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Circolare esplicativa  del decreto legislativo 124/04
Verso un corretto inquadramento degli “addetti alla vigilanza” ? !


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E’ stata pubblicata il 24 giugno scorso la Circolare esplicativa che fornisce chiarimenti operativi ai fini dell’applicazione del decreto legislativo 124/04.

Nei comunicati precedenti abbiamo già espresso critiche sulla totalità dell’impianto considerato che al di là delle dichiarazioni di intenti si ridurrà la  “vigilanza” finalizzata alla reale tutela dei diritti dei lavoratori. Infatti, al personale ispettivo delle DPL è affidato anche il compito di svolgere attività di prevenzione e promozione e, nel corso di tali iniziative, il personale ispettivo non può esercitare funzione di vigilanza né può svolgere alcuna attività di accertamento. Inoltre, si crea un rapporto ambiguo tra datori di lavoro Direzione Generale, DRL, DPL e Enti previdenziali che dietro compenso, con la stipula di una apposita convenzione, forniranno aggiornamento e informazione. Sul resto del decreto sicuramente avremo modo di ritornarci.

Per quanto concerne l’aspetto che interessa direttamente i lavoratori del Ministero del Lavoro la circolare ribadisce quanto già espresso nell’art. sei del decreto legislativo 124 accomunando quindi ispettori e addetti alla vigilanza in un unico “personale ispettivo” ed estendendo anche agli addetti alla vigilanza  la titolarità di ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Ma l’attribuzione della qualità di u.P.G. non rappresenta la soluzione del problema, pertanto, continua la rivendicazione che dal 1999 ad oggi la RdB insieme ai lavoratori sottopagati  porta avanti per l’inquadramento in C2  in base alle funzioni che svolgono. Ciò, per ora, rappresenta un doppio vantaggio per la sola Amministrazione: essa si tutela da eventuali tentativi da parte delle aziende di inficiare un lavoro svolto dagli addetti alla vigilanza senza l’adeguata competenza giuridica e, cosa altrettanto grave, permane la differenza retributiva di due livelli considerato che essi svolgono le stesse funzioni degli ispettori del lavoro. Tutto ciò non è tollerabile.

Bisogna urgentemente andare verso la soluzione del problema, modificando  quei criteri precedentemente introdotti da CGIL, CISL e UIL attraverso i meccanismi contenuti nel vigente contratto integrativo che rendono incerto il passaggio al livello superiore, prevedendo quindi il passaggio certo per tutti gli addetti alla vigilanza che svolgono l’attività ispettiva, indipendentemente dal titolo di studio poiché si tratta di ricollocazione in base alla funzione.

Allo stesso modo, occorre prevedere una dotazione organica in funzione delle competenze vecchie e nuove del Ministero del Lavoro; un aumento consistente dell’attività di vigilanza e una drastica riduzione dei tempi di attesa  per i tentativi di conciliazione obbligatori. Devono essere coinvolti nei percorsi di riqualificazione i sesti livelli che nella precedente tornata contrattuale si sono visti togliere la possibilità di un passaggio a collaboratore amministrativo poiché sono stati fatti sparire 570 posti e tutti quei lavoratori che, per i criteri meritocratici e clientelari sono stati esclusi o non hanno superato la “selezione”.

 

Roma 26 giugno ’04                                                                 RdB P.I. – Ministero Lavoro