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L’AMMINISTRAZIONE PROPONE MODIFICHE ALL’ACCORDO SUI TRASFERIMENTI.CAMBIANO LE VIRGOLE, MA NON LA SOSTANZA


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Nell’incontro tenutosi il 6 luglio scorso l’amministrazione ha proposto le seguenti modifiche al vigente accordo sui  trasferimenti:

art.5

l’istanza di rinuncia  al trasferimento deve essere prodotta entro 15 giorni dall’avvenuta notifica della circolare di cui all’art. 3. (leggasi: dal momento della pubblicazione su intranet delle proposte di trasferimento e non già dalla notifica all’interessato della proposta)

art.8

le graduatorie verranno pubblicate il 1° gennaio di ogni anno. A tal fine saranno prese in considerazione le domande presentate all’ufficio di appartenenza entro il 1° ottobre( leggasi : questa  procedura partirà da gennaio prossimo, quindi a breve avremo la pubblicazione delle graduatorie attese  secondo il  vigente accordo per luglio???)

art. 9

L’amministrazione valuta le vacanze di organico della sede di appartenenza e di quella richiesta dai dipendenti collocati in posizione utile in graduatoria ed informa in via preventiva le organizzazioni sindacali dei provvedimenti di trasferimento da adottare. “ testo precedente:  degli ambiti provinciali e comunali con vacanze di organico con l’indicazione  delle posizioni economiche e dei profili professionali”

 ( rispetto alla dizione precedente in questo modo l’amministrazione potrebbe operare un maggior numero  di trasferimenti non essendo vincolata alla valutazione                  

Art.12

Aggiungere che il personale comandato fuori ruolo non matura né anzianità do sede né anzianità di servizio . ( si ritorna alla norma precedente l’accordo attuale ).

Art.13

Eliminare il 2° e 4° comma. Testo precedente : comma 2 in caso di rinuncia al trasferimento ottenuto per una delle sedi richieste il dipendente non potrà presentare nuova istanza di trasferimento per quella stessa sede prima del triennio, comma 4  il dipendente potrà presentare istanza di rinuncia al trasferimento, entro il termine di 10 giorni  via fax dalla notifica della proposta di trasferimento, propedeutica al trasferimento che lo dispone. In tal caso potrà presentare domanda di trasferimento per quella sede per un triennio ( si elimina in tal modo il divieto  di presentare nuova istanza di trasferimento in caso di rinuncia, ma permane il divieto ottenuto il trasferimento  di presentare nuova istanza  per un periodo di tre anni).

COMMENTI DI RDB

Gli aggiustamenti proposti non modificano la sostanza di un accordo che RdB ha più volte criticato proponendo la formula dell’interpello puro e cioè l’individuazione dei posti vacanti pubblicati su bollettino ufficiale con conseguente presentazione delle istanze di trasferimento. L’amministrazione nel corso dell’incontro ha rinviato la scelta di una formula così trasparente ad un  momento successivo in cui si sia già concretizzata l’attuazione della mobilità esterna  da altri ministeri per la copertura delle carenze  di organico del nord. Rinvia ad un momento altrettanto lontano anche  l’apertura della mobilità verso altre amministrazioni del personale in esubero in sede provinciale, assicurando inoltre,  con la modifica dell’art.9 un allargamento della rosa dei trasferendi.

RdB ritiene che si tratti di modifiche posticce che correggono parzialmente un accordo tortuoso che volutamente non ha scelto formule più lineari per assicurare manovre clientelari in corso d’opera. Ci pare inoltre, inutile pensare ad un futuro migliore  visto che la spalmatura degli organici per profilo professionale sia a livello nazionale che provinciale costituisce una gabbia senza chiave per  gli aspiranti al trasferimento. RdB sottopone ai delegati e agli iscritti la valutazione sulla congruità delle modifiche proposte  riservandosi  la firma  dell’accordo proposto dall’Amministrazione.

Roma 7.7.2004                                                                                        

RdB Interno


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