CONTRATTO
COLLETTIVO INTEGRATIVO DI LAVORO
RELATIVO
AL PERSONALE DEL
MINISTERO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art.1
DURATA DEL CONTRATTO, CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Il
presente contratto collettivo integrativo si applica a tutto il personale, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, esclusi i Dirigenti, in
servizio presso le strutture centrali e periferiche del Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale, ivi compreso quello coinvolto nel processo di
decentramento di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, ai sensi
del D. Lgs. 469/97 e successive modificazioni ed integrazioni ed il personale
amministrativo delle Agenzie per l’Impiego fino all'effettivo trasferimento al
Comparto AA.LL.
2. Il
presente contratto riguarda il periodo 1° gennaio 1998 - 31 Dicembre 2001 salvo
le necessarie modifiche connesse al processo di decentramento, alla riforma del Ministero e del
mercato del lavoro.
3. Gli
effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione,
salvo diversa prescrizione del presente contratto.
4. La
costituzione e l'utilizzazione del Fondo unico di amministrazione hanno valenza
annuale.
5. Le
materie e gli istituti qui regolati potranno essere integrati da contrattazioni
successive, in particolare per quanto attiene alle materie che il CCNL
disciplinerà nel corso della vigenza ed in presenza di condizioni di miglior
favore. E' fatta comunque salva la preminenza del CCNL rispetto al presente,
con particolare riferimento agli istituti economici e normativi generali.
6. Il
contratto collettivo integrativo e/o eventuali integrazioni, sottoscritto dalla
delegazione trattante e corredato da apposita relazione illustrativa
tecnico-finanziaria, è inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero del Lavoro, per il controllo sulla compatibilità dei costi
complessivi con i vincoli di bilancio.
Acquisita la certificazione di regolarità amministrativo-contabile, il
Contratto integrativo e la relazione tecnico-finanziaria, verranno trasmessi
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione
Pubblica e al Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per la verifica della compatibilità economica-finanziaria degli
oneri derivanti dalla nuova classificazione del personale. Decorsi 30 giorni,
in mancanza di rilievi, il Contratto integrativo acquista efficacia.
7. Lo
stesso sarà portato a conoscenza di tutto il personale degli uffici centrali e
periferici e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero del Lavoro.
8. Qualora
insorgano controversie aventi carattere di generalità sull’interpretazione del
presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano per
definire consensualmente il significato della clausola controversa. L’eventuale
accordo, stipulato con le procedure di cui all’art. 5 del CCNL, sostituisce la
clausola sin dall’inizio della vigenza del contratto.
RELAZIONI SINDACALI
Art. 2
SOGGETTI SINDACALI,
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
INTEGRATIVA ED ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE
1. In
considerazione delle trasformazioni in atto presso il Ministero, improntate ad
una riorganizzazione dei servizi offerti e ad una rimodulazione dei propri fini
istituzionali, il nuovo sistema delle
relazioni sindacali è riordinato in modo coerente con l’obiettivo di
contemperare l’interesse dei dipendenti alla crescita professionale ed al
miglioramento delle condizioni di lavoro
con l’esigenza dell’Amministrazione di elevare l’efficacia e
l’efficienza dei servizi.
2. Nel
sistema delle relazioni sindacali, articolato nei due livelli nazionale e
territoriale, come previsto dal CCNL - Comparto Ministeri, i soggetti sindacali
titolari della contrattazione a livello territoriale sono:
- per gli
Uffici di Gabinetto del Ministro, per le Direzioni Generali, per le Direzioni
Regionali e Provinciali del Lavoro, le RSU e le OO.SS. di categoria
territoriali firmatarie del CCNL;
- per le
Agenzie per l’Impiego, in considerazione dell’avvenuto trasferimento del
personale delle stesse alle Regioni e agli EE.LL., le sole OO.SS. di categoria
territoriali firmatarie del CCNL, nel caso in cui non siano operanti le RSA.
In considerazione dell’avvenuto passaggio dei Direttori delle Agenzie per l’Impiego alle Regioni ed agli EE.LL., la delegazione di parte pubblica, sarà presieduta dal Dirigente della Direzione Regionale del Lavoro.
3. Le
materie oggetto di contrattazione fra Amministrazione ed OO.SS., sono le seguenti:
§
Riflessi delle innovazioni tecnologiche e organizzative
dei processi di disattivazione o riqualificazione dei servizi, sulla qualità
del lavoro e sulle professionalità del lavoro e dei dipendenti in base alle
esigenze dell’utenza;
§
Articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro;
§
Politiche occupazionali, per il reclutamento del
personale all’interno dell’Amministrazione, con particolare riferimento ai
percorsi formativi e di riqualificazione;
§
Programmi formativi, ivi comprese tutte le iniziative
attivate dalle strutture dell’Amministrazione
per il personale dipendente;
§
Criteri per l’individuazione del personale da coinvolgere
nei processi di formazione;
§
Definizione dei sistemi di incentivazione del personale;
§
Criteri di ripartizione del Fondo unico di
amministrazione;
§
Definizione dei criteri per l’attribuzione di sviluppi
economici, denominati super, all’interno dell’Area;
§
Individuazione di nuovi profili ovvero diversa
denominazione o ricollocazione di quelli esistenti nelle Aree;
§
Mobilità del personale;
§
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
§
Pari opportunità;
§
Servizi sociali;
§
Modalità e criteri di adesione al Fondo di previdenza.
B)
Livello
territoriale
§
Criteri di organizzazione del lavoro, finalizzata
all’incremento della produttività e al miglioramento della qualità del
servizio;
§
Orario di lavoro;
§
Criteri per l'attribuzione degli incentivi alla
produttività e per l'individuazione dei destinatari delle posizioni
organizzative, delle posizioni di responsabilità, nonché dei compensi per le
indennità previste dal presente contratto;
§
Attuazione dei criteri per la individuazione del
personale da coinvolgere nei processi di formazione;
§
Modalità attuative dei criteri sui processi di mobilità
stabiliti a livello nazionale;
§
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
§
Pari opportunità;
§
Servizi sociali.
4. Elevati momenti di conflittualità fra le parti verificatisi a livello territoriale possono dar luogo all’attivazione di un apposito Organismo di composizione dei conflitti a livello nazionale, su richiesta di una delle parti coinvolte, previa valutazione dei firmatari del presente accordo.
5. Per tutte le materie oggetto di contrattazione, è sentito preventivamente il Comitato per le Pari Opportunità.
6. In
occasione degli incontri sindacali preliminari alla contrattazione decentrata a
livello nazionale e locale, l’attività prestata dai rappresentanti sindacali
designati dalle rispettive OO.SS. a partecipare ai predetti incontri, viene
considerata attività di servizio a tutti gli effetti, senza oneri aggiuntivi per
l’Amministrazione, ferma restando la disciplina dei permessi sindacali nei casi
previsti.
7. Il sistema di partecipazione previsto dal CCNL è articolato negli istituti dell’informazione, della concertazione e della consultazione:
§ l’informazione preventiva, nelle materie previste dall’art. 6, lett. A comma 2 del CCNL, è data in forma scritta ed in tempi tali da consentire alle delegazioni sindacali abilitate alla contrattazione un attento esame della documentazione;
§ l’informazione successiva è data, invece, per le materie previste dall’art. 6, lett. A, comma 3 del CCNL ed è fornita almeno semestralmente o, in ogni caso, quando ne facciano formale richiesta le delegazioni sindacali abilitate alla contrattazione;
§ la concertazione viene attivata nei modi, nei tempi e nelle materie indicate nell’art. 6, lettera B del CCNL;
§ la consultazione, di regola facoltativa, è obbligatoria nelle materie indicate nell’art. 6, lett. C, del CCNL.
8. Al fine
di favorire la partecipazione ai momenti di riforma e alle linee di indirizzo
dell’Amministrazione del Lavoro, sono istituiti i seguenti organismi
bilaterali, con la composizione ed i compiti previsti dall’art. 6, lett. D) e 7
del CCNL:
§
Comitato per la ristrutturazione del Ministero del
Lavoro;
§
Comitato per le pari opportunità;
§
Conferenza di Amministrazione;
§
Commissione sull’organizzazione del lavoro e la
formazione;
§
Commissione sull’ambiente, igiene e sicurezza del lavoro;
§
Commissione sui servizi sociali;
§
Commissione sulla mobilità;
§
Osservatorio sulla qualità del servizio e del rapporto
con l’utenza.
Nei predetti organismi è
assicurata la presenza di rappresentanti delle Direzioni Generali interessate.
9. L’Amministrazione
illustra e consegna alle OO.SS. ogni anno
(in occasione della presentazione della legge finanziaria) il bilancio
preventivo del Ministero.
10. Al fine di rendere più diretto ed immediato il rapporto con le strutture periferiche del Ministero del Lavoro, è individuato uno spazio sul sito web del Ministero ad uso delle OO.SS. rappresentative.
11. Tutte le comunicazioni indirizzate alla rappresentanza sindacale locale, tramite le caselle di posta elettronica degli Uffici Centrali e periferici, dovranno essere recapitate presso gli indirizzi in esse indicati. Gli aspetti tecnici relativi all’uso degli strumenti informatici saranno regolati con successivo protocollo d’intesa.
TITOLO III
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Premessa
L’obiettivo prioritario del presente contratto integrativo consiste nel riconoscimento e nella valorizzazione delle professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori, adeguandoli alle esigenze scaturite dal processo di riforma e di riordino che coinvolge il Ministero del Lavoro, individuando la trasformazione della organizzazione del lavoro come uno degli strumenti per conseguire il cambiamento.
L’applicazione della L. 59/97, del d.lgs. 469/97 e dei successivi DD.P.C.M. applicativi, nonché dei d.lgs. 80/98 e 51/98 hanno configurato una Amministrazione assolutamente nuova, con esigenze organizzative differenziate, alla quale compete il ruolo di promuovere, coordinare, indirizzare le politiche attive del lavoro e del collocamento, di integrare le politiche del lavoro con quelle della formazione, di individuare e diffondere le buone prassi, e di incrementare l'attività di vigilanza sulle condizioni di lavoro nonché quella di conciliazione delle controversie.
E’ indispensabile che a tali trasformazioni corrisponda un sistema ordinamentale caratterizzato dalla individuazione di aree professionali specifiche e da profili professionali coerenti al nuovo sistema.
Naturalmente, per il raggiungimento pieno degli obiettivi posti, si dovranno definire le nuove dotazioni organiche considerando, da un lato, il trasferimento dei lavoratori e delle lavoratrici presso le Autonomie locali, dall'altro l’acquisizione di nuove funzioni in attuazione delle riforme già avvenute ed in corso nelle materie di competenza delle singole Direzioni Generali, con particolare riferimento alla necessità di potenziamento della funzione ispettiva.
Il percorso che si avvia con il presente contratto integrativo è rivolto perciò all’attivazione di politiche formative che consentano, attraverso percorsi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione, l’adeguamento delle professionalità esistenti nell’amministrazione alle nuove esigenze e, quindi, al nuovo sistema ordinamentale, compatibilmente con le disponibilità che saranno individuate con le nuove dotazioni organiche e quelle inerenti le risorse del Fondo Unico di Amministrazione.
Art. 3
Aree
professionali
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi delineati in premessa, le parti concordano sull’individuazione delle seguenti cinque aree, caratterizzate da competenze professionali omogenee, in cui sono ricomprese tutte le attività dell’Amministrazione del lavoro:
1.
Area
amministrativa;
2.
Area socio - statistico
- economica;
3.
Area informatica;
4.
Area vigilanza;
5.
Area di supporto.
2. Le parti concordano, inoltre, nell’individuare complessivamente ventitré profili professionali denominati e suddivisi tra le diverse aree professionali di cui al comma 3 e le differenti posizioni economiche come riportato nella seguente tabella:
AREA FUNZIONALE “C”
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Posizioni economiche |
Aree professionali
|
|||||
Amministrativa
|
Socio-statistica-economica
|
Informatica
|
Vigilanza
|
Supporto
|
||
P r o f i l i p r o f e s s i o n a l i |
||||||
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C3
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1- Coordinatore amministrativo |
2- Coordinatore socio-statistico-economico |
3- Coordinatore informatico |
4- Ispettore del lavoro coordinatore 5- Ispettore tecnico coordinatore 6- Ispettore di società cooperative coordinatore |
|
|
C2 |
7- Funzionario amministrativo |
8- Funzionario
socio-statistico-economico |
9- Specialista informatico |
10 - Ispettore
del lavoro 11- Ispettore
tecnico 12- Ispettore di
società cooperative |
|
|
C1 |
13- Collaboratore amministrativo |
14- Collaboratore socio-statistico
economico |
15- Esperto informatico |
16- Accertatore
del lavoro 17- Accertatore di
società cooperative |
|
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
AREA FUNZIONALE “B”
|
||||||
Posizioni economiche |
Aree professionali
|
|||||
Amministrativa
|
Socio-statistica-economica
|
Informatica
|
Vigilanza
|
Supporto
|
||
P r o f i l i p r o f e s s i o n a l i |
||||||
|
|
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|
|
|
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|
|
|
B3
|
18-Assistente amministrativo |
|
19- Tecnico informatico |
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|
|
B2 |
20-Operatore amministrativo |
|
|
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|
|
B1 |
21-Coadiutore |
|
|
|
22- Addetto |
|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
AREA FUNZIONALE “A”
|
||||||
Posizioni economiche |
Aree professionali |
|||||
Amministrativa
|
Socio-statistica economica
|
Informatica
|
Vigilanza
|
Supporto
|
||
P r o f i l i p r o f e s s i o n a l i |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A1 |
|
|
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|
23- Ausiliario |
|
3. Le parti puntualizzano che il nuovo ordinamento professionale, rispetto a quello attualmente in vigore, prevede:
a) la confluenza del profilo professionale di Coordinatore per la politica dell’impiego nel settore privato (ex IX q.f.), nel profilo professionale di Coordinatore amministrativo; la confluenza del profilo professionale di Funzionario per la politica dell’impiego nel settore privato (ex VIII q.f.), nel profilo professionale di Funzionario amministrativo; la confluenza del profilo professionale di Collaboratore per la politica dell’impiego nel settore privato (ex VII q.f.), nel profilo professionale di Collaboratore amministrativo; la confluenza del profilo professionale di Assistente ai servizi informativi dell’impiego nel settore privato (ex VI q.f.), nel profilo di Assistente amministrativo;
b) la confluenza dei profili professionali, di ex VII q.f., di Capo tecnico e di Assistente sociale coordinatore, nel profilo professionale di Collaboratore amministrativo;
c) la confluenza del profilo professionale di Assistente statistico (ex VI q.f.), nel profilo professionale di Assistente amministrativo;
d) la soppressione del profilo professionale di Addetto alle attrezzature e alle pulizie (ex II q.f.);
e) la confluenza dei profili professionali di ex IX q.f. di Analista esperto di procedure e di Capo Sala grandi sistemi nel profilo professionale, individuato dall'AIPA, di Coordinatore informatico; la confluenza dei profili professionali di ex VIII q.f. di Analista di sistema e di Analista di procedure, nel profilo professionale, individuato dall'AIPA, di Specialista informatico; la confluenza dei profili professionali di ex VII q.f. di Analista, Programmatore di sistema e Programmatore esperto nel profilo professionale, individuato dall'AIPA, di Esperto informatico; la confluenza dei profili professionali di ex VI q.f. di Programmatore, Programmatore di gestione operativa, Capo unità operativa e Consollista nel profilo professionale, individuato dall'AIPA, di Tecnico informatico;
f) la ridenominazione del profilo professionale di Direttore amministrativo (ex IX q.f.) con quella di Coordinatore amministrativo;
g) la ricollocazione delle competenze del profilo professionale di Direttore amministrativo contabile (ex IX q.f.) in quelle di Coordinatore amministrativo, nonché delle competenze del profilo professionale di Funzionario amministrativo contabile (ex VIII q.f.) in quelle di Funzionario amministrativo;
h) l’introduzione, nell'area socio-statistica-economica, di un profilo unico, per ciascuna posizione economica, con competenze professionali nell'ambito delle attività socio-statistiche-economiche, ed in particolare: il profilo professionale di Direttore statistico (ex IX q.f.) confluisce nel profilo di Coordinatore socio-statistico-economico; i profili di ex VIII q.f., di Funzionario statistico e di Analista di organizzazione, confluiscono nel profilo professionale di Funzionario socio-statistico-economico; i profili professionali di ex VII q.f. di Collaboratore Statistico, Sociologo, Psicologo confluiscono nel profilo professionale di Collaboratore socio-statistico-economico;
i) l’unificazione, nel profilo di Addetto, delle competenze dei profili professionali di Autista meccanico e di Addetto ai servizi di portierato e custodia (ex IV q.f.);
j) la ridenominazione del profilo professionale di Coordinatore dell’Ispettorato del lavoro (ex IX q.f.) con quella di Ispettore del lavoro coordinatore;
k) la ridenominazione del profilo professionale di Funzionario dell’Ispettorato del lavoro (ex VIII q.f.) con quella di Ispettore del lavoro;
l) la ridenominazione del profilo professionale di Ingegnere direttore coordinatore (ex IX q.f.) con quella di Ispettore tecnico coordinatore;
m) la ridenominazione del profilo professionale di Ingegnere direttore (ex VIII q.f.) con quella di Ispettore tecnico;
n) la ridenominazione del profilo professionale di Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera (ex III q.f.) con quella di Ausiliario;
o) l’istituzione nella posizione economica C1-Area della vigilanza del nuovo profilo professionale di Accertatore del lavoro;
p) l'istituzione nell'area della vigilanza dei profili professionali di Ispettore di Società Cooperative Coordinatore (pos. econ. C3), di Ispettore di Società Cooperative (pos. econ. C2), e di Accertatore di Società Cooperative (pos. econ. C1);
q) il mantenimento, fino ad esaurimento, dei profili professionali di Collaboratore dell’Ispettorato del lavoro (ex VII q.f.), di Assistente dell’Ispettorato del lavoro (ex VI q.f.) e di Conducente di automezzi (ex III q.f.).
