IL COMITATO PER LA PARITA' E LE PARI OPPORTUNITA'

DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

 

Visto l'art. 6 del Contratto Collettivo Integrativo 1998/2001 del Ministero dell'Interno, sottoscritto il 28 giugno 2000; Visto l'art.7 Del Regolamento del Comitato per la Parit� e le Pari Opportunit� dell'Amministrazione Civile dell'Interno, approvato il 12 dicembre 2000; APPROVA L'istituzione dei Comitati per le Pari Opportunit� presso ogni Prefettura Capoluogo di Regione e il seguente��

 

REGOLAMENTO

 

Art. 1 Funzioni e poteri

a)������� Il C.P.O. nazionale costituisce in sede decentrata Comitati a livello regionale, con sede presso la Prefettura capoluogo di Regione;

b)������� Il C.P.O. regionale si raccorda con i CC.PP.OO. comunali, provinciali e regionali delle altre Amministrazioni pubbliche, sulle problematiche inerenti le pari opportunit�;

c)�������� In particolare si relaziona con il C.P.O. nazionale per le iniziative da questo proposte, attraverso verifiche, studi e indagini;

d)������� Formula proposte al C.P.O. nazionale legate alle esigenze del territorio in merito alle politiche di pari opportunit�;

e)������� Relaziona entro il 31 Ottobre di ogni anno al C.P.O. nazionale sull'attivit� svolta a livello regionale; copia della relazione dovr� essere inviata al Prefetti delle Province della Regione;

f)��������� Trasmette atti ed informazioni legati all'attivit� svolta al C.P.O. nazionale, nonch� copia dei verbali delle riunioni;

g)������� Pubblicizza sotto ogni forma, negli Uffici periferici ove opera personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno l'attivit� svolta;

h)�������� Riceve ed esamina l'informazione preventiva e successiva sulle materie di cui all'art. 6 lettera a) comma 2 e 3 del CC.N.L.;

Art.2 Costituzione e durata

a)�� Il Comitato � costituito da un componente designato da ciascuna delle OO.SS. nazionali di comparto firmatarie del CC.N.L. 1998/2001�� e da un pari numero di rappresentanti dell'Amministrazione. Per ogni componente effettivo � previsto un componente supplente. Al fine di assicurare una adeguata rappresentanza di tuffo il territorio regionale, il Prefetto del capoluogo di regione individuer�, previa consultazione dei Prefetti delle altre province, i rappresentanti dell'Amministrazione che dovranno essere individuati tra il personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno.Nella individuazione dei predetti rappresentanti dovr� assicurarsi la presenza, tra effettivi e supplenti, di tutte le province. Le designazioni cos� effettuate , unitamente alla proposta del Presidente , dovranno pervenire al Prefetto capoluogo di regione, che ne curer� l'inoltro al C.P.O. nazionale. L'emanazione del provvedimento di costituzione del C.P.O. regionale e la nomina dei componenti � competenzadel C.P.O. nazionale; b)����� La durata in carica del C.P.O. regionale coincide con la durata in carica del C.P.O. nazionale.

Art. 3 Vice Presidente e Ufficio di Segreteria

a)������� Nella prima seduta viene nominato il Vice Presidente dal Presidente del C.P.O. regionale, preferibilmente di parte sindacale;

b)������� Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, temporaneo impedimento, delega dello stesso;

c)�������� Nel caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente la presidenza viene tenuta dal componente pi� anziano;

d)������� La Prefettura del Capoluogo di Regione mette a disposizione il personale ed il supporto logistico necessari per il funzionamento del C.P.O. regionale, individuando l'Ufficio di Segreteria.

Art.4Modalit� di funzionamento

a)������� Le riunioni si svolgono di norma presso la sede del C.P.O. regionale.

b)������� Il Presidente provvede alla convocazione del C.P.O, tramite il Prefetto del Capoluogo di Regione. Nella convocazione deve essere indicato l'Ordine del Giorno;

c)�������� Il C.P.O. regionale si riunisce almeno tre volte l'anno salvo situazioni particolari su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei componenti, previo preavviso ai componenti di almeno 10 giorni;

d)������� Alla fissazione dell'ordine del giorno provvede il Presidente anche su proposta di un solo componente del C.P.O. regionale;

e)������� Nel corso della seduta ogni componente pu� chiedere che vengano testualmente riportate a verbale le proprie dichiarazioni;

D L'approvazione del verbale � effettuata alla fine della seduta;

g)������� Il verbale � sottoscritto dal Presidente e dal Segretario;

h)�������� Ogni componente riceve copia del verbale.

i)                    Ai fini del funzionamento del Comitato, l'Amministrazione consentir� l'utilizzo dei mezzi informatici, tecnici e telefonici necessari alla propria attivit�

ii)                  mettendo a disposizione un idoneo spazio murale attrezzato per verbali e comunicati specifici del Comitato; ove possibile consentir� l'utilizzazione della Posta Elettronica.

Art. 5Validit� della seduta

a)������� Il C.P.O. � di natura paritetica, di conseguenza le sedute sono legittimamente costituite in presenza di almeno la met� dei componenti; il numero legale deve essere verificato di volta in volta prima di ogni votazione;

b)������� Il C.P.O. pu� chiedere la sostituzione del componente che sia risultato assente alla riunioni senza motivazione per tre volte consecutive;

c)�������� In caso di votazione le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parit� prevale quella del Presidente;

Art. 6 Gruppi di lavoro

a)������� Il C.P.O. regionale pu� istituire nel proprio ambito gruppi di lavoro per approfondimento di temi ed argomenti predeterminati attraverso indagini conoscitive, ricerche ed analisi.b)����� I documenti elaborati dai gruppi di lavoro, presentati e discussi in sede di riunione del C.P.O. regionale possono essere presentati al C.P.O. nazionale al fine di promuovere interventi ed azioni positive.