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26.3.04.
Si allega documento elaborato nel settembre 2002 per commentare il furto
che la finanziaria stava compiendo sulla RIA. Furto che spazzò via, in un
colpo solo, migliaia di ricorsi dei dipendenti ministeriali. Coordinamento Nazionale RdB/CUB PI Interni RIA
ADDIO Ancora una ordinanza della Corte
Costituzionale colpisce profondamente le aspettative dei lavoratori
pubblici. Infatti, con l’ordinanza n. 263
del 17 giugno 2002, l’autorevole Corte Costituzionale ha dichiarato la
“manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2001) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 35, secondo
comma, 36, primo comma, 97, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della
Costituzione, dal Tribunale di Parma e dal Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, sezione I”. E’ bene ricordare, che secondo
i giudici rimettenti, la norma censurata, nella parte in cui dispone che
l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, “si interpreta nel senso
che la proroga al 31.12.1993 della disciplina emanata sulla base degli
accordi di comparto di cui alla legge 29.3.19983 n. 93, relativi al
triennio 1.1.88 – 31.12.1990, non modifica la data del 31.12.1990, già
stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai
fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità”,
avrebbe imposto un’interpretazione che avrebbe vanificato il diritto
all’incremento stipendiale a titolo di retribuzione individuale di
anzianità maturata successivamente al 1990, ponendosi così in contrasto
con i principi di ragionevolezza, di eguaglianza e di tutela
dell’affidamento, oltre ad una interferenza di dubbia ammissibilità
rispetto all’esplicazione della funzione giurisprudenziale e al diritto
di agire e difendersi in giudizio, influendo sull’esito dei processi in
corso, in pregiudizio della funzione giurisprudenziale. Inoltre, ad avviso del Tribunale
di Parma, l’art. 51, comma 3, della legge n. 388 del 2000 (legge
finanziaria 2001) “realizzerebbe una ingiustificata disparità di
trattamento in danno di coloro i quali, benché abbiano proposto domanda
giudiziale, non hanno ancora ottenuto una sentenza, violando, non
ragionevolmente, il diritto alla tutela giurisdizionale (artt. 3 e 24
della Costituzione), sopprimendo altresì il diritto dell’interessato,
anche per il caso di fondatezza della domanda, a vedersi tenuto indenne
dal pagamento delle spese processuali”. Infine, sempre secondo il
Tribunale di Parma, la norma impugnata, vietando la corresponsione
dell’aumento di stipendio riferito all’anzianità di servizio,
violerebbe gli artt. 35, secondo comma, e 36, primo comma della
Costituzione, dal momento che influirebbe sulla proporzionalità della
retribuzione rispetto alla qualità del lavoro svolto, impedendo
l’elevazione professionale dei lavoratori. La Corte Costituzionale, nei
motivi della predetta ordinanza n. 263 ha dichiarato, invece, sotto ogni
profilo, manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale sollevata. In questo contesto
giurisprudenziale, l’unica strada valida da percorrere è quella della
mobilitazione e della lotta dei lavoratori del pubblico impiego proprio
nel momento del rinnovo contrattuale. Articolare iniziative di lotta,
partecipare alle future mobilitazioni, fino allo sciopero generale, rimane
l’unica e la sola via da intraprendere. Roma, 17 settembre 2002 Coordinamento Nazionale RdB-PI Ministero Economia e Finanze |