CONTRATTO INTEGRATIVO
Oggi 29 novembre 1999, continua presso la sede centrale del Ministero del Lavoro il balletto relativo alle trattative su: Contratto Integrativo di Ministero.
Infatti, da parte dell'Amministrazione è stata consegnata alle OO.SS. una proposta con la identificazione dei nuovi profili professionali relativamente ad ogni posizione economica di ciascuna Area Funzionale, inserite in tre settori d'intervento: Amministrativo - Vigilanza - Supporto tecnico specialistico all attività istituzionale.
Ad ognuno di questi profili, che sono identici per i tre settori d'intervento, corrispondono funzioni diverse (es. nell'Area Funzionale C alla Posizione Economica C2 corrisponde il profilo di FUNZIONARIO al quale, nel SETTORE D'INTERVENTO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ALL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE vengono ascritte le seguenti funzioni: statistica ed attuariale.
Sociologica, Progettazione e direzione lavori, Consulenze tecniche ecc.. Prevenzione e protezione (d.lgs.624/94).
Tra le novità odierne emerge nel Settore amministrativo nella posizione economica C2 (funzionario) e nella posizione economica C1 (collaboratore) la collocazione dell'attività straordinaria di vigilanza delle società cooperative (profilo professionale richiesto dalla RdB), dimenticando l'amministrazione che oltre gli attuali settimi e ottavi livelli svolgono tale compito anche i lavoratori di quarto, quinto o sesto livello, e che dal punto di vista operativo, e come contenuto professionale, le ispezioni straordinarie non differiscono assolutamente da quello ordinaria.
Tra l'altro l'art.15, comma 6, della legge n 59/92 cita:
"entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge si procederà all'individuazione di un profilo professionale, e del relativo contenuto, per esercizio dell'attività di yigilanza sulle società cooperative e sui loro consorzi";
come si può chiaramente rilevare la legge non effettua alcuna distinzione tra ispezioni ordinarie ed ispezioni straordinarie, pertanto si ritiene che i lavoratori attualmente inquadrati nella area Funzionale B, che esercitano l'attività di vigilanza sulle società cooperative debbano essere inquadrati, previo corso-concorso nella posizione economica C1.
In merito alla proposta formulata dall'Amministrazione la RdB ha ribadito che non è necessario errettuare una rivoluzione ad ogni costo dei precedenti profili professionali, poiché, come chiaramente enuncia l'art.13, comma 4, del CCNL comparto Ministeri: " L'individuazione di nuovi profili ovvero una diversa denominazione o ricollocazione di quelli esistenti nelle Aree Funzionali è definita da ciascuna amministrazione in relazione alle proprie esigenze", pertanto in considerazione delle funzioni specifiche e delle peculiarità del Ministero de Lavoro si ritiene che debbano emergere chiaramente i profili con professionalità specifiche in relazione alle funzioni svolte dall'Amministrazione del Lavoro ( Ingegnere - Ispettore del Lavoro - Assistente alla Vigilanza - Sociologo - Assistente Sociale ecc.)
Quanto suddetto si inserisce in un contesto più ampio relativo all'ordinamento professionale, che è il fulcro del contratto Integrativo di Ministero ed in merito è stato richiesto all'Amministrazione di conoscere in tempi brevi il fabbisogno di cui necessita in modo tale da ipotizzare un percorso di riqualificazione consono alle aspettative dei lavoratori del Ministero utilizzando i fondi previsti ex art.12, comma 1, lettera S della Bassanini trattandosi di Amministrazione in fase di ristrutturazione.