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TASSAZIONE DEI BUONI PASTO

DAL SITO DI RdB TESORO: Chiarimenti


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Numerosi colleghi ci hanno chiesto chiarimenti in merito alla tassazione dei buoni pasto, alla luce della rideterminazione del valore nominale a 7,00 euro, prevista dalla recente ipotesi d'accordo sul rinnovo contrattuale del biennio economico - comparto ministeri - 2004/2005 (art. 4 comma 1). In base all'articolo 51, comma 2, lettera c) del testo unico sulle imposte dirette, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente "le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240 (euro 5,29) le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ed ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione". Rientrano, tra le prestazioni sostitutive del servizio di mensa, i buoni pasto che sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente nei limiti sopra indicati; i buoni pasto infatti secondo l'Amministrazione finanziaria consentono ai dipendenti di fruire di somministrazione di alimenti e bevande, nonché della cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato. L'articolo 4 del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, che ha modificato l'articolo 51 del testo unico sulle imposte dirette, disciplina il trattamento fiscale delle somme (indennità) erogate ai dipendenti in sostituzione della somministrazione del vitto e del servizio di mensa. Tali somme non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente fino ad un importo complessivo giornaliero di euro 5,29 soltanto se corrisposte agli addetti ai cantieri edili ed altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione. Riassumendo, quindi, mentre le prestazioni sostitutive del servizio mensa e della somministrazione del vitto, consistenti nella forniture dei cosiddetti "buoni pasto ", sono sempre escluse dalla tassazione fino ad un importo di euro 5,29 le indennità di mensa fruiscono della citata soglia di esclusione dalla formazione del reddito soltanto se attribuite agli addetti ai cantieri edili, nonché agli addetti ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone ove manchino strutture o servizi di ristorazione. Relativamente al discorso dell'assenza della pausa di lavoro , l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 153/E del 15 dicembre 2004 ha affermato che, poiché il dipendente fruisce del servizio mensa per il fatto che deve rispettare un orario di lavoro comprensivo anche della pausa pranzo, l'indennità sostitutiva di mensa per i buoni pasto, deve avere come condizione, perché la norma di esenzione IRPEF sia legittima, che vi sia una pausa per il vitto.

Diversamente, ove l’orario di lavoro non preveda la fruizione della pausa pranzo, i buoni pasto eventualmente corrisposti da parte del datore di lavoro, non essendo destinati a realizzare una prestazione sostitutiva del servizio di vitto, concorreranno alla determinazione del reddito di lavoro dipendente e della base imponibile contributiva, al pari degli altri compensi in natura percepiti.

Pertanto devono essere trattati da un punto di vista tributario come compensi in natura percepiti, rilevando inoltre anche ai fini previdenziali. Ciò nel rispetto del principio di onnicomprensività che caratterizza il reddito di lavoro dipendente.

La natura, quindi, dei buoni pasto corrisposti ai dipendenti deve essere determinata, ai fini del corretto trattamento fiscale, in relazione al rapporto di lavoro ed in particolare alla possibilità di fruire della pausa pranzo. Quindi, qualora l’articolazione del lavoro non preveda la pausa pranzo, i buoni pasto diventano un compenso in natura per i dipendenti.In questo caso, infatti, proprio in considerazione della particolarità dell’orario, non c’è più la necessità di assicurare una prestazione sostitutiva del servizio di mensa.I buoni concessi in uso ai dipendenti non presentano allora la natura di prestazione sostitutiva e, conseguentemente, non godono più dell’esenzione fiscale prevista nell’art. 51, comma 2, lett. c), (già art. 48, comma 2, lett. c), del T.U.I.R. che, si ricorda, vale fino alla concorrenza dell’importo complessivo giornaliero di euro 5,29.

Alla luce di quanto sopra esposto, solo l'importo superiore a 5,29 euro è sottoposto a tassazione.

Nel nostro caso specifico, quindi, la quota in oggetto ammonta a 1,71 euro (7,00 - 5,29).

L'imposta (reddito e contributi) su quest'ultimo importo è mediamente del 36% pari a 0,62 centesimi di euro (1,71 x 36%).

Pertanto, il valore netto del buono pasto ammonta ad euro 6,38 (5,29 + 1,09) con una rivalutazione pari ad euro 1,73 (6,38 - 4,65).                                                                           RdB Tesoro     

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