2001                                                           RdB Interno

 

Allegato 2 :Ripartizione regione per regione:

Schema riepilogativo: Si quantificherebbero in 557 unità le risorse umane da trasferire,  così suddivise per qualifica IX:2, VIII:6, VII 118, VI:71, V:260, IV:40, III:60. Si noti che  non ci sono prefettizi  tra le qualifiche individuate:

Abruzzo: 17 unità  assegnate alla regione: non si precisano le qualifiche.

Basilicata: 8 assegnate alla Regione  = indipendentemente dall’area di appartenenza.

Calabria:28 unità assegnate alle varie Provincie: Catanzaro:5, Cosenza:8, V.Valentia:4,   

 Crotone:4,R. Calabria:7= indipendentemente dall’area di appartenenza.

Campania: 57 unità così suddivise: Avellino : 5, Benevento:5, Caserta:5, Salerno:7, Napoli:35, ; = indipendentemente dall’area di appartenenza.

Emilia Romagna:37 unità  assegnate alle varie Provincie: Bologna:8,Forlì:3, Parma:4, Ravenna:3, Ferrara:3, Modena:6, Piacenza:3, R.Emilia:4, Rimini:4; = indipendentemente dall’area di appartenenza.

Lazio: 47 unità assegnate alle varie provincie  già ripartite per qualifica. Frosinone: 6 di cui 2 C, 3B, 1A , Latina:7 di cui 2 C, 4B, 1A, Rieti:4 di cui  1C, 2B, 1A, Roma:26 di cui  5 C 20 B, 1 A, Viterbo:4 di cui 1C, 2B, 1A.

Liguria: 17 unità assegnate ai Comuni: Genova:11, Imperia:2, Savona:2, La Spezia: 2. ; = indipendentemente dall’area di appartenenza.

Lombardia: 69 unità di cui 59 assegnate alla Regione e 10 al Comune di Milano; = indipendentemente dall’area di appartenenza.

Marche: 16 unità  assegnate  alle varie Provincie: Ancona 4, A.Piceno:4, Pesaro-Urbino:4,Macerata:4; = indipendentemente dall’area di appartenenza.

Molise: 3 unità assegnate alla Regione; = indipendentemente dall’area di appartenenza.

Toscana: 30 unità assegnate sia alle provincie che ai comuni: Arezzo:4,Firenze:7, Massa Carrara:2, Viareggio :2, Grosseto:2, Livorno :3, Lucca:2, Prato:2, Siena:3, Pisa:4, Pistoia:3; = indipendentemente dall’area di appartenenza.

Piemonte:  31 unità assegnate alla regione ; = indipendentemente dall’area di appartenenza.

Puglia: 47 unità assegnate alla regione ; = indipendentemente dall’area di appartenenza.

Umbria:  10 unità assegnate ai Comuni: Assisi già ripartite per qualifica:1-V,Castiglione del Lago: 1-III,  Città di Castello: 1-V, Foligno: 1-V, Narni: 1-V, Orvieto: 1 VII, Perugia: 1 V, Spoleto: 1 V, Terni: 1- VII, Todi:1- V.

Veneto:  35 unità assegnate alla Regione  ( forse è in via di definizione la delega per il passaggio alle ASL).

RdB Interno

Allegato 1

Testo del DPCM:

Visto il decreto del Presidente del  Consiglio dei Ministri dell’8 maggio 2000 recante  delega al Ministro per la  funzione pubblica per il coordinamento delle attività inerenti l’attuazione della legge n.59 del 1997.

                                                                      ADOTTA

                                                  IL SEGUENTE REGOLAMENTO

                                                                         ARTICOLO   1

Le disposizioni del presente decreto si applicano ai trasferimenti del personale delle amministrazioni statali in attuazione di funzioni dello stato alle regioni e agli enti locali

Articolo 2

L’amministrazione ministeriale, entro dieci giorni dalla deliberazione della Conferenza unificata, che individua le sedi di destinazione del personale all’interno di ciascun ambito regionale, comunica per iscritto ai dipendenti interessati l’elenco di dette sedi

IL personale interessato dal trasferimento di funzioni presenta a seguito della comunicazione di cui al comma 1 entro 10 giorni domanda di trasferimento, indicando una o più sedi nell’ambito della propria o altra regione, in rodine di preferenza, tra quelle individuate dalla Conferenza Unificata  ovvero domanda di permanenza nei ruoli ministeriali. La mancata presentazione della domanda equivale a richiesta di permanenza a. Al fine di armonizzare le procedure , la comunicazione  dell’amministrazione  contiene  uno schema di domanda predisposto  dalla Presidenza  del Consiglio dei Ministri- Dipartimento  della Funzione  Pubblica.

