Al Capo di
Gabinetto del Ministro
Alla Direttrice Generale AA.GG. e Personale del
Ministero del Lavoro e P.S.
Alle OO.SS.
CGIL-CISL-UIL-SALL/UNSA/CONFSAL
UGL-CISAL/FAS-FAS
Oggetto:
utilizzazione delle eccedenze economiche ecc. - costituzione della
"FONDAZIONE" - riunione del 27 dicembre 2000.
In merito
all'incontro svoltosi in data 27.12.2000, la scrivente 0.8. esprime le seguenti
perplessità:
I tempi ristretti
dettati da fattori esterni, e dall'esclusione delle altre 00.55., tra cui la
RdB, da qualsiasi discussione precedente sulle eccedenze economiche residuate
dalla "Gestione speciale", appannaggio esclusivo soprattutto di CISL
e UIL, non hanno permesso che fosse sviluppato un ragionamento su tutto quello
che è a latere dell'accordo stesso. Ci si riferisce quindi all'Atto Costitutivo
ed allo Statuto.
Innanzitutto si nota una chiara discrasia tra
l'accordo sindacale in questione che prevede al punto 3 "...I
rappresentanti legali devono
promuovere, entro ventiquattro mesi, l'approvazione da parte dei soci, dei
regolamenti interni ", mentre all'art. 25 punto 3 dello statuto si prevede
che " il primo CdA, eletto dall'assemblea dei soci preparerà i regolamenti
interni e li farà approvare
dall'assemblea dei soci
Da un esame
superficiale, non essendoci stata una discussione nel merito, sembrerebbe che
tutte le 00.SS. maggiormente rappresentative siano coinvolte, per un processo
di trasparenza e democrazia, nella costituzione della Fondazione. Di fatto non
è cosi dal momento che le 00.88. servono per la costituzione materiale della
Fondazione mentre poi alcune di esse saranno inevitabilmente esautorate dalla
composizione del Consiglio di amministrazione come è previsto dall'art. 6 dello
Statuto. Lo statuto prevede infatti che TRE rappresentanti saranno
DESIGNATI dalle 00.88. maggiormente
rappresentative, dopodiché le altre 00.SS. spariranno dalla scena, in contrasto
tra l'altro con quello che è il dettato del decreto legislativo n. 460 del 4
dicembre 1997 a cui fa riferimento l'art. 2 dello STATUTO, che PREVEDE:"ELEGGIBILITA'LIBERA
DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI". Lo Statuto, inoltre, non contiene, come
dovrebbe, specifiche indicazione dei diritti dei Soci, né contiene indicazioni
circa l'attivàà e i poteri dell'Assemblea dei soci stessi.
Il già chato D.Lvo prevede infatti il DIRITTO di
VOTO dei SOCI per L'APPROVAZIONE del RENDICONTO9 le
MODIFICHE dello STATUTO e dei REGOLAMENTI e la NOMINA de2li ORGANI
DIRETTIVI.
Esso prevede inoltre:
·
PRINCIPIO del VOTO
SINGOLO, SOVRANITA' dell'ASSEMBLEA dei SOCI, CHIARA INDICAZIONE dei PRINCIPI di
ASSOCIAZIONE ed ESCLUSIONE
·
la PUBBLICITA' delle
CONVOCAZIONI ASSEMBLEARI, delle DELIBERE delle ASSEMBLEE, dei BILANCI o
RENDICONTI.
·
il DIVIETO DI DISTRIBUIRE ANCHE IN MODO
INDIRETTO UTILI OD AVANZI DI GESTIONE
nonché FONDI, RISERVE O
CAPITALI DURANTE LA
VITA DELL'ASSOCIAZIONE, SALVO CHE LA DESTINAZIONE O LA
DISTRIBUZIONE SIA IMPOSTA DALLA LEGGE.
Lo Statuto non specifica nemmeno
l'ammontare della quota e non vi sono indicazioni circa la liquidazione della
quota spettante agli eredi dei soci deceduti.
In generale lo Statuto contiene una miriade di indicazioni e di poteri
degli organismi di vertice mentre difetta totalmente di indicazioni per la
tutela dei diritti dei soci, e degli organismi di base.
Tra l'altro, premesso che la RdB è venuta a conoscenza del parere
dell'Avvocatura dello Stato solo in data 27 dicembre ritiene che esso esprima dei concetti fondamentali e vincolanti per ciò che concerne sia
l'individuazione della categoria dei lavoratori interessata dalla costituenda
fondazione che i diritti delle OO.SS maggiormente rappresentative ai fini della
contrattazione sindacale. Ciò tenuto conto che tale parere fornisce la
ricostruzione di tutto il percorso relativo al suddetto fondo rendendo quindi
edotte anche quelle OO.SS che non sono mai entrate nel merito della gestione
del fondo stesso; tale gestione fino a qualche tempo fa infatti è stata prerogativa
esclusiva di CISL e UIL.
Dal parere dell'Avvocatura dello Stato, al settimo capoverso della
pagina tre, non si evince che il personale in quiescenza e quello transitato
alle regioni ed agli EE.LL. abbia titolo e diritto a diventare socio. Infatti
il personale in quiescenza e quello transitato agli EE.LL. non sono prestatori
di lavoro che svolgono attività lavorativa all'interno dell'organizzazione
produttiva del Ministero.. Tale concetto è rafforzato da quanto riportato al
secondo capoverso pag. 4 del suddetto parere ove indica che " l'accordo
per l'utilizzazione delle somme de quibus dal punto di vista soggettivo potrà
intercorrere con le OO.SS. di Categoria del Ministero". Orbene, il
personale in quiescenza e quello transitato agli EE.LL. non è rappresentato
dalle OO.SS. di categoria del Ministero del Lavoro.
La RdB pertanto propone le seguenti
modifiche allo statuto:
Libera eleggibilità degli Organi
Amministrativi quindi senza alcuna designazione preventiva.
Indicazione dei principi di
associazione e di esclusione dei soci.
Deve essere previsto l'ammontare della
quota.
I destinatari dello scopo sociale, di
cui all'art. 2 dello statuto dovranno essere, per le considerazioni suesposte,
i lavoratori che svolgono attività lavorativa presso il Ministero del Lavoro.
Dovrà essere previsto, in sostituzione
del Comitato Direttivo, un organismo snello ma che ATTUI LE LINEE
PROGRAMMATICHE delineate dal
Consiglio d'Amministrazione.
Sostituire l'art. 6 dello statuto, in
considerazione della LIBERA ELEGGIBILITA' prevista dal D.Lvo. n. 460/97,con il
seguente:
Salvo quanto previsto per il primo Consiglio d'Amministrazione,
nominato in sede di costituzione della Fondazione, i membri dei CdA successivi
saranno eletti ogni tre anni dai soci, su convocazione del Presidente del CdA,
mediante elezioni da effettuare a suffragio universale, con voto segreto,con il
metodo proporzionale e tra le liste concorrenti composte esclusivamente dai
soci della fondazione stessa"; escludendo la possibilità che si possa
votare per corrispondenza.
Al
l° comma dell'art. 25 dello
statuto eliminare , dopo . . assemblea dei soci, la parola
Fondatori poiché non è prevista la figura del socio fondatore.
Abolire, in
considerazione dell'accordo, il 1° comma dell'art. 25 dello statuto. Alla luce di una
attenta valutazione la RdB ritiene che le suddette modifiche, sostanziali per
una gestione trasparente e democratica, vadano necessariamente apportate.
Roma 8 gennaio 2001
p. Fed.
RdB P.I. / Mm. Lavoro Cataldo Di Napoli
3