Il Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'Interno |
Regolamento di organizzazione degli
Uffici dirigenziali Generali in cui si articola il Ministero dell'interno Art. 1 (Ambito della disciplina) 1. Il presente regolamento disciplina le funzioni e l'organizzazione degli Uffici dirigenziali generali in cui si articola il Ministero dell'Interno di seguito denominato Ministero. Art. 2 (Uffici centrali) 1. Il
Ministero è articolato, a livello centrale, oltre che negli Uffici di diretta
collaborazione del Ministro, nei seguenti Dipartimenti: a)
Dipartimento per gli affari interni e territoriali; b)
Dipartimento della pubblica sicurezza; c)
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione; d)
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile. Art. 3 (Dipartimento per gli affari
interni e territoriali) 1. Il
Dipartimento per gli affari interni e territoriali svolge le funzioni e i
compiti spettanti al Ministero di seguito indicati: a)
amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e
di governo sul territorio; b) garanzia
della regolare costituzione degli organi elettivi e del loro funzionamento,
finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e
sull'anagrafe, attività di collaborazione con gli enti locali; c) gestione
delle risorse umane dell'amministrazione civile nonché di quelle finanziarie
e strumentali anche per le esigenze generali del Ministero.
a) Direzione
Centrale per l'amministrazione generale e per gli Uffici territoriali del
governo; b) Direzione
Centrale per la documentazione e la statistica; c) Direzione
Centrale per le autonomie; d) Direzione
Centrale dei servizi elettorali; e) Direzione
Centrale della finanza locale; f) Direzione
Centrale per i servizi demografici; g) Direzione
centrale per le risorse umane; h) Direzione
centrale per le risorse finanziarie e strumentali. Dal
Dipartimento dipende la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno
quale Istituto di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale
dell'Amministrazione civile dell'Interno. 3. Il
Dipartimento per gli affari interni e territoriali è diretto da un Capo
Dipartimento e ad esso sono assegnati un Vice Capo Dipartimento per
l'espletamento delle funzioni vicarie e un altro Vice Capo Dipartimento al
quale è anche affidata la responsabilità della Direzione centrale per
l'amministrazione generale e per gli uffici territoriali di governo. Il Capo del
Dipartimento può delegare ai Vice Capi, di volta in volta o in via generale,
specifiche attribuzioni. 4.
Nell'ambito del Dipartimento operano l'Ispettorato generale di
amministrazione e l'Ufficio per i sistemi informativi automatizzati. 5.
L'Ispettorato generale di amministrazione, fermo restando quanto previsto in
materia di svolgimento di compiti ispettivi da parte del Dipartimento per la
funzione pubblica, svolge funzioni e compiti in materia di controlli,
ispezioni e inchieste amministrative su incarico del Ministro dell'Interno,
su disposizione del Presidente del Consiglio, di altri Ministri o su
richiesta dei Capi Dipartimento dell'Amministrazione dell'Interno. All'Ispettorato
generale di amministrazione è preposto un Capo dell'Ispettorato coadiuvato da
un numero di Ispettori generali non superiore a venticinque, di cui almeno
quattro prefetti di cui uno a disposizione del Capo dell'Ispettorato per le
esigenze ispettive dei servizi elettorali ed uno preposto all'Ispettorato
centrale per i servizi archivistici. 6. L'Ufficio
per i sistemi informativi automatizzati svolge funzioni e compiti in materia
di promozione, impiego delle tecnologie informatiche e coordinamento dei
sistemi informativi automatizzati. All'Ufficio è
preposto un Direttore che è responsabile dei sistemi informativi
automatizzati ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39.