Articolo 3

1 L’Amministrazione predispone  per ogni Regione una graduatoria sulla base dei criteri  e dei punteggi di cui alla tabella A che fa parte integrante del presente  regolamento. Nel caso in cui le domande di trasferimento risultino inferiori al  numero individuato per ciascuna Regione si procede all’individuazione del restante personale da trasferire  nell’ambito territoriale di cui al protocollo d’intesa  citato  nelle premesse , attingendo dalle graduatorie regionali predisposte, sulla base dei punteggi indicati nella tabella A per i dipendenti che hanno presentato domande di permanenza  nei ruoli ministeriali e per quelli  che abbiano indicato  sedi diverse da quelle della regione di appartenenza e nelle quali non sia stato utilmente collocato.

2. Se le domande  di trasferimento risultano superiori al contingente prefissato l’Amministrazione interessata predispone il  trasferimento sulla base dei  criteri e punteggi indicati nella tab. A di cui al comma precedente.

3. Alla formazione delle graduatorie di cui al comma 1 e 2 si provvede entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di trasferimento. Le graduatorie sono immediatamente trasmesse al Dipartimento della funzione pubblica per gli adempimenti di cui al successivo articolo 8

Articolo 4

1. Il personale  trasferito conserva il trattamento economico fisso e continuativo acquisito (stipendio , indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità  e indennità di amministrazione) ferme restando le dinamiche retributive del comparto in cui è ricompreso il personale dell’ente di destinazione.

2. Contestualmente al trasferimento del personale  si procede al corrispondente trasferimento delle risorse finanziare dal fondo dell’amministrazione di appartenenza  a quelle di destinazione. Le risorse finanziarie relative al personale trasferito sono determinate con riferimento al trattamento economico complessivo maturato all’atto del trasferimento ivi  compresi gli oneri riflessi

Articolo 5

1. La equiparazione tra le professionalità possedute dal personale statale da trasferire e quelle di eventuale inquadramento presso le regioni e gli enti locali è il seguente:

CCNL Ministeri                                                                  CCNL Enti locali

Area A ( ex 1,2 ,3  qualifica)                                                  A ( A1)

       A  Super                                                                        A  (A2)

       B  ( ex 4 qualifica)                                                          B ( B1)

       B2 (ex 5 qualifica)                                                          B (B3)

       B3  ( ex 6 qualifica)                                                        C (C1)   

        B3   super                                                                       C (C2)

      C1  ( ex 7 qualifica)                                                          D (D1)

      C1   Super                                                                        D (D2)

C2-C3 ( ex 8 e 9 qualifica)                                                      D (D3)

     C3  super                                                                           D (D4)

        Dirigenti                                                                         Dirigenti

                                                                      Articolo 6

Al personale trasferito è riconosciuta a tutti gli effetti la continuità del rapproto di lavoro  e l’anzianità di servizio maturata presso l’amministrazione di provenienza. Il personale trasferito può permanere a domanda, nel regime previdenziale proprio del comparto di provenienza.

Articolo 7

1. Qualora il conferimento di funzioni riguardi amministrazioni che successivamente  ai decreti  legislativi di conferimento abbiano assunto  in forza di provvedimenti legislativi nuove competenze che prevedono anche aumento di organico , si procede al  trasferimento del personale che ne abbia fatto  espressa richiesta, compensando  eventuali differenze, rispetto al contingente definito, con corrispondenti risorse finanziarie. Il  personale non trasferito viene ricollocato nell’ambito dell’amministrazione a  copertura dei nuovi fabbisogni definiti legislativamente.                                                                   

                                                                    Articolo 8

Il Dipartimento della Funzione Pubblica di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica  dispone l’assegnazione alle regioni e agli enti locali del personale trasferito entro 10 giorni dalla formulazione delle graduatorie di cui al comma 3 dell’articolo 3.  

                                                                         Firmato Bassanini     

                                                                         Allegato di RdB Interno