AL MINISTERO DELL’INTERNO

DIREZIONE GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE

E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE

DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE

SERVIZIO A.G.P.R.L.A.  – DIV VI

ATTO STRAGIUDIZIALE DI COMUNICAZIONE E DIFFIDA

Per la Federazione delle Rappresentanze Sindacali di Base del Pubblico Impiego, in persona del coordinatore nazionale responsabile del comparto Stato signor Giuliano Greggi, domiciliata presso di Roma, in Viale Carso n.23, presso lo studio dell’Avv. M.Rosaria Damizia che unitamente sottoscrive.

PREMESSO CHE

-                             Il Ministero dell’Interno, ha bandito le procedure di riqualificazione di cui all’art.10 del CCI del Ministero dell’Interno e tra le altre, quelle per l’accesso ai profili professionali delle posizioni economiche C2 e C3.

-                             Con circolare n.53, del 6 luglio 2001, prot.n.M.6161 bis, il Ministero comunicava che alla data di invio della circolare stessa, era in corso l’esame delle istanze relative all’accesso ai profili professionali delle posizioni economiche C2 e C3.

-                             Contestualmente veniva comunicato che le relative graduatorie sarebbero state “ultimate presumibilmente entro la seconda metà del mese di luglio mediante avviso all’albo del Ministero stesso, e poi trasmesse ai Commissariati del Governo delle Provincie di Trento e Bolzano, alla Commissione di Coordinamento per la Valle d’Aosta, nonché alle Prefetture dei capoluoghi di regione ove le altre Prefetture aventi sede nella stessa regione, immediatamente avvisate, entro i tre giorni successivi dovranno provvedere ad acquisirle. I predetti uffici contestualmente dovranno curarne l’inoltro agli uffici periferici della pubblica sicurezza presenti nelle rispettive province. Si richiama l’attenzione sulla necessità che le predette graduatorie, che saranno disponibili anche sul sito internet pers.mininterno.it, dovranno essere rese note entro i tre giorni dalla ricezione mediante avviso all’albo di ciascun ufficio in indirizzo. ”.

-                             Le comunicazioni contenute nella predetta circolare non possono essere utilmente considerate quali comunicazione delle graduatorie; infatti non può essere considerata quale notificazione e/o comunicazione utile anche ai fini delle decorrenze dei termini per l’esercizio dei diritti conseguenti alla pubblicazione della graduatoria (il cui decorso è peraltro previsto dal I° giorno di pubblicazione) quella contenuta nella richiamata circolare, che indica in maniera assolutamente approssimativa  il periodo in cui la pubblicazione potrebbe avvenire.

-                             Da ciò consegue evidentemente che l’affissione all’albo di ogni ufficio delle graduatorie costituisce una valida comunicazione per il solo personale in servizio il giorno in cui la graduatoria è pubblicata. Per il personale assente dal servizio la data di comunicazione dalla quale far decorrere i termini per i diversi adempimenti non può che essere quella del giorno di rientro in servizio o quella, se precedente, della compiuta comunicazione e/o notificazione nel domicilio del dipendente; 

-                             Né vale a superare quanto sopra esposto il fatto che il Ministero pubblichi le suddette graduatorie nel suo sito internet.

-                             Se si considera inoltre che il “periodo” in cui potrebbero essere pubblicate le graduatorie il 70% del personale interessato è sicuramente assente dal servizio per ferie, regolarmente programmate e autorizzate dall’Amministrazione, la decisioni contenute nella circolare n.53 appaiono violative, oltre che delle norme in materia di conoscenza, comunicazione e/o notificazione, anche dei più generali principi di correttezza e trasparenza, che sempre dovrebbero sovraintendere l’operato della P.A..  

-                             Detta penalizzante situazione è ancor più evidente in considerazione del fatto che con la circolare suddetta viene confermato che i dipendenti che hanno presentato più istanze dovranno comunicare all’amministrazione “a pena di decadenza ed entro il termine di venti giorni dal predetto avviso di pubblicazione, i profili professionali cui intendono accedere  in ordine di preferenza”; tale previsione viola il diritto ad una corretta informazione del dipendente sotto un duplice aspetto: da un lato infatti per la concreta ed oggettiva  ipotesi che il dipendente assente dal servizio non possa  conoscere la graduatoria; d’altra parte la mancata conoscenza della preferenza espressa dai dipendenti collocati in posizione migliore nelle graduatorie per cui si è fatto domanda per l’accesso, rende la preferenza non più funzionale ad una effettiva e consapevole scelta da effettuarsi valutando la maggiore possibilità di poter accedere ad un determinato profilo professionale piuttosto che ad un altro restando esclusa da detto procedimento ogni possibile conoscenza delle scelte operate da coloro che precedono l'interessato nelle diverse graduatorie.

Tutto quanto premesso l’istante

 

CHIEDE

 

all’amministrazione di procedere alla notificazione e/o comunicazione delle graduatorie nelle forme di legge e conseguentemente di considerare il termine dei 20 giorni per l’indicazione dei profili professionali nell’ordine di preferenza dalla data di comunicazione effettiva, nonché di precisare che l’esercizio del diritto di opzione tra i diversi profili professionali avverrà con modalità idonee a garantire la conoscenza delle scelte già operate dai concorrenti che precedono nella graduatoria.

Chiede di conoscere le determinazioni che Questa Amministrazione vorrà adottare in ordine alle formulate richieste.

 

Roma 26.7.2001        n.q.   Giuliano Greggi              avv. M. Rosaria Damizia