(Dipartimento della pubblica
sicurezza) 1. Il
Dipartimento della pubblica sicurezza svolge le funzioni e i compiti
spettanti al Ministero in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica stabiliti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e dalle altre norme
concernenti le attribuzioni del Ministro dell'Interno - Autorità nazionale di
pubblica sicurezza, del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle altre
autorità di pubblica sicurezza, anche relativamente alle Forze di polizia ed
agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza. 2. Il
Dipartimento della pubblica sicurezza è articolato secondo i criteri di
organizzazione e le modalità stabiliti dalla legge n. 121/81, e in armonia
con i principi generali dell'ordinamento ministeriale, nelle seguenti
Direzioni centrali e Uffici di pari livello anche a carattere interforze: a) Segreteria
del Dipartimento; b) Ufficio
per l'amministrazione generale del Dipartimento; c) Ufficio
per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia; d) Ufficio
centrale ispettivo; e) Direzione
centrale per gli affari generali; f) Direzione
centrale della polizia criminale; g) Direzione centrale
della polizia di prevenzione; h) Direzione
centrale per la polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera e
dell'immigrazione; i) Direzione
centrale dei servizi antidroga; l) Direzione
centrale per le risorse umane; m) Direzione
centrale per gli istituti di istruzione; n) Direzione
centrale di sanità; o) Direzione
centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale; p) Direzione
centrale per i servizi di ragioneria. Dal
Dipartimento della pubblica sicurezza dipende la Direzione Investigativa
Antimafia. Dipendono altresì l'Istituto superiore di polizia per la
formazione, la qualificazione e l'aggiornamento dei funzionari della Polizia
di Stato nonché la Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia per
l'alta formazione e l'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle
Forze di polizia. 3. Al
Dipartimento della pubblica sicurezza è preposto un prefetto con le funzioni
di Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza e sono
assegnati secondo quanto previsto dalle leggi n. 121/81 e n. 410/91 un vice
direttore generale per l'espletamento delle funzioni vicarie, un vice
direttore generale per l'attività di coordinamento e di pianificazione e un
vice direttore generale al quale è affidata la responsabilità della Direzione
centrale della polizia criminale. Ai prefetti
con funzioni di vice direttore generale, ferme restando le attribuzioni agli
stessi conferite da disposizioni di legge o di regolamento, il Capo della
Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza - può delegare, di
volta in volta o in via generale, specifiche funzioni. Art. 5 (Dipartimento per le libertà civili
e l'immigrazione) 1. Il
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione svolge funzioni e compiti
spettanti al Ministero nella tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli
concernenti: a)
l'immigrazione; b) l'asilo; c) la
cittadinanza; d) le
confessioni religiose. 2. Il
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione è articolato nelle
seguenti Direzioni: a) Direzione
centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo; b) Direzione
centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo; c) Direzione
centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze; d) Direzione
centrale degli affari dei culti; e) Direzione
centrale per l'amministrazione del Fondo edifici di culto; f) Direzione
centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie
e strumentali; 3. Il
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione è diretto da un Capo
Dipartimento e ad esso sono assegnati un Vice Capo Dipartimento per
l'espletamento delle funzioni vicarie e un altro Vice Capo Dipartimento al
quale è anche affidata la responsabilità della Direzione centrale per le
politiche dell'immigrazione e dell'asilo. Il Capo del
Dipartimento può delegare ai Vice Capi, di volta in volta o in via generale,
specifiche attribuzioni. 4.
Nell'ambito del Dipartimento operano l'Ufficio per le attività del
Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura e
l'Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle
iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, posti
alle dirette dipendenze dei rispettivi Commissari. Qualora
l'incarico di Commissario sia conferito ad un Prefetto, si provvede con
l'aliquota di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 29 ottobre 1991, n.
345, convertito dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. 5.
Nell'ambito del Dipartimento opera altresì la Commissione centrale per il
riconoscimento dello status di rifugiato di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 maggio 1990 n.136
(Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile) 1. Il
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati: a) soccorso
pubblico; b)
prevenzione incendi e altre attività assegnate al Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco dalle vigenti normative; c) difesa
civile; d) politiche
e ordinanze di protezione civile; 2. Il
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile è articolato nelle seguenti Direzioni centrali e Uffici: a) Direzione
centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico; b) Direzione
centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica; c) Direzione
centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile; d) Direzione
centrale per la formazione; e) Direzione
centrale per le risorse umane; f) Direzione
centrale per le risorse finanziarie; g) Direzione
centrale per gli affari generali h) Ufficio
centrale per le risorse logistiche e strumentali; i) Ufficio
centrale ispettivo 3. Il
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile é diretto da un Capo Dipartimento e ad esso é assegnato un Vice Capo
Dipartimento che espleta le funzioni vicarie e al quale compete, oltre alle
funzioni previste dalla normativa vigente per la posizione di Ispettore
Generale Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il coordinamento delle
Direzioni Centrali di cui alle lettere a), b), d), f) ed h) del precedente
comma 2. Ad un altro
Vice Capo Dipartimento é affidata la responsabilità della Direzione centrale
per la difesa civile e le politiche di protezione civile. Il Capo del
Dipartimento può delegare ai Vice Capi di volta in volta o in via generale
sue specifiche attribuzioni. 4. Alle
Direzioni centrali di cui al comma 2 lettera a), b), d) ed h) sono preposti
dirigenti generali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Art. 7 (Disposizioni finali) 1. I posti di
funzione individuati nei precedenti articoli, sono attribuiti a prefetti e
dirigenti generali e qualifiche equiparate, salvo che non sia diversamente
disposto. 2. Alla data di
entrata in vigore del presente regolamento é abrogato il decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340 e i relativi decreti
attuativi per quanto riguarda l'organizzazione degli Uffici dirigenziali
generali e le relative funzioni. |