AL MINISTRO DELLA
FUNZIONE
PUBBLICA
FRATTINI ON. FRANCO
AL MINISTRO
DELL'INTERNO
SCAJOLA on. CLAUDIO
ROMA
AL
SOTTOSEGRETARIO DI STATO
D'ALI’
on. ANTONIO
ROMA
AL MINISTERO DELL’INTERNO
DIREZIONE
GENERALE
DELL’AMMINISTRAZIONE GEN.LE
E PER GLI
AFFARI DEL PERSONALE
UFFICIO
CONCORSI - DIVISIONE VI
ROMA
Roma, 25.9.2001
Oggetto: Denuncia di gravi violazioni nella redazione delle graduatorie
di C2 e C3. 1. Valutazione dei titoli equiparabili a master e a specializzazione post-laurea . 2. Errori
materiali nell'attribuzione di punteggio
3. Valutazione degli atti coevi.
A seguito
di numerose segnalazioni, la
scrivente O.S. è costretta a denunciare che, nella compilazione delle graduatorie per la riqualificazione
dell'area C del personale civile del Ministero dell'Interno, l’Ufficio preposto ha
travisato norme giuridiche e si è avvalso di criteri prettamente discrezionali non consentiti in
uno Stato di diritto .
1.
Valutazione dei titoli
post-laurea: L’
art.10 del Contratto Integrativo al punto 3.5, prevede un’attribuzione di 8 punti alla laurea
specifica e di 9 punti a master / specializzazioni ( materie specifiche del
settore). Ciò viene ribadito all’art. 3 dei bandi di riqualificazione
pubblicati nel Supplemento
straordinario n.1/7 del
18/4/2001 e meglio esplicitato nella
Circolare del 10 aprile scorso intitolata “Attuazione all’art.10 del
contratto collettivo integrativo
1998/2001” dove si cita al punto n. 13, comma E, che l’attribuzione dei 9 punti
sarebbe stata assegnata solo a
master/specializzazioni post-laurea
specialistica. La stessa dizione viene riportata nella scheda di accesso alla
riqualificazione, secondo cui il
punteggio di 9 punti deve, appunto, attribuirsi ai dipendenti in possesso di
master/ specializzazioni post-laurea
specialistica.
E’ noto
che il diploma di specializzazione ai sensi dell’art.4 della l.19 novembre 1990
n. 341 e del D.M. 3 novembre 1999 n. 509 art.3 “ si consegue successivamente
alla laurea al termine di un corso di
studi di durata non inferiore a due
anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali
determinati presso le scuole di specializzazione di cui al D. P.R. del 10 marzo
1982 n. 162". Lo stesso D. M. citato
disciplina all’art.3 sub 8 l’attivazione di corsi di perfezionamento
scientifico di alta formazione successivamente al conseguimento della laurea a
conclusione dei quali le Università possono rilasciare Master di primo e
secondo livello.
In fase
applicativa invece, l’Amministrazione ha attribuito il punteggio di 9
punti anche a titoli conseguiti a seguito di corsi di aggiornamento che, notoriamente non sono riservati ai possessori di titoli accademici, ma sono aperti a quanti
operano in particolari rami di attività economiche e professionali. Quindi è
stato attribuito un punteggio superiore a titoli che in realtà non
corrispondono ai requisiti tipici, stabiliti dal diritto comune, ma a corsi
generici purché conseguiti in senso letterale dopo la laurea. In
breve, si è violato il principio della giusta
amministrazione con l’attribuzione
di punteggi a titoli che non dovevano
in alcun modo essere presi in
considerazione, inducendo tra l'altro, grazie all'ambiguità del bando, in errore gran parte dei dipendenti che pur
in possesso di specializzazioni
conseguite dopo la laurea, ma
prive delle caratteristiche richieste alle specializzazioni post-laurea e ai
master, si sono astenuti dal citarle
per non incorrere nel pericolo di esclusione dalle graduatorie.
Tipico è il caso dei Traduttori-Interpreti i
quali per la natura stessa della loro
professione sono tenuti a seguire corsi di aggiornamento professionale che pur
non corrispondendo nella maggior parte
ai requisiti attribuibili alle
cosiddette specializzazioni e master, sono stati, invece, considerati in taluni
casi titoli meritevoli di punteggio.
Di conseguenza la graduatoria di C2 e C3 per la riqualificazione a Revisore – Traduttore-Inteprete e
Direttore –Traduttore –Interprete approvata dall’Amministrazione è del tutto
errata e di questa si chiede la completa revisione.
A ciò si
aggiunga che secondo la legge Bassanini vale in tutti i casi
l’autocertificazione del titolo vantato, in quanto l’Amministrazione ai sensi
di questa legge si riserva il diritto di
esercitare il controllo a
campione. Nel bando difatti, non è richiesta la presentazione dei documenti che
hanno dato accesso alla qualifica
superiore successivamente al superamento dei corsi di riqualificazione. Questo
requisito è invece sempre previsto nei
bandi per qualsiasi concorso dall’esterno. Riteniamo, pertanto, essenziale
la verifica dei titoli di
studio autocertificati, in quanto
l'accesso ai corsi di riqualificazione
non è determinato da prove concorsuali di accesso, ma solo dal punteggio
conseguito in base all'anzianità di servizio ed ai titoli vantati.
2.
Punteggi. Sono stati rilevati ripetuti errori nell'attribuzione dei
punteggi che fanno pensare ad un
errore del programma predisposto. Inoltre sebbene l'aspettativa per motivi di
famiglia e di studio determini la decurtazione dell'anzianità di servizio,
detta decurtazione è stata operata solo per alcuni dipendenti, mentre altri ne sarebbero stati risparmiati.
3. Atti Coevi. Secondo il Contratto
Integrativo i dipendenti che avessero
svolto mansioni diverse da
quelle del proprio profilo professionale per un periodo consecutivo di almeno
tre anni, maturavano il diritto, previa presentazione di atti coevi, di presentare istanza di riqualificazione in profilo diverso. All’uopo è stata
istituita una Commissione per l’esame degli atti coevi che, anche in questo
caso ha operato con criteri del tutto
discrezionali. In taluni casi è valsa
solo la dichiarazione del dirigente
presso la cui Divisione il dipendente prestava servizio con atti
“ ora per allora”, in altri casi invece, la Commissione ha chiesto una documentazione più articolata con atti firmati dai vari dirigenti
susseguitisi, presentazione di organigrammi, esplicazione delle attività svolte
nel settore specifico e documentazione
d'ufficio. E' indubbio che per atti coevi formali non si possono intendere
certo le mere dichiarazioni del dirigente, onde evitare possibili deviazioni, e
che a prescindere dai criteri
adottati dalla Commissione istituita , quest'ultima avrebbe dovuto
procedere all'accertamento delle reali mansioni svolte dal lavoratore ispirando
il proprio operato a criteri di omogeneità .
Si richiede,
pertanto, di ristabilire criteri di
trasparenza e di buona amministrazione con la rimozione di tutte le
irregolarità denunciate e la conseguente riformulazione delle graduatorie de
quo.
Roma, 28.9.2001
p. RdB
Pubblico Impiego
Maria Gabriella Ierardi