AL MINISTRO DELLA FUNZIONE

                                                         PUBBLICA FRATTINI ON. FRANCO

 

                                                   AL MINISTRO DELL'INTERNO

                                                         SCAJOLA on. CLAUDIO

                                                                                                              ROMA

                                                    AL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

                                                          D'ALI’ on. ANTONIO

                                                                                                              ROMA

                                                    AL MINISTERO DELL’INTERNO

                                                          DIREZIONE GENERALE

                                                          DELL’AMMINISTRAZIONE GEN.LE

                                                          E PER GLI AFFARI  DEL PERSONALE

                                                          UFFICIO CONCORSI - DIVISIONE VI

                                                                                                              ROMA                                                   

Roma, 25.9.2001

 

Oggetto: Denuncia di gravi violazioni nella redazione delle graduatorie di C2 e C3. 1. Valutazione dei titoli equiparabili a master e a  specializzazione post-laurea . 2. Errori materiali  nell'attribuzione di punteggio 3.  Valutazione degli atti coevi.

 

     A seguito di  numerose  segnalazioni,  la scrivente O.S. è costretta a denunciare che, nella compilazione  delle graduatorie  per la  riqualificazione dell'area C del personale civile del Ministero dell'Interno, l’Ufficio  preposto ha  travisato norme giuridiche e si è avvalso di criteri  prettamente discrezionali non consentiti in uno Stato di diritto .

1.    Valutazione dei titoli post-laurea: L’ art.10 del Contratto Integrativo al punto 3.5, prevede  un’attribuzione di 8 punti alla laurea specifica e di 9 punti a master / specializzazioni ( materie specifiche del settore). Ciò viene ribadito all’art. 3 dei bandi di riqualificazione pubblicati nel Supplemento  straordinario  n.1/7 del 18/4/2001 e meglio esplicitato  nella Circolare  del 10 aprile scorso  intitolata “Attuazione all’art.10 del contratto  collettivo integrativo 1998/2001” dove si cita al punto n. 13, comma E, che l’attribuzione dei 9 punti sarebbe stata assegnata solo  a master/specializzazioni  post-laurea specialistica. La stessa dizione viene riportata nella scheda di accesso alla riqualificazione, secondo cui  il punteggio di 9 punti deve, appunto, attribuirsi ai dipendenti in possesso di master/ specializzazioni  post-laurea specialistica.

      E’ noto che  il diploma di specializzazione  ai sensi dell’art.4 della l.19 novembre 1990 n. 341 e del D.M. 3 novembre 1999 n. 509 art.3 “ si consegue successivamente alla laurea  al termine di un corso di studi  di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti  in settori  professionali determinati presso le scuole di specializzazione di cui al D. P.R. del 10 marzo 1982 n. 162". Lo stesso D. M. citato  disciplina all’art.3 sub 8 l’attivazione di corsi di perfezionamento scientifico di alta formazione successivamente al conseguimento della laurea a conclusione dei quali le Università possono rilasciare Master di primo e secondo livello.

      In fase applicativa invece, l’Amministrazione ha attribuito il punteggio di 9 punti  anche a titoli  conseguiti a seguito di corsi  di aggiornamento   che, notoriamente non sono riservati  ai possessori di titoli accademici, ma sono aperti a quanti operano in particolari rami di attività economiche e professionali. Quindi è stato attribuito un punteggio superiore a titoli che in realtà non corrispondono ai requisiti tipici, stabiliti dal diritto comune, ma a corsi generici purché conseguiti in senso letterale  dopo la laurea. In breve, si è violato il principio della giusta  amministrazione  con l’attribuzione di punteggi  a titoli che non dovevano in alcun modo essere  presi in considerazione, inducendo tra l'altro, grazie all'ambiguità del bando,  in errore gran parte dei dipendenti che pur in possesso di specializzazioni  conseguite dopo la laurea, ma prive delle caratteristiche richieste alle specializzazioni post-laurea e ai master, si sono astenuti dal  citarle per non incorrere nel pericolo di esclusione dalle graduatorie.

     Tipico  è il caso dei Traduttori-Interpreti i quali  per la natura stessa della loro professione sono tenuti a seguire corsi di aggiornamento professionale che pur non corrispondendo nella maggior parte  ai requisiti attribuibili  alle cosiddette specializzazioni e master, sono stati, invece, considerati in taluni casi   titoli meritevoli di punteggio. Di conseguenza la graduatoria di C2 e C3 per la riqualificazione  a Revisore – Traduttore-Inteprete e Direttore –Traduttore –Interprete approvata dall’Amministrazione è del tutto errata e di questa si chiede la completa revisione.

     A ciò si aggiunga che secondo la legge Bassanini vale in tutti i casi l’autocertificazione del titolo vantato, in quanto l’Amministrazione ai sensi di questa legge si riserva il diritto di  esercitare  il controllo a campione. Nel bando difatti, non è richiesta la presentazione dei documenti che hanno dato accesso  alla qualifica superiore successivamente al superamento dei corsi di riqualificazione. Questo requisito  è invece sempre previsto nei bandi per qualsiasi concorso dall’esterno. Riteniamo, pertanto,  essenziale  la verifica dei titoli di studio  autocertificati, in quanto l'accesso  ai corsi di riqualificazione non è determinato da prove concorsuali di accesso, ma solo dal punteggio conseguito in base all'anzianità di servizio ed ai titoli vantati.

2.    Punteggi. Sono stati rilevati  ripetuti errori nell'attribuzione dei punteggi  che fanno pensare ad un errore del programma predisposto. Inoltre sebbene l'aspettativa per motivi di famiglia e di studio determini la decurtazione dell'anzianità di servizio, detta decurtazione è stata operata solo per alcuni dipendenti, mentre  altri ne sarebbero stati risparmiati.

3.    Atti Coevi.  Secondo il Contratto Integrativo i dipendenti che avessero  svolto  mansioni diverse da quelle del proprio profilo professionale per un periodo consecutivo di almeno tre anni, maturavano il diritto, previa presentazione di atti coevi, di  presentare istanza di riqualificazione  in profilo diverso. All’uopo è stata istituita una Commissione per l’esame degli atti coevi che, anche in questo caso  ha operato con criteri del tutto discrezionali. In taluni casi  è valsa solo la dichiarazione del dirigente  presso la cui Divisione il dipendente prestava servizio  con atti  “ ora per allora”, in altri casi invece, la Commissione ha chiesto  una documentazione più articolata  con atti firmati dai vari dirigenti susseguitisi, presentazione di organigrammi, esplicazione delle attività svolte nel settore specifico  e documentazione d'ufficio. E' indubbio che per atti coevi formali non si possono intendere certo le mere dichiarazioni del dirigente, onde evitare possibili deviazioni, e che  a prescindere  dai criteri  adottati dalla Commissione istituita , quest'ultima avrebbe dovuto procedere all'accertamento delle reali mansioni svolte dal lavoratore  ispirando  il proprio operato a criteri di omogeneità .

     Si richiede, pertanto,  di ristabilire criteri di trasparenza e di buona amministrazione con la rimozione di tutte le irregolarità denunciate e la conseguente riformulazione delle graduatorie de quo.

 

Roma, 28.9.2001

                                                          p. RdB Pubblico Impiego

                                                          Maria Gabriella Ierardi