4. Il presente ordinamento professionale entrerà in vigore dopo la pubblicazione delle nuove dotazioni organiche.
5. Entro
60 giorni dall’entrata in vigore dell’ordinamento professionale, così come
definito nel presente Titolo III, l’Amministrazione procederà d’ufficio
all’inquadramento del personale nei nuovi profili professionali individuati nel
precedente art. 3, comma 4. In particolare:
1. il
personale attualmente inquadrato nei profili professionali di Direttore amministrativo, di Direttore
amministrativo contabile e di Coordinatore per la politica dell’impiego, sarà
inquadrato nel profilo professionale di Coordinatore amministrativo;
2. il
personale attualmente inquadrato nel profilo professionale di Direttore
statistico, sarà inquadrato nel profilo professionale di Coordinatore
socio-statistico-economico;
3. il
personale attualmente inquadrato nei profili professionali di Analista esperto
di procedure e di Capo sala grandi sistemi, sarà inquadrato nel profilo
professionale di Coordinatore informatico;
4. il
personale attualmente inquadrato nel profilo professionale di Coordinatore
dell’Ispettorato del lavoro, sarà inquadrato nel profilo professionale di
Ispettore del lavoro coordinatore;
5. il
personale attualmente inquadrato nel profilo professionale di Ingegnere
direttore coordinatore, sarà inquadrato nel profilo professionale di Ispettore
tecnico coordinatore;
6. il
personale attualmente inquadrato nei profili professionali di Funzionario
amministrativo contabile e di Funzionario per la politica dell’impiego nel
settore privato, sarà inquadrato nel profilo professionale di Funzionario
amministrativo;
7. il
personale attualmente inquadrato nel profilo di Funzionario statistico e di
Analista di organizzazione, sarà inquadrato nel profilo professionale di
Funzionario socio-statistico-economico;
8. il
personale attualmente inquadrato nei profili professionali di Analista di
sistema e di Analista di procedure, sarà inquadrato nel profilo professionale
di Specialista informatico;
9. il
personale attualmente inquadrato nel profilo professionale di Funzionario
dell’Ispettorato del lavoro, sarà inquadrato nel profilo professionale di
Ispettore del lavoro;
10. il
personale attualmente inquadrato nel profilo professionale di Ingegnere
direttore, sarà inquadrato nel profilo professionale di Ispettore tecnico;
11. il
personale attualmente inquadrato nei profili professionali di Assistente
sociale coordinatore, di Collaboratore per la politica dell’impiego nel settore
privato e di Capo tecnico, sarà inquadrato nel profilo professionale di
Collaboratore amministrativo;
12. il
personale attualmente inquadrato nei profili professionali di Sociologo, di
Collaboratore Statistico e di Psicologo, sarà inquadrato nel profilo
professionale di Collaboratore socio-statistico-economico;
13. il
personale attualmente inquadrato nei profili professionali di Analista, di
Programmatore di sistema e di Programmatore esperto, sarà inquadrato nel
profilo professionale di Esperto informatico;
14. il
personale attualmente inquadrato nel profilo professionale di Assistente ai
servizi informativi dell’impiego nel settore privato e di Assistente statistico
sarà inquadrato nel profilo professionale di Assistente amministrativo;
15. il
personale attualmente inquadrato nei profili professionali di Programmatore, di
Programmatore di gestione operativa, di Capo unità operativa e di Consollista,
sarà inquadrato nel profilo professionale di Tecnico informatico;
16. il
personale attualmente inquadrato nei profili professionali di Autista meccanico
e di Addetto ai servizi di portierato e di custodia, sarà inquadrato nel
profilo professionale di Addetto;
17. il
personale attualmente inquadrato nel profilo professionale di Addetto ai
servizi ausiliari e di anticamera, sarà inquadrato nel profilo professionale di
Ausiliario.
Art. 4
1. Nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente articolo, per ogni profilo professionale di cui al comma 4 del precedente art.3 , vengono individuati: le specifiche professionali; le attribuzioni; i requisiti culturali necessari per accedervi; le modalità di accesso dall’esterno e dall’interno; i possibili percorsi di mobilità orizzontale.
Art. 5
Alte professionalità
1. In
attesa della conclusione dei lavori della Commissione paritetica istituita, ai
sensi dall'art. 38 del CCNL-Comparto Ministeri, per la realizzazione nell’area
“C” di una separata area dei professionisti, le parti ritengono opportuno
costituire un apposito gruppo di lavoro, composto pariteticamente da
rappresentanti dell’Amministrazione e delle OO.SS., al fine di procedere alla
realizzazione di una specifica proposta per la identificazione delle figure
professionali che, all’interno del Ministero del Lavoro, possono essere
ascrivibili fra i “professionisti” in virtù del diploma di laurea e
dell’abilitazione indispensabili per lo svolgimento di attività specialistiche
proprie dell’Amministrazione.
2. A tal
fine, la proposta da formulare dovrà prioritariamente tenere conto delle
funzioni, delle attribuzioni, dei titoli culturali ed abilitanti necessari per
l’inquadramento nei profili professionali
di Ispettore Tecnico Coordinatore (pos. econ. C3) e di Ispettore Tecnico
(pos. econ. C2) per lo svolgimento delle attività di ingegnere, chimico e
medico, nonché della attività messa in capo all’area “legale e contenzioso”, in
tutti gli uffici centrali e periferici del Ministero del Lavoro, per lo
svolgimento della quale è imprescindibile il possesso di diploma di laurea
specifico (giurisprudenza) e della abilitazione professionale di avvocato.
Art.6
Sviluppi economici “super” all’interno delle aree
funzionali
1. Ai fini
dell’attuazione dell’art.17 del vigente CCNL che prevede, per la posizione
apicale delle aree funzionali A e B e per le posizioni iniziale e apicale
dell’area funzionale C, degli sviluppi economici “super” denominati
rispettivamente A1S, B3S, C1S e C3S, le parti convengono che, a partire dall'entrata in vigore delle nuove dotazioni organiche, i
contingenti di personale A1S, B3S, C1S e C3S a cui attribuire gli sviluppi
economici “super” sono determinati ogni anno, in sede di contrattazione
nazionale del Fondo Unico di Amministrazione, tenendo conto delle disponibilità
finanziarie e tenendo, inoltre, conto che ciascuno di essi non può essere
superiore rispettivamente al 40% delle “dotazioni organiche” delle posizioni
economiche A1, B3, C1 ed al 60% delle dotazioni organiche e della posizione
economica C3.
2. Nell’ambito
dei contingenti determinati secondo il criterio previsto al precedente comma 1,
l’individuazione del personale a cui attribuire gli sviluppi economici “super”,
viene effettuata ogni anno, d’intesa con le OO.SS., in base a graduatorie
nazionali degli appartenenti alle posizioni economiche A1, B3, C1 e C3,
predisposte a seguito della valutazione dei titoli di cui alle schede da 1 a 4
dell’allegato B, che costituisce parte integrante del presente articolo.
3. Le
graduatorie di cui al precedente comma 2 restano valide e aperte fino al 31
dicembre dell’anno per il quale sono state predisposte.
4. A
parità di punteggio, costituisce diritto di precedenza l’anzianità di servizio
maturata nella posizione economica di appartenenza, alla data di scadenza del
termine per la presentazione dei titoli.
Art.7
Criteri in base ai quali devono essere banditi i corsi-concorso previsti dall’art.15, comma 1, lett.A) del CCNL per attuare i passaggi interni da un’area funzionale alla posizione iniziale dell’area immediatamente superiore.
A) Corso-concorso per titoli e colloquio finale per
il passaggio interno dalle posizioni economiche B3S, B3, B2 e B1 dell’area
funzionale B alla posizione economica C1 dell’area funzionale C:
1.
i titoli valutabili per l’ammissione al corso-concorso
sono quelli individuati nella Scheda 1 dell’allegato C che costituisce parte
integrante del presente articolo;
2. sono
ammessi a partecipare al corso-concorso un numero di candidati non superiore al
doppio del numero dei posti da ricoprire;
3. nel
caso in cui le domande pervenute risultino superiori al doppio del numero dei
posti da ricoprire, i candidati da ammettere al corso-concorso vengono
selezionati tenendo conto del punteggio da ciascuno di essi conseguito nella
valutazione dei titoli presentati.
4. i
candidati ammessi al corso-concorso partecipano ad un corso di formazione
tenuto a cura dell’Amministrazione al termine del quale i candidati medesimi
devono sostenere un colloquio sulle materie trattate durante il predetto corso
di formazione;
5. il
colloquio si intende superato con la votazione di almeno 18/30. La votazione
massima conseguibile è 30/30;
6. nel
caso in cui, prima dell’inizio del corso di formazione previsto al comma 4, non
sia stato necessario procedere alla valutazione dei titoli per far fronte
all’eventualità prevista al comma 3, tale valutazione dovrà essere effettuata
prima del colloquio finale e resa nota ai candidati;
7. la
votazione finale risulta dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione
dei titoli e dal numeratore del punteggio conseguito nel colloquio.
8. quando
si presentano casi di parità di punteggio, sia nella selezione per l’ammissione
al corso-concorso prevista al comma 3 sia nella votazione finale di cui al
comma 7, costituisce diritto di precedenza l’appartenenza, alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda, alla posizione
economica più elevata dell’area funzionale B.
In caso di ulteriore parità di punteggio costituisce diritto di
precedenza l’anzianità di servizio maturata alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda, presso il Ministero del Lavoro nell’area
funzionale B.
In caso in cui esistano ancora situazioni di parità di punteggio
costituisce diritto di precedenza l’anzianità di servizio complessivamente
maturata nell’ambito della Pubblica Amministrazione, sempre. alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda.
B)
Corso-concorso
per titoli e colloquio finale per il passaggio interno dalle posizioni
economiche A1S e A1 dell’area funzionale A alla posizione economica B1
dell’area funzionale B:
1. i
titoli valutabili per l’ammissione al corso-concorso sono quelli individuati
nella Scheda 2 dell’allegato C che costituisce parte integrante del presente
articolo;
2. sono
ammessi a partecipare al corso-concorso un numero di candidati non superiore al
doppio del numero dei posti da ricoprire;
3. nel
caso in cui le domande pervenute risultino superiori al doppio del numero dei
posti da ricoprire, i candidati da ammettere al corso-concorso vengono selezionati
tenendo conto del punteggio da ciascuno di essi conseguito nella valutazione
dei titoli presentati.
4. i
candidati ammessi al corso-concorso partecipano ad un corso di formazione
tenuto a cura dell’Amministrazione al termine del quale i candidati medesimi
devono sostenere un colloquio sulle materie trattate durante il predetto corso
di formazione;
5. il
colloquio si intende superato con la votazione di almeno 18/30. La votazione
massima conseguibile è 30/30;
6. nel
caso in cui, prima dell’inizio del corso di formazione previsto al comma 4, non
sia stato necessario procedere alla valutazione dei titoli per far fronte
all’eventualità prevista al comma 3, tale valutazione dovrà essere effettuata
prima del colloquio finale e resa nota ai candidati;
7. la
votazione finale risulta dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione
dei titoli e dal numeratore del punteggio conseguito nel colloquio.
8. quando
si presentano casi di parità di punteggio, sia nella selezione per l’ammissione
al corso-concorso prevista al comma 3 sia nella votazione finale di cui al
comma 7, costituisce diritto di precedenza l’appartenenza, alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda, alla posizione
economica A1S.
In caso di ulteriore parità di punteggio costituisce diritto di
precedenza l’anzianità di servizio maturata alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda, presso il Ministero del Lavoro nell’area
funzionale A.
In caso in cui esistano ancora situazioni di parità di punteggio
costituisce diritto di precedenza l’anzianità di servizio complessivamente
maturata nell’ambito della Pubblica Amministrazione, sempre alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda.
Art. 8
Criteri in base ai quali devono essere realizzati i corsi di riqualificazione previsti dall’art.15, comma 1, lett.B) del CCNL per attuare i passaggi interni da una posizione economica all’altra nell’ambito della stessa area funzionale.
A)
Corso
di riqualificazione per il passaggio interno dalle posizioni economiche C1S e
C1 alla posizione economica C2 dell’area funzionale C:
1. i
titoli valutabili per l’ammissione al corso di riqualificazione sono quelli
individuati nella Scheda 1 dell’allegato D che costituisce parte integrante del
presente articolo;
2. sono
ammessi a partecipare al corso di riqualificazione un numero di candidati non
superiore ai tre mezzi del numero dei posti da ricoprire;
3. nel
caso in cui le domande pervenute risultino superiori ai tre mezzi del numero
dei posti da ricoprire, i candidati da ammettere al corso di riqualificazione
vengono selezionati tenendo conto del punteggio da ciascuno di essi conseguito
nella valutazione dei titoli presentati.
4. i
candidati ammessi al corso di riqualificazione partecipano ad un corso di
formazione tenuto a cura dell’Amministrazione al termine del quale i candidati
medesimi devono sostenere un colloquio sulle materie trattate durante il
predetto corso di formazione;
5. il
colloquio si intende superato con la votazione di almeno 18/30. La votazione
massima conseguibile è 30/30;
6. nel
caso in cui, prima dell’inizio del corso di formazione previsto al comma 4, non
sia stato necessario procedere alla valutazione dei titoli per far fronte
all’eventualità prevista al comma 3, tale valutazione dovrà essere effettuata
prima del colloquio finale e resa nota ai candidati;
7. la
votazione finale risulta dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione
dei titoli e dal numeratore del punteggio conseguito nel colloquio.
8. quando
si presentano casi di parità di punteggio, sia nella selezione per l’ammissione
al corso di riqualificazione prevista al comma 3 sia nella votazione finale di
cui al comma 7, costituisce diritto di precedenza l’appartenenza, alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda, alla posizione economica
C1S.
In caso di ulteriore parità di punteggio costituisce diritto di
precedenza l’anzianità di servizio maturata alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda, presso il Ministero del Lavoro nell’area
funzionale C.
In caso in cui esistano ancora situazioni di parità di punteggio
costituisce diritto di precedenza l’anzianità di servizio complessivamente
maturata nell’ambito della Pubblica Amministrazione, sempre alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda.
B)
Corso
di riqualificazione per il passaggio interno dalle posizioni economiche C2, C1S
e C1 alla posizione economica C3 dell’area funzionale C:
1. i
titoli valutabili per l’ammissione al corso di riqualificazione sono quelli
individuati nella Scheda 2 dell’allegato D che costituisce parte integrante del
presente articolo;
2. sono
ammessi a partecipare al corso di riqualificazione un numero di candidati non
superiore ai tre mezzi del numero dei posti da ricoprire;
3. nel
caso in cui le domande pervenute risultino superiori ai tre mezzi del numero
dei posti da ricoprire, i candidati da ammettere al corso di riqualificazione
vengono selezionati tenendo conto del punteggio da ciascuno di essi conseguito
nella valutazione dei titoli presentati.
4. i
candidati ammessi al corso di riqualificazione partecipano ad un corso di
formazione tenuto a cura dell’Amministrazione al termine del quale i candidati
medesimi devono sostenere un colloquio sulle materie trattate durante il
predetto corso di formazione;
5. il
colloquio si intende superato con la votazione di almeno 18/30. La votazione
massima conseguibile è 30/30;
6. nel
caso in cui, prima dell’inizio del corso di formazione previsto al comma 4, non
sia stato necessario procedere alla valutazione dei titoli per far fronte
all’eventualità prevista al comma 3, tale valutazione dovrà essere effettuata
prima del colloquio finale e resa nota ai candidati;
7. la
votazione finale risulta dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione
dei titoli e dal numeratore del punteggio conseguito nel colloquio.
8. quando
si presentano casi di parità di punteggio, sia nella selezione per l’ammissione
al corso di riqualificazione prevista al comma 3 sia nella votazione finale di
cui al comma 7, costituisce diritto di precedenza l’appartenenza, alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda, alla posizione
economica più elevata dell’area funzionale C.
In caso di ulteriore parità di punteggio costituisce diritto di
precedenza l’anzianità di servizio maturata alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda, presso il Ministero del Lavoro nell’area
funzionale C.
In caso in cui esistano ancora situazioni di parità di punteggio
costituisce diritto di precedenza l’anzianità di servizio complessivamente
maturata nell’ambito della Pubblica Amministrazione, sempre alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda.
C)
Corso
di riqualificazione per il passaggio interno dalla posizione economica B1 alla
posizione economica B2 dell’area funzionale B:
1. i titoli
valutabili per l’ammissione al corso di riqualificazione sono quelli
individuati nella Scheda 3 dell’allegato D che costituisce parte integrante del
presente articolo;
2. sono
ammessi a partecipare al corso di riqualificazione un numero di candidati non
superiore ai tre mezzi del numero dei posti da ricoprire;
3. nel
caso in cui le domande pervenute risultino superiori ai tre mezzi del numero
dei posti da ricoprire, i candidati da ammettere al corso di riqualificazione
vengono selezionati tenendo conto del punteggio da ciascuno di essi conseguito
nella valutazione dei titoli presentati.
4. i
candidati ammessi al corso di riqualificazione partecipano ad un corso di
formazione tenuto a cura dell’Amministrazione al termine del quale i candidati
medesimi devono sostenere un colloquio sulle materie trattate durante il
predetto corso di formazione;
5. il
colloquio si intende superato con la votazione di almeno 18/30. La votazione
massima conseguibile è 30/30;
6. nel
caso in cui, prima dell’inizio del corso di formazione previsto al comma 4, non
sia stato necessario procedere alla valutazione dei titoli per far fronte
all’eventualità prevista al comma 3, tale valutazione dovrà essere effettuata
prima del colloquio finale e resa nota ai candidati;
7. la
votazione finale risulta dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione
dei titoli e dal numeratore del punteggio conseguito nel colloquio.
8. quando
si presentano casi di parità di punteggio, sia nella selezione per l’ammissione
al corso di riqualificazione prevista al comma 3 sia nella votazione finale di
cui al comma 7, costituisce diritto di precedenza l’anzianità di servizio
maturata, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda,
presso il Ministero del Lavoro nella posizione economica B1.
In caso in cui esistano ulteriori situazioni di parità di punteggio
costituisce diritto di precedenza l’anzianità di servizio complessivamente
maturata presso il Ministero del Lavoro, alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda.
In caso in cui esistano ancora situazioni di parità di punteggio
costituisce diritto di precedenza l’anzianità di servizio complessivamente
maturata nell’ambito della Pubblica Amministrazione, sempre alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda.
D)
Corso
di riqualificazione per il passaggio interno dalle posizioni economiche B2 e B1
alla posizione economica B3 dell’area funzionale B:
1. i
titoli valutabili per l’ammissione al corso di riqualificazione sono quelli
individuati nella Scheda 4 dell’allegato D che costituisce parte integrante del
presente articolo;
2. sono
ammessi a partecipare al corso di riqualificazione un numero di candidati non
superiore ai tre mezzi del numero dei posti da ricoprire;
3. nel
caso in cui le domande pervenute risultino superiori ai tre mezzi del numero
dei posti da ricoprire, i candidati da ammettere al corso di riqualificazione
vengono selezionati tenendo conto del punteggio da ciascuno di essi conseguito
nella valutazione dei titoli presentati.
4. i
candidati ammessi al corso di riqualificazione partecipano ad un corso di
formazione tenuto a cura dell’Amministrazione al termine del quale i candidati
medesimi devono sostenere un colloquio sulle materie trattate durante il
predetto corso di formazione;
5. il
colloquio si intende superato con la votazione di almeno 18/30. La votazione
massima conseguibile è 30/30;
6. nel
caso in cui, prima dell’inizio del corso di formazione previsto al comma 4, non
sia stato necessario procedere alla valutazione dei titoli per far fronte
all’eventualità prevista al comma 3, tale valutazione dovrà essere effettuata
prima del colloquio finale e resa nota ai candidati;
7. la
votazione finale risulta dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione
dei titoli e dal numeratore del punteggio conseguito nel colloquio.
8. quando
si presentano casi di parità di punteggio, sia nella selezione per l’ammissione
al corso di riqualificazione prevista al comma 3 sia nella votazione finale di
cui al comma 7, costituisce diritto di precedenza l’appartenenza, alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda, alla posizione
economica B2.
In caso di ulteriore parità di punteggio costituisce diritto di
precedenza l’anzianità di servizio maturata alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda, presso il Ministero del Lavoro nell’area
funzionale B.
In caso in cui esistano ancora situazioni di parità di punteggio
costituisce diritto di precedenza l’anzianità di servizio complessivamente
maturata nell’ambito della Pubblica Amministrazione, sempre alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda.
Art. 9
Durata e programmi dei corsi di formazione finalizzati ai passaggi interni
1. La
durata e i programmi dei corsi di formazione previsti all’art.7, nonché dei
corsi di riqualificazione previsti all’art.8, saranno definiti entro 60 giorni
dall’entrata in vigore del presente Contratto Integrativo Nazionale, previa
informazione preventiva delle Organizzazioni Sindacali.
Norma transitoria
A) Premesso che, in base a quanto
previsto dall’art.13 comma 4 del CCNL-Comparto Ministeri, il personale
appartenente al profilo professionale di Collaboratore dell’Ispettorato del
lavoro è stato collocato, in fase di primo inquadramento, nella posizione
economica C1 e considerato che il CCNL prevede la funzione ispettiva nella
posizione economica C2, è necessario procedere ad una definitiva collocazione
del suddetto personale nella posizione economica C2.
