INCIDENTE SUL LAVORO: OPERAIO
MUORE FOLGORATO A ROMA
“Un operaio
romano di 42 anni, M.B., ha perso la vita questa mattina
all'interno di un cantiere sulla Via Casilina a Roma,
all'angolo con la via Tommaso Mercandetti nella zona di
Torrenova. Secondo le prime informazioni, l'operaio, che si
trovava su un'impalcatura, avrebbe toccato accidentalmente con
la pompa in ferro per il getto del cemento i cavi dell'alta
tensione rimanendo folgorato. Sul posto è intervenuta
un'ambulanza del 118 che non ha potuto fare altro che
constatarne il decesso. Per accertare quanto e' avvenuto sono
ora al lavoro gli agenti del commissariato Casilino.”Repubblica
News, Sabato 14 maggio
M.B.,
operaio romano di 42 anni, morto sul lavoro, un sabato
mattina.
4 morti al
giorno, sabato compreso, è l’agghiacciante contabilità
risultato delle condizioni in cui si trovano a lavorare
milioni di esseri umani in questo paese.
Condizioni
sulle quali gli “organi preposti” della nostra amministrazione
dovrebbero vigilare.
Ricordiamo
M.B., operaio romano di 42 anni, caro Dott. Pianese, proprio
mentre, purtroppo, siamo costretti a dare un seguito critico
alla sua “nota pattizia” del 27/4/2005 sulle “problematiche
relative agli addetti alla vigilanza”.
Il 4 marzo
si è svolta un’affollata assemblea del personale ispettivo, a
seguito della quale, centinaia di “Addetti alla Vigilanza”
di moltissime DPL di tutta Italia, stanchi, demotivati e
“mobbizzati” da anni di ‘sfruttamento’ lavorativo senza che il
proprio diritto al giusto inquadramento professionale venisse
in qualche modo riconosciuto, stabiliva di proclamare uno
‘stato di agitazione’ della categoria.
Inizialmente, lo “stato di agitazione” si concretizzava nel
formalizzare una specifica richiesta, indirizzata sia alla
propria Direzione che all’Amministrazione, di attenersi, nello
svolgimento della propria attività lavorativa, esclusivamente
e rigorosamente ai compiti e alle funzioni stabiliti dal
profilo n.240 del DPR 29/12/84 n.1219; tutto ciò in
considerazione della posizione di chiusura manifestata in
quella stessa giornata da parte dell’Amministrazione, ed in
considerazione di quanto asserito dall’Avvocatura Generale
dello Stato che, nella propria memoria difensiva, presentata
in data 14/1/05, presso la Corte di Appello di Roma,
ribadiva la correttezza dell’inquadramento in B3 in B3 della
figura professionale degli “Addetti alla Vigilanza” in
quanto riconosceva che le attività previste nel citato profilo
professionale fossero realmente quelle svolte dagli
“Addetti alla Vigilanza”.
E’ fuori di dubbio che quanto
sopra rappresentato non può essere più passivamente e
moralmente accettato dagli Addetti alla vigilanza.
Pertanto
·
consapevoli
di quanto l’art.6 del D. Lgs. 124/04 stabilisce in materia di
razionalizzazione delle funzioni ispettive (a norma dell’art.8
dell’infausta Legge 14/2/03 n.30);
·
certi
che la citata norma imperativa assegna al personale ispettivo
c/o le DPL, tenendo uniti in un’unica accezione ispettori ed
addetti alla vigilanza, NUOVI COMPITI, POTERI e FUNZIONI in
materia di lavoro e di legislazione sociale nonché attribuisce
allo stesso personale la qualifica di U.P.G., nei limiti
del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni
conferite dalla normativa vigente;
·
sicuri
che l’art.19 del citato D. Lgs. 124/04, che tratta delle
abrogazioni delle norme incompatibili con le disposizioni ivi
contenute, avrebbe permesso, attraverso la via sindacale e/o
politica, di trovare una soluzione equilibrata alle precedenti
erronee “norme pattizie”;
molti
addetti alla vigilanza si proponevano di attuare la protesta
descritta in precedenza, restando in attesa di opportuna
risposta da parte dell’amministrazione, che giunge,
finalmente, il 27 aprile, evidenziando, purtroppo, una
eccessiva serie di cervellotiche ed interpretative
affermazioni.
