Invalidi : Novità e Spauracchi
Sollecitati da vari colleghi
spaventati da voci allarmistiche , forniamo alcune precisazioni sulle
problematiche future e attuali del personale degli Uffici Invalidi .
1. Come dispone l’art.52 della Finanziaria, gli
Uffici Invalidi rimarranno ancora per
quest’anno di competenza delle Prefetture, perlomeno fino a quando ( metà o fine 2001) le singole regioni non
saranno in grado di assolvere ai nuovi
compiti in modo autonomo
2.
La Funzione
Pubblica ha emanato una Circolare il 1° Dicembre 2000 in cui si chiariscono alcune questioni relative alla
mobilità del personale ed è già pronto il
(DPCM) Decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri con
relativo bando di mobilità (All.1) che darà il via all’attuazione della
normativa.
3.
Intanto la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito i decreti delle varie regioni
(16) a statuto ordinario . Al contrario
di quanto si sperava è sfumata l’ipotesi di una Convenzione a
livello nazionale delle Regioni con l’INPS
che avrebbe perlomeno garantito trattamenti analoghi degli assistiti e del personale trasferito, è
prevalsa invece la logica del fai da te
regionale. Si ha notizia di
convenzioni con l’Inps in via di definizione per il Piemonte e altre regioni, in altri casi le competenze rimangono alla Regione (passaggio diretto), che si riserva
l’eventuale potere di delega, in altri
ancora alle Provincie o ai Comuni
(passaggio indiretto):quel che è certo è che la materia è in costante evoluzione e che i decreti
presentatici e di cui allegheremo uno schema
riepilogativo non possono considerarsi definitivi.
Commenti :
Il Direttore Centrale Penta
nella riunione del 21 dicembre scorso
ha proposto che OO.SS. e Amministrazione inoltrino un documento congiunto per
scongiurare la mobilità coatta, minacciata “verbalmente in riunione da Bassanini, ad altri Enti del personale in
servizio negli Uffici Invalidi. La
Dirigenza ci ama e non ci vuole mollare ?!!. O si vuole invece
procrastinare l’Accordo sulla Mobilità
Volontaria verso altre
Amministrazioni previsto dalla legge
29/93 e rinviato sine die dal Brutto Contratto Integrativo che ci hanno
regalato?
Verba volant e scripta manent , difatti l’art.7 del DPCM che verrà pubblicato il 15 gennaio prossimo cita: “ Qualora il conferimento di funzioni riguardi amm.ni che abbiano assunto…nuove competenze che prevedano.. un aumento di organico…si procede al trasferimento del personale che ne abbia fatto espressa richiesta …compensando eventuali differenze con corrispondenti risorse finanziarie” Inoltre dalla lettura della Circolare del 1° Dicembre si desume che può concorrere alla mobilità sia il personale “degli Uffici le cui funzioni sono state indicate come interamente da trasferire, sia quelli interessati solo in parte al trasferimento stesso, in entrambi i casi dovrà essere presa a riferimento la totalità del personale ivi in servizio e appartenente ai ruoli dell’amministrazione cedente” .
E’
noto che l’istituzione degli UTG porteranno ad un ampliamento di competenze,
quindi non riteniamo sia il caso alimentare falsi allarmismi , ma di
sollecitare la volontà di lotta tra il
personale che è la sola arma che può
garantirci tutti in una fase di cambiamenti indesiderati .
Roma 11.1.2001 RdB Interno
Allegato 2 :Ripartizione regione per
regione:
Schema riepilogativo: Si quantificherebbero in 557 unità le risorse umane da trasferire, così suddivise per qualifica IX:2, VIII:6,
VII 118, VI:71, V:260, IV:40, III:60. Si noti che non ci sono prefettizi
tra le qualifiche individuate:
Abruzzo: 17 unità assegnate alla regione: non si precisano le
qualifiche.
Basilicata: 8 assegnate alla Regione = indipendentemente dall’area di
appartenenza.
Calabria:28 unità assegnate alle
varie Provincie: Catanzaro:5, Cosenza:8, V.Valentia:4,
Crotone:4,R. Calabria:7= indipendentemente
dall’area di appartenenza.
Campania: 57 unità così suddivise:
Avellino : 5, Benevento:5, Caserta:5, Salerno:7, Napoli:35, ; =
indipendentemente dall’area di appartenenza.
Emilia Romagna:37 unità assegnate alle varie Provincie:
Bologna:8,Forlì:3, Parma:4, Ravenna:3, Ferrara:3, Modena:6, Piacenza:3,
R.Emilia:4, Rimini:4; = indipendentemente dall’area di appartenenza.
Lazio: 47 unità assegnate alle
varie provincie già ripartite per
qualifica. Frosinone: 6 di cui 2 C, 3B, 1A , Latina:7 di cui 2 C, 4B, 1A,
Rieti:4 di cui 1C, 2B, 1A, Roma:26 di
cui 5 C 20 B, 1 A, Viterbo:4 di cui 1C,
2B, 1A.
Liguria: 17 unità assegnate ai
Comuni: Genova:11, Imperia:2, Savona:2, La Spezia: 2. ; = indipendentemente
dall’area di appartenenza.
Lombardia: 69 unità di cui 59
assegnate alla Regione e 10 al Comune di Milano; = indipendentemente dall’area
di appartenenza.
Marche: 16 unità assegnate
alle varie Provincie: Ancona 4, A.Piceno:4, Pesaro-Urbino:4,Macerata:4;
= indipendentemente dall’area di appartenenza.
Molise: 3 unità assegnate alla
Regione; = indipendentemente dall’area di appartenenza.
Piemonte: 31 unità assegnate alla regione ; = indipendentemente dall’area di
appartenenza.
