IL COMITATO PER LA PARITA'
E LE PARI OPPORTUNITA'
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
DELL'INTERNO
Visto
l'art. 6 del Contratto Collettivo Integrativo 1998/2001 del Ministero
dell'Interno, sottoscritto il 28 giugno 2000; Visto l'art.7 Del Regolamento del
Comitato per la Parit� e le Pari Opportunit� dell'Amministrazione Civile
dell'Interno, approvato il 12 dicembre 2000; APPROVA L'istituzione dei
Comitati per le Pari Opportunit� presso ogni Prefettura Capoluogo di Regione e
il seguente��
REGOLAMENTO
Art.
1 Funzioni e poteri
a)������� Il C.P.O. nazionale costituisce in sede
decentrata Comitati a livello regionale, con sede presso la Prefettura
capoluogo di Regione;
b)������� Il C.P.O. regionale si raccorda con i CC.PP.OO. comunali,
provinciali e regionali delle altre Amministrazioni pubbliche, sulle
problematiche inerenti le pari opportunit�;
c)�������� In particolare si relaziona con il C.P.O. nazionale per le
iniziative da questo proposte, attraverso verifiche, studi e indagini;
d)������� Formula proposte al C.P.O. nazionale legate alle esigenze del
territorio in merito alle politiche di pari opportunit�;
e)������� Relaziona entro il 31 Ottobre di ogni anno al C.P.O.
nazionale sull'attivit� svolta a livello regionale; copia della relazione dovr�
essere inviata al Prefetti delle Province della Regione;
f)��������� Trasmette atti ed informazioni legati all'attivit� svolta
al C.P.O. nazionale, nonch� copia dei verbali delle riunioni;
g)������� Pubblicizza sotto ogni forma, negli Uffici periferici ove
opera personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno l'attivit� svolta;
h)�������� Riceve ed esamina l'informazione preventiva e successiva
sulle materie di cui all'art. 6 lettera a) comma 2 e 3 del CC.N.L.;
Art.2 Costituzione e
durata
a)�� Il Comitato � costituito da un componente designato
da ciascuna delle OO.SS. nazionali di comparto firmatarie del CC.N.L.
1998/2001�� e da un pari numero di
rappresentanti dell'Amministrazione. Per ogni componente effettivo � previsto
un componente supplente. Al fine di assicurare una adeguata rappresentanza di
tuffo il territorio regionale, il Prefetto del capoluogo di regione
individuer�, previa consultazione dei Prefetti delle altre province, i
rappresentanti dell'Amministrazione che dovranno essere individuati tra il
personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno.� Nella individuazione dei predetti rappresentanti dovr�
assicurarsi la presenza, tra effettivi e supplenti, di tutte le province. Le
designazioni cos� effettuate , unitamente alla proposta del Presidente ,
dovranno pervenire al Prefetto capoluogo di regione, che ne curer� l'inoltro al
C.P.O. nazionale. L'emanazione del provvedimento di costituzione del C.P.O.
regionale e la nomina dei componenti � competenza� del C.P.O. nazionale; b)����� La durata in carica del C.P.O. regionale
coincide con la durata in carica del C.P.O. nazionale.
Art. 3 Vice Presidente e Ufficio di Segreteria
a)������� Nella prima seduta viene nominato il Vice Presidente dal
Presidente del C.P.O. regionale, preferibilmente di parte sindacale;
b)������� Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di
assenza, temporaneo impedimento, delega dello stesso;
c)�������� Nel caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che
del Vice Presidente la presidenza viene tenuta dal componente pi� anziano;
d)������� La Prefettura del Capoluogo di Regione mette a disposizione
il personale ed il supporto logistico necessari per il funzionamento del C.P.O.
regionale, individuando l'Ufficio di Segreteria.
Art.4�
Modalit� di funzionamento
a)������� Le riunioni si svolgono di norma presso la sede del C.P.O.
regionale.
b)������� Il Presidente provvede alla convocazione del C.P.O, tramite
il Prefetto del Capoluogo di Regione. Nella convocazione deve essere indicato
l'Ordine del Giorno;
c)�������� Il C.P.O. regionale si riunisce almeno tre volte l'anno
salvo situazioni particolari su richiesta del Presidente o di almeno un terzo
dei componenti, previo preavviso ai componenti di almeno 10 giorni;
d)������� Alla fissazione dell'ordine del giorno provvede il Presidente
anche su proposta di un solo componente del C.P.O. regionale;
e)������� Nel corso della seduta ogni componente pu� chiedere che
vengano testualmente riportate a verbale le proprie dichiarazioni;
D L'approvazione del verbale �
effettuata alla fine della seduta;
g)������� Il verbale � sottoscritto dal Presidente e dal Segretario;
h)�������� Ogni componente riceve copia del verbale.
i)
Ai
fini del funzionamento del Comitato, l'Amministrazione consentir� l'utilizzo
dei mezzi informatici, tecnici e telefonici necessari alla propria attivit�
ii)
mettendo
a disposizione un idoneo spazio murale attrezzato per verbali e comunicati
specifici del Comitato; ove possibile consentir� l'utilizzazione della Posta
Elettronica.
Art. 5� Validit� della seduta
a)������� Il C.P.O. � di natura paritetica, di conseguenza le sedute
sono legittimamente costituite in presenza di almeno la met� dei componenti; il
numero legale deve essere verificato di volta in volta prima di ogni votazione;
b)������� Il C.P.O. pu� chiedere la sostituzione del componente che sia
risultato assente alla riunioni senza motivazione per tre volte consecutive;
c)�������� In caso di votazione le deliberazioni sono assunte a
maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parit� prevale quella del
Presidente;
Art. 6 Gruppi di
lavoro
a)������� Il C.P.O. regionale pu� istituire nel proprio ambito gruppi
di lavoro per approfondimento di temi ed argomenti predeterminati attraverso
indagini conoscitive, ricerche ed analisi.b)����� I
documenti elaborati dai gruppi di lavoro, presentati e discussi in sede di
riunione del C.P.O. regionale possono essere presentati al C.P.O. nazionale al
fine di promuovere interventi ed azioni positive.