In
premessa, nel dissentire totalmente dal contenuto della “nota”
in argomento, è doveroso precisare come in alcuni casi
l’Amministrazione, forse accidentalmente, nel citare passi del
famosissimo profilo n.240 e dell’art.3 del D.L. 463/83
(convertito nella Legge n.638/83) ometta alcuni termini
essenziali sostanzialmente per la comprensione, e non per
l’interpretazione, delle norme citate, oltre a dimenticare
totalmente il sopraggiunto DLgs 124/04.
Partiamo
allora con la disanima di questa “nota” sviscerandola
totalmente, punto a punto:
La
confluenza (o non sarebbe più corretto affermare: la
permanenza!!!!!) nell’area B discende certamente da disciplina
pattizzia, da quella stessa disciplina pattizia, per
intendersi, che ha però stabilito che l’attività di vigilanza
fosse inserita nell’area C, permettendo ad una figura
professionale la CERTEZZA (giusta, sacrosanta), del passaggio
al corretto livello superiore nel caso dei VERI ISPETTORI;
quella stessa disciplina pattizia che attraverso ulteriori
accordi (qualcuno ricorda l’accordo sul diritto d’opzione per
gli ispettori?) ha permesso a tanti di fare celere rientro
nell’amato Ministero per ricoprire gli stessi compiti cui
erano destinati prima dell’esperimento del corso di
formazione.
L’affermazione “ …. che la confluenza degli addetti alla
vigilanza ….. discende …. non da autonome e discrezionali
determinazioni dell’Amministrazione …” pare almeno
superficiale perché riferito a personale che OPERA DA ANNI IN
QUALITA’ E CON LE RESPONSABILITA’ DI VERI ISPETTORI, con
compiti e funzioni che non vengono assegnate per
‘celeste divinazione, ma che scaturiscono soprattutto
da quell’enorme quantità di normative che nel corso degli anni
ha depenalizzato quasi totalmente la materia gius-lavoristica,
facendo di fatto coincidere l’azione dell’Ispettore del Lavoro
con quella dell’Addetto alla Vigilanza (altrimenti non si
riuscirebbe a capire l’enorme quantità di atti CERTIFICATI e
CERTIFICABILI che l’addetto alla vigilanza ha emesso nel corso
della propria azione ispettiva); o si vuole supporre che
le società sanzionate-denunciate possano ricorrere ad azioni
di annullamento, per incompetenza e/o illegittimità, avverso i
provvedimenti emessi dagli addetti alla vigilanza, con le
conseguenze civili-penali-patrimoniali che potrebbero
incombere a carico dei vari Direttori delle D.P.L. che hanno
impartito direttive in merito all’attività lavorativa degli
addetti alla vigilanza).
In buona
sostanza, Dott. Pianese, sul punto concordiamo con lei: la
responsabilità dell’attuale situazione è addebitabile solo al
50% all’amministrazione che Lei attualmente rappresenta, il
restante 50% è a carico delle oo.ss. firmatarie di quell’accordo;
se si fosse tenuto conto, con minore alterigia, delle ragioni
espresse dalla nostra o.s., oggi avremmo ottenuto benefici per
almeno 2 soggetti: gli addetti alla vigilanza sarebbero
inquadrati nella corretta posizione economica, il personale
amministrativo potrebbe contare almeno sui 525 posti per il
passaggio a C1 (accertatore del lavoro).
Lei afferma:
“considerato che il C.C.I. prevede il mantenimento ad
esaurimento del profilo professionale di Ass. dell’Isp., fino
a quando non sarà pienamente a regime il nuovo sistema
classificatorio delineato dalla contrattazione collettiva
integrativa, che prevede l’attività di vigilanza
ESCLUSIVAMENTE nell’area C …….”. Non le sembra aberrante
un C.C.I. che preveda nella posizione di C1, il profilo
DELL’ACCERTATORE DEL LAVORO con minori compiti e funzioni
dell’Addetto alla Vigilanza, non ultimo il fatto che
l’accertatore non possa emettere atti di RILEVANZA ESTERNA? Si
vuole forse sostenere che i colleghi che confluiranno nella
posizione economica C1 non potranno emettere atti di rilevanza
esterna, facoltà questa che rimarrà agli addetti alla
vigilanza che a causa del famoso CCI saranno costretti a
rimanere nella posizione B3? Anche in questo caso sarebbe
stata più opportuna una maggiore prudenza nel formulare certe
affermazioni.
“ …… fino
a quando non sarà a regime ……… l’addetto alla vigilanza è
tenuto a svolgere le mansioni di cui al profilo n.240 del
D.P.R. n.1219/84 che, SOSTANZIALMENTE, COINCIDONO CON QUELLE
ATTUALMENTE SVOLTE DAL PREDETTO PERSONALE”.