Pertanto,
in deroga a quanto stabilito dall’art.4, allegato A, scheda 10 e 11, lettera C)
e dall’art.8, lettera A) del presente Contratto Integrativo Nazionale, si
prevede che:
A.1 Ai fini dell’accesso al profilo professionale di Ispettore del Lavoro e di Ispettore Tecnico, il personale appartenente alla posizione economica C1, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, allegato A, scheda 10 e 11, lettera B) o del diploma di scuola secondaria di secondo grado e di quattro anni di esperienza professionale nella posizione economica C1, sarà inserito, a domanda, specificando nella stessa la immediata disponibilità a svolgere effettivamente l'attività ispettiva qualora non esercitata, in una graduatoria unica nazionale formulata mediante la valutazione dei seguenti titoli:
TITOLI PROFESSIONALI
a) Assolvimento delle funzioni proprie dell’attività riconducibile al preesistente profilo di Collaboratore dell’Ispettorato del Lavoro:
4 punti - per ogni anno (o fraz. di anno superiore a 6 mesi) dal 1-1-95
1 punto - per ogni anno (o fraz. di anno superiore a 6 mesi) nel periodo antecedente al 31-12-94
b) Appartenenza al preesistente profilo professionale di Collaboratore dell’Ispettorato del Lavoro:
6 punti
c) Idoneità conseguita in concorsi per il profilo di Funzionario Amministrativo o dell’Ispettorato del Lavoro:
3 punti
TITOLI DI SERVIZIO
d) Anzianità di servizio:
0,5 punti - per ogni anno (o fraz. superiore a 6 mesi) prestato nell’area “C” (max 5 punti)
0,25 punti - per ogni anno (o fraz. superiore a 6 mesi) prestato nell’area “B” (max 4 punti)
TITOLI CULTURALI
e) l punto – diploma di laurea
f) 0,5 punti – Specializzazione e Perfezionamento post–laurea relativi ad argomenti attinenti al diritto del lavoro e alla legislazione sociale;
g) 0,25 punti - per pubblicazioni attinenti alla vigilanza in materia di lavoro
A.2 Coloro i quali, nella valutazione complessiva dei titoli professionali di cui ai precedenti punti a), b) e c) avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 10, saranno immessi nel profilo di Ispettore del Lavoro o di Ispettore tecnico, Area della Vigilanza, Posizione economica C2, nell’ordine risultante dalla graduatoria formulata con la valutazione di tutti i titoli di cui al precedente Punto 1.
I candidati che nella valutazione complessiva dei titoli professionali di cui ai precedenti punti a), b) e c) avranno ottenuto un punteggio inferiore a 10 potranno accedere al profilo professionale di Ispettore del lavoro, previo superamento di un corso di riqualificazione tenuto a cura dell’Amministrazione ed organizzato secondo i criteri di cui all’art. 8, lett. A.
Il punteggio complessivo conseguito nella prova per titoli ed in quello di idoneità sarà utile per la stesura di una graduatoria unica nazionale ed il personale utilmente collocato nella graduatoria stessa sarà inquadrato nel profilo professionale di Ispettore del Lavoro, Area della Vigilanza, Posizione economica C2.
B) Premesso che il vigente CCNL – Comparto Ministeri prevede la funzione accertativa nella posizione economica C1, le parti al fine di consentire una adeguata valutazione della professionalità acquisita nella vigilanza sull’applicazione delle norme in materia di lavoro, prevedono che il personale attualmente inquadrato nel profilo professionale di Assistente dell’Ispettorato del lavoro, nonché quello inquadrato nel profilo professionale di Assistente amministrativo, purché in possesso della qualifica di “addetto alla vigilanza” e del tesserino di riconoscimento, venga ammesso di diritto a partecipare al primo corso-concorso che sarà indetto, sulla base dei criteri stabiliti nell’art. 7, lettera A, per accedere al profilo professionale di Accertatore del lavoro, fermi restando i requisiti previsti nell’art. 4, allegato A, scheda 16, lettera C.
Per l’accesso al profilo di Accertatore del lavoro, oltre ai titoli previsti nell’Allegato C, scheda 1, ai suddetti dipendenti, in considerazione della specifica ed elevata esperienza acquisita nell'attività di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di lavoro, verrà riconosciuto il seguente punteggio:
0,25 punti - per ogni anno (o fraz. di anno superiore a 6 mesi ) dal 1-1-95
0,10 punto - per ogni anno (o fraz. di anno superiore a 6 mesi) nel periodo antecedente al 31-12-94
C) Premesso che l’istituzione
nell’area C dei nuovi profili professionali n. 6- Ispettore di società
Cooperative coordinatore, n. 12- Ispettore
di società cooperative e n. 17-
Accertatore di società cooperative risponde all’esigenza di dover dar corso al
dettato dell’art. 15 della legge 59/92, in tema di istituzione di specifici
profili professionali nell’area della vigilanza sulle società cooperative, le
parti ritengono che i posti disponibili all’interno della relativa dotazione
organica - determinata con il provvedimento complessivo in corso di
predisposizione - dovranno essere ricoperti, mediante procedure di
razionalizzazione e valorizzazione delle risorse umane disponibili all’interno
dell’Amministrazione. In particolare:
a) nell’anno
2000, il personale in possesso della abilitazione all’esercizio dell’attività
di ispezione alle società cooperative (ordinaria e straordinaria), appartenente
alle posizioni economiche C3, C2 e C1, potrà richiedere di essere inquadrato,
rispettivamente, nel profilo professionale n. 6- Ispettore di società
Cooperative coordinatore, n. 12- Ispettore
di società cooperative e n. 17-
Accertatore di società cooperative con passaggio orizzontale in pari posizione
economica. Per la realizzazione degli inquadramenti in argomento saranno
predisposte tre distinte graduatorie formulate sulla base dei seguenti punteggi:
TITOLI DI SERVIZIO
Anzianità di servizio:
- 0,5 punti - per ogni anno (o fraz. superiore a 6 mesi) prestato nell’area “C” (max 5 punti)
- 0,25 punti - per ogni anno (o fraz. superiore a 6 mesi) prestato nell’area “B” (max 4 punti)
TITOLI CULTURALI
- l punto – diploma di laurea
- 0,5 punti – Specializzazione e Perfezionamento post–laurea relativi ad argomenti attinenti al diritto del lavoro e alla legislazione sociale;
- 0,25 punti - per pubblicazioni attinenti alla vigilanza sulle società cooperative
TITOLI PROFESSIONALI
Per ogni Ispezione a società cooperative realizzata dal 1°-1-1995
- straordinaria – 0,20 punti
- ordinaria - 0,05 punti
b) Con successivo accordo, da stipularsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, verranno individuate le modalità ed i percorsi di mobilità verticale per la copertura dei posti eventualmente disponibili nelle diverse posizioni economiche.
D)
Considerato che il personale informatico,
attualmente operante presso il Ministero del lavoro, nella quasi totalità dei
casi, non risulta inquadrato in profili informatici e ravvisata la necessità di
prevederne una giusta collocazione nel nuovo ordinamento professionale, le
parti convengono quanto segue.
1. il
personale, appartenente alle aree funzionali C e B, che abbia acquisito la
professionalità di base necessaria per accedere ai profili informatici previsti
dal nuovo ordinamento, in corsi formativi frequentati e superati nell’ambito di
progetti speciali informatici e/o in corsi debitamente certificati, frequentati
presso organismi privati riconosciuti, anche
se non in possesso dei requisiti culturali previsti dall’articolo 4 (All. A, schede 3, 9, e 15), può
effettuare passaggi orizzontali e verticali verso l’area professionale
informatica.
2. il
personale non in possesso dei requisiti culturali ma della suddetta
professionalità di base, può accedere, in deroga a quanto stabilito
all’articolo 4, al profilo professionale di:
a) Specialista
informatico, da tutti i profili professionali della posizione
economica C1 se possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e di
quattro anni di esperienza professionale in detta posizione economica.
b)
Esperto informatico, da
tutti i profili professionali:
- della posizione economica B3 se in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e di cinque anni di esperienza professionale in detta posizione economica;
- della posizione economica B2 se in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e di sette anni di esperienza professionale in detta posizione economica;
- della posizione economica B1 se in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e di nove anni di esperienza professionale in detta posizione economica.
c)
Tecnico informatico, dal
profilo professionale di Operatore amministrativo se in possesso di quattro
anni di esperienza professionale nella posizione economica B2, nonché dai
profili professionali di Coadiutore e di Addetto se in possesso di otto anni di
esperienza professionale nella posizione economica B1.
ART. 11
Programmazione
1. I
percorsi professionali di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 10 saranno
realizzati nel limite dei posti disponibili accertati a seguito della
rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero del Lavoro e dei
contingenti in essa previsti - anche in esito al necessario processo di
riorganizzazione degli Uffici centrali e periferici ed alle carenze rilevate a
seguito di cessazioni dal servizio - nel rispetto delle disposizioni contenute
nel CCNL del Comparto Ministeri, fatta salva l’esigenza di riservare a concorsi
per l’accesso dall’esterno una adeguata percentuale di posti previsti nell’organico.
ART. 12
Decorrenza
inquadramento
1. Ai dipendenti che abbiano superato i corsi o le prove selettive previste dal presente accordo per accedere ad una posizione economica superiore spetta, a decorrere dalla data della firma del contratto individuale, il trattamento giuridico ed economico (stipendio base, indennità integrativa speciale, indennità di amministrazione) della posizione economica superiore.
TITOLO
IV
RAPPORTO
DI LAVORO
Art. 13
FORMAZIONE
1. In considerazione della fase di profonda riorganizzazione che il Ministero sta attraversando in relazione anche alle nuove attribuzioni previste dalla recente legislazione, gli interventi formativi assumono un ruolo strategico di veicolo per il cambiamento e richiedono un sempre maggiore coinvolgimento delle risorse umane che in ogni organizzazione costituisce la variabile fondamentale per l’attuazione di riforme ed innovazioni.
In tale contesto, al fine di consentire la realizzazione di iniziative formative che tenga conto di una visione globale delle necessità emergenti nei vari ambiti dell’amministrazione, anche per ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane e finanziarie complessivamente destinate ai vari “centri di costo”, la Direzione Generale degli AA.GG. e del Personale svolge un ruolo di coordinamento delle iniziative da assumersi nell’ambito dell’amministrazione.
A tale riguardo sarà definito, congiuntamente con le Direzioni Generali e l'Ufficio Centrale O.F.P.L., un piano formativo generale che conterrà anche gli specifici interventi formativi elaborati dalle Direzioni Generali per il proprio personale e nei limiti della disponibilità finanziaria a loro riservata, provvedendo alla loro realizzazione.
Tutte le iniziative, anche esterne, rientranti nel piano generale di formazione, cui il personale è autorizzato a partecipare da parte delle Direzioni Generali e dell'Ufficio Centrale O.F.P.L. saranno utili, attraverso il riconoscimento dei crediti formativi, ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui agli allegati B, C e D del presente accordo.
2. Particolare attenzione sarà rivolta ai percorsi di aggiornamento e formazione su aree tematiche riguardanti nuove competenze attribuite dal legislatore al Ministero del Lavoro. In questo ambito si collocano i corsi in materia di conciliazione delle controversie di lavoro (D. L.vo 80/98), sull’attuazione del D. L.vo 626/94, sulle innovazioni introdotte dal D.L.vo 51/98 in materia di inchieste amministrative sugli infortuni sul lavoro e di ogni altra materia riguardante l’ispezione del lavoro, nonché in materia di coordinamento, promozione ed indirizzo nelle politiche attive del lavoro e del collocamento (D. Lgs. n. 469/97) . Sarà data comunque priorità alle iniziative formative e di aggiornamento rivolte agli addetti che operano nel campo della vigilanza in materia di igiene e di sicurezza sui luoghi di lavoro, per migliorare l'efficacia dell'attività ispettiva tecnica.
Ampio
spazio sarà riservato, inoltre, ad interventi formativi in materia di pari
opportunità (L. 125/91 e successive
modificazioni ed integrazioni), sulla gestione delle risorse umane e sulla
nuova gestione del bilancio dello Stato (alla luce della riforma dettata dal
recente emanazione della L. 94/97 e D. L.vo 279/97), nonché sulla nuova
programmazione 2000-2006 del F.S.E.
Particolare attenzione sarà rivolta anche all’area informatica avviando iniziative di sensibilizzazione di tutto il personale dell’Amministrazione, finalizzate a dare massima diffusione alla cultura e all’utilizzazione in ogni campo di attività dello strumento informatico come elemento di cambiamento e di reingegnerizzazione dei processi.
3. Per quanto riguarda i destinatari della formazione, premesso che occorre stimolare una cultura indirizzata al maggiore coinvolgimento del personale alle iniziative formative, anche attraverso la diffusione delle conoscenze acquisite direttamente dai partecipanti ai corsi, che in tal modo faranno da veicoli di comunicazione nell’ambito della struttura in cui operano, vengono definiti i seguenti criteri generali per l’individuazione del personale da coinvolgere nelle attività formative:
- Garantire
l’avvicendamento per ampliare al massimo il flusso dei partecipanti;
- Garantire
le pari opportunità;
- Privilegiare
il personale impegnato nelle attività riconducibili alle materie oggetto del
corso, per una maggiore proficuità nell’interesse del servizio.
Per ogni dipendente sarà predisposta una scheda da cui risulti a quali
corsi di formazione e di aggiornamento, organizzati o autorizzati anche
all'esterno dalle Direzioni Generali e dall'Ufficio Centrale O.F.P.L., abbia
partecipato.
4. Al fine di garantire la massima trasparenza e pubblicità, i nominativi dei docenti esterni ed interni (Dirigenti e funzionari dell'Area C), unitamente al loro curriculum, saranno inseriti nel sito web del Ministero del Lavoro, sulla base di una espressa dichiarazione di disponibilità a svolgere attività formativa.
5.
I docenti verranno individuati sulla base di una elevata
professionalità, di una conoscenza approfondita delle diverse problematiche di
settore, e di capacità comunicative.
Per rendere più incisiva l’attività didattica saranno anche attivate iniziative formative per docenti “formatori”.
6. Per quanto riguarda l’organizzazione e pubblicizzazione dei corsi e l’informativa ai sindacati, sarà privilegiato lo svolgimento dei corsi a livello interregionale o regionale, secondo le esigenze organizzative, anche allo scopo di favorire la partecipazione dei dipendenti, e il rispetto dei principi di pari opportunità.
Di ogni iniziativa
formativa, ivi comprese quelle attivate dalla S.S.P.A., le Direzioni Generali e
l'Ufficio Centrale O.F.P.L., daranno immediata comunicazione alle OO.SS.
nazionali.
A livello locale, ciascun Ufficio è tenuto a dare la massima pubblicità
alle predette iniziative, anche attraverso affissione all’albo delle relative
documentazioni, e a procedere all’individuazione del personale da coinvolgere
nei corsi di formazione, secondo i
criteri generali stabiliti a livello nazionale, dandone informativa alle
OO.SS..
Alle stesse OO.SS. sarà data inoltre informativa sull’attuazione dei
programmi di formazione.
7. Con Accordo nazionale, da sottoscriversi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente Contratto Integrativo Nazionale, saranno definiti i criteri per l'attribuzione dei punteggi relativi ai corsi formativi, con i relativi punteggi, che costituiscono titoli valutabili per l’attribuzione degli sviluppi economici “super” e per i percorsi di progressione professionale.
1. La
mobilità volontaria interna all’Amministrazione è disciplinata come segue:
a) Sono
redatte una graduatoria nazionale e singole graduatorie regionali, aggiornate
mensilmente, nelle quali sono indicati
i dati anagrafici del richiedente, la sede di appartenenza e quella per la
quale si è fatta domanda, nonché i relativi punteggi.
b) I
punteggi saranno definiti con procedura negoziale di livello nazionale, entro
90 gg. dall’entrata in vigore del presente Contratto Integrativo, a seguito di
specifica proposta elaborata dalla competente Commissione bilaterale.
c) I
dipendenti che fruiscono delle agevolazioni previste dalla legge 104/92 sia a
titolo personale che per l'assistenza dei soggetti portatori di handicap hanno
priorità assoluta nell’assegnazione delle sedi.
d) Il
trasferimento in ambito nazionale e regionale
potrà essere effettuato, sulla base dei criteri e dei punteggi stabiliti
dalla commissione bilaterale di cui al comma 1, lett. b), soltanto in presenza
di vacanze in organico nella sede di destinazione e nel caso in cui le carenze
dell’Ufficio di appartenenza non superino il 30% degli organici teorici. Le
carenze e le vacanze di organico vanno riferite all’area professionale a cui
appartiene il lavoratore interessato.
e) Il
parere dei dirigenti interessati è obbligatorio, ma non vincolante.
f) In
presenza di eccezionali esigenze di servizio il Dirigente Generale interessato
potrà chiedere il differimento del trasferimento per sei mesi.
g) Con i
vincoli e i criteri fissati nei commi precedenti e sulla base delle graduatorie
regionali, possono essere attuati processi di mobilità volontaria tra le
provincie delle singole regioni.
2. La
mobilità volontaria da uffici in esubero verso Uffici delle province di nuova
istituzione e verso quelli con carenze di organico, è incentivata con importi e
sulla base di criteri da definire in sede di successivo accordo nazionale.
3. La
programmazione delle assunzioni da attivare terrà conto delle istanze di
trasferimento pervenute.
Art. 15
ISTITUTI
VARI
A.
Dipendenti riconosciuti non idonei in via permanente
allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale
1. Per
tali dipendenti le parti confermano quanto definito con l'Accordo Nazionale del
13.05.1998, di seguito riportato.
Omissis…
Nel caso di ricollocazione di personale
dichiarato, per cause fisiche o psichiche, permanentemente non idoneo allo
svolgimento delle mansioni del proprio profilo di appartenenza, il dipendente
potrà essere adibito allo svolgimento di mansioni diverse della stessa
qualifica, secondo i seguenti criteri:
- Verifica delle attitudine personali, dei titoli e
delle esperienze professionali
possedute;
- Compatibilità con le strutture organizzative di
vari settori e le disponibilità organiche dell'Amministrazione;
- Partecipazione al corso di riqualificazione,
possibilmente nell'ambito dei corsi già programmati dall'Amministrazione ovvero
presso l'Ufficio di appartenenza, con l'affiancamento a personale qualificato;
- Nel caso non vi fosse compatibilità con la
dotazione organica dell'Ufficio di appartenenza, previo consenso
dell'interessato, possibile trasferimento ad altro ufficio
dell'Amministrazione.
Nel caso in cui debba
procedersi all'utilizzazione in mansioni della qualifica inferiore deve esserci
il consenso espresso dell'interessato.
Il dipendente dichiarato
permanentemente inidoneo al servizio come sopra detto, ai fini della
ricollocazione in mansioni diverse della stessa qualifica, o a qualifica
inferiore, onde evitare la dispensa dal servizio, deve presentare la domanda
all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di notifica del giudizio di
inidoneità.
Tale termine, per i casi
pregressi e pendenti, va osservato a decorrere dalla data di avvenuta notifica,
a cura dell'ufficio di appartenenza, dei criteri definiti dal presente Accordo.
L'applicazione dei predetti
criteri, in rapporto alla specificità di ogni singolo caso, sarà oggetto di
confronto con le OO.SS. a livello locale.
Omissis
B.
Aspettativa
1. In
relazione alla concessione dei periodi di aspettativa di cui all'art. 22
quinquies del contratto integrativo del CCNL del 16.05.1995, le parti, al fine
di meglio regolamentare l'istituto, convengono che:
- su
richiesta del lavoratore l'Amministrazione, di norma, deve esprimersi entro un
tempo utile e comunque prima della data di decorrenza del periodo di
aspettativa richiesto.
