AL MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE GENERALE PER
L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
E PER GLI AFFARI DEL
PERSONALE
DIREZIONE CENTRALE DEL
PERSONALE
ATTO STRAGIUDIZIALE DI
COMUNICAZIONE E DIFFIDA
Per la Federazione delle
Rappresentanze Sindacali di Base del Pubblico Impiego, in persona del
coordinatore nazionale responsabile del comparto Stato signor Giuliano Greggi,
domiciliata presso di Roma, in Viale Carso n.23, presso lo studio dell’Avv.
M.Rosaria Damizia che unitamente sottoscrive.
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Il Ministero dell’Interno, ha bandito le procedure
di riqualificazione di cui all’art.10 del CCI del Ministero dell’Interno e tra
le altre, quelle per l’accesso ai profili professionali delle posizioni
economiche C2 e C3.
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Con circolare n.53, del 6 luglio 2001,
prot.n.M.6161 bis, il Ministero comunicava che alla data di invio della
circolare stessa, era in corso l’esame delle istanze relative all’accesso ai
profili professionali delle posizioni economiche C2 e C3.
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Contestualmente veniva comunicato che le relative
graduatorie sarebbero state “ultimate presumibilmente entro la seconda metà del
mese di luglio mediante avviso all’albo del Ministero stesso, e poi trasmesse
ai Commissariati del Governo delle Provincie di Trento e Bolzano, alla
Commissione di Coordinamento per la Valle d’Aosta, nonché alle Prefetture dei
capoluoghi di regione ove le altre Prefetture aventi sede nella stessa regione,
immediatamente avvisate, entro i tre giorni successivi dovranno provvedere ad
acquisirle. I predetti uffici contestualmente dovranno curarne l’inoltro agli
uffici periferici della pubblica sicurezza presenti nelle rispettive province.
Si richiama l’attenzione sulla necessità che le predette graduatorie, che saranno
disponibili anche sul sito internet pers.mininterno.it, dovranno essere rese note
entro i tre giorni dalla ricezione mediante avviso all’albo di ciascun ufficio
in indirizzo. ”.
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Le comunicazioni contenute nella predetta circolare
non possono essere utilmente considerate quali comunicazione delle graduatorie;
infatti non può essere considerata quale notificazione e/o comunicazione utile
anche ai fini delle decorrenze dei termini per l’esercizio dei diritti
conseguenti alla pubblicazione della graduatoria (il cui decorso è peraltro
previsto dal I° giorno di pubblicazione) quella contenuta nella richiamata
circolare, che indica in maniera assolutamente approssimativa il periodo in cui la pubblicazione potrebbe
avvenire.
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Da ciò consegue evidentemente che l’affissione
all’albo di ogni ufficio delle graduatorie costituisce una valida comunicazione
per il solo personale in servizio il giorno in cui la graduatoria è pubblicata.
Per il personale assente dal servizio la data di comunicazione dalla quale far
decorrere i termini per i diversi adempimenti non può che essere quella del
giorno di rientro in servizio o quella, se precedente, della compiuta
comunicazione e/o notificazione nel domicilio del dipendente;
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Né vale a superare quanto sopra esposto il fatto
che il Ministero pubblichi le suddette graduatorie nel suo sito internet.
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Se si considera inoltre che il “periodo” in cui
potrebbero essere pubblicate le graduatorie il 70% del personale interessato è
sicuramente assente dal servizio per ferie, regolarmente programmate e
autorizzate dall’Amministrazione, la decisioni contenute nella circolare n.53
appaiono violative, oltre che delle norme in materia di conoscenza,
comunicazione e/o notificazione, anche dei più generali principi di correttezza
e trasparenza, che sempre dovrebbero sovraintendere l’operato della P.A..
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Detta penalizzante situazione è ancor più evidente
in considerazione del fatto che con la circolare suddetta viene confermato che
i dipendenti che hanno presentato più istanze dovranno comunicare
all’amministrazione “a pena di decadenza
ed entro il termine di venti giorni dal predetto avviso di pubblicazione, i
profili professionali cui intendono accedere
in ordine di preferenza”; tale previsione viola il diritto ad una
corretta informazione del dipendente sotto un duplice aspetto: da un lato
infatti per la concreta ed oggettiva
ipotesi che il dipendente assente dal servizio non possa conoscere la graduatoria; d’altra parte la
mancata conoscenza della preferenza espressa dai dipendenti collocati in
posizione migliore nelle graduatorie per cui si è fatto domanda per l’accesso,
rende la preferenza non più funzionale ad una effettiva e consapevole scelta da
effettuarsi valutando la maggiore possibilità di poter accedere ad un
determinato profilo professionale piuttosto che ad un altro restando esclusa da
detto procedimento ogni possibile conoscenza delle scelte operate da coloro che
precedono l'interessato nelle diverse graduatorie.
Tutto
quanto premesso l’istante
all’amministrazione
di procedere alla notificazione e/o comunicazione delle graduatorie nelle forme
di legge e conseguentemente di considerare il termine dei 20 giorni per
l’indicazione dei profili professionali nell’ordine di preferenza dalla data di
comunicazione effettiva, nonché di precisare che l’esercizio del diritto di
opzione tra i diversi profili professionali avverrà con modalità idonee a garantire
la conoscenza delle scelte già operate dai concorrenti che precedono nella graduatoria.
Chiede
di conoscere le determinazioni che Questa Amministrazione vorrà adottare in
ordine alle formulate richieste.
Roma
26.7.2001 n.q. Giuliano Greggi avv. M. Rosaria Damizia