Chiariamo,
un conto è la protesta scaturita dopo anni di sotto
pagamento, di vessazioni, di responsabilità mai riconosciute,
di lavoro effettivo perfettamente equivalente a quello degli
Ispettori del Lavoro, un conto è la protervia
dell’amministrazione nel fare simili affermazioni; l’azione
lavorativa dell’addetto alla vigilanza ha fatto comodo a
tutti, alla Direzione (vediamo i carichi lavorativi svolti
dagli addetti alla vigilanza), alla Amministrazione che
ufficialmente “non conosceva quali fossero i compiti e le
funzioni dell’addetto alla vigilanza ……”; non si venga a
dire oggi però che l’addetto alla vigilanza ha SOSTANZIALMENTE
SVOLTO le mansioni del profilo n.240.
Il D.P.R.
1219/84 al profilo n.240 recita LETTERALMENTE che l’addetto
alla vigilanza “svolge attività istruttoria nell’ambito di
prescrizioni specifiche e di procedure predeterminate che NON
COMPORTANO LA RISOLUZIONE DI QUESTIONI CON RICORSO A
VALUTAZIONI DISCREZIONALI”; è chiaro che una premessa del
genere, dimenticata nella nota dell’amministrazione, dà un
senso totalmente diverso all’affermazione invece riportata ed
usata a fini di tutela della “disciplina pattizia” e non
coincidente con il contenuto della norma.
E’ pur vero,
come riportato nella famosa nota ministeriale, che l’addetto
alla vigilanza, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2
della Legge 11/11/83 n.638, possa esercitare gli altri
poteri spettanti in materia di previdenza ed assistenza
sociale in capo agli ispettori del lavoro, ma non nel rispetto
di specifiche istruzioni, AD ECCEZIONE DI QUELLO DI CONTESTARE
CONTRAVVENZIONI, che con la famosa depenalizzazione della
materia gius-lavoristica si può tradurre: “…… di contestare
atti di notificazione …..”; si ritorna allora al discorso
originario, con il sopraggiunto DLgs 124/04 ed il formale atto
di protesta degli addetti alla vigilanza: attenersi
strettamente al profilo per cui si viene “pagati”.
Passiamo al
“servizio turno”, cioè a quella tipologia di servizio cui si
viene destinati (ispettori del lavoro ed “Addetti alla
vigilanza”) per la ricezione delle richieste d’intervento da
parte di lavoratori, sindacati, ecc. Anche qui
l’amministrazione ha fatto un po’ di confusione, affermando,
o meglio interpretando le norme richiamate, che
“ ….. nell’ambito delle mansioni e dei poteri attribuiti
all’addetto alla vigilanza sono ricompresse le prestazioni del
servizio turno, INTESE QUALE INSIEME DELLE ATTIVITA’
ISTRUTTORIE ALL’ATTIVITA’ DI VIGILANZA IN GENERALE
(!!!!!!??????????), con ESCLUSIONE (udite, udite) DELL’ATTIVITA’
di consulenza ed informazione sull’interpretazione ed
applicazione delle leggi, sULLA CUI OSSERVANZA OCCORRE
VIGILARE …..”.
E’ il caso
di evidenziare come la richiesta di esimersi
dall’effettuazione del turno non discende direttamente dal
profilo n.240, anche se è importante prendere riferimento di
quanto in esso viene affermato nella parte “….. non
comportano la risoluzione con ricorso a valutazioni
discrezionali …. “, ma dalla circolare n.8 del 27/1/00
del Ministero del Lavoro e dalla lettera circolare del
14/7/00. Dalla lettura della circolare si evince
(letteralmente) che “ ….. risulta indispensabile
soffermarsi innanzitutto sul particolare e delicato compito
della ricezione e registrazione delle richieste d’intervento;
compito questo a cui deve essere adibito esclusivamente
personale ispettivo di comprovata esperienza e
PROFESSIONALITA’, ciò al fine di agevolare i successivi
accertamenti sui fatti oggetto della denuncia …..” in
aggiunta, la lettera circolare sopra citata, confermando
quanto riportato dalla circolare n.8, afferma “….. un
discorso a parte richiede l’attività del “turno”, alla quale è
opportuno adibire personale in possesso di qualifica
ispettiva, in considerazione del fatto che il predetto
servizio implica, OLTRE CHE LA RICEZIONE DI RICHIESTE
D’INTERVENTO, un’attività di assistenza e consulenza da
prestarsi a quanti – lavoratori, datori, operatori del settore
– si rivolgono a codesti Uffici ….”; dalle considerazioni
fatte sembrerebbe, senza alcuna libera interpretazione, che il
servizio turno possa essere espletato solo da personale
appartenente all’area C, profilo C2 (ispettori del lavoro, con
comprovata esperienza e professionalità) e che la stessa
attività non possa essere sganciata, come affermato dalla
famosa nota ministeriale, dall’attività di consulenza ed
informazione sull’interpretazione ed applicazione delle leggi,
ritenuta dalla circolare n.8, a ragione, essenziale per una
giusta ed importante azione ispettiva come facilmente
rilevabile dalla quotidiana attività di ogni “servizio turno”
di ogni italica DPL.