- l'aspettativa
richiesta, invece, per fronteggiare improvvise e gravi situazioni familiari, da
documentare, deve intendersi autorizzata anche in concomitanza dell'evento.
C. Partecipazione agli esami finali dei corsi di
formazione professionale
1. La
partecipazione dei dipendenti impegnati in Commissioni d'esame nei corsi di
formazione professionali organizzati dalle Regioni, è considerata attività di
servizio.
2. Tale
attività, ove venga espletata oltre il normale orario di lavoro, sarà
compensata a titolo di riposo compensativo con fruizione del buono pasto ove ne
ricorrano le condizioni ed in assenza di analogo corrispettivo da parte
dell'Ente gestore del corso.
ART. 16
IGIENE
E SICUREZZA NEL LUOGO DI LAVORO
1. Le
parti, tenuto conto dell'avvenuta elezione delle RSU nell'ambito
dell'Amministrazione e considerato che a tutt'oggi non è ancora intervenuta la contrattazione di Comparto,
prevista dal CCNQ del 10.7.1996,
concordano sull'opportunità di stipulare, entro 90 giorni dalla data di stipula
del presente Contratto integrativo, un
Protocollo d'Intesa per meglio definire gli aspetti connessi alla elezione o designazione del rappresentante per la
sicurezza (R.L.S.) nell'ambito dell'Amministrazione, in applicazione di quanto
previsto dal precitato CCNQ del 10.07.1996.
Art. 17
MANSIONI SUPERIORI
1. I
criteri per il conferimento delle mansioni superiori, che dovranno comunque
avere carattere eccezionale e non porsi quale strumento ordinario
nell’organizzazione del lavoro, saranno definiti con successiva intesa a
seguito dell'entrata in vigore delle nuove dotazioni organiche.
Art. 18
ORARIO DI LAVORO
1. Le
parti, nella prospettiva di una piena attuazione dell'art. 19 del CCNL del 1995
e successive integrazioni, convengono di favorire l'attuazione di diverse
tipologie di orario di lavoro che, nel contemperare le esigenze organizzative
dell'ufficio e dell'utenza con quelle del personale, dovranno tenere conto
della realtà territoriale e/o urbana in cui l'Ufficio ha sede.
Con successivo accordo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 4 del
vigente CCNL - Comparto Ministeri, in previsione dell'entrata in funzione dei
sistemi di rilevazione automatizzata delle presenze, le parti definiranno le
diverse tipologie di articolazione
dell'orario di lavoro.
2. Nella
prospettiva di una maggiore flessibilità in materia di orario di lavoro si
prevede di istituire, subordinatamente all’introduzione di sistemi di
rilevazione automatizzata delle presenze, la banca delle ore individuali dei
dipendenti del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
Ciascun dipendente, secondo i criteri e con le modalità che saranno
stabilite con successivo accordo a livello nazionale, potrà prestare servizio,
oltre il normale orario di lavoro e al di fuori delle ore di lavoro
straordinario autorizzate, cumulando sul suo “conto personale” accrediti di ore
lavorate che potranno essere convertite in giornate di riposo compensativo.
3. Al fine
di agevolare il ricorso al part-time, le parti convengono di elevare del 10% la
percentuale di cui all'art. 21 del CCNL per la trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale per le seguenti gravi e documentate
situazioni di disagio familiare:
a. Assistenza
e cura di familiari portatori di handicap, anziani non autosufficienti, cura di
gravi patologie;
b.
Cura della prole.
TITOLO V
PARTE ECONOMICA
Art. 19
FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE
1.
Per il finanziamento
di tutti gli istituti legati alla incentivazione della produttività ed al
miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza della azione amministrativa, è
costituito il fondo unico di amministrazione alimentato, per il 1999, dalle
risorse economiche previste dall’art.31 del vigente CCNL – Comparto Ministeri,
ivi compresi i risparmi, per le stesse voci, realizzati negli anni 1997 e 1998.
Il suddetto fondo ammonta complessivamente a 36.254 milioni di lire al lordo delle ritenute assistenziali e
previdenziali a carico sia dell’Amministrazione che del dipendente ed è,
analiticamente, così costituito:
Voci che costituiscono il Fondo unico di
Amministrazione del 1999 |
Importi lordi in milioni di lire |
|
|
Fondo produttività collettiva |
20.192 |
Fondo produttività
individuale |
2.859 |
Riduzione 5% straordinario |
428 |
Quota 30% lavoro
straordinario |
1.542 |
Quota 0,8 |
4.638 |
Percentuale del 35% dei
capitoli di straordinario già provvisti di stanziamento |
120 |
Indennità amministrativa
personale cessato |
80 |
Specifiche disposizioni
legislative |
60 |
Totale somme
certe |
29.919 |
Risparmi di gestione |
3.360 |
Art.43 L.449/97 |
151 |
Economie da part-time |
2.824 |
Totale somme variabili |
6.335 |
|
|
TOTALE FONDO |
36.254 |
2.
Le parti in considerazione del processo di
decentramento delle funzioni in materia di mercato del lavoro che ha
comportato, tra l’altro, il trasferimento alle Regioni e agli Enti locali di un
notevole contingente di personale, e in considerazione, inoltre, del fatto che,
in tempi brevi, si dovrà procedere alla revisione delle strutture organizzative
e delle dotazioni organiche, per soddisfare le nuove esigenze funzionali della
Amministrazione del lavoro, convengono sulla necessità:
a) che le risorse del fondo unico di amministrazione relative all’anno 1999, siano destinate al finanziamento degli istituti di cui ai successivi artt. 20 e 21, fatta salva la possibilità di utilizzazione delle stesse per il finanziamento di ulteriori istituti, nell’ambito di quelli previsti dall’art.32 CCNL, qualora ne sussistano i presupposti e previa intesa con le Organizzazioni sindacali;
b) che, dall'entrata in vigore delle nuove dotazioni organiche, vengano avviate le procedure finalizzate alla riqualificazione nel nuovo sistema di classificazione del personale, secondo quanto indicato nel Titolo III del presente accordo.
Le parti puntualizzano che la possibilità di effettuare percorsi di riqualificazione ed i corsi concorsi riguarda anche il personale operante nell’area dell’impiego in servizio presso le Regioni a statuto speciale della Sardegna e della Valle d’Aosta, in quanto in tali Regioni non è stato ancora realizzato il processo di decentramento.
3.
Le parti fanno
presente di aver sostenuto nella competente sede politica (Allegato E
Protocollo d’Intesa del 15 dicembre 1999) l’opportunità che le Regioni e gli
Enti locali utilizzino una congrua quota del Fondo unico di amministrazione
loro trasferito in relazione al passaggio del personale del Ministero del
lavoro ai sensi del D.Lgs n. 469/97, per finanziare la riqualificazione dello
stesso personale con le modalità previste dal CCNL Enti locali.
Le parti
puntualizzano che il Ministero del lavoro è articolato in otto centri di
responsabilità amministrativa denominati DG1, DG2, DG3, DG4, DG5, DG6, DG7, e
DG8 e che ognuno di essi comprendeva nel 1999 le seguenti unità organizzative:
DG1 |
· Uffici di Gabinetto del Ministro · Segreterie dei Sottosegretari di Stato · Servizio di controllo interno |
DG2 |
1. Uffici dell’Amministrazione Centrale · Direzione generale degli affari generali e del personale · Servizio ispettivo · Ufficio del Consigliere Ministeriale responsabile dei sistemi informativi meccanizzati · Nucleo di valutazione della spesa previdenziale · Comitato per l’istruttoria tecnica selettiva delle richieste di intervento straordinario di integrazione salariale · Segreteria NATO-UEO 2. Uffici periferici · Direzioni Regionali del lavoro · Direzioni Provinciali del lavoro · Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo 3. Agenzie per l’Impiego |
DG3 |
· Direzione generale dei rapporti di lavoro · Ispettorato medico centrale · Segreteria tecnica del comitato di parità |
DG4 |
· Direzione generale della previdenza e assistenza sociale |
DG5 |
· Direzione generale della cooperazione |
DG6 |
· Direzione generale dell’osservatorio del mercato del lavoro |
DG7 |
· Direzione generale per l’impiego · Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie |
DG8 |
· Ufficio centrale per l’orientamento e la formazione professionale dei lavoratori |
4.
Ad ogni centro di responsabilità amministrativa del
Ministero viene assegnata una quota parte del fondo unico di amministrazione
secondo criteri che tengono conto sia del personale in servizio al 30 settembre
1999, sia della rilevante carenza di personale, rispetto alle dotazioni
organiche di sede, riscontrabile nella maggior parte degli uffici periferici ed
in particolare modo in quelli del Nord.
5.
Le quote assegnate ad
ogni centro di responsabilità amministrativa del Ministero per l’anno 1999, che sono al lordo delle ritenute assistenziali
e previdenziali a carico sia dell’Amministrazione che del dipendente, sono
le seguenti:
Centri di responsabilità amministrativa |
Quota lorda del fondo unico di amm.ne assegnata
per l’anno
1999 |
|
|
|
|
DG1
|
|
353.317.583 |
DG2 |
Uffici della Amm.ne Centrale |
1.000.726.101 |
|
Uffici Periferici |
33.137.453.000 |
|
Agenzie Impiego |
488.109.261 |
DG3 |
|
255.287.271 |
DG4 |
|
277.752.550 |
DG5 |
|
245.075.780 |
DG6 |
|
73.522.734 |
DG7 |
|
224.652.798 |
DG8 |
|
198.102.922 |
|
|
|
Totale |
|
36.254.000.000 |
6.
In particolare, le
quote assegnate a ciascun Ufficio periferico della Amministrazione per l’anno 1999 sono le seguenti:
N.Pr. |
Direzioni Regionali del lavoro
|
Quota lorda del fondo unico
di amm.ne assegnata per l’anno 1999 |
1 |
Ancona |
72.480.000 |
2 |
Aosta |
219.558.000 |
3 |
Bari |
97.337.000 |
4 |
Bologna |
93.186.000 |
5 |
Cagliari |
97.337.000 |
6 |
Campobasso |
84.915.000 |
7 |
Firenze |
97.340.000 |
8 |
Genova |
78.700.000 |
9 |
L’Aquila |
72.496.000 |
10 |
Milano |
132.552.000 |
11 |
Napoli |
149.112.000 |
12 |
Perugia |
72.490.000 |
13 |
Potenza |
70.420.000 |
14 |
Reggio Calabria |
105.621.000 |
15 |
Roma |
132.545.000 |
16 |
Torino |
147.042.000 |
17 |
Trieste |
28.992.000 |
18 |
Venezia |
86.986.000 |
N.Pr. |
Direzioni
Provinciali del lavoro e U.S.C.L.S.
|
Quota lorda del fondo unico
di amm.ne assegnata per l’anno 1999 |
1 |
Alessandria |
263.025.000 |
2 |
Ancona |
267.120.000 |
3 |
Arezzo |
254.772.000 |
4 |
Ascoli Piceno |
260.935.000 |
5 |
Asti |
184.320.000 |
6 |
Avellino |
378.993.000 |
7 |
Bari |
921.595.000 |
8 |
Belluno |
195.696.000 |
9 |
Benevento |
308.616.000 |
10 |
Bergamo |
412.148.000 |
11 |
Bologna |
572.592.000 |
12 |
Brescia |
532.728.000 |
13 |
Brindisi |
503.736.000 |
14 |
Cagliari |
579.924.000 |
15 |
Campobasso |
265.104.000 |
16 |
Caserta |
685.501.000 |
17 |
Catanzaro |
318.934.000 |
18 |
Chieti |
229.836.000 |
19 |
Como (1) |
263.004.000 |
20 |
Cosenza |
691.714.000 |
21 |
Cremona |
234.000.000 |
22 |
Crotone |
103.560.000 |
23 |
Cuneo |
281.622.000 |
24 |
Ferrara |
325.185.000 |
25 |
Firenze |
430.720.000 |
26 |
Foggia |
563.312.000 |
27 |
Forlì |
250.572.000 |
28 |
Frosinone |
374.851.000 |
29 |
Genova |
441.120.000 |
30 |
Gorizia |
54.360.000 |
31 |
Grosseto |
227.800.000 |
32 |
Imperia |
202.950.000 |
33 |
Isernia |
207.138.000 |
34 |
La Spezia |
202.944.000 |
35 |
Latina |
366.567.000 |
36 |
Lecce |
660.649.000 |
37 |
Livorno |
227.780.000 |
38 |
Lucca |
231.985.000 |
39 |
L’Aquila |
349.999.000 |
40 |
Macerata |
209.209.000 |
41 |
Mantova |
240.264.000 |
42 |
Massa Carrara |
166.704.000 |
43 |
Matera |
300.314.000 |
44 |
Milano (2) |
1.211.472.000 |
45 |
Modena |
384.144.000 |
46 |
Napoli |
1.215.677.000 |
47 |
Novara (3) |
202.958.000 |
48 |
Nuoro |
323.092.000 |
49 |
Oristano |
231.952.000 |
50 |
Padova |
414.180.000 |
51 |
Parma |
254.727.000 |
52 |
Pavia |
289.980.000 |
53 |
Perugia |
339.623.000 |
54 |
Pesaro |
248.521.000 |
55 |
Pescara |
240.269.000 |
56 |
Piacenza |
236.110.000 |
57 |
Pisa |
256.802.000 |
58 |
Pistoia |
211.239.000 |
59 |
Pordenone |
61.608.000 |
60 |
Potenza |
453.620.000 |
61 |
Prato |
95.280.000 |
62 |
Ravenna |
302.376.000 |
63 |
Reggio Calabria |
662.720.000 |
64 |
Reggio Emilia |
254.752.000 |
65 |
Rieti |
209.171.000 |
66 |
Rimini |
124.236.000 |
67 |
Roma |
1.381.395.000 |
68 |
Rovigo |
213.342.000 |
69 |
Salerno |
743.489.000 |
70 |
Sassari |
410.080.000 |
71 |
Savona |
250.056.000 |
72 |
Siena |
238.188.000 |
73 |
Sondrio |
228.312.000 |
74 |
Taranto |
418.320.000 |
75 |
Teramo |
233.988.000 |
76 |
Terni |
200.893.000 |
77 |
Torino |
1.085.280.000 |
78 |
Treviso |
356.180.000 |
79 |
Trieste |
97.848.000 |
80 |
Udine |
144.960.000 |
81 |
Varese |
355.152.000 |
82 |
Venezia |
471.120.000 |
83 |
Vercelli (4) |
161.538.000 |
84 |
Verona |
463.837.000 |
85 |
Vibo Valentia |
111.834.000 |
86 |
Vicenza |
356.200.000 |
87 |
Viterbo |
269.181.000 |
88 |
U.S.C.L.S (Roma, Milano,
Napoli) |
138.744.000 |
(1) La quota
del fondo unico di amministrazione, assegnata per l’anno 1999, va utilizzata
anche per il personale eventualmente impiegato presso la Direzione Provinciale
del Lavoro di Lecco.
(2) La quota
del fondo unico di amministrazione, assegnata per l’anno 1999, va utilizzata
anche per il personale eventualmente impiegato presso la Direzione Provinciale
del Lavoro di Lodi.
(3) La quota
del fondo unico di amministrazione, assegnata per l’anno 1999, va utilizzata
anche per il personale eventualmente impiegato presso la Direzione Provinciale
del Lavoro di Verbania.
(4) La quota
del fondo unico di amministrazione, assegnata per l’anno 1999, va utilizzata
anche per il personale eventualmente impiegato presso la Direzione Provinciale
del Lavoro di Biella.
7.
In particolare, le quote assegnate per l’anno 1999 a
ciascuna ex Agenzia per l’Impiego, da
utilizzare esclusivamente in favore del personale amministrativo, sono le seguenti:
N.Pr. |
Agenzie
per l’Impiego
|
Quota lorda del fondo unico
di amm.ne assegnata per l’anno 1999 |
1 |
Abruzzo |
30.634.472 |
2 |
Basilicata |
32.676.771 |
3 |
Calabria |
36.761.367 |
4 |
Campania |
30.634.472 |
5 |
Emilia Romagna |
34.719.069 |
6 |
Lazio |
32.676.771 |
7 |
Liguria |
34.719.069 |
8 |
Lombardia |
40.845.963 |
9 |
Marche |
34.719.069 |
10 |
Molise |
24.507.578 |
11 |
Piemonte |
32.676.771 |
12 |
Puglia |
30.634.472 |
13 |
Toscana |
30.634.472 |
14 |
Umbria |
26.549.876 |
15 |
Veneto |
34.719.069 |
8.
Le risorse assegnate
ai singoli centri di responsabilità amministrativa saranno oggetto di
contrattazione decentrata a livello locale, compatibilmente con i criteri
individuati nel presente Titolo.
9.
Le parti convengono
che i responsabili degli Uffici periferici provvedano a liquidare le competenze
spettanti al personale, compreso quello transitato alle Regioni e agli Enti
locali ai sensi dei DPCM emanati per ciascuna Regione il 5.8.1999 ed entrati in
vigore il 26.11.1999.
10. Le parti convengono, inoltre, che i responsabili
delle Direzioni Regionali del Lavoro provvedano a liquidare le competenze
spettanti al personale amministrativo delle ex Agenzie per l’impiego, anch’esso
transitato alle Regioni e agli Enti locali ai sensi dei succitati DPCM.
11. Le parti convengono, infine, di adottare per gli
esercizi 2000-2001 criteri innovativi, che tengano anche conto delle priorità
strategiche stabilite dal Ministro per la ripartizione del Fondo Unico di
Amministrazione, assumendo fin d'ora come tale quella di incentivare
l'incremento dell'attività ispettiva soprattutto ai fini della sicurezza e
prevenzione degli infortuni.
Art. 20
POSIZIONI DI RESPONSABILITÀ E INDENNITÀ VARIE
1. Fermo
restando l’impegno di effettuare, in sede di contrattazione integrativa
nazionale, relativa al Fondo Unico di Amministrazione dell’anno 2000, una
revisione degli istituti contrattuali previsti nel presente articolo per
renderli attuali rispetto al nuovo assetto organizzativo che assumerà
l’Amministrazione del lavoro e agli obiettivi fissati ferma restando la volontà
di valorizzare la contrattazione integrativa superando l’attuale sistema di
individuazione di maggiorazioni e indennità, fatte salve quelle previste dalla
Contrattazione collettiva nazionale e da disposizioni normative, le parti
concordano nell’individuare, per il 1999,
le posizioni di responsabilità e le indennità da attribuire a vario titolo
riportate ai successivi punti A e B.
Le parti puntualizzano che:
·
i compensi previsti ai
successivi punti A e B devono intendersi al lordo delle ritenute a carico del
dipendente;
·
i compensi per le
posizioni di responsabilità e per le indennità a diverso titolo saranno
corrisposti, a regime, con cadenza almeno trimestrale.