Puglia: 47 unità assegnate alla
regione ; = indipendentemente dall’area di appartenenza.
Umbria: 10 unità assegnate ai Comuni: Assisi già ripartite per
qualifica:1-V,Castiglione del Lago: 1-III,
Città di Castello: 1-V, Foligno: 1-V, Narni: 1-V, Orvieto: 1 VII,
Perugia: 1 V, Spoleto: 1 V, Terni: 1- VII, Todi:1- V.
Veneto: 35 unità assegnate alla Regione ( forse è in via di
definizione la delega per il passaggio alle ASL).
RdB Interno
Allegato
1
Testo
del DPCM:
Visto il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri
dell’8 maggio 2000 recante delega al
Ministro per la funzione pubblica per
il coordinamento delle attività inerenti l’attuazione della legge n.59 del
1997.
ADOTTA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO
ARTICOLO 1
Le disposizioni del presente decreto si
applicano ai trasferimenti del personale delle amministrazioni statali in
attuazione di funzioni dello stato alle regioni e agli enti locali
Articolo 2
L’amministrazione
ministeriale, entro dieci giorni dalla deliberazione della Conferenza
unificata, che individua le sedi di destinazione del personale all’interno di
ciascun ambito regionale, comunica per iscritto ai dipendenti interessati
l’elenco di dette sedi
IL personale interessato dal trasferimento
di funzioni presenta a seguito della comunicazione di cui al comma 1 entro 10
giorni domanda di trasferimento, indicando una o più sedi nell’ambito della
propria o altra regione, in rodine di preferenza, tra quelle individuate dalla
Conferenza Unificata ovvero domanda di
permanenza nei ruoli ministeriali. La mancata presentazione della domanda
equivale a richiesta di permanenza a. Al fine di armonizzare le procedure , la
comunicazione dell’amministrazione contiene
uno schema di domanda predisposto
dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri- Dipartimento della
Funzione Pubblica.
Articolo 3
1
L’Amministrazione predispone per ogni
Regione una graduatoria sulla base dei criteri
e dei punteggi di cui alla tabella A che fa parte integrante del
presente regolamento. Nel caso in cui
le domande di trasferimento risultino inferiori al numero individuato per ciascuna Regione si procede
all’individuazione del restante personale da trasferire nell’ambito territoriale di cui al
protocollo d’intesa citato nelle premesse , attingendo dalle
graduatorie regionali predisposte, sulla base dei punteggi indicati nella
tabella A per i dipendenti che hanno presentato domande di permanenza nei ruoli ministeriali e per quelli che abbiano indicato sedi diverse da quelle della regione di
appartenenza e nelle quali non sia stato utilmente collocato.
2. Se le
domande di trasferimento risultano
superiori al contingente prefissato l’Amministrazione interessata predispone
il trasferimento sulla base dei criteri e punteggi indicati nella tab. A di
cui al comma precedente.
3. Alla formazione delle graduatorie di cui
al comma 1 e 2 si provvede entro 10 giorni dalla scadenza del termine di
presentazione delle domande di trasferimento. Le graduatorie sono
immediatamente trasmesse al Dipartimento della funzione pubblica per gli
adempimenti di cui al successivo articolo 8
Articolo 4
1. Il personale trasferito conserva il trattamento economico fisso e continuativo
acquisito (stipendio , indennità integrativa speciale, retribuzione individuale
di anzianità e indennità di
amministrazione) ferme restando le dinamiche retributive del comparto in cui è
ricompreso il personale dell’ente di destinazione.
2. Contestualmente al trasferimento del
personale si procede al corrispondente
trasferimento delle risorse finanziare dal fondo dell’amministrazione di
appartenenza a quelle di destinazione.
Le risorse finanziarie relative al personale trasferito sono determinate con
riferimento al trattamento economico complessivo maturato all’atto del
trasferimento ivi compresi gli oneri
riflessi
Articolo 5
1. La equiparazione tra le professionalità
possedute dal personale statale da trasferire e quelle di eventuale
inquadramento presso le regioni e gli enti locali è il seguente:
CCNL
Ministeri CCNL
Enti locali
Area A ( ex 1,2 ,3
qualifica) A ( A1)
“
A Super
A (A2)
“
B ( ex 4 qualifica) B ( B1)
“ B2
(ex 5 qualifica) B (B3)
“
B3 ( ex 6 qualifica) C (C1)
B3 super C (C2)
“
C1 ( ex 7 qualifica) D (D1)
“
C1 Super
D (D2)
C2-C3 ( ex 8 e 9 qualifica)
D (D3)
C3 super
D (D4)
Dirigenti Dirigenti
Articolo 6
Al personale trasferito è riconosciuta a
tutti gli effetti la continuità del rapproto di lavoro e l’anzianità di servizio maturata presso
l’amministrazione di provenienza. Il personale trasferito può permanere a
domanda, nel regime previdenziale proprio del comparto di provenienza.
Articolo 7
1. Qualora il
conferimento di funzioni riguardi amministrazioni che successivamente ai decreti
legislativi di conferimento abbiano assunto in forza di provvedimenti legislativi nuove competenze che
prevedono anche aumento di organico , si procede al trasferimento del personale che ne abbia fatto espressa richiesta, compensando eventuali differenze, rispetto al
contingente definito, con corrispondenti risorse finanziarie. Il personale non trasferito viene ricollocato
nell’ambito dell’amministrazione a
copertura dei nuovi fabbisogni definiti legislativamente.
Articolo 8
Il Dipartimento della Funzione Pubblica di concerto con il
Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica dispone l’assegnazione alle regioni e agli
enti locali del personale trasferito entro 10 giorni dalla formulazione delle
graduatorie di cui al comma 3 dell’articolo 3.
Firmato Bassanini
Allegato di
RdB Interno