In merito
alle “vigilanze congiunte ed integrate”, si vuole specificare
che gli addetti alla vigilanza da anni ormai, fanno parte dei
gruppi all’uopo costituiti dalle singole Direzioni, con il
compito di COORDINARE gli Istituti, le ASL, la Gdf
nell’espletamento dell’attività ispettiva, compiti questi che
certamente non sono previsti dal citato D.P.R. 1219/84 ,
profilo n.240, ma che nel tempo sono stati assegnati, stante
la carenza del personale, direttamente dalle Direzioni. Questo
ha determinato il fatto che , l’attività dell’addetto alla
vigilanza, nel corso degli anni sia stata di fatto equiparata
a quella dell’Ispettore del Lavoro;
Resta da
precisare in merito che il profilo n.240 pur prevedendo che
l’addetto alla vigilanza “ ….. svolge previo incarico, anche
singolarmente, specifici controlli ed indagini
sull’applicazione della Legislazione sociale ed adotta,
secondo le DIRETTIVE RICEVUTE IN RAPPORTO ALL’INCARICO
AFFIDATO, GLI ATTI AMMINISTRATIVI CONSEQUENZIALI ….” questo
non abilita assolutamente al coordinamento dei gruppi
ispettivi impegnati in vigilanze coordinate ed integrate,
altrimenti non si riuscirebbe a capire quale sia la
sostanziale differenza con il profilo n.239 del solito D.P.R.
1219/84, afferente la figura professionale dell’Ispettore del
Lavoro.
Si
potrebbe allora affermare che l’addetto alla vigilanza, a sua
insaputa, è sempre stato destinato ad attività lavorative
afferenti profili professionali superiori. Con questa nuova
chiarificazione e certificazione contenuta nella famosa nota
ministeriale viene finalmente riconosciuto il diritto al
giusto inquadramento e/o viene data la possibilità all’addetto
alla vigilanza di adire la competente Magistratura al fine di
richiamare alle dovute responsabilità civili, penali e
patrimoniali le Direzioni che hanno avallato lo svolgimento di
mansioni superiori.
E’
assolutamente vero che l’Addetto alla vigilanza, secondo il
citato profilo, potrà svolgere attività ispettiva esterna
previo istruzioni e direttive specificatamente fornite (per
iscritto), cosa che comporterà, nel caso in cui
l’azione ispettiva dovesse rilevarsi difforme da quella
AUTORIZZATA, il fatto che l’ispezione dovrà ritenersi
temporaneamente sospesa, al fine di permettere all’addetto
alla vigilanza di rientrare in Ufficio per ricevere nuove ed
idonee istruzioni e direttive che lo abilitino ufficialmente
ai nuovi controlli.
Si
conferma pertanto lo “stato di agitazione” e le forme di lotta
degli addetti alla vigilanza, con la consapevolezza che la
nota ministeriale ha di fatto certificato che tale protesta si
muove assolutamente nell’ambito della legalità; si invita
pertanto TUTTO IL PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA a
conformarsi a questa forma di lotta, inasprendola con i
ricorsi giudiziari alla magistratura ordinaria (per il
corretto inquadramento in C2), a perseguire la via politica
per spingere, chi fa del potenziamento dell’ispettorato del
lavoro una semplice propaganda elettorale, a porre in essere i
dovuti strumenti legislativi che portino all’accoglimento
delle richieste degli addetti alla vigilanza, ovvero il
naturale inquadramento, attraverso un semplice provvedimento
legislativo, con eventuali denunce alle competenti autorità
nel caso in cui la costrizione passata, presente e futura, a
svolgere attività lavorativa, ai sensi e per gli effetti del
profilo n. 240, afferenti professionalità superiori al proprio
livello d’inquadramento, sia stato di nocumento fisico-mentale.
RdB – Coordinamento
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Roma 14/5/2005
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