A) Posizioni di responsabilità
Amministrazione centrale |
Compenso giornaliero |
Reggente
Divisione |
20.000 |
Vicario
Capo Divisione |
5.910 |
Capi
Sezione e posizioni equiparate |
4.730 |
Uffici periferici |
Compenso giornaliero |
Reggente
DRL o DPL |
20.000 |
Vice
Direttore DPL (con un dirigente) |
5.910 |
Responsabile
Servizio Ispezione Lavoro / Servizio Politiche Lavoro (DPL con un dirigente) |
5.910 |
Responsabile
Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo |
5.910 |
Capi
area (Settori – Servizi Ispezione Lavoro/ Politiche Lavoro) |
4.730 |
Responsabile
Ufficio legale e contenzioso / Ufficio gestione risorse umane |
4.730 |
Responsabile
Sezione circoscrizionale |
4.730 |
Capo
area Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo |
4.730 |
Responsabile
Ufficio Direzione del Dirigente preposto |
2.950 |
Capi
Reparto Ufficio gestione risorse umane |
2.950 |
Capi
Sezione (Aree Settore Ispezione Lavoro/Settore Politiche Lavoro DRL) |
2.950 |
Capi
Sezione (Aree Servizio Ispezione Lavoro/Servizio Politiche Lavoro DPL) |
2.950 |
Capi
Reparto – Responsabili Segreteria Sezioni circoscrizionali |
2.950 |
Capi
settore Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo |
2.950 |
Responsabili
Sezioni decentrate o recapiti |
2.950 |
B) Indennità varie
Sono regolate a livello nazionale le seguenti indennità ed i relativi
compensi:
I compensi giornalieri riferiti ai diversi segmenti di orario pomeridiano e/o notturno, di cui all’Accordo nazionale del 1.07.1997, vengono così stabiliti:
§
L. 15.000 per turno pomeridiano
§
L. 25.000 per turno notturno e festivo
§
L. 50.000 per turno notturno-festivo
2)
Sportello
Ricadono in questa fattispecie quelle attività che comportano un
contatto diretto con l’utenza esterna per almeno tre ore giornaliere.
Ai destinatari va corrisposto un compenso giornaliero pari a L.2.950.
2)
Prestazioni
esterne
L’indennità va
riconosciuta a tutti i lavoratori che svolgano attività ispettiva nell’ambito
territoriale della sede di servizio, nel caso in cui non spetti il trattamento
di missione giornaliera.
Ai destinatari va corrisposto un compenso giornaliero pari a L.3.000.
Il compenso può essere altresì riconosciuto nei confronti del personale
incaricato di svolgere “qualificate” attività lavorative al di fuori della
propria sede di servizio.
3)
Reperibilità
Con riferimento all’Accordo decentrato a livello nazionale del 30.9.1998, l’indennità riguarda gli ispettori del lavoro in servizio presso le Direzioni provinciali del lavoro, nel limite di una unità per provincia e per ciascuna giornata, elevabile a due unità nelle aree metropolitane, nonché il personale degli Uffici di Gabinetto del Ministro e dei Sottosegretari di Stato e quelle unità di personale dell'Amministrazione centrale che svolgono attività per le quali sia richiesto l'utilizzo di tale istituto.
Il compenso giornaliero per la reperibilità per un periodo di 12 ore è stabilito in L. 35.000. Per un periodo inferiore alle 12 ore la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa maggiorata del 10%.
4)
Indennità lavoro
disagiato
Riguarda talune modalità di svolgimento della prestazione in orari disagiati, che non rientrano nelle normali tipologie di articolazione dell’orario di lavoro adottate presso ciascuna struttura organizzativa oppure attività prestate in situazioni di particolare disagio.
Il compenso giornaliero è stabilito il L. 3.545.
5) Indennità di rischio da radiazioni ionizzanti
Il compenso da erogare agli ispettori del lavoro che svolgono accertamenti
in materia di radiazioni ionizzanti è stabilito, ai sensi del D.P.R. 17.1.90,
n.44 nella misura di L. 50.000
mensili e può essere corrisposto solo per i mesi in cui sia stata
effettivamente svolta l’attività che ne costituisce il presupposto.
6) Centralinisti non vedenti
Il compenso giornaliero da erogare ai centralinisti
non vedenti, in base all’articolo 9 della legge n. 113/1985 ed alla circolare
del Ministero del Tesoro n.84 del 4.11.1992, è fissato in L. 8.748, con riferimento all’orario settimanale articolato su
cinque giornate lavorative.
Il principio di incompatibilità si applica sia tra
ciascuna delle categorie previste ai punti A e B del presente articolo e cioè
tra posizioni di responsabilità e indennità erogate a vario titolo, sia
all’interno delle categorie stesse, fatta salva la scelta del trattamento
economico più favorevole.
Art. 21
PREMIO DI PRODUTTIVITA’
1. A
decorrere dall’anno 2000, al personale, ai diversi livelli di responsabilità,
che abbia contribuito singolarmente o in gruppo alla realizzazione di obiettivi
preventivamente individuati e/o di programmi di incremento della produttività e
di miglioramento della qualità del servizio, anche con riferimento
all’ideazione o all’attuazione di procedure innovative dirette alla
semplificazione e allo snellimento delle attività, nonché alla rimodulazione
dell’organizzazione del lavoro all’interno dei singoli Uffici, è riconosciuto
un “premio di produttività”.
Fermo restando l'impegno a determinare, in sede di contrattazione integrativa nazionale relativa al Fondo Unico di Amministrazione dell'anno 2000, l'importo massimo del premio di produttività, nonché i criteri da utilizzare per la verifica del raggiungimento dei risultati, le parti convengono che nelle sedi periferiche, nell'attribuzione del premio in questione, in relazione alle risorse economiche disponibili, verrà presa in considerazione prioritariamente l'attività di vigilanza svolta in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. L'entità del premio individuale sarà individuata tenendo conto dell'incremento qualitativo e quantitativo delle ispezioni effettuate.
2. In via
transitoria ed esclusivamente per l’anno 1999, il “premio di produttività”, che
in ogni caso non può superare l’importo di L. 4.000.000 pro-capite al lordo
delle ritenute a carico del dipendente, deve essere attribuito secondo i
seguenti criteri:
a)
Amministrazione Centrale
Il “premio di produttività” va attribuito, in via prioritaria, tenuto conto dell’impegno e dei risultati individuali conseguiti, al personale, che, ai diversi livelli di responsabilità, ha contribuito all’attuazione degli obiettivi stabiliti dal Ministro, nonché al personale impegnato in attività di studio e di ricerca caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza o che abbia prestato diretta collaborazione ai Dirigenti Generali;
b)
Uffici periferici
In considerazione del particolare impegno che, ai diversi livelli di
responsabilità, si è dovuto sostenere per assolvere ai compiti istituzionali in
un momento di profonda trasformazione dell’Amministrazione del Lavoro, il
“premio di produttività” va attribuito, tenendo conto esclusivamente delle
effettiva presenza in servizio e dell’area funzionale di appartenenza.
Le parti precisano che ai fini della determinazione delle quote
giornaliere spettanti a ciascun dipendente, dovranno essere considerate le
seguenti tre fasce:
§
I fascia che ricomprende i dipendenti dell’area
funzionale A;
§
II fascia che ricomprende i dipendenti dell’area
funzionale B;
§
III fascia che ricomprende i dipendenti dell’area
funzionale C.
Le quote giornaliere della seconda e della terza fascia devono essere
superiori rispettivamente del 20% e del 40% rispetto a quelle della prima
fascia.
c)
Ex Agenzie per l’impiego
Il premio di produttività va attribuito esclusivamente al personale
amministrativo transitato alle Regioni e agli Enti locali, secondo i criteri
indicati alla lettera b).
3. In sede
di contrattazione decentrata, il criterio di cui al precedente comma 2, lettera
b) può essere applicato anche al personale in servizio presso l’Amministrazione
Centrale.
1. Il
premio di produttività è compatibile con i compensi previsti al precedente
articolo 20.
ALLEGATO A
(costituisce parte
integrante dell’articolo 4 del presente Contratto Integrativo Nazionale)
Profili professionali
Profili professionali
AREA FUNZIONALE C
POSIZIONE ECONOMICA C3
Attribuzioni comuni a tutti i profili della posizione economica
Profili
professionali
Scheda 1
Area funzionale C – Posizione economica C3
Profilo n.1 - Coordinatore amministrativo
Ferme restando le specifiche
professionali e le attribuzioni comuni a tutti i profili della posizione
economica C3 e, nell'ambito della sua
professionalità, svolge al massimo livello tutte le attività inerenti alla
propria area professionale.
-
Diploma
di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio ed
equipollenti;
-
Conoscenza
parlata e scritta di una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco e
spagnolo.
-
Dall’interno,
previo superamento di apposito corso di riqualificazione, che va organizzato
dall’Amministrazione con i criteri individuati all’art.8, lettera B), si può
accedere al profilo professionale di Coordinatore amministrativo:
a)
se in
possesso dei requisiti culturali di cui al precedente punto B), da tutti i
profili professionali collocati nelle posizioni economiche C2, C1S e C1;
b)
se in
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado dal profilo
professionale di:
-
Funzionario
amministrativo se si sono maturati quattro anni di esperienza professionale
nella posizione economica C2;
-
Collaboratore
amministrativo se si sono maturati otto anni di esperienza professionale nella
posizione economica C1.
-
Previo
superamento di apposito corso di formazione tenuto a cura dell’Amministrazione:
a)
se in
possesso dei requisiti culturali richiesti, verso tutti i profili professionali
della posizione economica C3;
b)
anche
se non in possesso dei requisiti culturali richiesti, verso il profilo
professionale di Ispettore del lavoro coordinatore.
In questo profilo confluiscono i
profili della ex IX qualifica funzionale di cui al D.P.R. 17.01.90, n. 44 già
denominati Direttore amministrativo, Direttore amministrativo contabile e
Coordinatore per la politica dell'impiego nel settore privato.
Allegato A
Profili
professionali
Scheda 2
Area funzionale C – Posizione economica C3
Profilo n.2 - Coordinatore socio-statistico-economico
Ferme restando le specifiche professionali e le
attribuzioni comuni a tutti i profili della posizione economica C3, svolge, al
massimo livello e nell’ambito della sua professionalità, tutte le attività
inerenti alla propria area professionale.
-
In
relazione alle attribuzioni specifiche , diploma di laurea in: Sociologia,
Psicologia, Scienze statistiche demografiche e sociali, Scienze statistiche ed
attuariali, Scienze statistiche ed economiche, Economia e Commercio ed
equipollenti;
-
Conoscenza
parlata e scritta di una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco e
spagnolo.
-
Dall’interno,
previo superamento di apposito corso di riqualificazione, che va organizzato
dall’Amministrazione con i criteri individuati all’art.8, lettera B), si può
accedere al profilo professionale di Coordinatore socio-statistico-economico da
tutti i profili professionali collocati nelle posizioni economiche C2, C1S e
C1, se in possesso dei requisiti culturali di cui al precedente punto B).
-
Previo
superamento di apposito corso di formazione tenuto a cura dell’Amministrazione
verso tutti i profili professionali della posizione economica C3, se in
possesso dei requisiti culturali richiesti.
In questo profilo confluisce il profilo della ex IX
qualifica funzionale di cui al D.P.R. 17.01.90, n. 44 già denominato Direttore statistico.
Allegato A
Profili
professionali
Scheda 3
Area funzionale C – Posizione economica C3
Profilo n.3 - Coordinatore informatico
Ferme restando le specifiche professionali e le
attribuzioni comuni a tutti i profili della posizione economica C3:
Se adibito alla
gestione del sistema informatico: pianifica le attività elaborative e di ottimizzazione
nell’uso delle risorse tecnologiche; progetta la configurazione logica e fisica
dei ced e delle reti; collabora con la dirigenza per la definizione degli
standard di funzionamento; valuta e progetta soluzioni software per l’esercizio
dei sistemi; provvede al test integrato, componenti hw e sw, di soluzioni
informatiche complesse; coordina e gestisce la sicurezza fisica e logica;
gestisce i rapporti con i fornitori.
Se adibito allo
sviluppo del software: analizza i requisiti di informatizzazione della “sede ” utente e
definisce le soluzioni informatiche; pianifica e controlla le attività di
sviluppo software; analizza e progetta funzioni complesse; conduce in prima
persona progetti complessi; riveste il ruolo di Capo progetto, per sviluppo “in
house”, oppure di Direttore dei lavori se lo sviluppo è condotto in
outsourcing; controlla e assicura la qualità del software; gestisce i rapporti
con i fornitori esterni.
-
Diploma
di laurea in Informatica, in Ingegneria informatica, in matematica o
equipollenti;
-
Conoscenza
parlata e scritta di una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco e
spagnolo.
-
Dall’interno,
previo superamento di apposito corso di riqualificazione, che va organizzato
dall’Amministrazione con i criteri individuati all’art.8, lettera B), si può
accedere al profilo professionale di Coordinatore informatico:
a)
se in
possesso dei requisiti culturali di cui al precedente punto B), da tutti i
profili professionali collocati nelle posizioni economiche C2, C1S e C1;
b)
se in
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado dal profilo
professionale di:
-
Specialista
informatico se si sono maturati quattro anni di esperienza professionale nella
posizione economica C2;
-
Esperto
informatico se si sono maturati otto anni di esperienza professionale nella
posizione economica C1.
-
Previo
superamento di apposito corso di formazione tenuto a cura dell’Amministrazione
verso tutti i profili professionali della posizione economica C3, se in
possesso dei requisiti culturali richiesti.
In questo profilo confluiscono i profili della ex IX
qualifica funzionale di cui al D.P.R. 17.01.90, n. 44 già denominati Analista esperto di procedure e Capo sala
grandi sistemi.
Allegato A
Profili
professionali
Scheda 4
Area funzionale C – Posizione economica C3
Profilo n.4 – Ispettore del lavoro coordinatore
Ferme restando le specifiche professionali e le
attribuzioni comuni a tutti i profili della posizione economica C3, svolge al
massimo livello e, nell'ambito della
sua professionalità, tutte le attività inerenti alla propria area
professionale.
-
Diploma
di laurea in: Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio o
equipollenti;
-
Conoscenza
parlata e scritta di una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco e
spagnolo.
-
Dall’interno,
previo superamento di apposito corso di riqualificazione, che va organizzato
dall’Amministrazione con i criteri individuati all’art.8, lettera B), si può
accedere al profilo professionale di Ispettore del lavoro coordinatore:
a)
se in
possesso dei requisiti culturali di cui al precedente punto B), da tutti i
profili professionali collocati nelle posizioni economiche C2, C1S e C1;
b)
se in
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado dal profilo
professionale di:
-
Ispettore
del lavoro se si sono maturati quattro anni di esperienza professionale nella
posizione economica C2;
-
Accertatore
del lavoro se si sono maturati otto anni di esperienza professionale nella
posizione economica C1.
-
Previo
superamento di apposito corso di formazione tenuto a cura dell’Amministrazione:
a)
se in
possesso dei requisiti culturali richiesti, verso tutti i profili professionali
della posizione economica C3;
b)
anche
se non in possesso dei requisiti culturali richiesti, verso il profilo di
Coordinatore amministrativo.
In questo profilo confluisce il profilo della ex IX
qualifica funzionale di cui al D.P.R. 17.01.90, n. 44 già denominato
Coordinatore dell’Ispettorato del lavoro.
Allegato A
Profili
professionali
Scheda 5
Area funzionale C – Posizione economica C3
Profilo n.5 – Ispettore tecnico coordinatore
Ferme restando le specifiche professionali e le
attribuzioni comuni a tutti i profili della posizione economica C3, svolge al
massimo livello e, nell'ambito della sua professionalità, tutte le attività
inerenti alla propria area professionale.
-
Diploma
di laurea in Ingegneria, Medicina, Chimica o equipollenti.
-
Conoscenza
parlata e scritta di una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco e
spagnolo.
-
Dall’interno,
previo superamento di apposito corso di riqualificazione, che va organizzato dall’Amministrazione
con i criteri individuati all’art.8, lettera B), si può accedere al profilo
professionale di Ispettore tecnico coordinatore:
a)
se in
possesso dei requisiti culturali di cui al precedente punto B), da tutti i
profili professionali collocati nelle posizioni economiche C2, C1S e C1;
b)
se in
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado dal profilo
professionale di Ispettore tecnico se si sono maturati quattro anni di
esperienza professionale nella posizione economica C2;
-
Previo
superamento di apposito corso di formazione tenuto a cura dell’Amministrazione,
verso tutti i profili della posizione economica C3, se in possesso dei
requisiti culturali richiesti.
In questo profilo confluisce il profilo della ex IX
qualifica funzionale di cui al D.P.R. 17.01.90, n. 44 già denominato Ingegnere
direttore coordinatore.
Allegato A
Profili
professionali
Scheda 6
Area funzionale C – Posizione economica C3
Profilo n. 6 – Ispettore di Società Cooperative - Coordinatore
Ferme restando le specifiche professionali e le
attribuzioni comuni a tutti i profili della posizione economica C3, svolge al
massimo livello e, nell'ambito della sua professionalità, tutte le attività
inerenti alla propria area professionale.
-
Diploma
di laurea in: Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio o
equipollenti;
-
Conoscenza
parlata e scritta di una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco e
spagnolo.
-
Dall’interno,
previo superamento di apposito corso di riqualificazione, che va organizzato
dall’Amministrazione con i criteri individuati all’art.8, lettera B), si può
accedere al profilo professionale di Ispettore di Società cooperative -
Coordinatore:
a)
se in
possesso dei requisiti culturali di cui al precedente punto B), da tutti i
profili professionali collocati nelle posizioni economiche C2, C1S e C1;
b)
se in
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado dal profilo
professionale di:
-
Ispettore
di Società cooperative se si sono maturati quattro anni di esperienza
professionale nella posizione economica C2;
-
Accertatore
di società cooperative se si sono
maturati otto anni di esperienza professionale nella posizione economica C1.
-
Previo
superamento di apposito corso di formazione tenuto a cura dell’Amministrazione:
a)
se in
possesso dei requisiti culturali richiesti, verso tutti i profili professionali
della posizione economica C3;
b)
anche
se non in possesso dei requisiti culturali richiesti, verso il profilo di
Coordinatore amministrativo.
Profili
professionali
AREA FUNZIONALE C
POSIZIONE ECONOMICA C2
Attribuzioni
comuni a tutti i profili della posizione economica
Allegato A
Profili
professionali
Scheda 7
Area funzionale C – Posizione economica C2
Profilo n. 7 – Funzionario amministrativo
Predispone ed esamina atti e provvedimenti amministrativi o
amministrativo-contabili, esclusi quelli riservati dalla legge ai dirigenti, ed
eventualmente nei limiti di materie delegategli dai dirigenti nell’ambito di
leggi e regolamenti; esamina le proposte di normativa dal punto di vista della
tecnica legislativa, della fattibilità e dell’efficacia nell’ambito delle
materie attribuite alla competenza del settore cui è addetto; esprime pareri su
quesiti di natura giuridica proposti da uffici dell’amministrazione sia in
rapporto alla specifica attività che al contenzioso; effettua analisi delle
dinamiche contrattuali e cura le attività inerenti alla risoluzione delle
vertenze giuridiche ed economiche in materia di impiego e di rapporto di
lavoro, provvedendo in particolare all’organizzazione del servizio relativo al
tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie di lavoro nel
settore pubblico e privato; presiede, su delega del Dirigente, il Collegio di
conciliazione e la Commissione provinciale di conciliazione costituiti per il
tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie del settore pubblico
e privato; rappresenta in giudizio l’Amministrazione, su delega del Dirigente.
-
Diploma
di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio ed
equipollenti;
-
Conoscenza
parlata e scritta di una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco e
spagnolo.
-
Dall’esterno
mediante pubblico concorso
-
Dall’interno,
previo superamento di apposito corso di riqualificazione, che va organizzato
dall’Amministrazione con i criteri individuati all’art.8, lettera A), si può
accedere al profilo professionale di Funzionario amministrativo:
a)
se in
possesso dei requisiti culturali di cui al precedente punto B), da tutti i
profili professionali collocati nelle posizioni economiche C1S e C1;
b)
dal
profilo professionale di Collaboratore amministrativo se in possesso del
diploma di scuola secondaria di secondo grado e se abbia maturato quattro anni
di esperienza professionale nella posizione economica C1S o C1.
