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Nell’incontro
tenutosi il 6 luglio scorso l’amministrazione ha proposto le seguenti
modifiche al vigente accordo sui trasferimenti: art.5 l’istanza
di rinuncia al trasferimento deve essere prodotta entro 15 giorni
dall’avvenuta notifica della circolare di cui all’art. 3. (leggasi:
dal momento della pubblicazione su intranet delle proposte di
trasferimento e non già dalla notifica all’interessato della proposta) art.8 le
graduatorie verranno pubblicate il 1° gennaio di ogni anno. A tal fine
saranno prese in considerazione le domande presentate all’ufficio di
appartenenza entro il 1° ottobre(
leggasi : questa
procedura partirà da gennaio prossimo, quindi a breve avremo la
pubblicazione delle graduatorie attese
secondo il vigente
accordo per luglio???) art.
9 L’amministrazione
valuta le vacanze di organico della sede di appartenenza e di quella
richiesta dai dipendenti collocati in posizione utile in graduatoria ed
informa in via preventiva le organizzazioni sindacali dei provvedimenti di
trasferimento da adottare. “ testo precedente:
degli ambiti provinciali e comunali con vacanze di organico con
l’indicazione delle
posizioni economiche e dei profili professionali” (
rispetto
alla dizione precedente in questo modo l’amministrazione potrebbe
operare un maggior numero di
trasferimenti non essendo vincolata alla valutazione
Art.12 Aggiungere
che il personale comandato fuori ruolo non matura né anzianità do sede né
anzianità di servizio . (
si ritorna alla norma precedente l’accordo attuale ). Art.13 Eliminare
il 2° e 4° comma. Testo precedente : comma 2 in caso di
rinuncia al trasferimento ottenuto per una delle sedi richieste il
dipendente non potrà presentare nuova istanza di trasferimento per quella
stessa sede prima del triennio, comma 4
il dipendente potrà presentare istanza di rinuncia al
trasferimento, entro il termine di 10 giorni
via fax dalla notifica della proposta di trasferimento,
propedeutica al trasferimento che lo dispone. In tal caso potrà
presentare domanda di trasferimento per quella sede per un triennio (
si elimina in tal modo il divieto di
presentare nuova istanza di trasferimento in caso di rinuncia, ma permane
il divieto ottenuto il trasferimento
di presentare nuova istanza per
un periodo di tre anni). COMMENTI DI RDB
Gli
aggiustamenti proposti non modificano la sostanza di un accordo che RdB ha
più volte criticato proponendo la formula dell’interpello puro e cioè
l’individuazione dei posti vacanti pubblicati su bollettino ufficiale
con conseguente presentazione delle istanze di trasferimento.
L’amministrazione nel corso dell’incontro ha rinviato la scelta di una
formula così trasparente ad un momento
successivo in cui si sia già concretizzata l’attuazione della mobilità
esterna da altri ministeri per la copertura delle carenze
di organico del nord. Rinvia ad un momento altrettanto lontano
anche l’apertura della
mobilità verso altre amministrazioni del personale in esubero in sede
provinciale, assicurando inoltre, con
la modifica dell’art.9 un allargamento della rosa dei trasferendi. RdB
ritiene che si tratti di modifiche posticce che correggono parzialmente un
accordo tortuoso che volutamente non ha scelto formule più lineari per
assicurare manovre clientelari in corso d’opera. Ci pare inoltre,
inutile pensare ad un futuro migliore
visto che la spalmatura degli organici per profilo professionale
sia a livello nazionale che provinciale costituisce una gabbia senza
chiave per gli aspiranti al
trasferimento. RdB sottopone ai delegati e agli iscritti la valutazione
sulla congruità delle modifiche proposte
riservandosi la firma
dell’accordo proposto dall’Amministrazione. Roma 7.7.2004 RdB
Interno |
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