Al Capo di Gabinetto del Ministro

 

Alla Direttrice Generale AA.GG. e Personale del Ministero del Lavoro e P.S.

 

Alle OO.SS.

CGIL-CISL-UIL-SALL/UNSA/CONFSAL UGL-CISAL/FAS-FAS

 

 

Oggetto: utilizzazione delle eccedenze economiche ecc. - costituzione della "FONDAZIONE" - riunione del 27 dicembre 2000.

 

In merito all'incontro svoltosi in data 27.12.2000, la scrivente 0.8. esprime le seguenti perplessità:

I tempi ristretti dettati da fattori esterni, e dall'esclusione delle altre 00.55., tra cui la RdB, da qualsiasi discussione precedente sulle eccedenze economiche residuate dalla "Gestione speciale", appannaggio esclusivo soprattutto di CISL e UIL, non hanno permesso che fosse sviluppato un ragionamento su tutto quello che è a latere dell'accordo stesso. Ci si riferisce quindi all'Atto Costitutivo ed allo Statuto.

Innanzitutto si nota una chiara discrasia tra l'accordo sindacale in questione che prevede al punto 3 "...I rappresentanti legali       devono promuovere, entro ventiquattro mesi, l'approvazione da parte dei soci, dei regolamenti interni ", mentre all'art. 25 punto 3 dello statuto si prevede che " il primo CdA, eletto dall'assemblea dei soci preparerà i regolamenti interni      e li farà approvare dall'assemblea dei soci

Da un esame superficiale, non essendoci stata una discussione nel merito, sembrerebbe che tutte le 00.SS. maggiormente rappresentative siano coinvolte, per un processo di trasparenza e democrazia, nella costituzione della Fondazione. Di fatto non è cosi dal momento che le 00.88. servono per la costituzione materiale della Fondazione mentre poi alcune di esse saranno inevitabilmente esautorate dalla composizione del Consiglio di amministrazione come è previsto dall'art. 6 dello Statuto. Lo statuto prevede infatti che TRE rappresentanti saranno DESIGNATI  dalle 00.88. maggiormente rappresentative, dopodiché le altre 00.SS. spariranno dalla scena, in contrasto tra l'altro con quello che è il dettato del decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997 a cui fa riferimento l'art. 2 dello STATUTO, che PREVEDE:"ELEGGIBILITA'LIBERA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI". Lo Statuto, inoltre, non contiene, come dovrebbe, specifiche indicazione dei diritti dei Soci, né contiene indicazioni circa l'attivàà e i poteri dell'Assemblea dei soci stessi.

Il già chato D.Lvo prevede infatti il DIRITTO di VOTO dei SOCI per L'APPROVAZIONE del RENDICONTO9 le MODIFICHE dello STATUTO e dei REGOLAMENTI e la NOMINA de2li ORGANI DIRETTIVI.

 

Esso prevede inoltre:

 

·    PRINCIPIO del VOTO SINGOLO, SOVRANITA' dell'ASSEMBLEA dei SOCI, CHIARA INDICAZIONE dei PRINCIPI di ASSOCIAZIONE ed ESCLUSIONE

·    la PUBBLICITA' delle CONVOCAZIONI ASSEMBLEARI, delle DELIBERE delle ASSEMBLEE, dei BILANCI o RENDICONTI.

·    il   DIVIETO DI DISTRIBUIRE ANCHE IN MODO INDIRETTO UTILI OD AVANZI DI GESTIONE  nonché  FONDI, RISERVE  O  CAPITALI  DURANTE  LA  VITA DELL'ASSOCIAZIONE, SALVO CHE LA DESTINAZIONE O LA DISTRIBUZIONE SIA IMPOSTA DALLA LEGGE.

 

Lo Statuto non specifica nemmeno l'ammontare della quota e non vi sono indicazioni circa la liquidazione della quota spettante agli eredi dei soci deceduti.

In generale lo Statuto contiene una miriade di indicazioni e di poteri degli organismi di vertice mentre difetta totalmente di indicazioni per la tutela dei diritti dei soci, e degli organismi di base.

Tra l'altro, premesso che la RdB è venuta a conoscenza del parere dell'Avvocatura dello Stato solo in data 27 dicembre ritiene che  esso esprima  dei concetti fondamentali e vincolanti per ciò che concerne sia l'individuazione della categoria dei lavoratori interessata dalla costituenda fondazione che i diritti delle OO.SS maggiormente rappresentative ai fini della contrattazione sindacale. Ciò tenuto conto che tale parere fornisce la ricostruzione di tutto il percorso relativo al suddetto fondo rendendo quindi edotte anche quelle OO.SS che non sono mai entrate nel merito della gestione del fondo stesso; tale gestione fino a qualche tempo fa infatti è stata prerogativa esclusiva di CISL e UIL.

Dal parere dell'Avvocatura dello Stato, al settimo capoverso della pagina tre, non si evince che il personale in quiescenza e quello transitato alle regioni ed agli EE.LL. abbia titolo e diritto a diventare socio. Infatti il personale in quiescenza e quello transitato agli EE.LL. non sono prestatori di lavoro che svolgono attività lavorativa all'interno dell'organizzazione produttiva del Ministero.. Tale concetto è rafforzato da quanto riportato al secondo capoverso pag. 4 del suddetto parere ove indica che " l'accordo per l'utilizzazione delle somme de quibus dal punto di vista soggettivo potrà intercorrere con le OO.SS. di Categoria del Ministero". Orbene, il personale in quiescenza e quello transitato agli EE.LL. non è rappresentato dalle OO.SS. di categoria del Ministero del Lavoro.

 

La RdB pertanto propone le seguenti modifiche allo statuto:

 

Libera eleggibilità degli Organi Amministrativi quindi senza alcuna designazione preventiva.

Indicazione dei principi di associazione e di esclusione dei soci.

Deve essere previsto l'ammontare della quota.

I destinatari dello scopo sociale, di cui all'art. 2 dello statuto dovranno essere, per le considerazioni suesposte, i lavoratori che svolgono attività lavorativa presso il Ministero del Lavoro.

Dovrà essere previsto, in sostituzione del Comitato Direttivo, un organismo snello ma che  ATTUI  LE  LINEE  PROGRAMMATICHE  delineate  dal  Consiglio d'Amministrazione.

Sostituire l'art. 6 dello statuto, in considerazione della LIBERA ELEGGIBILITA' prevista dal D.Lvo. n. 460/97,con il seguente:

Salvo quanto previsto per il primo Consiglio d'Amministrazione, nominato in sede di costituzione della Fondazione, i membri dei CdA successivi saranno eletti ogni tre anni dai soci, su convocazione del Presidente del CdA, mediante elezioni da effettuare a suffragio universale, con voto segreto,con il metodo proporzionale e tra le liste concorrenti composte esclusivamente dai soci della fondazione stessa"; escludendo la possibilità che si possa votare per corrispondenza.

Al  l° comma dell'art. 25 dello statuto eliminare , dopo . . assemblea dei soci, la parola

Fondatori poiché non è prevista la figura del socio fondatore.

Abolire, in considerazione dell'accordo, il comma dell'art. 25 dello statuto. Alla luce di una attenta valutazione la RdB ritiene che le suddette modifiche, sostanziali per una gestione trasparente e democratica, vadano necessariamente apportate.

 

Roma 8 gennaio 2001

p.  Fed. RdB P.I. / Mm. Lavoro Cataldo Di Napoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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