-
Previo
superamento di apposito corso di formazione tenuto a cura dell’Amministrazione:
a)
se in
possesso dei requisiti culturali richiesti, verso tutti i profili professionali
della posizione economica C2;
b)
anche
se non in possesso dei requisiti culturali richiesti, verso il profilo di
Ispettore del lavoro.
In questo profilo confluiscono i profili della ex VIII qualifica funzionale di cui al D.P.R. 29.12 84, n. 1219 già denominati Funzionario amministrativo e Funzionario amministrativo contabile ed al D.P.R. 17.1.90 n. 44 già denominato Funzionario per la politica dell'impiego nel settore privato.
Allegato A
Profili
professionali
Scheda 8
Area funzionale C – Posizione economica C2
Profilo n.8 – Funzionario socio-statistico-economico
Imposta progetti generali di rilevazione statistica,
provvedendo nell’ambito delle attribuzioni conferitegli, ai relativi progetti
esecutivi, nonché alla predisposizione, all’aggiornamento e al coordinamento
degli strumenti prescelti; dispone altresì la raccolta il raggruppamento e il
vaglio dei dati; provvede all’analisi critica ed alla interpretazione dei
risultati per i servizi ai quali si applicano; segue e coordina l’elaborazione
dei dati necessari a programmi comuni di interesse nazionale e/o internazionale
ed alla determinazione di aggregati statistici nel quadro di schemi integrati
di contabilità economica, demografica, sociale e ambientale; svolge le attività
connesse al controllo di gestione relativo agli uffici dell’Amministrazione,
concorrendo alla predisposizione di strumenti generali di valutazione
dell’attività amministrativa e al controllo ed elaborazione dei dati; effettua
valutazioni attuariali con particolare riferimento al controllo dei bilanci
tecnici degli enti previdenziali.; propone iniziative di ricerca su aspetti e
tematiche di natura socio-economica; progetta percorsi di intervento
orientativo e di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi
formativi; progetta gli strumenti di comunicazione più efficaci nella gestione
dei servizi al pubblico e fornisce la propria collaborazione nella verifica
dell’impatto dei suddetti strumenti nei confronti dell’utenza; organizza
l’attività di raccordo con altri soggetti istituzionali nonché con strutture ed
enti di ricerca per l’acquisizione, lo scambio e l’arricchimento dei dati e
degli elementi conoscitivi sui fenomeni oggetto di studio e di intervento,
provvedendo anche ad attivare le modalità più idonee per l’organizzazione, la
gestione e l’archiviazione dei dati necessari.
-
In
relazione alle attribuzioni specifiche, diploma di laurea in: Sociologia,
Psicologia, Scienze statistiche demografiche e sociali, Scienze statistiche ed
attuariali, Scienze statistiche ed economiche, Economia e Commercio ed
equipollenti;
-
Conoscenza
parlata e scritta di una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco e
spagnolo.
-
Dall’esterno
mediante pubblico concorso
-
Dall’interno,
previo superamento di apposito corso di riqualificazione, che va organizzato
dall’Amministrazione con i criteri individuati all’art.8, lettera A), si può
accedere al profilo professionale di Funzionario socio-statistico-economico da
tutti i profili professionali collocati nelle posizioni economiche C1S e C1, se
in possesso dei requisiti culturali di cui al precedente punto B).
-
Previo
superamento di apposito corso di formazione tenuto a cura dell’Amministrazione
verso tutti i profili professionali della posizione economica C2, se in
possesso dei requisiti culturali richiesti.
In questo profilo confluiscono i profili della ex VIII
qualifica funzionale di cui al D.P.R. 29.12 84, n. 1219 già denominati Funzionario statistico ed Analista di
organizzazione.
Allegato A
Profili
professionali
Scheda 9
Area funzionale C – Posizione economica C2
Profilo n.9 – Specialista informatico
Se adibito
all’integrazione del sistema informatico:
Definisce le specifiche tecniche e funzionali per la
progettazione del software, del sistema e della rete; provvede alla sperimentazione
e al controllo di qualità di prodotti software e di soluzioni hardware; valuta
i prodotti esistenti sul mercato; provvede al monitoraggio degli standard di
funzionamento; individua gli obiettivi di miglioramento del livello di
servizio.
Se adibito alla
gestione del sistema informatico:
Programma le attività di conservazione, ripristino e
mantenimento di software e di archivi dati; controlla gli standard di
funzionamento; definisce l’operatività di attività, le scadenza e le priorità;
individua gli obiettivi del miglioramento del servizio e promuove iniziative
volte a migliorarne anche la qualità; provvede all’installazione, alla
configurazione e alla manutenzione dei server per la protezione della rete,
degli elaboratori e delle banche dati; provvede all’installazione delle
applicazioni, dei sistemi operativi, del software di base e delle reti in
progetti medio-piccoli, definiti secondo indicatori standard; analizza e valuta
prodotti e soluzioni hardware-software.
Se adibito allo sviluppo del software:
Definisce e redige le specifiche funzionali e tecniche per
la realizzazione del software; analizza e progetta l’architettura del sistema
informatico; analizza, progetta e realizza i componenti software; interagisce,
a livello operativo, con i fornitori esterni.
-
Diploma
di laurea in Informatica, in Ingegneria informatica, in matematica o
equipollenti;
-
Conoscenza
parlata e scritta di una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco e
spagnolo.
-
Dall’esterno
mediante pubblico concorso
-
Dall’interno,
previo superamento di apposito corso di riqualificazione, che va organizzato
dall’Amministrazione con i criteri individuati all’art.8, lettera A), si può
accedere al profilo professionale di Specialista informatico:
a)
se in
possesso dei requisiti culturali di cui al precedente punto B), da tutti i
profili professionali collocati nelle posizioni economiche C1S e C1;
b)
dal
profilo professionale di Esperto informatico se in possesso del diploma di
scuola secondaria di secondo grado e si sono maturati quattro anni di
esperienza professionale nella posizione economica C1S o C1.
-
Previo
superamento di apposito corso di formazione tenuto a cura dell’Amministrazione
verso tutti i profili professionali della posizione economica C2, se in
possesso dei requisiti culturali richiesti.
In questo profilo confluiscono i profili della ex VIII
qualifica funzionale di cui al D.P.R. 29.12 84, n. 1219 già denominati Analista
di sistema e Analista di procedure.
Allegato A
Profili
professionali
Scheda 10
Area funzionale C – Posizione economica C2
Profilo n.10 – Ispettore del lavoro
Per l’attuazione dei compiti assegnatigli ovvero
individuati autonomamente sulla base di norme speciali, sceglie le modalità
accertative in coerenza con gli obiettivi individuati, assume la documentazione
specificatamente prevista dalla legislazione sociale, nonché ogni altra
documentazione e contabilità aziendale e riscontra la rispondenza della
situazione di fatto rilevata con quella risultante dalla documentazione
obbligatoria esaminata prevista dalle norme; nel corso del sopralluogo
ispettivo ed in contraddittorio con il datore di lavoro o i suoi rappresentanti
valuta gli elementi acquisiti e, in caso di constatata inosservanza delle norme
di legge, si assume la responsabilità di decidere, normalmente nello stesso
luogo di lavoro, se sussista l’opportunità di avvalersi della speciale facoltà
di diffida, ove praticabile, al fine di ottenere la regolarizzazione delle
inadempienze, formalizzando l’atto in apposita prescrizione, o se invece debba
riferirne alla competente Autorità; emette, ove lo ritenga necessario, le
previste disposizioni integrative ovvero di adattamento alla fattispecie
concreta delle norme di carattere generale; compie se necessario gli atti di
polizia giudiziaria di cui agli artt.55 e succ. del C.p.p.; effettua mediante
accertamenti presso le imprese, rilevazioni ed indagini riguardanti, in
generale, i rapporti di lavoro e l’andamento della produzione, predisponendo le
relative relazioni; nello svolgimento dell’attività ispettiva dirige
eventualmente unità operative ispettive delle quali può essere chiamato a far
parte personale degli Istituti previdenziali; svolge attività di consulenza ed
informazione sull’interpretazione e sulla applicazione delle leggi sulla cui
osservanza deve vigilare; collabora alla tenuta della documentazione relativa a
normativa interna ed internazionale, che analizza in rapporto all’attività del
settore cui è addetto segnalandone gli aspetti e le correlazioni che
interessano il servizio.
-
Diploma
di laurea in: Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio o
equipollenti;
-
Conoscenza
parlata e scritta di una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco e
spagnolo.
-
Dall’esterno
mediante pubblico concorso
-
Dall’interno,
previo superamento di apposito corso di riqualificazione, che va organizzato
dall’Amministrazione con i criteri individuati all’art.8, lettera A), si può
accedere al profilo professionale di Ispettore del lavoro:
a)
se in
possesso dei requisiti culturali di cui al precedente punto B), da tutti i
profili professionali collocati nelle posizioni economiche C1S e C1;
b)
dal
profilo professionale di Accertatore del lavoro se in possesso del diploma di
scuola secondaria di secondo grado e se si sono maturati quattro anni di
esperienza professionale nella posizione economica C1S o C1.
-
Previo
superamento di apposito corso di formazione tenuto a cura dell’Amministrazione:
a)
se in
possesso dei requisiti culturali richiesti, verso tutti i profili professionali
della posizione economica C2;
b)
anche
se non in possesso dei requisiti culturali richiesti, verso il profilo di
Funzionario amministrativo.
In questo profilo confluisce il profilo della ex VIII
qualifica funzionale di cui al D.P.R. 29.12 84, n. 1219 già denominato
Funzionario dell’Ispettorato del lavoro.
Allegato A
Profili
professionali
Scheda 11
Area funzionale C – Posizione economica C2
Profilo n.11 – Ispettore tecnico
E’ adibito alle ispezioni del lavoro nel corso delle quali
valuta, in particolar modo, la corretta applicazione delle norme a tutela della
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nonché il rispetto di specifiche
normative richiedenti, per il controllo del livello di applicazione,
accertamenti e valutazioni di nature tecnologica, medica ed igienica, sia
relativamente agli aspetti dei processi produttivi rilevanti ai fini della
tutela fisica dei lavoratori, sia relativamente alla rispondenza di macchine,
strumentazioni, impianti, utensili alle disposizioni normative; svolge attività
di consulenza ed informazione sull’interpretazione e sulla applicazione delle
leggi sulla cui osservanza deve vigilare; collabora alla tenuta della
documentazione relativa a normativa interna ed internazionale, che analizza in
rapporto all’attività del settore cui è addetto segnalandone gli aspetti e le
correlazioni che interessano il servizio.
Se in possesso della
laurea in Ingegneria, esegue ispezioni e collaudi agli ascensori ed ai montacarichi degli
stabilimenti industriali e delle aziende agricole, e, nei casi previsti da
disposizioni interne del Ministero del lavoro, è adibito alla progettazione e
alla direzione lavori; fornisce consulenze tecniche e pareri di congruità;
effettua collaudi. Opera, in prima persona, calcolazioni strutturali e verifica
progetti recanti calcolazioni strutturali operate da altri.
-
Diploma
di laurea in Ingegneria, Medicina, Chimica o equipollenti.
-
Conoscenza
parlata e scritta di una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco e
spagnolo.
-
Dall’esterno
mediante pubblico concorso
-
Dall’interno,
previo superamento di apposito corso di riqualificazione, che va organizzato
dall’Amministrazione con i criteri individuati all’art.8, lettera A), si può
accedere al profilo professionale di Ispettore tecnico se in possesso dei
requisiti culturali di cui al precedente punto B), da tutti i profili
professionali collocati nelle posizioni economiche C1S e C1.
-
Previo
superamento di apposito corso di formazione tenuto a cura dell’Amministrazione,
verso tutti i profili della posizione economica C2, se in possesso dei
requisiti culturali richiesti.
In questo profilo confluisce il profilo della ex VIII
qualifica funzionale di cui al D.P.R. 29.12 84, n. 1219 già denominato
Ingegnere direttore.
Allegato A
Profili
professionali
Scheda 12
Area funzionale C – Posizione economica C2
Profilo n.12 – Ispettore di società cooperative
Svolge attività ispettiva
straordinaria sia in sede di primo accesso che in sede di accertamento a
seguito di diffida e l'attività ispettiva ordinaria di revisione alle società
cooperative; svolge attività di
promozione della cooperazione nonché attività di consulenza ed informazione
sull'interpretazione e sulla applicazione delle leggi sulla cui osservanza deve
vigilare; collabora alla tenuta e gestione della documentazione relativa alla
normativa in materia di cooperazione, con particolare riferimento alla
predisposizione degli atti ed allo
svolgimento delle attività complementari di collegamento e coordinamento con
altre amministrazioni pubbliche e private.
-
Diploma
di laurea in: Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio o
equipollenti;
-
Conoscenza
parlata e scritta di una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco e
spagnolo.
-
Dall’esterno
mediante pubblico concorso
-
Dall’interno,
previo superamento di apposito corso di riqualificazione, che va organizzato
dall’Amministrazione con i criteri individuati all’art.8, lettera A), si può
accedere al profilo professionale di Ispettore di società cooperative:
a)
se in
possesso dei requisiti culturali di cui al precedente punto B), da tutti i
profili professionali collocati nelle posizioni economiche C1S e C1;
b)
dal
profilo professionale di Accertatore di società cooperative se in possesso del
diploma di scuola secondaria di secondo grado e se si sono maturati quattro
anni di esperienza professionale nella posizione economica C1S o C1.
-
Previo
superamento di apposito corso di formazione tenuto a cura dell’Amministrazione:
a)
se in
possesso dei requisiti culturali richiesti, verso tutti i profili professionali
della posizione economica C2;
b)
anche
se non in possesso dei requisiti culturali richiesti, verso il profilo di
Funzionario amministrativo.
Profili
professionali
AREA FUNZIONALE C
POSIZIONE ECONOMICA C1
Attribuzioni comuni a tutti i profili della
posizione economica
Allegato A
Profili
professionali
Scheda 13
Area funzionale C – Posizione economica C1
Profilo n.13 – Collaboratore amministrativo
Svolge attività istruttoria, finalizzata alla
predisposizione di provvedimenti e atti nell’ambito di procedimenti o procedure
amministrative o amministrativo-contabili, direttamente o coordinando altre
unità e/o gruppi di lavoro e di studio; svolge l’attività istruttoria connessa
al tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie nei settori
pubblico e privato; presiede, su delega del dirigente, il Collegio di
conciliazione e la sottocommissione provinciale di conciliazione, costituiti
per il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie nel settore
privato; effettua accertamenti a seguito di diffide successive a verifiche amministrative
contabili straordinarie effettuate presso società cooperative.
-
Diploma
di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio ed
equipollenti;
-
Conoscenza
parlata e scritta di una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco e
spagnolo.
-
Dall’esterno
mediante pubblico concorso
-
Dall’interno,
previo superamento di apposito corso-concorso bandito dalla Amministrazione con
i criteri individuati all’art.7, lettera A), si può accedere al profilo
professionale di Collaboratore amministrativo:
a)
se in
possesso dei requisiti culturali di cui al precedente punto B), da tutti i
profili professionali collocati nelle posizioni economiche B3S, B3, B2 e B1;
b)
se in
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado dal profilo
professionale di:
-
Assistente
amministrativo se si sono maturati cinque anni di esperienza professionale
nella posizione economica B3S o B3;
-
Operatore
Amministrativo se si sono maturati sette anni di esperienza professionale nella
posizione economica B2;
-
Coadiutore
se si sono maturati nove anni di esperienza professionale nella posizione
economica B1.
-
Previo
superamento di apposito corso di formazione tenuto a cura dell’Amministrazione:
a)
se in
possesso dei requisiti culturali richiesti, verso tutti i profili professionali
della posizione economica C1;
b)
anche
se non in possesso dei requisiti culturali richiesti, verso il profilo
professionale di Accertatore del lavoro.
In questo profilo confluiscono i profili della ex VII
qualifica funzionale di cui al D.P.R. 29.12 84, n. 1219 già denominati
Collaboratore Amministrativo e Assistente sociale coordinatore e Capo tecnico,
e al D.P.R. 17.1.90 n. 44 già denominato Collaboratore per le politiche
dell'impiego nel settore privato.
Allegato A
Profili
professionali
Scheda 14
Area funzionale C – Posizione economica C1
Profilo n.14 – Collaboratore socio-statistico-economico
Collabora all’impostazione di procedure di rilevazione
statistica connesse alla valutazione di fenomeni collettivi e di aspetti
dell’attività amministrativa, nel quadro di programmi specifici e/o generali di
misurazione provvedendo alla rilevazione e alla elaborazione dei dati e
concorrendo, con documenti numerici, grafici e relazioni, all’illustrazione dei
fenomeni analizzati; svolge le attività connesse al controllo di gestione
relativo agli uffici dell’Amministrazione; collabora nell’attività di analisi
dei fenomeni collettivi, con particolare riguardo alle dinamiche del mondo del
lavoro, individuando misure di intervento e valutando il loro impatto;
collabora nella progettazione di percorsi di intervento orientativo e di
alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi; collabora
nella progettazione degli strumenti di comunicazione più efficaci nella
gestione dei servizi al pubblico e nella verifica dell’impatto dei suddetti
strumenti nei confronti dell’utenza; svolge attività di raccordo con altri
soggetti istituzionali, nonché con strutture ed enti di ricerca per
l’acquisizione, lo scambio e l’arricchimento dei dati e degli elementi
conoscitivi sui fenomeni oggetto di studio e di intervento.
-
In
relazione alle attribuzioni, diploma di laurea in: Sociologia, Psicologia,
Scienze statistiche demografiche e sociali, Scienze statistiche ed attuariali,
Scienze statistiche ed economiche, Economia e Commercio ed equipollenti;
-
Conoscenza
parlata e scritta di una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco e
spagnolo.
-
Dall’esterno
mediante pubblico concorso
-
Dall’interno,
previo superamento di apposito corso-concorso bandito dalla Amministrazione con
i criteri individuati all’art.7 lettera A), si può accedere al profilo
professionale di Collaboratore socio-statistico-economico da tutti i profili
professionali collocati nelle posizioni economiche B3S, B3, B2 e B1, se in
possesso dei requisiti culturali di cui al precedente punto B).
-
Previo
superamento di apposito corso di formazione tenuto a cura dell’Amministrazione,
verso tutti i profili professionali della posizione economica C1, se in
possesso dei requisiti culturali richiesti.
In questo profilo confluiscono i profili della ex VII
qualifica funzionale di cui al D.P.R. 29.12 84, n. 1219 già denominati
Collaboratore Statistico e Psicologo, ed inoltre quello di Sociologo.
Allegato A
Profili
professionali
Scheda 15
Area funzionale C – Posizione economica C1
Profilo n.15 – Esperto informatico
Se adibito alla gestione
del sistema informatico: provvede alla conservazione e mantenimento del software applicativo e
della relativa documentazione, nonché alla conservazione, al ripristino e al
mantenimento degli archivi di dati e del software di base e di ambiente; effettua
il controllo e il mantenimento dei livelli di servizio; provvede alla gestione
operativa dei sistemi informatici; presta assistenza nell’installazione e nella
manutenzione delle apparecchiature; provvede all’installazione, alla
configurazione e alla manutenzione dei server (firewall) per la protezione
della rete, degli elaboratori e della banche dati dell’Amministrazione;
Se adibito allo
sviluppo del software: analizza processi e funzioni di base; progetta e realizza componenti
software; distribuisce, installa e collauda il software provvedendo, inoltre,
alla manutenzione delle sue componenti.
-
Diploma
di laurea in Informatica, in Ingegneria informatica, in matematica o
equipollenti;
-
Conoscenza
parlata e scritta di una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco e
spagnolo.
