MINISTERO
DEL LAVORO
Direzione Generale degli AA. GG. e del Personale
CIRCOLARE
N.54/2001
prot. n.213464/ I-917 Roma, 23 maggio 2001
OGGETTO: Criteri
generali per il riassetto delle direzioni regionali e provinciali del lavoro.
Direttiva ministeriale 9 ottobre 2000
A seguito delle
importanti modificazioni che in questi ultimi anni sono intervenute sulle
competenze del Ministero del lavoro, si rende indispensabile rivedere l'assetto
degli uffici periferici al fine di delineare un modello più funzionale rispetto
alle attuali attribuzioni, tenendo presente la complessità della fase nella
quale si opera.
L'intervento che
si adotta incide infatti sull'organizzazione in presenza di un quadro di
riferimento in radicale evoluzione, profondamente condizionato da aspetti
ancora in fase di definizione - come nel caso delle dotazioni organiche e del
nuovo ordinamento professionale delineato dal CCNIL del Ministero - e,
soprattutto, dall'esito dei provvedimenti in fase di emanazione ovvero già
emanati ai sensi del d.lgs. 300/99. Tra questi ultimi, ad esempio, il recente
DPCM 10 aprile 2001 "Operatività
delle disposizioni di cui all'art. 55, comma 6, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, concernenti gli adempimenti necessari per il completamento
della riforma dell'organizzazione del Governo ".
Si sono quindi adottati criteri di
flessibilità, allo scopo di delineare un modello in grado di adeguarsi al
progressivo assestamento, man mano che verranno a definirsi le nuove strategie
per l'Amministrazione. Ciò premesso,
il provvedimento di riassetto delle direzioni regionali e provinciali del
lavoro, adottato in attuazione della direttiva ministeriale 9 ottobre 2000 ed
impostato sulla base del D.M. 687/96, tuttora vigente ma interpretato in chiave
evolutiva, contiene numerosi elementi innovativi, anche nella logica di una
progressiva attuazione del sistema in cui l'attività degli uffici dovrà essere
supportata in corso d'opera e valutata nei suoi risultati, secondo i criteri e
le metodologie del controllo di gestione introdotti dal d.lgs. 286/99.
Per consentire che il nuovo disegno
organizzativo trovi realizzazione secondo criteri uniformi di riferimento,
fatti salvi sia la particolarità delle situazioni locali sia gli spazi di
autonomia dei singoli dirigenti, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione
sui punti più rilevanti della riforma e sulle modalità attuative più
rispondenti alle finalità proposte.
CRITERI GENERALI In primo luogo va
evidenziato come nell'articolazione degli uffici, il principale fattore di
riferimento sia costituito dalle linee di attività che essi sono tenuti a
svolgere. Dall'accorpamento di quelle caratterizzate da un rilevante grado di
omogeneità, si è giunti infatti all'individuazione delle unità operative nelle
quali rileva maggiormente l'attività svolta in concreto rispetto alla ormai
superata caratteristica della struttura predefinita per compiti.
A ciascuna unità operativa è
pertanto ricondotto un complesso di attività e di risorse opportunamente
organizzate, destinate al conseguimento di obiettivi riferibili ad un omogeneo
ambito di intervento.
Da questo
principio deriva la previsione di un assetto organizzativo di base,
suscettibile però di essere adeguato alle specificità locali con riguardo sia
ai carichi di lavoro e al contesto socio-economico che agli obiettivi e alle
risorse disponibili.
In relazione al ruolo svolto dalle strutture periferiche, il criterio generale
si è tradotto in specifici disegni organizzativi di riferimento.
Per quanto
riguarda le direzioni regionali del lavoro, si
è inteso valorizzarne ulteriormente il ruolo di coordinamento, già
delineato con il D.M. 687/96 e risultante dai compiti oggetto di ricognizione
con la direttiva ministeriale 9 ottobre 2000, senza però sminuirne le attività
più direttamente operative. La funzione di coordinamento è stata vista, da un
lato, come impulso all'azione delle direzioni provinciali del lavoro e,
dall'altro, come cerniera tra centro e periferia. Questo ruolo acquista
particolare rilievo nell'individuazione degli obiettivi dell'azione
amministrativa e nella definizione
delle risorse necessarie, anche in considerazione dell'impegno di queste
strutture nel raccordo sia con l'amministrazione centrale che con regioni ed
autonomie locali.
