IL COMITATO PER LA PARITA' E LE PARI OPPORTUNITA'

DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

 

Visto l'art. 6 del Contratto Collettivo Integrativo 1998/2001 del Ministero dell'Interno, sottoscritto il 28 giugno 2000; Visto l'art.7 Del Regolamento del Comitato per la Parità e le Pari Opportunità dell'Amministrazione Civile dell'Interno, approvato il 12 dicembre 2000; APPROVA L'istituzione dei Comitati per le Pari Opportunità presso ogni Prefettura Capoluogo di Regione e il seguente  

 

REGOLAMENTO

 

Art. 1 Funzioni e poteri

a)        Il C.P.O. nazionale costituisce in sede decentrata Comitati a livello regionale, con sede presso la Prefettura capoluogo di Regione;

b)        Il C.P.O. regionale si raccorda con i CC.PP.OO. comunali, provinciali e regionali delle altre Amministrazioni pubbliche, sulle problematiche inerenti le pari opportunità;

c)         In particolare si relaziona con il C.P.O. nazionale per le iniziative da questo proposte, attraverso verifiche, studi e indagini;

d)        Formula proposte al C.P.O. nazionale legate alle esigenze del territorio in merito alle politiche di pari opportunità;

e)        Relaziona entro il 31 Ottobre di ogni anno al C.P.O. nazionale sull'attività svolta a livello regionale; copia della relazione dovrà essere inviata al Prefetti delle Province della Regione;

f)          Trasmette atti ed informazioni legati all'attività svolta al C.P.O. nazionale, nonché copia dei verbali delle riunioni;

g)        Pubblicizza sotto ogni forma, negli Uffici periferici ove opera personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno l'attività svolta;

h)         Riceve ed esamina l'informazione preventiva e successiva sulle materie di cui all'art. 6 lettera a) comma 2 e 3 del CC.N.L.;

Art.2 Costituzione e durata

a)   Il Comitato è costituito da un componente designato da ciascuna delle OO.SS. nazionali di comparto firmatarie del CC.N.L. 1998/2001   e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente. Al fine di assicurare una adeguata rappresentanza di tuffo il territorio regionale, il Prefetto del capoluogo di regione individuerà, previa consultazione dei Prefetti delle altre province, i rappresentanti dell'Amministrazione che dovranno essere individuati tra il personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno.  Nella individuazione dei predetti rappresentanti dovrà assicurarsi la presenza, tra effettivi e supplenti, di tutte le province. Le designazioni così effettuate , unitamente alla proposta del Presidente , dovranno pervenire al Prefetto capoluogo di regione, che ne curerà l'inoltro al C.P.O. nazionale. L'emanazione del provvedimento di costituzione del C.P.O. regionale e la nomina dei componenti è competenza  del C.P.O. nazionale; b)      La durata in carica del C.P.O. regionale coincide con la durata in carica del C.P.O. nazionale.

Art. 3 Vice Presidente e Ufficio di Segreteria

a)        Nella prima seduta viene nominato il Vice Presidente dal Presidente del C.P.O. regionale, preferibilmente di parte sindacale;

b)        Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, temporaneo impedimento, delega dello stesso;

c)         Nel caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente la presidenza viene tenuta dal componente più anziano;

d)        La Prefettura del Capoluogo di Regione mette a disposizione il personale ed il supporto logistico necessari per il funzionamento del C.P.O. regionale, individuando l'Ufficio di Segreteria.

Art.4  Modalità di funzionamento

a)        Le riunioni si svolgono di norma presso la sede del C.P.O. regionale.

b)        Il Presidente provvede alla convocazione del C.P.O, tramite il Prefetto del Capoluogo di Regione. Nella convocazione deve essere indicato l'Ordine del Giorno;

c)         Il C.P.O. regionale si riunisce almeno tre volte l'anno salvo situazioni particolari su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei componenti, previo preavviso ai componenti di almeno 10 giorni;

d)        Alla fissazione dell'ordine del giorno provvede il Presidente anche su proposta di un solo componente del C.P.O. regionale;

e)        Nel corso della seduta ogni componente può chiedere che vengano testualmente riportate a verbale le proprie dichiarazioni;

D L'approvazione del verbale è effettuata alla fine della seduta;

g)        Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario;

h)         Ogni componente riceve copia del verbale.

i)                    Ai fini del funzionamento del Comitato, l'Amministrazione consentirà l'utilizzo dei mezzi informatici, tecnici e telefonici necessari alla propria attività

ii)                  mettendo a disposizione un idoneo spazio murale attrezzato per verbali e comunicati specifici del Comitato; ove possibile consentirà l'utilizzazione della Posta Elettronica.

Art. 5  Validità della seduta

a)        Il C.P.O. è di natura paritetica, di conseguenza le sedute sono legittimamente costituite in presenza di almeno la metà dei componenti; il numero legale deve essere verificato di volta in volta prima di ogni votazione;

b)        Il C.P.O. può chiedere la sostituzione del componente che sia risultato assente alla riunioni senza motivazione per tre volte consecutive;

c)         In caso di votazione le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale quella del Presidente;

Art. 6 Gruppi di lavoro

a)        Il C.P.O. regionale può istituire nel proprio ambito gruppi di lavoro per approfondimento di temi ed argomenti predeterminati attraverso indagini conoscitive, ricerche ed analisi.b)      I documenti elaborati dai gruppi di lavoro, presentati e discussi in sede di riunione del C.P.O. regionale possono essere presentati al C.P.O. nazionale al fine di promuovere interventi ed azioni positive.