-
Dall’esterno
mediante pubblico concorso
-
Dall’interno,
previo superamento di apposito corso-concorso bandito dalla Amministrazione con
i criteri individuati all’art.7 lettera A), si può accedere al profilo
professionale di Esperto informatico:
a)
se in
possesso dei requisiti culturali di cui al precedente punto B), da tutti i
profili professionali collocati nelle posizioni economiche B3S, B3, B2 e B1;
b)
dal
profilo professionale di Tecnico informatico se in possesso del diploma di
scuola secondaria di secondo grado e se si sono maturati cinque anni di
esperienza professionale nella posizione economica B3S o B3.
-
Previo
superamento di apposito corso di formazione tenuto a cura dell’Amministrazione
verso tutti i profili professionali della posizione economica C1, se in
possesso dei requisiti culturali richiesti.
In questo profilo confluiscono i profili della ex VII
qualifica funzionale di cui al D.P.R. 29.12 84, n. 1219 già denominati Analista
e Programmatore di sistema ed al D.P.R. 17.01.1990, n.44 già denominato
Programmatore esperto.
Allegato A
Profili
professionali
Scheda 16
Area funzionale C – Posizione economica C1
Profilo n.16 – Accertatore del lavoro
Svolge attività istruttoria nell’ambito di prescrizioni
specifiche e di procedure predeterminate elaborando dati e situazioni, anche di
tipo complesso, necessarie per l’attività istituzionale nel settore della
vigilanza sull’applicazione delle leggi in materia di lavoro, previdenza e
assistenza sociale nonché sui contratti collettivi di lavoro; svolge, previo
incarico, specifici controlli e indagini sull’applicazione della legislazione
sociale e adotta, secondo le direttive ricevute in rapporto all’incarico
affidatogli, gli atti amministrativi consequenziali che non abbiano rilevanza
esterna; coadiuva le professionalità superiori nell’attività di vigilanza
sull’applicazione delle leggi in materia di lavoro e, nel rispetto delle norme
e secondo le modalità accertative concordate, assume notizie presso i
lavoratori e le rappresentanze sindacali, verifica la documentazione
specificatamente prevista dalla legislazione sociale, effettua riscontri sulla
contabilità aziendale e compie accertamenti di tipo istruttorio presso le
imprese per la verifica e rispondenza dei dati e delle notizie
obbligatoriamente fornite alla Direzione Provinciale del Lavoro.
-
Diploma
di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio ed
equipollenti;
-
Conoscenza
parlata e scritta di una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco e
spagnolo.
-
Dall’esterno
mediante pubblico concorso
-
Dall’interno,
previo superamento di apposito corso-concorso bandito dalla Amministrazione con
i criteri individuati all’art.7 lettera A), si può accedere al profilo
professionale di Accertatore del lavoro:
a)
da
tutti i profili professionali collocati nelle posizioni economiche B3S, B3, B2
e B1, se in possesso dei requisiti culturali di cui al precedente punto B).
b)
se in
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado dal profilo
professionale di:
-
Assistente
amministrativo se si sono maturati cinque anni di esperienza professionale
nella posizione economica B3S o B3;
-
Operatore
Amministrativo se si sono maturati sette anni di esperienza professionale nella
posizione economica B2;
-
Coadiutore
se si sono maturati nove anni di esperienza professionale nella posizione
economica B1.
-
Previo
superamento di apposito corso di formazione tenuto a cura dell’Amministrazione:
a)
se in
possesso dei requisiti culturali richiesti, verso tutti i profili professionali
della posizione economica C1;
b)
anche
se non in possesso dei requisiti culturali richiesti, verso il profilo di Collaboratore
amministrativo.
Allegato A
Profili
professionali
Scheda 17
Area funzionale C – Posizione economica C1
Profilo n.17 – Accertatore di Società Cooperative
Svolge attività ispettiva straordinaria in sede di
accertamento a seguito di diffida ed in sede di primo accesso unitamente agli
Ispettori con funzione di collaborazione ed ausiliarie, oltre all'attività
ispettiva ordinaria di revisione alle società cooperative; collabora con gli
Ispettori di società cooperative nell'attività amministrativa di loro
competenza concorrendo al monitoraggio del fenomeno cooperativo in ambito
provinciale.
-
Diploma
di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economia e Commercio ed
equipollenti;
-
Conoscenza
parlata e scritta di una delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco e
spagnolo.
-
Dall’esterno
mediante pubblico concorso
-
Dall’interno,
previo superamento di apposito corso-concorso bandito dalla Amministrazione con
i criteri individuati all’art.7 lettera A), si può accedere al profilo
professionale di Accertatore di società cooperative:
a)
da
tutti i profili professionali collocati nelle posizioni economiche B3S, B3, B2
e B1, se in possesso dei requisiti culturali di cui al precedente punto B).
b)
se in
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado dal profilo
professionale di:
-
Assistente
amministrativo se si sono maturati cinque anni di esperienza professionale
nella posizione economica B3S o B3;
-
Operatore
Amministrativo se si sono maturati sette anni di esperienza professionale nella
posizione economica B2;
-
Coadiutore
se si sono maturati nove anni di esperienza professionale nella posizione
economica B1.
-
Previo
superamento di apposito corso di formazione tenuto a cura dell’Amministrazione:
a)
se in
possesso dei requisiti culturali richiesti, verso tutti i profili professionali
della posizione economica C1;
b)
anche
se non in possesso dei requisiti culturali richiesti, verso il profilo di
Collaboratore amministrativo.
Profili
professionali
AREA FUNZIONALE B
POSIZIONE ECONOMICA B3
Allegato A
Profili
professionali
Scheda 18
Area funzionale B – Posizione economica B3
Profilo n.18 – Assistente amministrativo
Esplica attività istruttoria sulla base di procedure
predefinite; elabora, nei diversi settori di competenza, dati e situazioni
complesse, anche utilizzando strumentazioni informatiche; esplica attività di
segreteria in comitati, commissioni e simili; rilascia copie, estratti e
certificati.
-
Diploma
di scuola secondaria di secondo grado
-
Dall’esterno
mediante pubblico concorso
-
Dall’interno,
previo superamento di apposito corso di riqualificazione, che va organizzato
dall’Amministrazione con i criteri individuati all’art.8 lettera D), si può
accedere al profilo professionale di Assistente amministrativo:
a)
se in
possesso dei requisiti culturali di cui al precedente punto B), da tutti i
profili professionali collocati nelle posizioni economiche B2 e B1;
b)
in
mancanza dei requisiti culturali di cui al precedente punto B) dal profilo
professionale di:
-
Operatore
amministrativo se si sono maturati quattro anni di esperienza professionale
nella posizione economica B2;
-
Coadiutore
se si sono maturati otto anni di esperienza professionale nella posizione
economica B1.
-
Previo
superamento di apposito corso di formazione tenuto a cura dell’Amministrazione
verso il profilo di Tecnico informatico se in possesso dei requisiti culturali
richiesti.
In questo profilo confluiscono i profili della ex VI
qualifica funzionale di cui al D.P.R. 29.12 84, n. 1219 già denominati
Assistente amministrativo e Assistente statistico ed al D.P.R. 17.1.90 n. 44
già denominato Assistente ai servizi informativi dell'impiego nel settore
privato.
Allegato A
Profili
professionali
Scheda 19
Area funzionale B – Posizione economica B3
Profilo n.19 –Tecnico informatico
Progetta, realizza e aggiorna il software su specifiche
funzionali assegnate secondo gli standard definiti; redige e aggiorna la
documentazione tecnica e operativa secondo gli standard definiti; modifica i
programmi per interventi di manutenzione tecnica e funzionale; installa e
personalizza il software di base e i pacchetti applicativi; assiste gli utenti
nell’utilizzo del software di base e dei pacchetti applicativi; gestisce le
configurazioni hardware e software; assiste gli utenti nell’installazione e
manutenzione delle apparecchiature hardware e nell’utilizzo delle procedure di
sicurezza e integrità del proprio sistema, rilevando ed eventualmente
rimuovendo malfunzionamenti hardware e software;
-
Diploma
di perito informatico o diplomi equipollenti.
-
Dall’esterno
mediante pubblico concorso
-
Dall’interno,
previo superamento di apposito corso di riqualificazione, che va organizzato
dall’Amministrazione con i criteri individuati all’art.8 lettera D), si può
accedere al profilo professionale di Tecnico informatico da tutti i profili
professionali collocati nelle posizioni economiche B2 e B1, sempre che in
possesso dei requisiti culturali di cui al precedente punto B).
-
Nessuna.
In questo profilo confluiscono i profili della ex VI
qualifica funzionale di cui al D.P.R. 29.12 84, n. 1219 già denominati
Programmatore, Programmatore di gestione operativa, Capo unità operativa,
Consollista.
Profili
professionali
AREA FUNZIONALE B
POSIZIONE ECONOMICA B2
Allegato A
Profili
professionali
Scheda 20
Area funzionale B – Posizione economica B2
Profilo n.20 –Operatore amministrativo
Svolge attività preparatorie di atti anche da notificare;
predispone computi, rendiconti e situazioni contabili semplici; svolge attività
di inserimento dati, anche utilizzando apparecchiature informatiche semplici;
cura la tenuta di strumenti di registrazione e di archiviazione.
-
Diploma
di scuola secondaria di secondo grado
-
Dall’esterno
mediante pubblico concorso
-
Dall’interno,
previo superamento di apposito corso di riqualificazione, che va organizzato
dall’Amministrazione con i criteri individuati all’art.8 lettera C), si può
accedere al profilo professionale di Operatore amministrativo:
a)
se in
possesso dei requisiti culturali di cui al precedente punto B), da tutti i
profili professionali collocati nella posizione economica B1;
b)
in
mancanza dei requisiti culturali di cui al precedente punto B), dal profilo
professionale di Coadiutore, sempre che in possesso di quattro anni di
esperienza professionale nella posizione economica B1.
-
Nessuna.
In questo profilo confluisce il profilo della ex V qualifica
funzionale di cui al D.P.R. 29.12.84, n. 1219 già denominato Operatore
amministrativo.
Profili
professionali
AREA FUNZIONALE B
POSIZIONE ECONOMICA B1
Allegato A
Profili
professionali
Scheda 21
Area funzionale B – Posizione economica B1
Profilo n.21 –Coadiutore
Svolge semplici attività di segreteria quali compilazione
di modulistica, schedari e bollettari, nonché raccolta e riordino di dati;
protocolla, imbusta e spedisce la corrispondenza; provvede all’archiviazione
delle pratiche; svolge compiti di inserimento dati, dattilografia, composizione
e duplicazione dei testi; svolge l’attività di centralinista telefonico.
-
Diploma
di scuola secondaria di primo grado
-
Dall’esterno
mediante le procedure previste dalla legge 56/87 e successive modificazioni.
-
Dall’interno,
previo superamento di apposito corso-concorso bandito dall’Amministrazione con
i criteri individuati all’art. 7 lettera B), si può accedere dal profilo
professionale di Ausiliario a quello di Coadiutore, se in possesso dei
requisiti culturali di cui al precedente punto B).
In mancanza dei suddetti requisiti culturali, per la
partecipazione al corso-concorso, è richiesta un’esperienza professionale di
almeno 4 anni nell’area funzionale A.
-
Previo
superamento di apposito corso di formazione tenuto a cura dell’Amministrazione,
verso il profilo professionale di Addetto.
In questo profilo confluisce il profilo della ex IV
qualifica funzionale di cui al D.P.R. 29.12.84, n. 1219 già denominato
Coadiutore.
Allegato A
Profili
professionali
Scheda 22
Area funzionale B – Posizione economica B1
Profilo n.22 –Addetto
Provvede alla vigilanza dei beni e degli impianti
dell’Amministrazione assicurandosi della loro integrità; aziona, gestisce e
verifica gli impianti dei servizi generali e di sicurezza; sorveglia gli
accessi, regolando il flusso del pubblico e fornendo le opportune informazioni;
riceve la corrispondenza e altro materiale; guida veicoli per il trasporto di
persone e/o cose, purché in possesso di patente “C” .
-
Diploma
di scuola secondaria di primo grado
-
Dall’esterno
mediante le procedure previste dalla legge 56/87 e successive modificazioni.
-
Dall’interno,
previo superamento di apposito corso-concorso bandito dalla Amministrazione con
i criteri individuati all’art.7 lettera B), si può accedere dal profilo
professionale di Ausiliario a quello di Addetto se in possesso dei requisiti
culturali di cui al precedente punto B).
In mancanza dei suddetti requisiti culturali, per la
partecipazione al corso-concorso, è richiesta un’esperienza professionale di
almeno 4 anni nell’area funzionale A.
-
Previo
superamento di apposito corso di formazione tenuto a cura dell’Amministrazione,
verso il profilo professionale di Coadiutore.
In questo profilo confluiscono i profili della ex IV
qualifica funzionale di cui al D.P.R. 29.12.84, n. 1219 già denominati Autista
meccanico e Addetto ai servizi di portierato e custodia.
Profili professionali
AREA FUNZIONALE A
POSIZIONE ECONOMICA A1
Allegato A
Profili
professionali
Scheda 23
Area funzionale A – Posizione economica A1
Profilo n.23 –Ausiliario
Svolge compiti di supporto alle varie attività; provvede al
ricevimento dei visitatori.
-
Assolvimento
dell’obbligo scolastico o diploma di scuola secondaria di primo grado
-
Dall’esterno
mediante le procedure previste dalla legge 56/87 e successive modificazioni.
-
Nessuna.
In questo profilo confluisce il profilo della ex III
qualifica funzionale di cui al D.P.R. 29.12.84, n. 1219 già denominato Addetto
ai servizi ausiliari e di anticamera.
ALLEGATO B
(costituisce parte integrante dell’articolo 5 del presente Contratto Integrativo Nazionale)
Titoli
valutabili per l’attribuzione degli sviluppi economici “super”
Allegato B
Scheda 1
1.
Titolo di studio:
Dipendente in
possesso di uno o più: |
Punti |
Diplomi di laurea |
6 |
Diplomi di laurea breve |
3 |
Diplomi di scuola secondaria di II grado |
1 |
2.
Titoli
professionali post-laurea
Per ogni titolo professionale post-laurea
di: |
Punti |
Specializzazione - dottorato |
1 |
Abilitazione professionale |
0,5 |
Perfezionamento |
0,35 |
Abilitazione all’insegnamento |
0,05 |
1.
Reggenza di Uffici
di livello dirigenziale
2.
Idoneità conseguita
in concorsi per la qualifica dirigenziale
3.
Incarichi di
responsabilità sub-dirigenziali
4.
Partecipazione a
corsi rientranti in programmi formativi o di aggiornamento concordati tra
l’Amministrazione e le OO.SS. aventi titolo
Allegato B
Scheda 2
1.
Titolo di studio:
Dipendente in
possesso di uno o più: |
Punti |
Diplomi di laurea |
6 |
Diplomi di laurea breve |
3 |
Diplomi di scuola secondaria di II grado |
1 |
2.
Titoli
professionali post-laurea
Per ogni titolo professionale post-laurea
di: |
Punti |
Specializzazione - dottorato |
1 |
Abilitazione professionale |
0,5 |
Perfezionamento |
0,35 |
Abilitazione all’insegnamento |
0,05 |
1.
Incarichi di
responsabilità sub-dirigenziali
Il punteggio massimo conseguibile è pari a 2;
2.
Svolgimento di
mansioni superiori afferenti a profili
professionali ascritti a posizioni economiche superiori a quella C1
Per il periodo antecedente all’entrata in vigore del presente C.C.I.N.,
vanno valutate esclusivamente le mansioni superiori formalmente conferite;
3.
Idoneità conseguita
in concorsi pubblici per l’accesso alla posizione economica C2 o in corsi di
riqualificazione per il passaggio interno alla posizione economica C2 o C3
4.
Partecipazione a
corsi rientranti in programmi formativi o di aggiornamento concordati tra
l’Amministrazione e le OO.SS. aventi titolo
Allegato B
Scheda 3
1.
Titolo di studio
Dipendente in
possesso di uno o più: |
Punti |
Diplomi di laurea |
7 |
Diplomi di laurea breve |
6,5 |
Diplomi di scuola secondaria di II grado |
6 |
Diplomi di scuola professionale |
4 |
Diplomi di scuola secondaria di I grado |
3 |
2.
Titoli
professionali post-laurea
Per ogni titolo professionale post-laurea
di: |
Punti |
Specializzazione - dottorato |
0,50 |
Abilitazione professionale |
0,25 |
Perfezionamento |
0,18 |
Abilitazione all’insegnamento |
0,02 |
1.
Svolgimento di
mansioni superiori afferenti a profili
professionali ascritti a posizioni economiche superiori a quella B3
2.
Idoneità conseguita
in concorsi pubblici per l’accesso alla posizione economica C1 o in
corsi-concorsi per il passaggio interno alla posizione economica C1
3.
Partecipazione a
corsi rientranti in programmi formativi o di aggiornamento concordati tra
l’Amministrazione e le OO.SS. aventi titolo
Allegato B
Scheda 4
1.
Titoli di studio
non universitari
Dipendente in
possesso di uno o più: |
Punti |
Diplomi di scuola secondaria di II grado |
7 |
Diplomi di scuola professionale |
6,5 |
Diplomi di scuola secondaria di I grado |
6 |
Licenza elementare |
3 |
2.
Titoli di studio
universitari
Per ogni titolo: |
Punti |
Diplomi di laurea |
0,75 |
Diplomi di laurea breve |
0,25 |
1.
Svolgimento di
mansioni superiori afferenti a profili
professionali ascritti a posizioni economiche superiori a quella A1
Per il periodo antecedente all’entrata in vigore del presente C.C.I.N.,
vanno valutate esclusivamente le mansioni superiori formalmente conferite;
2.
Idoneità conseguita
in corsi-concorsi per il passaggio interno alla posizione economica B1
3.
Partecipazione a
corsi rientranti in programmi formativi o di aggiornamento concordati tra
l’Amministrazione e le OO.SS. aventi titolo
ALLEGATO C
(costituisce parte
integrante dell’articolo 6 del presente Contratto Integrativo Nazionale)
Titoli valutabili per l’ammissione ai corsi-concorsi previsti
dall’art.15, comma 1, lett. A) del vigente CCNL
Allegato C
Scheda 1
1.
Titolo di studio:
Dipendente in
possesso di uno o più: |
In caso di diploma di laurea previsto per
l’accesso dallo esterno al profilo oggetto del corso-concorso o di diploma di
laurea breve coerente con il diploma di laurea previsto per l’accesso
dall’esterno
|
In caso di diploma di laurea non previsto per
l’accesso dallo esterno al profilo oggetto del corso-concorso o di diploma di
laurea breve non coerente con il diploma di laurea previsto per
l’accesso dall’esterno
|
Punti |
Punti |
|
Diplomi di laurea |
3 |
1 |
Diplomi di laurea breve |
1,5 |
0,50 |
2.
Titoli
professionali post-laurea
Per ogni titolo professionale post-laurea
di: |
In caso di titoli coerenti con il diploma di laurea previsto
per l’accesso dall’esterno al profilo oggetto del corso concorso |
In caso di titoli non coerenti con il diploma di laurea
previsto per l’accesso dall’esterno al profilo oggetto del corso concorso |
Punti |
Punti |
|
Specializzazione - dottorato |
0,50 |
0,25 |
Abilitazione professionale |
0,25 |
0,12 |
Perfezionamento |
0,18 |
0,09 |
Abilitazione all’insegnamento |
0,03 |
0,01 |
1.
Svolgimento di
mansioni superiori afferenti a profili professionali ascritti a posizione
economica C1 o superiori
Per il periodo antecedente
all’entrata in vigore del presente C.C.I.N., vanno valutate esclusivamente le
mansioni superiori formalmente conferite;
2.