Per le direzioni provinciali del
lavoro, di cui rileva il ruolo maggiormente operativo, è stata delineata
un'organizzazione più flessibile, che permetta adattamenti rispetto alle
diverse realtà, consentendo di adeguare le unità operative alle specifiche
esigenze, sulla base di determinati criteri. Sia
per gli uffici regionali che per quelli operanti a livello provinciale, vengono
poste le basi per la progressiva messa a punto del sistema dei controlli di cui
al d.lgs 286/99, con l'ausilio dello staff del vertice per la programmazione e la realizzazione degli
obiettivi, la verifica della compatibilità dell'azione amministrativa e
l'analisi costi e benefici.
Per gli uffici a triplice posizione dirigenziale, è ricondotta al dirigente
preposto la responsabilità dell'impostazione gestionale dell'intera struttura e
del raggiungimento degli obiettivi di carattere generale; restano proprie dei
dirigenti dei Settori o Servizi, le conseguenti autonomie e responsabilità
connesse alla gestione della linea.
Sulla base
di tale presupposto, risultano meglio definiti i ruoli dei dirigenti, ferma
restando l'esigenza di una costante interazione, con valorizzazione dei momenti
sinergici, ai fini dell'indispensabile azione unitaria da parte degli uffici.
Al preposto vanno
ricondotte, tra l'altro, la rappresentanza dell'Ufficio, le competenze di
monitoraggio e approfondimento di aspetti comuni, anche attraverso la
costituzione di gruppi di lavoro, nonché la verifica della compatibilità
dell'azione rispetto agli obiettivi, con il supporto dello staff del vertice,
e, in prospettiva, l'analisi costi-benefici sull'attività dell'ufficio. Il
preposto provvede, inoltre, all'assegnazione delle risorse disponibili ai
Settori o ai Servizi, valutate le esigenze rappresentate dai rispettivi
dirigenti. Ai dirigenti di Settore o di Servizio, vanno invece riferite le
competenze previste per ciascuna linea e, a tal fine, definiscono l'assetto
organizzativo e gestionale più idoneo. In concreto i dirigenti di linea, in
autonoma responsabilità, esercitano le funzioni operative e gestiscono le
proprie risorse, per il perseguimento degli obiettivi assegnati . LE UNITA'
OPERATIVE Le unità sono costituite da un insieme di risorse adeguatamente
organizzate, dotate di autonomia operativa ed orientate al prodotto. Comportano
attività con contenuti diversi di professionalità e specializzazione e nel loro
ambito è previsto l'apporto di personale appartenente alle diverse aree
funzionali che, a vari livelli di responsabilità, partecipa allo svolgimento
dei compiti assegnati.
Le unità operative
costituiscono un primo riferimento per il passaggio dagli istituti contrattuali
attualmente vigenti ai nuovi assetti, con la progressiva attuazione di quanto
previsto dal CCNL - comparto Ministeri - anche relativamente alle posizioni
organizzative. a - il criterio della modularità Il criterio che ispira il
provvedimento consente al dirigente preposto, sentiti i responsabili dei
Settori o dei Servizi, di procedere all'articolazione degli uffici in modo da
consentirne la migliore funzionalità.
A tal fine,
valutate le esigenze di servizio, gli obiettivi da assolvere, l'ottimale
gestione delle risorse disponibili e considerate le caratteristiche del bacino
di utenza, verranno verificate le soluzioni ritenute più idonee, ricorrendo
alla modularità a diverso livello.
Si potranno
adottare misure che abbiano effetto solo all'interno di una unità ovvero che
incidano sul modello di base prefigurato.