Partecipazione a
corsi rientranti in programmi formativi o di aggiornamento concordati tra
l’Amministrazione e le OO.SS. aventi titolo
Servizio prestato
nella posizione economica: |
Punti
|
B3S |
0,60 |
B3 |
0,40 |
B2 |
0,20 |
B1 |
0,15 |
Allegato C
Scheda 2
1.
Titoli di studio
non universitari:
Dipendente in
possesso di uno o più: |
Punti |
Diplomi di scuola secondaria di II grado |
2 |
Diplomi di scuola professionale |
1,85 |
Diplomi di scuola secondaria di I grado |
1,70 |
Licenza elementare |
1 |
2.
Titoli di studio
universitari
Per ogni titolo: |
Punti |
Diplomi di laurea |
0,75 |
Diplomi di laurea breve |
0,25 |
1.
Svolgimento di
mansioni superiori afferenti a profili
professionali ascritti a posizione economica B1 o superiori
2.
Partecipazione a
corsi rientranti in programmi formativi o di aggiornamento concordati tra
l’Amministrazione e le OO.SS. aventi titolo
Servizio prestato
nella posizione economica: |
Punti |
A1S |
0,50 |
A1 |
0,25 |
ALLEGATO D
(costituisce parte
integrante dell’articolo 7 del presente Contratto Integrativo Nazionale)
Titoli valutabili per l’ammissione ai corsi di riqualificazione
previsti dall’art.15, comma 1, lett. B) del vigente CCNL
Allegato D
Scheda 1
1.
Titolo di studio:
Dipendente in
possesso di uno o più: |
In caso di diploma di laurea previsto per
l’accesso dallo esterno al profilo oggetto del corso di riqualificazione o di
diploma di laurea breve coerente con il suddetto diploma di laurea
|
In caso di diploma di laurea non previsto per
l’accesso dallo esterno al profilo oggetto del corso di riqualificazione o di
diploma di laurea breve non coerente con il diploma di laurea previsto
|
Punti |
Punti |
|
Diplomi di laurea |
3 |
1 |
Diplomi di laurea breve |
1,5 |
0,50 |
2.
Titoli
professionali post-laurea
Per ogni titolo professionale post-laurea
di: |
In caso di titoli coerenti con il diploma di laurea previsto
per l’accesso dall’esterno al profilo oggetto del corso di riqualificazione |
In caso di titoli non coerenti con il diploma di laurea
previsto per l’accesso dall’esterno al profilo oggetto del corso di
riqualificazione |
Punti |
Punti |
|
Specializzazione - dottorato |
0,50 |
0,25 |
Abilitazione professionale |
0,25 |
0,12 |
Perfezionamento |
0,18 |
0,09 |
Abilitazione all’insegnamento |
0,03 |
0,01 |
1.
Incarichi di
responsabilità sub-dirigenziali
Il punteggio massimo conseguibile è pari a 2;
2.
Svolgimento di
mansioni superiori afferenti a profili
professionali ascritti a posizione economica C2 o superiori
Per il periodo antecedente all’entrata in vigore del presente C.C.I.N., vanno valutate esclusivamente le mansioni superiori formalmente conferite;
3.
Partecipazione a
corsi rientranti in programmi formativi o di aggiornamento concordati tra
l’Amministrazione e le OO.SS. aventi titolo
4.
Posizione economica
di appartenenza
Posizione economica |
Punti |
C1S |
2 |
C1 |
1 |
Servizio prestato
nella posizione economica: |
Punti |
C1S |
0,35 |
C1 |
0,10 |
Allegato D
Scheda 2
1.
Titolo di studio:
Dipendente in
possesso di uno o più: |
In caso di diploma di laurea previsto quale requisito
culturale per l’accesso al profilo oggetto del corso di riqualificazione o di
diploma di laurea breve coerente con il suddetto diploma di laurea
|
In caso di diploma di laurea non previsto
quale requisito culturale per l’accesso al profilo oggetto del corso di
riqualificazione o di diploma di laurea breve non coerente con il
diploma di laurea previsto
|
Punti
|
Punti
|
|
Diplomi di laurea |
3 |
1 |
Diplomi di laurea breve |
1,5 |
0,50 |
2.
Titoli
professionali post-laurea
Per ogni titolo professionale post-laurea
di: |
In caso di titoli coerenti con il diploma di laurea previsto quale
requisito culturale per l’accesso al profilo oggetto del corso di
riqualificazione |
In caso di titoli non coerenti con il diploma di laurea
previsto quale requisito culturale per l’accesso al profilo oggetto del corso
di riqualificazione |
Punti |
Punti |
|
Specializzazione - dottorato |
0,50 |
0,25 |
Abilitazione professionale |
0,25 |
0,12 |
Perfezionamento |
0,18 |
0,09 |
Abilitazione all’insegnamento |
0,03 |
0,01 |
1.
Incarichi di
responsabilità sub-dirigenziali
Il punteggio massimo conseguibile è pari a 2;
2.
Idoneità conseguita
in concorsi per la qualifica dirigenziale
3.
Svolgimento di
mansioni superiori afferenti a profili
professionali ascritti alla posizione
economica C3
v Il punteggio massimo conseguibile è pari a 4;
v Vanno valutate le mansioni superiori che saranno attribuite, dopo l’entrata in vigore del presente C.C.I.N., in base ai criteri da individuare con l’intesa prevista all’art.17 del predetto C.C.I.N. Per il periodo antecedente all’entrata in vigore del presente C.C.I.N., vanno valutate esclusivamente le mansioni superiori formalmente conferite;
v Fino ad un punteggio massimo pari a 2,5 vanno attribuiti 0,5 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi in cui sono state svolte mansioni afferenti al profilo professionale ovvero all’area professionale oggetto del corso di riqualificazione;
v Fino ad un punteggio massimo pari a 1,5 vanno attribuiti 0,25 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi in cui sono state svolte mansioni non afferenti al profilo professionale ovvero all’area professionale oggetto del corso di riqualificazione.
4.
Partecipazione a
corsi rientranti in programmi formativi o di aggiornamento concordati tra
l’Amministrazione e le OO.SS. aventi titolo
5.
Accesso alla
Pubblica Amministrazione, nella ex VIII qualifica funzionale, attraverso corsi
di reclutamento della S.S.P.A
6.
Posizione economica
di appartenenza
Posizione economica |
Punti |
C2 |
4 |
C1S |
2 |
C1 |
1 |
Servizio prestato
nella posizione economica: |
Punti |
C2 |
0,20 |
C1S |
0,15 |
C1 |
0,10 |
Allegato D
Scheda 3
v I punti, individuati nella seguente tabella per ciascuna tipologia, non sono cumulabili tra loro.
Dipendente in
possesso di uno o più: |
Punti |
Diplomi di laurea |
2 |
Diplomi di laurea breve |
1,7 |
Diplomi di scuola secondaria di II grado |
1,5 |
1.
Svolgimento di
mansioni superiori afferenti a profili
professionali ascritti alla posizione economica B2 o superiori
2.
Partecipazione a
corsi rientranti in programmi formativi o di aggiornamento concordati tra
l’Amministrazione e le OO.SS. aventi titolo
Servizio prestato
nella posizione economica: |
Punti |
B1 |
0,30 |
A1 |
0,20 |
Allegato D
Scheda 4
v I punti, individuati nella seguente tabella per ciascuna tipologia, non sono cumulabili tra loro.
Dipendente in
possesso di uno o più: |
Punti |
Diplomi di laurea |
2 |
Diplomi di laurea breve |
1,7 |
Diplomi di scuola secondaria di II grado |
1,5 |
1.
Svolgimento di
mansioni superiori afferenti a profili
professionali ascritti alla posizione economica B3 o superiori
2.
Partecipazione a
corsi rientranti in programmi formativi o di aggiornamento concordati tra
l’Amministrazione e le OO.SS. aventi titolo
3.
Appartenenza alla posizione
economica B2
Servizio prestato
nella posizione economica: |
Punti |
B2 |
0,60 |
B1 |
0,30 |
A1 |
0,15 |
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Procedimento penale/disciplinare
L’Amministrazione si impegna ad emanare una direttiva, sentite le OO.SS., per regolamentare i casi di sospensione cautelare del dipendente in caso di procedimento disciplinare (art.26 CCNQ 16.05.1995).
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Orario di lavoro
Le parti concordano di investire l’ARAN, ai sensi dell’art. 12 del CCNL 1998-2001, in sede interpretativa in ordine all’applicabilità dell’art.4, secondo comma, dell’accordo sulle tipologie degli orari di lavoro del 12.01.1996, anche nei casi in cui i dipendenti abbiano titolo al trattamento economico di missione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3
Buoni pasto
Le parti, in relazione alla problematica del riconoscimento del buono pasto nell’ipotesi di fruizione di permessi brevi nelle ore pomeridiane programmate per il completamento dell’orario di lavoro settimanale, puntualizzano che, una volta maturato il beneficio con il superamento delle sei ore lavorative oltre alla prevista pausa, il mancato recupero dei permessi stessi non pregiudica il diritto al buono pasto già acquisito.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5
Mansionisti dell’area dell’impiego
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per titoli per lo svolgimento di
mansioni superiori, ai sensi di quanto previsto dai precedenti artt. 6, 7 e 8,
le parti si danno atto che le mansioni superiori svolte nelle attività
specifiche dei servizi per l’impiego sono comparate a mansioni superiori svolte
nei profili professionali inseriti nell’area amministrativa.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 6
Decorrenza inquadramento Ispettori
Ai fini dell’attribuzione delle posizioni di responsabilità, per il personale appartenente al profilo professionale di collaboratore dell’Ispettorato del lavoro, posizione economica C1, che a seguito dei percorsi previsti nell’art. 10 venga inquadrato nella posizione economica superiore, non deve costituire elemento pregiudiziale la decorrenza giuridica dell’inquadramento.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 7
Corso-concorso per il profilo di Addetto
Considerato che, in base all'art. 3 comma 3 lettera q) si prevede il mantenimento, fino ad esaurimento, del profilo professionale di Conducente di automezzi (ex III q.f.) le parti, al fine di riconoscere la specifica professionalità del personale attualmente inquadrato nel suddetto profilo, che abbia effettivamente svolto la predetta attività, concordano di attribuire allo stesso personale, per l'accesso al profilo di Addetto, nel quale sono confluite le competenze del profilo professionale di Autista meccanico, oltre ai titoli previsti nell'All. C scheda 2, il seguente punteggio:
- 1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio prestato.
Analogamente, per il personale attualmente inquadrato nel profilo professionale di Addetto ai servizi ausiliari di anticamera (ex III q.f.) che abbia effettivamente svolto l'attività propria dell'ex profilo di Addetto ai servizi di portierato e custodia (ex IV q.f.), le parti concordano di attribuire al suddetto personale, per l'accesso al profilo di Addetto, nel quale sono confluite le competenze dell'ex profilo di Addetto ai servizi di portierato e custodia, oltre ai titoli previsti all'All. C scheda 2, il seguente punteggio:
- 1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di servizio prestato.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 8
Posizioni di responsabilità
Le parti, in ordine all’art. 20, comma 1 lettera A, relativo alle posizioni di responsabilità dell’amministrazione Centrale, chiariscono che nella voce Capi Sezione e posizioni equiparate si ricomprendono anche le posizioni di Staff dei Direttori Generali.
PER L’AMMINISTRAZIONE
PER LE OO.SS.
Il Sottosegretario di
Stato CGIL/FP
On.le Paolo Guerrini
CISL/FPS
La Direttrice Generale della
UIL/PA
Direzione Generale
AA.GG. e Pers.
Drs.ssa Paola
Chari
UGL/STAT/ANDCD
SALL/UNSA/CONFSAL
RDB/STATALI
CISAL FAS
RdB- Pubblico Impiego
Nota al verbale
del 31 maggio 2000
Contratto
Integrativo Ministero del Lavoro
La RdB esprime un giudizio complessivamente negativo in
merito al contenuto del Contratto Integrativo di Ministero ed al protocollo
d’intesa relativo ai percorsi di riqualificazione del personale. In merito al
protocollo d’intesa contenente la programmazione e l’articolazione dei percorsi
professionali si ritiene che sono penalizzati i lavoratori del Ministero
attualmente inquadrati nell’AREA B di cui soltanto il trenta
per cento circa riuscirà a vincere questa lotteria nonostante siano tra quelli
più sfruttati da sempre dall’Amministrazione nello svolgimento di mansioni
superiori in considerazione soprattutto delle trasformazioni avvenute da anni
ormai anche nella pubblica Amministrazione.
Nonostante siano state parzialmente prese in
considerazione e siano passate alcune nostre proposte quali il passaggio
nella posizione economica C2 degli Ispettori del Lavoro senza che partecipino
al corso di qualificazione come era inizialmente previsto, l’Amministrazione
e qualche Organizzazione Sindacale, in particolare, hanno
modellato il percorso e la procedura relativa al passaggio di livello facendo
in modo che comunque passino al livello superiore parenti ed amici, nonostante
non svolgano le funzioni previste dal profilo professionale, inventandosi
uscite di servizio in quest’ultimo periodo e sporadicamente. 11
paradosso è che i loro passaggi di livello saranno pagati con i soldi
del Fondo Unico di Amministrazione che appartengono a tutti i
lavoratori del Ministero.
Contestualmente si evidenzia una
indeterminatezza della definizione della procedura e dell’acquisizione della
posizione economica C2 in quanto è previsto il mantenimento del vecchio profilo
professionale fmo all’esaurimento dello stesso. Evidentemente L’Amministrazione
non ha la certezza che si possa mantenere l’impegno che si assume con il
protocollo d’intesa, comunque è subordinat~)ali’approvazione della dotazione
organica e non si intravedono tempi brevi.
Per gli Assistenti dell’Ispettorato del Lavoro ( sconosciuti prima di
quell’incontro del 30 marzo 1999, durante il quale la RdB pose il problema
relativo al loro giusto inquadramento) si evidenzia una maggiore
indeterminatezza per il passaggio di livello dalla posizione economica B3 alla posizione
economica Ci in quanto non prevede alcun percorso concretamente
preferenziale, quindi nell’incertezza l’Amministrazione prevede anche
per loro il mantenimento, fmo ad esaurimento, del vecchio profilo
professionale.
Per quanto concerne l’istituzione
del profilo di Ispettore di Cooperative, da noi richiesto, cosi
come formulato, è una presa in giro per i lavoratori del Ministero
che svolgono questa funzione.
L’esclusione,
da questo disegno, degli Ispettori attualmente inquadrati
nell’AREA B, che sono coloro che maggiormente svolgono tale funzione
non è comprensibile. Come mai, in contro tendenza rispetto al contenimento dei
costi che ormai da anni è il chiodo fisso dei vari Governi
che si succedono, quest’ultimo compreso, l’Amministrazione preferisce
retribuire una diana giornaliera circa 70.000 lire (una
ispezione si effettua in media in quattro giornate, quindi si prevede un compenso
di circa lire 280.000, un ispettore che regolarmente svolge tale attività
riesce a ricavare circa 700.000 lire ) a fronte del costo mensile di circa 150.000 lire per
l’inquadramento in una posizione economica adeguata?
Ciò si
può spiegare solo con gli enormi interessi economici, e non solo, che ruotano intorno
al buco nero quale è la Direzione Generale della Cooperazione.
Nonostante
le promesse dell’Amministrazione che, dietro nostra richiesta, avrebbe previsto
una riserva di posti per i Lavoratori Socialmente Utili
utilizzati dal Ministero nella quota nservata all’esterno in
relazione ai percorsi di riqualificazione del personale, non se ne trova
riscontro né nel corpo del Contratto integrativo, né nel protocollo d’intesa che
prevede la programmazione e l’articolazione dei percorsi professionali.
Per le
suddette osservazione ed altre che seguiranno la RdB si riserva di apporre la
propria firma sul Contratto Integrativo subordinandola all’esito
della consultazione tra i lavoratori del Ministero che
l’Amministrazione vorrà favorire.
Roma
31 maggio 2000 p. FEDERAZIONE RdB P.I
F.to Cataldo Di Napoli
/
NOTA A VERBALE DELLA FP CGIL
La FP CGIL, pur nella
condivisione globale dell’articolato contrattuale sottoscritto, si dichiara
contraria al meccanismo di progressione professionale definito nelle norme
transitorie per gli ispettori del lavoro, anche in considerazione del fatto che lo stesso CCNL non lascia
alcun dubbio intorno alle selettività dei percorsi stessi.
Si ritiene, difatti, che le
forme di progressione automatica, in via generale, tendano a livellare verso il
basso e ad azzerare le diversità e le caratteristiche individuali, ed in
particolare, come nel caso degli ispettori del lavoro, rischiano di determinare
l’emersione di conflittualità fra gli stessi lavoratori.
E’. inoltre, difficilmente
comprensibile l’individuazione, all’interno dell’Area ispettiva, di forme di
progressione diversificate per profili professionali che hanno subito il
medesimo percorso di ricollocazione all’interno delle aree (addetti alla
vigilanza ed ispettori del lavoro).
11 potenziamento della
funzione ispettiva ed il riconoscimento della dignità e della professionalità
dei lavoratori e delle lavoratrici impegnati in tale attività, siamo convinti
debba invece passare soprattutto per altri canali, che sono, rispettivamente,
quelli dell’incremento del numero degli ispettori del lavoro (in particolare
nelle strutture del nord Italia), del reperimento di adeguate risorse
strumentali e finanziarie e della formazione continua.
F.to Roberto Giordano
Donatella
Bruno
Protocollo d’intesa, in data
15 dicembre 1999, tra Ministero del lavoro, Rappresentanti del Coordinamento
Regioni, dell’Unione delle Province d’Italia e delle Organizzazioni sindacali.
Su
richiesta del Ministero del lavoro e delle 00.SS nazionali di categoria,
allo scopo di assicurare la piena tutela contrattuale, in tema
di valorizzazione professionale, nei confronti dei lavoratori che saranno
trasferiti dal Ministero del Lavoro alle Regioni e agli Enti locali a seguito
del decentramento inerente le funzioni in materia di mercato del lavoro,
le parti:
PRESO ATTO
• che il
processo di decentramento ormai avviato non consente ai suddetti lavoratori di usufruire
dei passaggi interni nel nuovo sistema di classificazione del personale che
sarà attuato dal Ministero del lavoro nell’anno 2000;
• che nel 2000
per finanziare la riqualificazione dei dipendenti del Ministero del lavoro
sarà utilizzata una quota non inferiore al 35% delle somme certe del
fondo unico di amministrazione relativo al predetto anno, come già concor4ato
con le 00.55. nazionali nella trattativa in corso per la stipula del
Contratto Integrativo;
CONVENGONO
sulla opportunità che le
Regioni e gli Enti locali, al fine di garantire una piena e migliore
funzionalità dei servizi pubblici dell’impiego, utilizzino, coerentemente con
la predetta percentuale, una quota del fondo unico di amministrazione che verrà
loro attribuito per il personale del Ministero del lavoro coinvolto nel già
citato processo di decentramento, per finanziare i passaggi interni dei
lavoratori transitati in base alle modalità previste dal CCNL Enti locali.
PER IL
MINISTERO DEL LAVORO
F.to
Sottosegretario Bianca Maria Fiorillo
Sottosegretario Raffaele Morese
Direttrice Generale della Direzione
Generale AA.GG. e Personale Paola Chiari
PER IL
COORDINAMENTO REGIONI
•
PER L’UNIONE
DELLE PROVINCE D’ITALIA
PER LE
00.SS FP/CGIL: F.to Roberto
Giordano e Donatella Bruno
CISL/FPS: F.to
Claudio Palmisciano
UIL/STATO: F.to
Paolo Cataldi
UGL/STAT/ANDCD:
F.to Maurizio Pisani