Nel primo caso,
una volta individuate, nell'ambito di una unità operativa, le linee di attività
caratterizzate da maggiore complessità e rilevanza, si procederà alla
distribuzione delle risorse disponibili. Si attiveranno in tal modo vere e
proprie linee operative per la realizzazione di specifici "prodotti",
che acquisteranno una propria autonomia, seppure all'interno dell'unità di
riferimento. titolo esemplificativo, ove la situazione lo richieda, potrà
essere valutata l'esigenza di evidenziare, all'interno dell'unità vigilanza
tecnica, la linea relativa, ad esempio,
alla vigilanza sui cantieri e quella deputata all'igiene e sicurezza.
Naturalmente, è
opportuna una verifica periodica sull'attualità delle linee operative
individuate e sulla congruità delle risorse ad esse destinate, in relazione a
quelle via via disponibili. Nella seconda ipotesi, gli interventi avranno
invece effetto sul numero delle unità operative previste, attraverso il loro
accorpamento o, in casi assolutamente eccezionali, la loro duplicazione.
Sarà cioè
possibile istituire una seconda unità operativa per la stessa materia allorché
si rilevi l'inadeguatezza delle soluzioni organizzative sopra ipotizzate aventi
ricaduta solamente all'interno della stessa unità. La duplicazione - per la
quale si ribadisce il carattere di eccezionalità - potrà riguardare
esclusivamente unità che presentino caratteristiche di rilevante carico di
lavoro e complessità operativa, per le quali una eventuale duplicazione non
infici la necessaria uniformità di azione. Logicamente, tale soluzione andrà
adottata con l'obiettivo del conseguimento di una più razionale azione
amministrativa, anche in termini di economicità come nel caso, ad esempio, di
una maggiore produttività o di una riduzione dei tempi di attesa per gli utenti
dei servizi.
Per talune
competenze si è ritenuto, infine, di non prefigurare una determinata situazione
organizzativa trattandosi di attività ancora in fase di avvio ovvero con
diverso stato di avanzamento e diversi livelli di operatività sul territorio.
Tale
situazione riguarda il Servizio di prevenzione e protezione, la segreteria
della Camera arbitrale stabile e l'Ufficio relazioni con il pubblico, per i
quali le decisioni in merito vengono
demandate alla ponderata valutazione del dirigente preposto, sentiti i
dirigenti di Settore o di Servizio, avendo a riferimento le situazioni locali e
le specifiche esigenze di servizio.
Sarà dunque
verificata per tali competenze l'identificazione come linea operativa
all'interno di una unità ovvero l'eventuale configurazione, ove ne ricorrano i
presupposti, come unità operativa. I
provvedimenti di organizzazione, adeguatamente motivati, dovranno essere
portati a conoscenza di questa Direzione Generale - Divisioni I e XIV.
Considerato che le modalità di attuazione del decreto in esame potranno
presentarsi diversificate nelle varie realtà provinciali, si è ritenuto opportuno
affidarne il monitoraggio alle direzioni regionali del lavoro, individuate
quindi come sedi di sintesi e di confronto, anche in considerazione del fatto
che presso tali strutture è operante la Conferenza dei dirigenti della regione.
Tale ruolo risulta
ulteriormente valorizzato dalla distinzione tra il coordinamento operato sulle
attività e, quindi, sulle linee di azione e quello che agisce come verifica
dell'adeguatezza dell'azione rispetto agli obiettivi individuati, anche in un
quadro di concertazione tra figure dirigenziali.
In altre parole
viene evidenziata una funzione di verifica delle strutture regionali nei confronti
di quelle provinciali che non ha valenza di controllo successivo sull'operato
ma di costante monitoraggio di congruità dell'azione rispetto agli obiettivi e
di compatibilità reciproca sul territorio regionale. la direzione provinciale
del lavoro
In secondo luogo, si è ritenuto di
dover evidenziare il ruolo delle attività a carattere più innovativo o
l'esigenza di valorizzazione di particolari aree di intervento. Più specificatamente, risponde al primo dei due
criteri la collocazione nell'ambito delle politiche del lavoro delle
autorizzazioni, nelle quali vengono ricomprese le attività finalizzate al
rilascio di provvedimenti che si concretizzano nell'ampliamento o nella
rimozione di vincoli posti dalle norme per lo svolgimento dei rapporti di
lavoro.
L'assetto organizzativo tende
dunque alla concreta distinzione tra l'attività ispettiva vera e propria e le
attività che, pur se finora svolte dal servizio ispezione del lavoro, non hanno
valenza ispettiva ma rivestono carattere essenzialmente amministrativo in
quanto dirette ad ampliare o restringere la sfera giuridica dei soggetti
(autorizzazioni, dinieghi, certificazioni, ecc.).
La soluzione
individuata intende perseguire il risultato di una migliore utilizzazione degli
ispettori del lavoro nella loro specifica attività, con ogni possibile
alleggerimento dai compiti più propriamente amministrativi.
Sia presso le direzioni regionali
che presso le direzioni provinciali del lavoro, infine, è previsto un ufficio
relazioni con il pubblico, le cui funzioni sono state rilanciate dalla recente
legge 150/2000. Si tratta di attività che fanno capo al dirigente preposto ma
che richiedono al tempo stesso interrelazioni con tutte le articolazioni
dell'ufficio, al fine di consentire le migliori modalità sia nella
comunicazione interna ed esterna sia per gli adempimenti di cui alla legge
241/90, secondo le linee fissate dal d.lgs. 29/93 e ribadite dalla sopracitata
legge 150/2000.
Nell'ambito dell'URP potrà trovare
collocazione l'ispettore di turno.
AFFIDAMENTO
DEGLI INCARICHI
Per quanto
riguarda gli incarichi si dovrà tener conto, da un lato, dei contenuti riferiti
alla specifica articolazione da ricoprire e, dall'altro, delle attribuzioni
previste per ciascuna posizione economica rivestita dal personale, e
nell'ambito di questa, dei profili professionali.
In concreto
dovranno essere attentamente valutati i contenuti delle attività ricondotte a
ciascuna unità operativa, in modo da garantire la congruità tra le attribuzioni
e le responsabilità che derivano dall'incarico e la professionalità richiesta
per il suo svolgimento.
Analogo criterio
di corrispondenza tra contenuti dell'attività prevista e attribuzioni richieste
per svolgerla, sarà seguito nell'affidamento delle linee operative all'interno
delle unità.
In caso di carenza
di professionalità adeguate, verranno individuate le soluzioni organizzative
più idonee, nel rispetto dei criteri di flessibilità ipotizzati, mirate a
garantire la funzionalità della struttura e il perseguimento degli obiettivi.
Per quanto
riguarda, infine, i Settori e Servizi, non previsti come uffici di livello
dirigenziale, si dovrà far riferimento a personale di posizione C3 in quanto a
tali articolazioni, collocate a livello sub-dirigenziale, è affidato il
coordinamento di più unità operative.
Alla luce di
quanto sopra, il riassetto che è stato avviato costituisce una fase coerente
nell'ambito del più ampio quadro di riferimento che ha già portato alla
ricognizione dei compiti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro,
con la direttiva ministeriale 9 ottobre 2000, nonché alla definizione del CCNIL
e del connesso nuovo sistema ordinamentale del Ministero del lavoro.
Si tratta di un modello
versatile, che si presta ad essere adattato alle diverse realtà territoriali e
la cui funzionalità, in fase di attuazione, può essere esaltata dal
coinvolgimento del personale e dal corretto impianto delle relazioni sindacali.
Considerati gli effetti
che verranno a determinarsi sull'operatività degli uffici con l'introduzione
del nuovo assetto, si procederà ad una verifica dell'impatto della riforma
presso alcune realtà territoriali, anche al fine di sperimentare talune
modalità attuative.
La scrivente,
consapevole delle difficoltà connesse alla gestione della fase di cambiamento
in atto, soprattutto in considerazione della circostanza che si sta
contestualmente avviando a definizione la complessa riforma
dell'amministrazione statale, confida sulla collaborazione di tutti i
responsabili delle strutture, al fine di raggiungere soluzioni che consentano
la migliore operatività degli Uffici.